TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NA UN, nella causa iscritta al n.12359/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti GANCI FABIO, MICELI WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 16/10/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 in favore di dell'importo pari ad € 7.516,05 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in € 2.109,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti
IC WA e CI IO. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19.08.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie Controparte_1 non godute per gli aa. ss. analiticamente indicati in ricorso. Deduceva di aver maturato un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e che, tuttavia, non aveva percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012; per tale ragione chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni. Conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al pagamento in favore della stessa, a titolo di indennità sostitutiva CP_2 per ferie non godute della somma pari ad € 7.516,05 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e al pagamento. Con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il resistente si opponeva alle richieste formulate dalla ricorrente, CP_1 ritenendole infondate e parzialmente prescritte.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.10.2025, la ricorrente ha depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve innanzitutto ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione spiegata dal CP_1 convenuto, dovendosi richiamare l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 3021 del
10/02/2020).
Deve quindi osservarsi che la fruizione delle ferie è disciplinata dalla l. 228/2012 la quale, all'art. 1, comma 54, stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Considerata la disposizione di cui al comma 8 art. 5 del d.l. 95/2012 ove si prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”, il successivo comma 55 dell'art 1 della l. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L' art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate dall'1settembre 2013.
L'amministrazione convenuta non ha fornito prova di aver invitato la ricorrente ad usufruire delle ferie maturate e non ancora godute entro la data di conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato, come ritenuto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14268/2022 del 5.5.2022 la quale ha rilevato la “necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione” precisando che “La
Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo… in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”.
Ciò premesso, tenuto conto degli anni scolatici che vengono in rilievo nella specie all'esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 54, L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali - e dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) - che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
(così Cass. 21780/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute per le annualità richieste in ricorso, risultando peraltro condivisibili i conteggi di parte ricorrente.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 16/10/2025
La Giudice del Lavoro
NA UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NA UN, nella causa iscritta al n.12359/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti GANCI FABIO, MICELI WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 16/10/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 in favore di dell'importo pari ad € 7.516,05 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in € 2.109,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti
IC WA e CI IO. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19.08.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie Controparte_1 non godute per gli aa. ss. analiticamente indicati in ricorso. Deduceva di aver maturato un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e che, tuttavia, non aveva percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012; per tale ragione chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni. Conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al pagamento in favore della stessa, a titolo di indennità sostitutiva CP_2 per ferie non godute della somma pari ad € 7.516,05 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e al pagamento. Con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il resistente si opponeva alle richieste formulate dalla ricorrente, CP_1 ritenendole infondate e parzialmente prescritte.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.10.2025, la ricorrente ha depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Deve innanzitutto ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione spiegata dal CP_1 convenuto, dovendosi richiamare l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 3021 del
10/02/2020).
Deve quindi osservarsi che la fruizione delle ferie è disciplinata dalla l. 228/2012 la quale, all'art. 1, comma 54, stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Considerata la disposizione di cui al comma 8 art. 5 del d.l. 95/2012 ove si prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”, il successivo comma 55 dell'art 1 della l. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L' art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate dall'1settembre 2013.
L'amministrazione convenuta non ha fornito prova di aver invitato la ricorrente ad usufruire delle ferie maturate e non ancora godute entro la data di conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato, come ritenuto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14268/2022 del 5.5.2022 la quale ha rilevato la “necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione” precisando che “La
Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo… in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”.
Ciò premesso, tenuto conto degli anni scolatici che vengono in rilievo nella specie all'esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 54, L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali - e dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) - che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
(così Cass. 21780/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute per le annualità richieste in ricorso, risultando peraltro condivisibili i conteggi di parte ricorrente.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 16/10/2025
La Giudice del Lavoro
NA UN