TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6018/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11/07/2025, promossa da con l'avv. Maganuco Emanuele;
Parte_1
opponente contro
, contumace;
Controparte_1
opposto avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.6.2024 la proponeva Parte_1
opposizione – chiedendone la revoca – al decreto n. 252/2024 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 3.038,07, oltre accessori.
[...]
La parte opposta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti risulta che la presente controversia ha costituito oggetto di conciliazione in sede sindacale intervenuta in data 2-3/7/2025.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di causa devono essere compensate ex art. 92 c.p.c., come concordato dalle parti in sede conciliativa.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
spese compensate.
Taranto, 11/07/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
2
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6018/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11/07/2025, promossa da con l'avv. Maganuco Emanuele;
Parte_1
opponente contro
, contumace;
Controparte_1
opposto avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.6.2024 la proponeva Parte_1
opposizione – chiedendone la revoca – al decreto n. 252/2024 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 3.038,07, oltre accessori.
[...]
La parte opposta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti risulta che la presente controversia ha costituito oggetto di conciliazione in sede sindacale intervenuta in data 2-3/7/2025.
Conseguentemente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di causa devono essere compensate ex art. 92 c.p.c., come concordato dalle parti in sede conciliativa.
P.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
spese compensate.
Taranto, 11/07/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
2