Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte:
quanto a lire 1.260.000, relative al periodo 1 luglio.
31 dicembre 1964, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
quanto a lire 5.040.000, concernenti gli anni finanziari 1965 e 1966, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, numero 21 , riguardante l'importazione delle banane fresche;
quanto a lire 2.520.000, pertinenti all'anno finanziario 1967, con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte:
quanto a lire 1.260.000, relative al periodo 1 luglio.
31 dicembre 1964, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
quanto a lire 5.040.000, concernenti gli anni finanziari 1965 e 1966, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, numero 21 , riguardante l'importazione delle banane fresche;
quanto a lire 2.520.000, pertinenti all'anno finanziario 1967, con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.