Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 10Articolo 12
Articolo 11 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199
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4 novembre 2016
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