TAR Campobasso, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 43
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dei termini perentori del procedimento di VIA

    Il Tribunale rileva che i termini per la conclusione del procedimento di VIA sono perentori e che, nel caso di specie, tali termini sono stati superati senza che l'Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento. Viene sottolineato che i criteri di priorità previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006 non sospendono i termini perentori.

  • Rigettato
    Mancata conclusione del procedimento unico ambientale

    Il Tribunale ritiene che l'inerzia dell'Amministrazione si sia concretizzata specificamente nel procedimento di VIA, con effetti riflessi sul procedimento unico ambientale. Inoltre, finché il procedimento di VIA non è concluso, il procedimento autorizzatorio più ampio non può essere definito. Il diniego della VIA è un atto autonomamente impugnabile.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere della Commissione Tecnica PNRR-IE

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di VIA, comporta l'obbligo per il MASE di provvedere sull'istanza concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, entro un termine fissato dal Tribunale.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere del MASE con potere sostitutivo

    Il Tribunale ordina al MASE di provvedere sull'istanza entro un termine stabilito, e in caso di persistente inadempienza, ordina al titolare del potere sostitutivo di procedere all'adozione degli atti omessi.

  • Accolto
    Obbligo di conclusione del procedimento da parte del MASE

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'obbligo per il MASE di provvedere sull'istanza concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato.

  • Accolto
    Inerzia dell'Amministrazione

    Il Tribunale ordina al MASE, nella persona del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, di procedere all'adozione degli atti omessi in caso di inerzia degli organi ordinariamente competenti, nominando di fatto un commissario ad acta.

  • Accolto
    Diritto al rimborso delle spese di istruttoria per mancato rispetto dei termini

    Il Tribunale accerta il diritto della ricorrente al rimborso del 50% delle spese di istruttoria, in quanto conseguenza diretta e automatica della violazione dei termini di conclusione del procedimento da parte del MASE. Condanna il MASE al pagamento della somma di € 11.085,42.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 43
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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