Articolo 11 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 novembre 2016
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 4 novembre 2016