CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2023, n. 43999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43999 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA AN nato a [...] il [...] TO IM nato a [...] il [...];73 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, in subordine il rigetto. udito il difensore L'avvocato PASSERO GIOVANNI chiede l'annullamento senza rinvio riportandosi al ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 43999 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RO CA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 12 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 26 marzo 2021 del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere per i reati relativi all'anno di imposta 2011 perché estinti per prescrizione;
ha rideterminato la pena per gli imputati AN CA e ON OL in un anno e sei mesi di reclusione;
ha ridotto à confisca disposta nei confronti degli imputati rispettivamente ad C 36.020 e C 21.770; ha confermato nel resto la sentenza appellata. AN CA, quale titolare della ditta individuale S.A.C.S. Engineering, e ON OL, quale titolare della ditta individuale SI.GI , sono stati condannati per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da OR NE, relative a consulenze non effettivamente prestate, ed utilizzate nelle dichiarazioni Iva e dei redditi per gli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati rappresentando che la sentenza di appello si fonderebbe pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni di OR NE, definito quale teste, sulla sentenza di condanna a suo carico e sulle indagini bancarie. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 197-bis cod. proc. pen. La Corte territoriale, On avrebbe fondato la condanna prevalentemente sulle dichiarazioni di OR NE ed avrebbe erroneamente ritenuto che quest'ultimo fosse un teste. Invece, poiché OR NE è stato cxterriTh condannato in via definitiva per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in un procedimento connesso, egli avrebbe la qualità di testimone assistito - come risulta anche dai verbali del processo di primo grado. Di conseguenza, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come previsto dall'art.197- bis, comma 6, cod. proc. pen. Dopo i richiami alla giurisprudenza (pag.
6-8 del ricorso), si sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad esporre una non meglio definita credibilità di OR NE senza indicare gli elementi da cui desumerla. L'unico riferimento sarebbe costituito dal richiamo alle dichiarazioni del teste LI, quale veterano collaboratore del CA. Le dichiarazioni di OR NE sulla falsità delle fatture emesse dalla 5.c. Comunicazione negli anni dal 2011 al 2015 sarebbero generiche, quindi inutilizzabili perché mai precisate dal dichiarante. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che la motivazione sarebbe viziata per il co4,1 travisamento della prova, delle dichiarazioni del teste LI. Dopo la parte in diritto sul travisamento della prova, si afferma che la Corte territoriale avrebbe introdotto nella motivazione un'informazione inesistente in base alle dichiarazioni del teste LI;
dopo aver riportato nel ricorso le dichiarazioni del teste, già incluse nella motivazione della sentenza di primo grado, si sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, tale teste non avrebbe confermato le dichiarazioni di OR NE sulla falsità delle fatture perché avrebbe dichiarato che quest'ultimo era colui che effettuava lavori di modifica dei documenti;
in sostanza, lavori di stampa e copiatura. La Corte di appello avrebbe, invece, fatto riferimento ad un numero di incontri e ad attività non riferite dal teste LI ma introdotte in sentenza al fine di affermare che le dichiarazioni di OR NE erano riscontrate. Il travisamento della prova renderebbe, altresì, manifestamente illogica la motivazione della sentenza, a pag.27, nella parte in cui si afferma l'antieconomicità della «consulenza» di OR NE - mentre avrebbero potuto assumere una risorsa interna a cui far svolgere il lavoro - perché la Corte territoriale avrebbe ignorato le dichiarazioni del teste LI sul tipo di lavoro svolto dal dottor CA e i principi di economia aziendale sulla deduzione dei costi. Il ricorso, poi, si incentra sulla rilevanza per le imprese di acquisire la certificazione Uni ISO 9001, rilasciata dal dottor CA. Le dichiarazioni del teste LI non sarebbero, dunque, sovrapponibili a quelle di OR NE e non avrebbero dovuto essere adoperate quali riscontri;
la Corte territoriale avrebbe ritenuto esistente il riscontro mediante il travisamento della prova dichiarativa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.238-bis e 238 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe adoperato, a pag. 25 della sentenza, le dichiarazioni di OR NE contenute nella sentenza definitiva emessa nei suoi confronti. Erroneamente si sarebbe fatto riferimento ai verbali di prova di altro procedimento perché tali atti possono essere acquisiti ed utilizzati solo nel rispetto dell'art. 238 cod. proc. pen. Dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino risulterebbe che le dichiarazioni di OR NE, utilizzate per la sua condanna, non furono assunte in dibattimento e, di conseguenza, non erano utilizzabili nei confronti degli imputati. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per il travisamento della prova sussistente per il valore probatorio attribuito alle indagini bancarie. 3 La motivazione della sentenza impugnata (pag.28,29) riportata nel ricorso, affermerebbe la riconducibilità agli imputati dei giroconto e dei prelievi in contanti effettuati da OR NE mentre, come affermato dal Tribunale, non sarebbe possibile abbinare i giroconto ai successivi prelievi in contante. La destinazione del contante agli imputati sarebbe stata affermata senza la sussistenza della relativa prova. In sostanza, dalla analisi della documentazione bancaria risulterebbe che negli anni 2011-2014 il valore dei prelievi e dell giroconto effettuati da OR NE sarebbe superiore alle somme oggetto dei bonifici effettuati dagli imputati e ciò dimostrerebbe che la Corte territoriale ha travisato la prova documentale. 2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 poiché la condanna sarebbe intervenuta in base a prove inutilizzabili o al travisamento delle prove. Si ritiene erronea in diritto la motivazione Sulla assenza di dipendenti, sedi o mezzi da parte di OR NE per svolgere l'attività, che dimostrerebbe la falsità oggettiva delle fatture, in base alla giurisprudenza richiamata nel ricorso;
una volta depurata la motivazione dalle prove inutilizzabili o travisate, gli indici presuntivi indicati in sentenza sarebbero inidonei a provare la consapevolezza da parte degli imputati che le operazioni si inserivano in un contesto di evasione di imposta. 2.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. L'accoglimento dei precedenti motivi avrebbe come necessaria conseguenza l'annullamento della confisca disposta con la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. Dalla sentenza di primo grado e dai verbali di udienza, risulta che OR NE è stato correttamente escusso ex art. 197-bis cod. proc. pen. La questione puramente terminologica - se cioè in sentenza tale dichiarante sia stato correttamente qualificato come testimone assisl:ito - è del tutto irrilevante, posto che la persona esaminata ex art. 197-bis cod. proc. pen. assume l'ufficio di testimone. 1.2. Con il motivo si deduce, in sintesi, la violazione di due norme processuali, gli art. 197-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen. Deve, però, ricordarsi che il vizio di cui alla lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. sussiste solo per l'inosservanza delle 4 norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. Le norme indicate nel ricorso non prevedono, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni descritte dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Cfr. Sul punto Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Nello stesso senso, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione. Il vizio della motivazione deve essere specificamente dedotto, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione! di rielaborare l'impugnazione: nel caso in esame risulta dedotto esclusivamente il vizio di violazione di legge. 1.3. Il vaglio dell'attendibilità è stato effettuato dalla Corte territoriale: infatti, il ricorso contesta specificamente gli elementi di prova ritenuti, nella sentenza impugnata, riscontri alle dichiarazioni accusatorie di OR NE. 1.4. Infine, la genericità di una dichiarazione non ne comporta l'inutilizzabilità, che è una sanzione processuale che deve essere tassativamente prevista, ma produce effetti sulla valutazione della prova, sicché tale questione deve essere proposta esclusivamente mediante la specifica deduzione di uno dei vizi della motivazione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Come già affermato da Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207, il travisamento della prova dichiarativa riguarda il significante - il teste ha detto rosso, il giudice ha scritto bianco - e non il significato della dichiarazione («... Si postula dunque correttamente la verifica di conformità della rappresentazione dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non anche del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova»). 5 È, invece, intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio. Infatti, pur in presenza della possibilità di dedurre il travisamento della prova, non muta la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito. Si è, infatti, ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7, ordinanza n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948). Esula dai poteri della Corte di cessazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.2. Orbene, il passaggio adoperato dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza sulla testimonianza del teste LI si rinviene a pag. 25: «... quanto appena riscontrato, risulta avvalorato anche dalla deposizione del testimone LI, il quale, in qualità di veterano collaboratore del CA, ha affermato di aver visto il NE presso l'ufficio dell'imputato, in fugace passaggio con consegna di materiali cartacei, solo in tre occasioni, ossia meno di una volta all'anno ...». Orbene, dallo stesso ricorso - cfr. pag. 14 - risulta che il teste LI ha effettivamente visto OR NE presso il ricorrente «due o tre volte», sicché non sussiste alcun travisamento della prova dichiarativa, nel senso corretto prima indicato. Le parole del teste sono state correttamente riportate e poi valutate. 2.3. Per altro, la Corte di appello ha analizzato anche le altre dichiarazioni del teste LI, sicché non sussiste neanche il travisamento della prova per omissione;
in risposta allo specifico motivo di appello, sul punto delle attività che OR NE avrebbe svolto per AN CA, la Corte territoriale ha escluso che fossero state svolte attività di compilazione, correzione, battitura ed impaginazione dei manuali aziendali - cioè le attività indicate dal LI - perché OR NE non ne aveva i mezzi né furono trovate, in alcun luogo, tracce di tali lavori, neanche in formato telematico. 6 Le dichiarazioni del teste LI sono state adoperate dalla Corte territoriale quale riscontro esclusivamente sub punto - pag. 24 e 25 - in cui si è affermato che qualora l'attività di revisione e stampa di bozze vi sia stata si sarebbe trattato di una attività marginale, tanto che il teste LI, collaboratore del CA, vide OR NE solo in due o tre occasioni negli uffici del ricorrente. Sul punto, il travisamento della prova dichiarativa è insussistente: il motivo propone una valutazione alternativa delle dichiarazioni del teste rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello. 2.4. Quanto al dedotto vizio di manifesta illogicità - nel punto relativo alla antieconomicità di procedere con delle consulenze rispetto all'assunzione di personale per svolgere la stessa attività si tratta di un passaggio della motivazione irrilevante rispetto alla ratio della decisione che si fonda anche sulla circostanza che delle consulenze oggetto delle fatture utilizzate nelle dichiarazioni non esistono elementi di fatto che dimostrino il contenuto dei lavori eseguiti, il tempo ed il luogo delle prestazioni. La Corte territoriale ha rilevato che elementi di fatto, concreti e specifici, che dimostrino l'esecuzione delle consulenze, non emergono neanche dalle dichiarazioni, riportate nel ricorso, del teste LI. Dunque, il passaggio, contestato, della motivazione è solo ultroneo e non incide sulla ratio decidendi. 2.5. I riferimenti del ricorso all'attività del dottor CA ed alla rilevanza per l'acquisizione della certificazione UninIso 9001 sono irrilevanti rispetto alla ritenuta prova che non siano state concretamente effettuate le consulenze da parte di OR Castiglidne, riportate nelle fatture poi adoperate nelle dichiarazioni. 3. Il terzo motivo, nella parte in cui si deduce la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da OR NE, riportate nella sentenza di condanna nei suoi confronti, è inammissibile perché aspecifico. 3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilbzzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Inoltre, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne 7 prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto «criterio di resistenza», applicabile anche nel giudizio di legittimità (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si doleva della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore in flagranza di arresto, poiché non esistevano elementi che facessero ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso;
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01). Cfr. anche Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini r Rv. 279829 - 01, secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova introdotta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa. 3.2. Il motivo non solo non fornisce la prova di resistenza ma non si confronta con le sentenze di merito che danno atto che OR NE in dibattimento ha escluso di aver svolto le consulenze indicate nelle fatture utilizzate dagli imputati nelle dichiarazioni fiscali. Le sentenze di merito si fondano sull'assunzione diretta della prova testimoniale, ex art. 197-bis cod. proc. pen. 4. Il quarto motivo è infondato. A prescindere dalla redazione promiscua dei vizi effettuata nel motivo, la Corte non può controllare, in assenza di elementi più specifici, che avrebbero dovuto essere indicati nel ricorso, se i calcoli effettuati dalla difesa hanno la stessa identica base di quelli effettuati della Corte territoriale, se i documenti adoperati siano gli stessi, perché vengono forniti solo i risultati finali dei calcoli. La Corte di cassazione sarebbe così chiamata ad una valutazione di merito, concernente la valutazione della prova. La prova della retrocessione è stata ritenuta essere costituita dalle dichiarazioni del teste di accusa: la concomitanza tra bonifici e prelievi in contanti o giroconto è stata valutata quale riscontro alle dichiarazioni accusatorie. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La sentenza di condanna non si fonda su prove inutilizzabili, per le considerazioni espresse, ma su un percorso logico articolato, solo in parte analizzato dal ricorso. 8 La declaratoria di responsabilità è avvenuta in base alle dichiarazioni di OR NE, sull'analisi delle strutture ed i mezzi a questi in uso;
sull'assenza di prove documentali dei lavori svolti;
sulle dichiarazioni del teste LI, nel senso prima indicato;
sulla sentenza di condanna di OR NE che ha confermato che questi ha emesso fatture per operazioni inesistenti;
sulla valutazione delle dichiarazioni degli imputati;
sulla dichiarazione apparentemente sottoscritta da OR NE al ricorrente il 24 gennaio 2015 e sulla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato sul punta;
sull'assenza presso i ricorrenti della documentazione comprovante lo svolgimento dei lavori;
sull'impossibilità di ricostruire la logica del compenso;
sulla sussistenza di retrocessioni, se valutati congiuntamente i documenti bancari e le dichiarazioni di OR NE;
sulla valutazione dei testi AN TT e TI Di Virgilio;
sulla differenza anche grafica tra le fatture per le operazioni effettivamente prestate e quelle per le consulenze, mai prestate. Dunque, il motivo affronta solo un aspetto della motivazione della sentenza ed è aspecifico. 6. Il rigetto dei motivi relativi all'an della responsabilità rende manifestamente infondato il motivo relativo alla confisca. 7. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, in subordine il rigetto. udito il difensore L'avvocato PASSERO GIOVANNI chiede l'annullamento senza rinvio riportandosi al ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 43999 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: RO CA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 12 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 26 marzo 2021 del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere per i reati relativi all'anno di imposta 2011 perché estinti per prescrizione;
ha rideterminato la pena per gli imputati AN CA e ON OL in un anno e sei mesi di reclusione;
ha ridotto à confisca disposta nei confronti degli imputati rispettivamente ad C 36.020 e C 21.770; ha confermato nel resto la sentenza appellata. AN CA, quale titolare della ditta individuale S.A.C.S. Engineering, e ON OL, quale titolare della ditta individuale SI.GI , sono stati condannati per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da OR NE, relative a consulenze non effettivamente prestate, ed utilizzate nelle dichiarazioni Iva e dei redditi per gli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati rappresentando che la sentenza di appello si fonderebbe pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni di OR NE, definito quale teste, sulla sentenza di condanna a suo carico e sulle indagini bancarie. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 197-bis cod. proc. pen. La Corte territoriale, On avrebbe fondato la condanna prevalentemente sulle dichiarazioni di OR NE ed avrebbe erroneamente ritenuto che quest'ultimo fosse un teste. Invece, poiché OR NE è stato cxterriTh condannato in via definitiva per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in un procedimento connesso, egli avrebbe la qualità di testimone assistito - come risulta anche dai verbali del processo di primo grado. Di conseguenza, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come previsto dall'art.197- bis, comma 6, cod. proc. pen. Dopo i richiami alla giurisprudenza (pag.
6-8 del ricorso), si sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad esporre una non meglio definita credibilità di OR NE senza indicare gli elementi da cui desumerla. L'unico riferimento sarebbe costituito dal richiamo alle dichiarazioni del teste LI, quale veterano collaboratore del CA. Le dichiarazioni di OR NE sulla falsità delle fatture emesse dalla 5.c. Comunicazione negli anni dal 2011 al 2015 sarebbero generiche, quindi inutilizzabili perché mai precisate dal dichiarante. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che la motivazione sarebbe viziata per il co4,1 travisamento della prova, delle dichiarazioni del teste LI. Dopo la parte in diritto sul travisamento della prova, si afferma che la Corte territoriale avrebbe introdotto nella motivazione un'informazione inesistente in base alle dichiarazioni del teste LI;
dopo aver riportato nel ricorso le dichiarazioni del teste, già incluse nella motivazione della sentenza di primo grado, si sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, tale teste non avrebbe confermato le dichiarazioni di OR NE sulla falsità delle fatture perché avrebbe dichiarato che quest'ultimo era colui che effettuava lavori di modifica dei documenti;
in sostanza, lavori di stampa e copiatura. La Corte di appello avrebbe, invece, fatto riferimento ad un numero di incontri e ad attività non riferite dal teste LI ma introdotte in sentenza al fine di affermare che le dichiarazioni di OR NE erano riscontrate. Il travisamento della prova renderebbe, altresì, manifestamente illogica la motivazione della sentenza, a pag.27, nella parte in cui si afferma l'antieconomicità della «consulenza» di OR NE - mentre avrebbero potuto assumere una risorsa interna a cui far svolgere il lavoro - perché la Corte territoriale avrebbe ignorato le dichiarazioni del teste LI sul tipo di lavoro svolto dal dottor CA e i principi di economia aziendale sulla deduzione dei costi. Il ricorso, poi, si incentra sulla rilevanza per le imprese di acquisire la certificazione Uni ISO 9001, rilasciata dal dottor CA. Le dichiarazioni del teste LI non sarebbero, dunque, sovrapponibili a quelle di OR NE e non avrebbero dovuto essere adoperate quali riscontri;
la Corte territoriale avrebbe ritenuto esistente il riscontro mediante il travisamento della prova dichiarativa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.238-bis e 238 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe adoperato, a pag. 25 della sentenza, le dichiarazioni di OR NE contenute nella sentenza definitiva emessa nei suoi confronti. Erroneamente si sarebbe fatto riferimento ai verbali di prova di altro procedimento perché tali atti possono essere acquisiti ed utilizzati solo nel rispetto dell'art. 238 cod. proc. pen. Dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino risulterebbe che le dichiarazioni di OR NE, utilizzate per la sua condanna, non furono assunte in dibattimento e, di conseguenza, non erano utilizzabili nei confronti degli imputati. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per il travisamento della prova sussistente per il valore probatorio attribuito alle indagini bancarie. 3 La motivazione della sentenza impugnata (pag.28,29) riportata nel ricorso, affermerebbe la riconducibilità agli imputati dei giroconto e dei prelievi in contanti effettuati da OR NE mentre, come affermato dal Tribunale, non sarebbe possibile abbinare i giroconto ai successivi prelievi in contante. La destinazione del contante agli imputati sarebbe stata affermata senza la sussistenza della relativa prova. In sostanza, dalla analisi della documentazione bancaria risulterebbe che negli anni 2011-2014 il valore dei prelievi e dell giroconto effettuati da OR NE sarebbe superiore alle somme oggetto dei bonifici effettuati dagli imputati e ciò dimostrerebbe che la Corte territoriale ha travisato la prova documentale. 2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 poiché la condanna sarebbe intervenuta in base a prove inutilizzabili o al travisamento delle prove. Si ritiene erronea in diritto la motivazione Sulla assenza di dipendenti, sedi o mezzi da parte di OR NE per svolgere l'attività, che dimostrerebbe la falsità oggettiva delle fatture, in base alla giurisprudenza richiamata nel ricorso;
una volta depurata la motivazione dalle prove inutilizzabili o travisate, gli indici presuntivi indicati in sentenza sarebbero inidonei a provare la consapevolezza da parte degli imputati che le operazioni si inserivano in un contesto di evasione di imposta. 2.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. L'accoglimento dei precedenti motivi avrebbe come necessaria conseguenza l'annullamento della confisca disposta con la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. Dalla sentenza di primo grado e dai verbali di udienza, risulta che OR NE è stato correttamente escusso ex art. 197-bis cod. proc. pen. La questione puramente terminologica - se cioè in sentenza tale dichiarante sia stato correttamente qualificato come testimone assisl:ito - è del tutto irrilevante, posto che la persona esaminata ex art. 197-bis cod. proc. pen. assume l'ufficio di testimone. 1.2. Con il motivo si deduce, in sintesi, la violazione di due norme processuali, gli art. 197-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen. Deve, però, ricordarsi che il vizio di cui alla lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. sussiste solo per l'inosservanza delle 4 norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. Le norme indicate nel ricorso non prevedono, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni descritte dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Cfr. Sul punto Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Nello stesso senso, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione. Il vizio della motivazione deve essere specificamente dedotto, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione! di rielaborare l'impugnazione: nel caso in esame risulta dedotto esclusivamente il vizio di violazione di legge. 1.3. Il vaglio dell'attendibilità è stato effettuato dalla Corte territoriale: infatti, il ricorso contesta specificamente gli elementi di prova ritenuti, nella sentenza impugnata, riscontri alle dichiarazioni accusatorie di OR NE. 1.4. Infine, la genericità di una dichiarazione non ne comporta l'inutilizzabilità, che è una sanzione processuale che deve essere tassativamente prevista, ma produce effetti sulla valutazione della prova, sicché tale questione deve essere proposta esclusivamente mediante la specifica deduzione di uno dei vizi della motivazione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Come già affermato da Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207, il travisamento della prova dichiarativa riguarda il significante - il teste ha detto rosso, il giudice ha scritto bianco - e non il significato della dichiarazione («... Si postula dunque correttamente la verifica di conformità della rappresentazione dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non anche del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova»). 5 È, invece, intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio. Infatti, pur in presenza della possibilità di dedurre il travisamento della prova, non muta la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito. Si è, infatti, ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7, ordinanza n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948). Esula dai poteri della Corte di cessazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.2. Orbene, il passaggio adoperato dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza sulla testimonianza del teste LI si rinviene a pag. 25: «... quanto appena riscontrato, risulta avvalorato anche dalla deposizione del testimone LI, il quale, in qualità di veterano collaboratore del CA, ha affermato di aver visto il NE presso l'ufficio dell'imputato, in fugace passaggio con consegna di materiali cartacei, solo in tre occasioni, ossia meno di una volta all'anno ...». Orbene, dallo stesso ricorso - cfr. pag. 14 - risulta che il teste LI ha effettivamente visto OR NE presso il ricorrente «due o tre volte», sicché non sussiste alcun travisamento della prova dichiarativa, nel senso corretto prima indicato. Le parole del teste sono state correttamente riportate e poi valutate. 2.3. Per altro, la Corte di appello ha analizzato anche le altre dichiarazioni del teste LI, sicché non sussiste neanche il travisamento della prova per omissione;
in risposta allo specifico motivo di appello, sul punto delle attività che OR NE avrebbe svolto per AN CA, la Corte territoriale ha escluso che fossero state svolte attività di compilazione, correzione, battitura ed impaginazione dei manuali aziendali - cioè le attività indicate dal LI - perché OR NE non ne aveva i mezzi né furono trovate, in alcun luogo, tracce di tali lavori, neanche in formato telematico. 6 Le dichiarazioni del teste LI sono state adoperate dalla Corte territoriale quale riscontro esclusivamente sub punto - pag. 24 e 25 - in cui si è affermato che qualora l'attività di revisione e stampa di bozze vi sia stata si sarebbe trattato di una attività marginale, tanto che il teste LI, collaboratore del CA, vide OR NE solo in due o tre occasioni negli uffici del ricorrente. Sul punto, il travisamento della prova dichiarativa è insussistente: il motivo propone una valutazione alternativa delle dichiarazioni del teste rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello. 2.4. Quanto al dedotto vizio di manifesta illogicità - nel punto relativo alla antieconomicità di procedere con delle consulenze rispetto all'assunzione di personale per svolgere la stessa attività si tratta di un passaggio della motivazione irrilevante rispetto alla ratio della decisione che si fonda anche sulla circostanza che delle consulenze oggetto delle fatture utilizzate nelle dichiarazioni non esistono elementi di fatto che dimostrino il contenuto dei lavori eseguiti, il tempo ed il luogo delle prestazioni. La Corte territoriale ha rilevato che elementi di fatto, concreti e specifici, che dimostrino l'esecuzione delle consulenze, non emergono neanche dalle dichiarazioni, riportate nel ricorso, del teste LI. Dunque, il passaggio, contestato, della motivazione è solo ultroneo e non incide sulla ratio decidendi. 2.5. I riferimenti del ricorso all'attività del dottor CA ed alla rilevanza per l'acquisizione della certificazione UninIso 9001 sono irrilevanti rispetto alla ritenuta prova che non siano state concretamente effettuate le consulenze da parte di OR Castiglidne, riportate nelle fatture poi adoperate nelle dichiarazioni. 3. Il terzo motivo, nella parte in cui si deduce la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da OR NE, riportate nella sentenza di condanna nei suoi confronti, è inammissibile perché aspecifico. 3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilbzzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Inoltre, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne 7 prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto «criterio di resistenza», applicabile anche nel giudizio di legittimità (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si doleva della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore in flagranza di arresto, poiché non esistevano elementi che facessero ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso;
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01). Cfr. anche Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini r Rv. 279829 - 01, secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova introdotta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa. 3.2. Il motivo non solo non fornisce la prova di resistenza ma non si confronta con le sentenze di merito che danno atto che OR NE in dibattimento ha escluso di aver svolto le consulenze indicate nelle fatture utilizzate dagli imputati nelle dichiarazioni fiscali. Le sentenze di merito si fondano sull'assunzione diretta della prova testimoniale, ex art. 197-bis cod. proc. pen. 4. Il quarto motivo è infondato. A prescindere dalla redazione promiscua dei vizi effettuata nel motivo, la Corte non può controllare, in assenza di elementi più specifici, che avrebbero dovuto essere indicati nel ricorso, se i calcoli effettuati dalla difesa hanno la stessa identica base di quelli effettuati della Corte territoriale, se i documenti adoperati siano gli stessi, perché vengono forniti solo i risultati finali dei calcoli. La Corte di cassazione sarebbe così chiamata ad una valutazione di merito, concernente la valutazione della prova. La prova della retrocessione è stata ritenuta essere costituita dalle dichiarazioni del teste di accusa: la concomitanza tra bonifici e prelievi in contanti o giroconto è stata valutata quale riscontro alle dichiarazioni accusatorie. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La sentenza di condanna non si fonda su prove inutilizzabili, per le considerazioni espresse, ma su un percorso logico articolato, solo in parte analizzato dal ricorso. 8 La declaratoria di responsabilità è avvenuta in base alle dichiarazioni di OR NE, sull'analisi delle strutture ed i mezzi a questi in uso;
sull'assenza di prove documentali dei lavori svolti;
sulle dichiarazioni del teste LI, nel senso prima indicato;
sulla sentenza di condanna di OR NE che ha confermato che questi ha emesso fatture per operazioni inesistenti;
sulla valutazione delle dichiarazioni degli imputati;
sulla dichiarazione apparentemente sottoscritta da OR NE al ricorrente il 24 gennaio 2015 e sulla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato sul punta;
sull'assenza presso i ricorrenti della documentazione comprovante lo svolgimento dei lavori;
sull'impossibilità di ricostruire la logica del compenso;
sulla sussistenza di retrocessioni, se valutati congiuntamente i documenti bancari e le dichiarazioni di OR NE;
sulla valutazione dei testi AN TT e TI Di Virgilio;
sulla differenza anche grafica tra le fatture per le operazioni effettivamente prestate e quelle per le consulenze, mai prestate. Dunque, il motivo affronta solo un aspetto della motivazione della sentenza ed è aspecifico. 6. Il rigetto dei motivi relativi all'an della responsabilità rende manifestamente infondato il motivo relativo alla confisca. 7. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2023.