Decreto presidenziale 9 gennaio 2020
Parere definitivo 10 giugno 2020
Rigetto
Sentenza 31 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/08/2022, n. 7618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7618 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2022
N. 07618/2022REG.PROV.COLL.
N. 00069/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2020, proposto da GE NE, IN AF, IA RI LB, NE AM, AO CU, IN EL, NN AL, LL TO, AR AR, EL AV, SO LL, FA UL, LI IF, NI IS, AR ON, RE BO, UC OR, UI ON, LU BU, ND AM, IA AR, AR IC OZ, NA LE LE, AL CA, DA IG, NN RA, IAgiulia CA, EN RA, RO CE, OL AS, DA HI, SS CI, NA DA, CO VE, ET CO, SA CO, DO IN, DE TO, LL RE, IO ET, IO HI, RA UC, IA CU, NG D'LA, IA IN D'NG, IC D'NG, HI AN De LU, NC De MA, AR De AT, AR De LM, DE De SI, NA EL PR, RO EL IL, DR ELl'AN EC, NA ELla AR, IAstella MA, DE Di EN, IE Di NN, NA Di LM, ON Di MA, BI EL, IA HI SI, BR SI, AU IA, IA FA, HI GI, IU FA, LA RR, IA RE RE, NE AR, ID IC RI, AN DA CI, OL GA, AR GA, ES IA GA, IA IA CQ, IAluisa GI, RA SS, IU ZA, AT AL, LO GU, AN GU, GA AL, LU IC, OL IA LL, IU La DI, EN La DI, ZI La ME, UL La TR, MA La CA, ME IN, IAN OR, ID AR, DO OT, VA RI OT, NZ FF, IN AG, AN AN, UC RC, TR CO, FO IN, IA LA MA, IAntonietta AR, SU ON, IA EL, ES EL, DA LI, LI ER, IA GR IN, DE UC, IA IN O', RI ON, IA ZI CO, IA UI CO, TA NE, VA RE, NA RE, RC MO, RA PA, NU LA, IAN RI, LL BO, XA CA, CA AN TR, SO CH, DO IA IC, IN ER, IO TI, SQ NE, AN PI, LE AR OL, IA BR CO, HI GL, TA IL, ELia RA, LA RI, BR IZ, MA MA, DA ER, LE SI, VA SI, RE HE SS, IA ROria SS EL PR, EP AN, IA SA, IA EL, SA AR, IS RE OT Di ET, RO ZZ, IAno VA, FR ER, AN PE, AU ET, AD LI, IO SI, VA IV, IC AG, VA IL, TA TO, UC UR, IL AR, IN TE, AN IA DA, CE TO EL, OR TO, ES TR, IC EN, DR TT, AB VO, NT TA, PI ZA, IU ZA, ZI TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, IA Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07328/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli appellanti hanno impugnato il decreto del M.I.U.R. n. 73 del 28.01.2019 nella parte gli veniva preclusa la possibilità di presentare la domanda di inclusione nell’elenco aggiuntivo di II fascia e/o la possibilità di presentare domanda di priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze, rimanendo nella III fascia, pur essendo in possesso dei 24 crediti formativi universitari previsti dall’art.5 del d. lgs. n.59 del 2017.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso.
Avverso la stessa è dedotto il vizio di error in iudicando .
In diritto, in via preliminare, va preso atto della rinuncia all’appello presentata da OL GA, IA IN MI ed BR IZ, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per le predette appellanti per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendosi di compensare fra le parti le spese di giudizio.
Per gli altri appellanti, il gravame va respinto atteso che per l’iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario, ex d. lgs. n.59 del 2017, il conseguimento del titolo abilitativo, mentre invece l’aver ottenuto 24 cfu, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa deve ritenersi non equiparabile al predetto titolo.
Il decreto impugnato, in parte qua, non fa altro che confermare le previsioni di legge.
Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza tra i due titoli, del resto la disciplina sui percorsi abilitanti persegue finalità diverse da quella in tema di crediti formativi che, da un lato rappresentano titolo di accesso al concorso, e dall’altro rappresentano una mera misura ponderale del valore della formazione acquisita.
Per quanto concerne i corsi abilitanti si tratta invece di ‘percorsi’ strumentali allo sviluppo di esperienze e professionalità che si articolano su procedimenti ben diversi, dedicati, diversamente dalle procedure di acquisizione dei CFU - che sono invece, come detto, parte di ordinari percorsi formativi, si svolgono in ambiti differenziati non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato, e non la sua attitudine specifica all’insegnamento, come invece i primi.
In particolare l’art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che “1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente. 2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”.
Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla ‘funzione docente’, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche, che non è punto sovrapponibile a quella di cui testimoniano i crediti formativi universitari.
In definitiva, va condiviso e confermato l’orientamento che, sul punto, valorizza la specificità dei percorsi di abilitazione ribadendo la mancanza di diposizioni espresse che esclude una diversa ricostruzione sistematica che possa indurre l’interprete a ritenere il conseguimento dei CFU un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”.
EL resto la Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d. lgs. n. 206 del 2007, non ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l’accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso diretto all’annullamento dell’art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell’abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale).
Per quanto concerne la mancata predisposizione di percorsi abilitanti su singole classi di concorso ritiene il collegio che questa carenza non possa automaticamente dar diritto ad un’abilitazione né tanto meno possa tradursi nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività. L’abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica, individuando l’ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare, in questo caso, la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno).
La diversità delle situazioni dimostra che non è configurabile una disparità di trattamento nella predetta regolazione. L’insussistenza dei vizi di illegittimità negli atti impugnati, esclude infine la fondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Conclusivamente l’appello va respinto.
Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
RC Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
DA Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
IE De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | RC Lipari |
IL SEGRETARIO