Versione
8 novembre 1970
8 novembre 1970
Art. 29. (Revoca della sospensione cautelare)
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare.
Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato alla amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorita' giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare.
Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato alla amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorita' giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3373Provvedimento: […] c.p.c., la difesa del ricorrente deduce che con il primo motivo di appello aveva sostenuto che, indipendentemente dal giudicato, il TO avrebbe dovuto ritenere la stabilità del rapporto ed applicare l'art. 29 della legge n. 740 del 1970. […] In ordine al primo motivo, con il quale si denuncia che il Tribunale avrebbe violato il giudicato sulla applicabilità dell'art. 29 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, costituito dalla sentenza del TO di Barcellona Pozza di Gotto del 26.6.1986, osserva la Corte che i giudici di appello hanno escluso che sul punto si fosse formato il giudicato, […]Leggi di più...
- condizioni e limiti·
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