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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°5538 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti PEZZUTO REMO e Parte_1
LOFORESE FIORELLA;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e CP_1
spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernie discali lombari” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di “autista bus urbani”. La guida di tali veicoli veniva effettuata su terreni dissestati, in presenza di rallentatori e alla guida di mezzi per lo più vetusti con sedili ed ammortizzatori non idonei al mantenimento di posture congrue e a ridurre le vibrazioni trasmesse al corpo intero. Sulla base di tali considerazioni il CTU ha ritenuto che l'esposizione al rischio ha avuto carattere di continuità per la tipologia di lavoro usurante per le strutture anatomiche della colonna lombare, ed ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D.
Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (26.11.2019).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% a far data dal 26.11.2019, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali CP_1 su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Taranto, 10.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°5538 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti PEZZUTO REMO e Parte_1
LOFORESE FIORELLA;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e CP_1
spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernie discali lombari” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di “autista bus urbani”. La guida di tali veicoli veniva effettuata su terreni dissestati, in presenza di rallentatori e alla guida di mezzi per lo più vetusti con sedili ed ammortizzatori non idonei al mantenimento di posture congrue e a ridurre le vibrazioni trasmesse al corpo intero. Sulla base di tali considerazioni il CTU ha ritenuto che l'esposizione al rischio ha avuto carattere di continuità per la tipologia di lavoro usurante per le strutture anatomiche della colonna lombare, ed ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D.
Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (26.11.2019).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% a far data dal 26.11.2019, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali CP_1 su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Taranto, 10.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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