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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/04/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 56/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 56/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO FAIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA Controparte_1 P.IVA_1
MARRAS presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede al fine di sentir annullare la sanzione disciplinare del Parte_1 rimprovero verbale irrogata dal Comune di con nota del 5/01/2021 n° prot n° 0000244 a firma CP_1 del Dirigente del 1° Settore del Comune di Dott.ssa per avere “scritto CP_1 Persona_1 reiteratamente senza motivazione nonostante le rassicurazioni ricevute i contatti intrapresi con il nuovo responsabile del servizio e nonostante l'invito preciso a tenere una condotta diversa da parte della segretaria generale con sua nota prot. N° 32092 del 19/12/2020”.
Ha allegato la ricorrente a sostegno delle proprie domande la violazione della procedura prevista a difesa del lavoratore e l'insussistenza, nel merito, del presupposto per irrogare la sanzione impugnata, essendosi limitata a lamentarsi quotidianamente di non essere nelle condizioni di poter lavorare per disfunzionamenti informatici, con ciò esercitando un atto doveroso a propria tutela ed a tutela dell'ente.
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto.
La causa, istruita sia documentalmente che tramite prova per testi, e mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
pagina 1 di 2 Si dà atto che nel corso del giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla eccezione di illegittimità del procedimento, rilevando come nell'ipotesi di rimprovero verbale non sia normativamente prevista -ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001- la relativa attivazione.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Emerge dalla documentazione depositata in atti -oltre ad essere pacifica in causa- la quotidiana segnalazione per iscritto al , da parte della ricorrente, della mancata risoluzione del Controparte_1 funzionamento dei sistemi necessari all'operatività dello svolgimento dell'attività in modalità smart working, nel periodo dal 14.12.2020 al 5.01.2021, data in cui è sopraggiunta la sanzione del rimprovero verbale.
Nonostante il Comune di abbia confermato la sussistenza di problematiche, comunicando come CP_1 le stesse fossero in via di risoluzione (cf. comunicazione del 18.12.2020), la ricorrente, con mail di identico contenuto inviate ogni giorno per tre settimane, ha continuato a rilevare di non essere nelle condizioni di lavorare in assenza di applicativi per i contributi.
Le rimostranze della ricorrente, espresse con modalità ripetuta ed estenuante ed a fronte della rassicurazione esplicitamente comunicata dal vanno ben oltre la doverosità di un atto a tutela CP_1 propria e del funzionamento del medesimo, apparendo di contro prive di giustificazione, CP_1 gratuite e, soprattutto, connotate da consapevole importunità, come tali idonee a configurare la violazione del dovere di buona fede richiesto in ambito lavorativo.
Il rimprovero verbale irrogato dal , misura sanzionatoria minima, appare quindi Controparte_1 legittimo e fondato.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
1.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 16/04/2024 il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 56/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO FAIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA Controparte_1 P.IVA_1
MARRAS presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede al fine di sentir annullare la sanzione disciplinare del Parte_1 rimprovero verbale irrogata dal Comune di con nota del 5/01/2021 n° prot n° 0000244 a firma CP_1 del Dirigente del 1° Settore del Comune di Dott.ssa per avere “scritto CP_1 Persona_1 reiteratamente senza motivazione nonostante le rassicurazioni ricevute i contatti intrapresi con il nuovo responsabile del servizio e nonostante l'invito preciso a tenere una condotta diversa da parte della segretaria generale con sua nota prot. N° 32092 del 19/12/2020”.
Ha allegato la ricorrente a sostegno delle proprie domande la violazione della procedura prevista a difesa del lavoratore e l'insussistenza, nel merito, del presupposto per irrogare la sanzione impugnata, essendosi limitata a lamentarsi quotidianamente di non essere nelle condizioni di poter lavorare per disfunzionamenti informatici, con ciò esercitando un atto doveroso a propria tutela ed a tutela dell'ente.
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto.
La causa, istruita sia documentalmente che tramite prova per testi, e mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
pagina 1 di 2 Si dà atto che nel corso del giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla eccezione di illegittimità del procedimento, rilevando come nell'ipotesi di rimprovero verbale non sia normativamente prevista -ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001- la relativa attivazione.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Emerge dalla documentazione depositata in atti -oltre ad essere pacifica in causa- la quotidiana segnalazione per iscritto al , da parte della ricorrente, della mancata risoluzione del Controparte_1 funzionamento dei sistemi necessari all'operatività dello svolgimento dell'attività in modalità smart working, nel periodo dal 14.12.2020 al 5.01.2021, data in cui è sopraggiunta la sanzione del rimprovero verbale.
Nonostante il Comune di abbia confermato la sussistenza di problematiche, comunicando come CP_1 le stesse fossero in via di risoluzione (cf. comunicazione del 18.12.2020), la ricorrente, con mail di identico contenuto inviate ogni giorno per tre settimane, ha continuato a rilevare di non essere nelle condizioni di lavorare in assenza di applicativi per i contributi.
Le rimostranze della ricorrente, espresse con modalità ripetuta ed estenuante ed a fronte della rassicurazione esplicitamente comunicata dal vanno ben oltre la doverosità di un atto a tutela CP_1 propria e del funzionamento del medesimo, apparendo di contro prive di giustificazione, CP_1 gratuite e, soprattutto, connotate da consapevole importunità, come tali idonee a configurare la violazione del dovere di buona fede richiesto in ambito lavorativo.
Il rimprovero verbale irrogato dal , misura sanzionatoria minima, appare quindi Controparte_1 legittimo e fondato.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
1.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 16/04/2024 il giudice
Paola Irene Calastri
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