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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/09/2024, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 156 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SEMINARA Parte_1
SALVATORE
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_1
GLORIA MARCO
- Appellato - E
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA VALLE LUIGI CP_2
- Appellato – E Controparte_3
- Appellata contumace -
E
Controparte_4
- Appellata contumace - All'udienza del 12 settembre 2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 4896/2021 pronunciata il 20.12.2021 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 23.06.2021, diretta ad ottenere il riconoscimento dei benefici
1 previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 L. n. 257/1992 e dell'art. 1 comma 246 L. n. 205/2017, per omesso perfezionamento del procedimento amministrativo a ciò deputato entro i termini decadenziali previsti dalla citata L. n. 208/2015, (come modificata dalla L. n. 205/2017 e dalla L. n. 178/2020). Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 14.02.2022. L' e l' hanno resistito al gravame;
non si sono, invece, costituite, CP_1 CP_2 benché ritualmente citate, la Curatela del fallimento della Controparte_3
e la in amministrazione giudiziaria.
[...] CP_3
All'udienza del 12 settembre 2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia della curatela del fallimento della e della Controparte_5 Controparte_4
, entrambe ritualmente evocate in giudizio e non costituitesi.
[...]
Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto decisiva, al fine di rigettare la domanda, l'omessa comunicazione all' della CP_1 certificazione del datore di lavoro attestante la presenza del lavoratore nel sito produttivo interessato alla presenza di amianto, pure richiesta dall'Istituto; trattasi, infatti, di un'omissione non imputabile al lavoratore, che, in quanto necessaria alla definizione del procedimento amministrativo, avrebbe potuto essere superata mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di attestazione fondante l'ammissione del lavoratore ai chiesti benefici, non altrimenti procurabile da parte dello stesso e certamente nella disponibilità del datore di lavoro.
L'appello non può essere accolto. Occorre brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento. L'art. 1 comma 277 della legge n. 208/2015, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 246 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1 comma 360 della L. n. 178/2020, prevede:
“277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all a CP_1
2 pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
[...] con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 Controparte_6 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023 , 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti. 277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (introdotta con la L. n. 178/2020, entrata in vigore il 2.03.2021, n.d.e.), l' CP_1 richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l trasmette le istanze CP_1 corredate della relativa documentazione all che, entro i successivi sessanta giorni, invia CP_2 all' le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge. CP_1
277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall' , l' procede al CP_2 CP_1 monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;
b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l' provvede alla redazione di una CP_1 graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere
3 finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili…. 277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell' circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e CP_2 che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.”. Come è agevole ricavare dalla lettura della normativa di riferimento ed, in particolare, per quel che qui interessa, del comma 277-bis dell'art. 1 della legge n. 208/2015, il procedimento de quo è caratterizzato da una stringente successione di termini e scadenze, funzionali a cristallizzare il fabbisogno finanziario necessario al soddisfacimento dei benefici contributivi per le posizioni di esposizione all'amianto, accertate mediante il procedimento stesso, e a valutarne l'accoglibilità anche in relazione alla capienza di fondi a tal fine messi a disposizione dall'Erario, secondo una graduatoria redatta mediante l'utilizzo dei criteri pure indicati dalla medesima normativa (comma 277-ter). Tanto è ritenuta necessaria, ai fini del positivo esito del procedimento de quo la predetta dichiarazione del datore di lavoro che, con Circolare n. 46 del 14.03.2018, l' ha precisato che, in caso di mancata produzione della stessa, CP_1 unitamente a tutta la documentazione a corredo (attestante il periodo di bonifica e la durata dell'opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi), l'istanza di riconoscimento dei benefici contribuivi non può che essere rigettata. L'opzione interpretativa propugnata dall' con la circolare citata – e CP_7 qui dallo stesso ribadita - tuttavia non può essere condivisa. Gli effetti probatori connessi alla menzionata dichiarazione, infatti, e la necessità che essi si producano entro un termine (perentorio perché funzionale a consentire la progressione ordinata delle successive fasi del procedimento amministrativo succitato), devono ritenersi circoscritti al procedimento medesimo;
una volta, tuttavia, esauritasi la fase amministrativa, non può affatto ritenersi che l'omessa produzione della documentazione richiesta al datore di lavoro possa definitivamente pregiudicare la possibilità per il lavoratore di rivendicare un diritto
4 previsto dalla legge;
tanto più che detta omissione non dipende da una negligenza della parte interessata bensì del suo datore di lavoro (quindi di un terzo). Deve, piuttosto, ritenersi che l'istante possa insorgere contro il provvedimento negativo adottato dall' sulla base del difetto di prova CP_1 dell'adibizione del lavoratore alle lavorazioni pericolose (cui quella documentazione era funzionale), altrimenti dimostrando, in giudizio, le medesime circostanze che quella dichiarazione avrebbe dovuto comprovare nell'ambito del procedimento amministrativo. Orbene, tale onere probatorio non è stato assolto dall'appellante. Ritiene, infatti, lo stesso sufficiente, a tal fine, l'ordine di esibizione, diretto al datore di lavoro, di quella dichiarazione che lo stesso avrebbe dovuto produrre all' nel corso del procedimento amministrativo;
tale richiesta si rivela, tuttavia, CP_1 inammissibile. L'ordine di esibizione, infatti, deve avere ad oggetto un documento già esistente e certamente nella disponibilità del soggetto cui l'ordine sarebbe rivolto, che venga in considerazione in giudizio in quanto tale, non già per le circostanze che lo stesso è chiamato a dimostrare: nel caso in esame, la documentazione de qua altro non sarebbe che una dichiarazione di natura confessoria che il datore di lavoro sarebbe chiamato a redigere a dimostrazione di circostanze di fatto che è onere del lavoratore provare;
dichiarazione che, peraltro, in quanto mai prodotta all' CP_1 non è affatto scontato che sia stata a suo tempo redatta, né che lo possa essere in corso di causa. Non avendo l'appellante articolato altri adeguati mezzi di prova finalizzati a dimostrare la sua adibizione alle lavorazioni indicate all'art. 1 comma 277 della legge n. 208/2015, ed essendo pacifico in atti che, nel caso di specie, il datore di lavoro non ha ottemperato all'obbligo di comunicare la dichiarazione prevista dal citato comma 277-bis, nonostante tempestiva richiesta inoltrata il 7.05.2021 da parte dell' al commissario straordinario della la domanda non può CP_1 CP_4 che essere rigettata. Pertanto l'appello va respinto. Malgrado la soccombenza, l'appellante va esonerato dal pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia della e Controparte_8 della qui dichiarata, conferma la Controparte_4 sentenza n. 4896/2021 pronunciata il 20.12.2021 dal Tribunale di Palermo.
5 Nulla sulle spese. Palermo, 12/09/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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