Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 150/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 30.01.24
DA
(C.F. ), in persona del Presidente legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Torre ( ), il quale C.F._1
chiede che le comunicazioni e le notificazioni siano indirizzate alla seguente casella di Posta
Elettronica Certificata: ove elegge domicilio digitale, come Email_1
da procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Renis del Foro di Macerata (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._3
Appellato
Oggetto: Titoli di credito - appello avverso ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. repert n.
14.2024 pubblicata il 04.01.25 dal Tribunale di Vicenza
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 17.02.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito, in via principale:
- riformare in toto l'ordinanza n. 49 del 4.01.2024, emessa dal Tribunale di Vicenza, dott.ssa. E.
con rigetto del ricorso ex art. 702 bis cpc. CP_2
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi della norma di cui all'art. 342 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
- in via principale, rigettare l'atto di citazione in appello perché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto, confermare in ogni statuizione l'ordinanza RG. 821/2022, emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 04.01.2024.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 15 Ragioni della decisione
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. agiva contro Controparte_1 Parte_1
esponendo di essere titolare di n. 26 buoni postali fruttiferi, serie Q emessi dal 13.4.1987 al 1990,
tutti negoziati presso l'Ufficio Postale di Valdagno, ciascuno dei quali recava sul fronte la dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale
giusta la tabella a tergo” e sul retro recava una tabella in cui veniva riportato il valore maturato dopo il decorso dei primi venti anni dall'emissione, modificata da un timbro apposto al momento della negoziazione dall'ufficio postale e riportante il tasso di interesse applicato alla somma originaria nei rispettivi periodi di riferimento (relativi al primo ventennio). Precisava che il suddetto timbro correttivo stabiliva che alla somma del capitale originario di ciascuno dei buoni andasse applicato: un tasso di interesse dell'8 % dal 1° al 5° anno;
un tasso di interesse del 9 %
dal 6° al 10° anno;
un tasso di interesse del 10,5 % dal 11° al 15° anno;
un tasso di interesse del
12 % dal 16° al 20° anno;
e per gli ultimi dieci anni di rendimento, ciascun buono oggetto di esame recava una pattuizione ulteriore che indicava un importo fisso per ogni bimestre fino al 31
dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. Esponeva che in sede di rimborso gli era stata corrisposta una somma inferiore rispetto a quella allo stesso spettante in base al tenore delle scritte apposte sui buoni e che dunque il suo diritto di credito era rappresentato dalla differenza tra quanto rimborsato da e quanto risultante dalle condizioni contrattuali Pt_1
riportate sul retro di ciascuno dei suddetti titoli. Riteneva inoltre che la ritenuta fiscale del
12,50% dovesse essere applicata al momento del rimborso dei buoni e non, come effettuato dall'intermediario, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97 e quindi capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.
Chiedeva dunque la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della differenza, pari ad pagina 3 di 15 € 28.184,82, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo effettivo e oltre alla somma di € 761,28 per la perizia di parte fatta eseguire per il conteggio.
2. Si costituiva in primo grado le , in data 03.05.22, contestando le pretese Parte_1
avversarie e chiedendone il rigetto.
Adduceva che i buoni oggetto di causa erano stati emessi su moduli serie “Q” con stampigliati i tassi corretti, sia sul modulo che, ove presente, sulla tabella apposta solo in caso di illeggibilità
del modulo, che riportava anch'essa i tassi serie “Q”. Rilevava che:
-mentre per i primi vent'anni gli interessi di ogni serie erano variabili e a capitalizzazione composta, dal ventesimo anno al trentesimo si applicava, per tutte le serie, il tasso massimo raggiunto con capitalizzazione semplice;
quindi sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente erano sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti,
concorrendo quindi alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale era applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento, in regime di capitalizzazione composta;
-dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione veniva invece corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto da ogni singola serie (l'interesse veniva calcolato sul montante risultante al termine del ventesimo anno e non produceva ulteriore frutto), in regime di capitalizzazione semplice. L'importo riportato e scambiato per una nuova pattuizione era il tasso massimo raggiunto con capitalizzazione semplice nei primi vent'anni. Gli interessi maturati sui buoni emessi prima del 21 settembre 1986
erano esenti da ritenuta, fino al 31 agosto 1987 erano assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 erano assoggettati alla ritenuta del
12,50%.
pagina 4 di 15 Precisava che tale ritenuta era stata poi soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita, a partire dal primo gennaio 1997, con l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, stabilita, per quanto concerne i buoni, nella misura del 12,50%.
Rilevava che gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al
31/12/1996 erano capitalizzati, pertanto, annualmente al netto della ritenuta fiscale;
in ossequio al disposto dell'art. 7 del D.M. 23.06.1997.
Riteneva inoltre che la perizia di parte attorea fosse fuorviante perché non aveva applicato Pt_1
l'art. 5 del DM 13.6.1986, ma gli importi fissi dichiarati sui titoli per gli ultimi dieci anni, mentre il perito di parte del ricorrente aveva errato applicando gli interessi al lordo della ritenuta fiscale e non al netto.
3. Previo espletamento di CTU (sul seguente quesito: “esamini il CTU i buoni per cui è causa e
dica se i timbri sovrapposti modifichino o meno la scrittura sottostante;
quantifichi i rendimenti
spettanti al risparmiatore, in caso di modifica per effetto del timbro, effettuando due distinti
calcoli, applichi a ciascuno la ritenuta fiscale facendo applicazione del principio espresso dal
precedente di questo tribunale (sent. Dott. Lamagna citata dal ricorrente), e secondo il criterio
sostenuto dalla parte convenuta, quantifichi nell'uno e nell'altro caso le spettanze nette del
ricorrente; autorizzata, se necessaria, l'acquisizione dei buoni in originale presso la convenuta o
la Cassa Depositi e Prestiti, tenti la conciliazione delle parti”), la causa veniva decisa con l'ordinanza impugnata, con la quale era accolta la domanda attorea, con condanna di a Pt_1
pagare al ricorrente la somma di € 28.946,10, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo, nonché a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite e le spese di CTU.
3.1.Ossevava il giudice di primo grado, sulla base dell'espletata CTU, che dall'analisi dei 26 BFP
era stato accertato che non in tutti era stato applicato il timbro “Buono P.F. Serie Q” ma che, in pagina 5 di 15 ogni caso, la presenza di tale timbro non modificava quanto già scritto nelle tabelle presenti sui
Buoni. Quanto alla ritenuta d'acconto rilevava che nel conflitto tra norme di grado diverso: da un lato la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione D. Lgs. 239/96), dall'altro quella secondaria intervenuta successivamente per regolare la medesima fattispecie (D.M. 23.06.97), per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, in forza del quale prevale quella di grado superiore avente forza maggiore, (con disapplicazione quindi del provvedimento sotto ordinato alle disposizioni legislative confliggenti), doveva essere applicata la legge e non il decreto.
Riteneva dunque che la ritenuta fiscale del 12,50 % dovesse essere applicata in un'unica soluzione, al momento del rimborso dei buoni e che , effettuando una capitalizzazione al Pt_1
netto e non al lordo della ritenuta, aveva così diminuito indebitamente l'importo spettante al risparmiatore, applicando peraltro l'imposta anche al momento della riscossione.
Da ultimo, addebitava le spese di consulenza tecnica stragiudiziale pari ad € 761,28 a parte resistente, in ragione della sua soccombenza.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello, notificato in data 30.01.24, per i Parte_1
motivi che di seguito si espongono.
4.1. Con il primo motivo, censurava la violazione degli artt. 702 bis c.p.c. e seguenti, deducendo che era stato concesso un termine per repliche all'originario ricorrente, non previsto, mentre le era stato negato termine per controrepliche, in violazione del principio del contraddittorio in favore del . Rilevava inoltre che il Giudice di prime cure aveva rifiutato di concedere i CP_1
termini di cui all'art. 183 c.p.c. richiesti, fissando d'altra parte CTU, a fase istruttoria conclusa e dopo il deposito di note conclusive.
4.2. Con il secondo motivo, censurava il travisamento dei fatti, ribadendo che l'originario pagina 6 di 15 ricorrente aveva erroneamente ritenuto che fosse stato applicato un tasso diverso da quello applicato sui buoni e si era limitato a chiedere, previa disapplicazione dell'art. 5 del D.M.
13.06.1986, che gli venissero liquidati i buoni con applicazione dei tassi di interesse previsti sui titoli.
4.3.Con il terzo motivo, censurava il capo di condanna al pagamento della consulenza stragiudiziale voluta dal . Rilevava che la CTP svolta (come la CTU) era ininfluente ai CP_1
fini del decisum ed il relativo costo doveva rimanere a carico del richiedente.
4.4. Con il quarto motivo, censurava la violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che il ricorrente non aveva contestato (come era suo onere) i prospetti di calcolo effettuati da , spiegandone Pt_1
il motivo;
così implicitamente ammettendoli e che, pertanto, era stata chiesta CTU su un fatto che non era oggetto di contestazione.
4.5. Con il quinto motivo, censurava la violazione dell'art. 112 c.p.c., adducendo che il Tribunale
aveva violato il divieto di ultra petita, pronunciandosi sulla questione del metodo di calcolo della ritenuta fiscale agli interessi dei buoni;
questione non sollevata dal nel ricorso CP_1
introduttivo.
4.6. Nel merito, evidenziava la correttezza dell'applicazione dei tassi di interesse sulle somme al netto della ritenuta erariale e che, sul punto, la normativa di rango primario (d.lgs 239.1996)
rimette la definizione delle modalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali, ad un
Decreto ministeriale, ossia il D.M. del 23 giugno 1997.
5. Si costituiva in grado di appello eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1
gravame e chiedendo nel merito, disattesa ogni avversa istanza, la conferma dell'impugnata ordinanza.
6. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 17.02.2025
pagina 7 di 15 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
7. L'appello proposto da è in parte fondato, con conseguente riforma dell'impugnata Pt_1
ordinanza.
8. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, in quanto contiene l'indicazione chiara, sintetica e specifica dei capi di decisione di primo grado impugnati, in ossequio all'art. 342 c.p.c.
9. Vanno ulteriormente rigettate le doglianze afferenti ad asseriti “errores in procedendo” nel rito della presente vertenza.
9.1. Infatti, come correttamente deduce l'appellato, non sussiste violazione dell'art. 702 bis c.p.c.,
in quanto era stato legittimamente concesso termine al ricorrente per repliche, in quanto la comparsa di costituzione e risposta delle risultava essere stata depositata due giorni prima Pt_1
della prima udienza tenutasi in data 05.05.22.
9.2.Si rileva inoltre che i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. presuppongono il mutamento del rito in ordinario e si evidenzia la legittimità dell'accertamento tecnico contabile svolto, in quanto chiesto dal ricorrente con le note di trattazione scritta del 29.04.22, depositate in occasione della prima udienza di comparizione ed in ogni caso compatibile con un'istruttoria semplificata anche nell'ambito del rito sommario di cognizione.
9.3. Neppure sussiste la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.
Ciò in quanto, non corrisponde al vero che il giudice abbia disposto CTU “su un fatto che non
era oggetto di contestazione”, poiché era stata inizialmente contestata in causa dal ricorrente l'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli indicati nella tabella apposta sul retro dei pagina 8 di 15 buoni e ai quali lo stesso aveva fatto riferimento;
circostanza che ha poi condotto allo svolgimento della Consulenza richiesta.
Ed inoltre non fondato è l'assunto secondo cui il giudice si sia pronunciato su una domanda non proposta dal , così concretando il vizio di “ultra petita”, in quanto la questione in ordine CP_1
al criterio da applicare per la tassazione degli interessi prodotti dai buoni era stata trattata nel ricorso di primo grado alle pagine 22 e 23.
10. Ciò posto, si ritiene condivisibile la censura di parte appellante afferente al criterio di applicazione della ritenuta fiscale agli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
Al riguardo, è da premettere che la Consulenza Tecnica d'Ufficio è stata svolta in prime cure anzitutto al fine di verificare se i timbri sovrapposti sui buoni avessero modificato o meno i tassi di interesse raffigurati nella tabella già presente sui di essi;
per poi quantificare i rendimenti spettanti all'originario ricorrente secondo due criteri:
-il criterio del dott. Lamagna, in ossequio al principio “per cassa”: applicando la ritenuta fiscale agli interessi di ciascun buono al momento del relativo rimborso in un'unica soluzione,
- il criterio indicato dalle , “per competenza”: applicando la ritenuta fiscale all'atto della Pt_1
capitalizzazione annuale degli interessi, ossia al momento della maturazione periodica degli interessi.
Il tribunale recependo detta CTU, ha anzitutto ritenuto che non a tutti i 26 Buoni Postali di causa era stato applicato il timbro “Buono Serie Q” dall'operatore postale e che, in ogni caso, tale timbro riportava i medesimi tassi di interesse raffigurati nella tabella già presente sui buoni,
dunque non modificandola. In altri termini, dunque, il giudice di prime cure ha constatato che il pagina 9 di 15 timbro apposto non ha modificato in sostanza i tassi di interesse applicati al singolo buono postale.
Su tale questione, si evidenzia che non è stato proposto appello incidentale da parte del CP_1
(che invece in primo grado sosteneva che i buoni recavano una tabella-con il valore maturato dopo i primi venti anni dall'emissione-modificata da un timbro apposto al momento della negoziazione) e di cui pertanto si deve dare atto del passaggio in giudicato.
In secondo luogo, il giudice di prime cure, in ordine al regime di tassazione applicabile ai buoni,
ha ritenuto di applicare il suesposto metodo del dott. Lamagna, pertanto ravvisando il dovere impositivo in capo all'intermediario all'atto dell'effettiva percezione del buono da parte del sottoscrittore;
con ciò rilevando che nel conflitto tra norme di grado diverso, ossia il d.lgs. 239/96
e il D.M. 23.06.97, per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, dovesse essere applicata la legge e non il decreto ministeriale.
Oltre a ciò, si dà atto che il tribunale, in aderenza alla Consulenza Tecnica (pag. 7), ha rilevato che la ritenuta d'imposta (del 12,50 % o del 6,25 %) era stata applicata dalle due volte: Pt_1
anche al momento della liquidazione del buono in favore del cliente;
così gravando il ricorrente di un costo non dovuto.
Tale impostazione non è condivisibile per quanto di seguito si espone (conformemente a quanto già ritenuto nella sentenza di questa Corte n. 355/2024).
A partire dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella
Legge 17/11/1986 n. 759, il legislatore ha assoggettato a tassazione gli interessi prodotti dai buoni postali fruttiferi, prevedendo l'applicazione della ritenuta fiscale nella misura del 6,25%
per i titoli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, e del 12,50% per quelli emessi dal 1°
settembre 1987 al 23 giugno 1997. Proprio l'art. 1 D.L. 566/1986, contenente modifiche al pagina 10 di 15 regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, prevedeva che “1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica
l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al
comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è
tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. (…) 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse
(…) b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell'art. 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e
dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate
sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
L'art. 3 co. II lett. d) del d.p.r. 602/1973, nella versione all'epoca in vigore, prevedeva espressamente che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26
comma 1 del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Ai sensi dell'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973: “Le ritenute operate dall'Amministrazione
postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono
versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di
concerto con il Ministro per il tesoro”.
pagina 11 di 15 Dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd.
principio di competenza (dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa. La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 01 aprile 1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
L'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 239 del 1996 ha disposto che “Per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto
dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite particolari modalità Parte_1
applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli
interessi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o meno dotati di una cedola da
riscuotere”.
In ossequio e attuazione del D.lgs. n. 239 del 1996 è stato quindi emanato il D.M. 23.6.1997 il quale ha stabilito che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed
"S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno,
per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta
fiscale”. Di qui, dunque, il D.M. 23 giugno 1997 è da considerarsi mera specificazione della disciplina primaria contenuta nel d.lgs n. 239/1996.
pagina 12 di 15 Tanto chiarito, come correttamente rileva parte appellante, la circostanza che la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale sia prevista da un provvedimento ministeriale, a sua volta istitutivo di una nuova serie ordinaria di buoni fruttiferi postali, non ha alcuna rilevanza: alle disposizioni dei decreti ministeriali che istituiscono e regolano le progressive serie di buoni fruttiferi postali, difatti, va riconosciuto il rango di norme imperative,
in quanto improntate ad imprescindibili esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (v. ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 87/2023, n. 22619/2023, n. 4384/2022, n. 3963/2019).
Non sussiste, pertanto, a detta di questa Corte, il contrasto tra il DM 23.06.1997 e la normativa di rango primario prospettato dal giudice di prime cure, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno altresì natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Ne discende che è da considerarsi pertanto legittimo, alla luce di detto Decreto Ministeriale, il criterio di applicazione della ritenuta fiscale al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
10.1.Ebbene, nella specie, tenuto conto di tutto quanto argomentato, dall'analisi dei buoni prodotti in causa secondo il suesposto criterio correttamente seguito dall'odierna appellante, si evince che è stata legittimamente effettuata la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale (non constando dunque alcuna doppia imposizione, diversamente da quanto pagina 13 di 15 rilevato dal Giudice di prime cure); da ciò conseguendone il rigetto delle pretese dell'originario ricorrente.
Difatti, seguendo il criterio fatto proprio da il CTU ha indicato che vi sarebbe una Pt_1
differenza di € 269,48 tra quanto effettivamente liquidato e quando avrebbe dovuto essere liquidato. Si tratta, però, di differenza dovuta principalmente ai sistemi di arrotondamento dei diversi programmi utilizzati e che quindi non può condurre all'accoglimento della domanda dell'appellato neppure in tale misura minima.
11. All'accoglimento del gravame (condivisibile, stante quanto suesposto, nel merito della questione della tassazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa) discende la rideterminazione dell'imputazione dei costi accessori della CTU contabile di prime cure e di quelli della relazione predisposta dal CTP del ricorrente, Dott. Per_1
Per quanto attiene ai primi, tenuto conto che la consulenza tecnica è stata resa necessaria ai fini della quantificazione dell'insussistente diritto di credito vantato dal ricorrente gli stessi vanno a gravare sul . CP_1
Non è poi dovuto il rimborso da parte dell'odierna appellante dei costi sostenuti per la
Consulenza Tecnica di Parte del Sagazio, pari ad € 761,28 e devono essere imputati all'originario ricorrente in quanto finalizzati a quantificare gli importi di cui alla domanda giudiziale ritenuta infondata.
12. Si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della complessità della questione di diritto e dell'assenza di orientamenti consolidati della Suprema Corte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
pagina 14 di 15 provvede:
1-in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. repert n. 14.2024 del 04.01.25 del Tribunale di Vicenza, rigetta le domande formulate dal ricorrente
Controparte_1
2-pone gli oneri di CTU espletata in primo grado definitivamente a carico di Controparte_1
3- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e di secondo grado.
Venezia, 24 febbraio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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