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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ex art. 281sexies cpc responsabilità nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
promossa:
[...]
Parte_1 nata ad [...] il [...],
C.F. 1C. F.
con l'Avv. Dario Fazio
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], (C. F. Controparte_1
C.F._2
con l'Avv. Nunziella Furioso
CONVENUTO
CONTRO
Controparte_2 Già CP_3
in persona del suo legale rapp.te pr.tempore con 1' Avv. Paolo Cusi
ZA CH CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
al risarcimento dei danni "Piaccia" condannare Controparte_1 quantificabili in euro 40.000,00 o cagionati alla sig.ra Parte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
vinte le spese.
PARTE CONVENUTA Partini
"Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. 2) Nel merito Dichiarare che il chiamato in
Controparte_2 è tenuto a manlevare il sig.causa [...]
CP_1 da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere alla sig.ra Parte_1 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. Con vittoria di spese ed onorari e con riserva di avanzare richieste istruttorie nei modi e nei termini previsti dalla legge"
ZA CH
PIACCIA "On.le Tribunale Civile di Siracusa, adversis reiectis, Nel rito, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per inesistenza
-
di procura in capo al difensore dell'attrice per conflitto di interessi e la conseguente nullità di tutti gli atti successivi;
Nel merito: rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro diritto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1 citavaCon atto notificato in data 11.04.2018 la sig.ra l'odierno convenuto a comparire dinanzi il Tribunale di Siracusa adducendo che in occasione di uno dei suoi soggiorni presso la struttura recettiva alberghiera "Albergo Aurora", gestita dal Controparte_1 scivolava lungo la rampa di scala riportando trauma della colonna dorso- lombare con frattura di T12 e chiedendo la condannare del [...]
CP_1 al risarcimento dei danni subiti.
Controparte_1 cheSi costituiva riconoscendosi responsabile dell'evento lesivo essendo la scala della struttura non in perfette condizioni chiamava previa autorizzazione- in causa la propria
-
assicurazione al fine di essere mallevato per il sinistro occorso.
Si costituiva la CP_4 .ne che preliminarmente eccepiva la nullità della procura per conflitto di interessi atteso che danneggiato e danneggiante erano difesi dal medesimo professionista.
Nel merito rigettare ogni addebito e comunque inoperatività della polizza sottoscritta dall'albergatore CP_1 Il procedimento stato istruito con l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza odierna del 17.12 2025 è decisa sulle rassegnate conclusioni delle parti versate nelle note autorizzate.
L'attrice agisce contro il convenuto quale custode della struttura alberghiera dallo stesso gestita all'epoca dei fatti (2027) ed oggi non più attiva.
Dunque, la norma di riferimento è l'art. 2051 C.C. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una
"insidia" quale che sia e la responsabilità del custode.
Sul punto gli Ermellini hanno evidenziato che a prescindere dal caso concreto, il danneggiato è in ogni caso tenuto ad un dovere di ragionevole cautela, che impone l'adozione di «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».
In particolare, la Cassazione ha statuito che "quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo causale del danno". nel dinamismo
Secondo la Cassazione, in parole povere, la presenza di una malformazione che sia buca stradale e/o tombino o disconnessione che sia, non può sempre condurre ad un risarcimento in favore del danneggiato, soprattutto nell'ipotesi in cui la situazione di potenziale pericolo sia prevedibile e preventivabile da parte di quest'ultimo.
Nel caso in esame, l'attrice addebita l'evento lesivo subìto alla
"scivolosità della scala in marmo di Carrara usurato che dal piano
-
terra si diparte, alla presenza di un intradosso esistente sul soffitto non a norma quanto alle altezze, che costrinse la stessa a chinare il capo, alla mancanza di un corrimano"
Dal compendio documentale, nonché per espressa dichiarazione della stessa danneggiata era a conoscenza dello stato dei luoghi atteso che non era la prima volta che soggiornava nella struttura. (cfr. citazione pag. 1). Ora, se è vero che per la Suprema Corte la conoscenza dei luoghi non può rappresentare una scusante per il danneggiante, nel caso a mani occorre fare riferimento ad altre emergenze. Infatti, dal certificato di residenza del 9.03.2023, regolarmente acquisito agli atti, si evince che coincide con quella del sig. [...] la residenza di Parte_1 che è la stessa di quella della struttura alberghiera: Augusta CP_1 c.so Umberto 147 interno A.
Dunque, elementi che lasciano verosimilmente presumere che la odierna attrice viveva stabilmente presso la struttura, circostanza che trova ulteriore conferma nella presenza sul citofono dell'albergo del cognome che al contrario, non avrebbe avutodi Parte_1 motivo di esserci e che ai fini della consegna della posta, per come sostenuto dall'attrice, la stessa avrebbe potuto facilmente essere consegnata semplicemente alla reception dell'albergo, anche se ci si chiede il perché se avente abitazione stabile altrove.
Tanto per escludere la natura di "insidia" dei luoghi teatro dell'evento lesivo, abitati stabilmente О comunque con continuità dalla
[...]
Parte_1
Quindi è lecito presumere con altissimo grado di probabilità confinante con la certezza che l'evento lesivo occorso a Parte_1 sia da imputare alla negligenza/distrazione della stessa, anche perché nessuno a parte il CP_1 ebbe ad assistere alla caduta per come assunto.
Ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la prova certa e rigorosa del nesso di causalità richiesta ex art. 2051 c.c. a carico di parte attrice e dunque responsabilità da imputare alla stessa danneggiata, la domanda va rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza e in applicazione del DM55/14 e DM 147/22 scaglione 26.000- 52.000, valore medio per tutte le fasi, si possono liquidare in euro 7.616,00 , oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo, reictis adversis
Definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda
Compensa le spese di lite tra Parte_1 e Controparte_1
alle spese di ON solidalmente e Controparte_1 Parte_1 già CP_6 in persona lite a favore di Controparte_5 parte motiva in del suo legale rapp.te protempore per come liquidate in euro 7.616,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
Cosi deciso alle ore 15.20
Siracusa 17.12.2025.
Il G.I.
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ex art. 281sexies cpc responsabilità nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
promossa:
[...]
Parte_1 nata ad [...] il [...],
C.F. 1C. F.
con l'Avv. Dario Fazio
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], (C. F. Controparte_1
C.F._2
con l'Avv. Nunziella Furioso
CONVENUTO
CONTRO
Controparte_2 Già CP_3
in persona del suo legale rapp.te pr.tempore con 1' Avv. Paolo Cusi
ZA CH CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
al risarcimento dei danni "Piaccia" condannare Controparte_1 quantificabili in euro 40.000,00 o cagionati alla sig.ra Parte_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
vinte le spese.
PARTE CONVENUTA Partini
"Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. 2) Nel merito Dichiarare che il chiamato in
Controparte_2 è tenuto a manlevare il sig.causa [...]
CP_1 da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere alla sig.ra Parte_1 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. Con vittoria di spese ed onorari e con riserva di avanzare richieste istruttorie nei modi e nei termini previsti dalla legge"
ZA CH
PIACCIA "On.le Tribunale Civile di Siracusa, adversis reiectis, Nel rito, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per inesistenza
-
di procura in capo al difensore dell'attrice per conflitto di interessi e la conseguente nullità di tutti gli atti successivi;
Nel merito: rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro diritto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1 citavaCon atto notificato in data 11.04.2018 la sig.ra l'odierno convenuto a comparire dinanzi il Tribunale di Siracusa adducendo che in occasione di uno dei suoi soggiorni presso la struttura recettiva alberghiera "Albergo Aurora", gestita dal Controparte_1 scivolava lungo la rampa di scala riportando trauma della colonna dorso- lombare con frattura di T12 e chiedendo la condannare del [...]
CP_1 al risarcimento dei danni subiti.
Controparte_1 cheSi costituiva riconoscendosi responsabile dell'evento lesivo essendo la scala della struttura non in perfette condizioni chiamava previa autorizzazione- in causa la propria
-
assicurazione al fine di essere mallevato per il sinistro occorso.
Si costituiva la CP_4 .ne che preliminarmente eccepiva la nullità della procura per conflitto di interessi atteso che danneggiato e danneggiante erano difesi dal medesimo professionista.
Nel merito rigettare ogni addebito e comunque inoperatività della polizza sottoscritta dall'albergatore CP_1 Il procedimento stato istruito con l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza odierna del 17.12 2025 è decisa sulle rassegnate conclusioni delle parti versate nelle note autorizzate.
L'attrice agisce contro il convenuto quale custode della struttura alberghiera dallo stesso gestita all'epoca dei fatti (2027) ed oggi non più attiva.
Dunque, la norma di riferimento è l'art. 2051 C.C. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una
"insidia" quale che sia e la responsabilità del custode.
Sul punto gli Ermellini hanno evidenziato che a prescindere dal caso concreto, il danneggiato è in ogni caso tenuto ad un dovere di ragionevole cautela, che impone l'adozione di «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».
In particolare, la Cassazione ha statuito che "quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo causale del danno". nel dinamismo
Secondo la Cassazione, in parole povere, la presenza di una malformazione che sia buca stradale e/o tombino o disconnessione che sia, non può sempre condurre ad un risarcimento in favore del danneggiato, soprattutto nell'ipotesi in cui la situazione di potenziale pericolo sia prevedibile e preventivabile da parte di quest'ultimo.
Nel caso in esame, l'attrice addebita l'evento lesivo subìto alla
"scivolosità della scala in marmo di Carrara usurato che dal piano
-
terra si diparte, alla presenza di un intradosso esistente sul soffitto non a norma quanto alle altezze, che costrinse la stessa a chinare il capo, alla mancanza di un corrimano"
Dal compendio documentale, nonché per espressa dichiarazione della stessa danneggiata era a conoscenza dello stato dei luoghi atteso che non era la prima volta che soggiornava nella struttura. (cfr. citazione pag. 1). Ora, se è vero che per la Suprema Corte la conoscenza dei luoghi non può rappresentare una scusante per il danneggiante, nel caso a mani occorre fare riferimento ad altre emergenze. Infatti, dal certificato di residenza del 9.03.2023, regolarmente acquisito agli atti, si evince che coincide con quella del sig. [...] la residenza di Parte_1 che è la stessa di quella della struttura alberghiera: Augusta CP_1 c.so Umberto 147 interno A.
Dunque, elementi che lasciano verosimilmente presumere che la odierna attrice viveva stabilmente presso la struttura, circostanza che trova ulteriore conferma nella presenza sul citofono dell'albergo del cognome che al contrario, non avrebbe avutodi Parte_1 motivo di esserci e che ai fini della consegna della posta, per come sostenuto dall'attrice, la stessa avrebbe potuto facilmente essere consegnata semplicemente alla reception dell'albergo, anche se ci si chiede il perché se avente abitazione stabile altrove.
Tanto per escludere la natura di "insidia" dei luoghi teatro dell'evento lesivo, abitati stabilmente О comunque con continuità dalla
[...]
Parte_1
Quindi è lecito presumere con altissimo grado di probabilità confinante con la certezza che l'evento lesivo occorso a Parte_1 sia da imputare alla negligenza/distrazione della stessa, anche perché nessuno a parte il CP_1 ebbe ad assistere alla caduta per come assunto.
Ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la prova certa e rigorosa del nesso di causalità richiesta ex art. 2051 c.c. a carico di parte attrice e dunque responsabilità da imputare alla stessa danneggiata, la domanda va rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza e in applicazione del DM55/14 e DM 147/22 scaglione 26.000- 52.000, valore medio per tutte le fasi, si possono liquidare in euro 7.616,00 , oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo, reictis adversis
Definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda
Compensa le spese di lite tra Parte_1 e Controparte_1
alle spese di ON solidalmente e Controparte_1 Parte_1 già CP_6 in persona lite a favore di Controparte_5 parte motiva in del suo legale rapp.te protempore per come liquidate in euro 7.616,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
Cosi deciso alle ore 15.20
Siracusa 17.12.2025.
Il G.I.
Dr.ssa P. Fugallo