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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1830/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2939/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 01/09/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201723632 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 aprile 2018 Nominativo_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 201723632 relativo all'IMU per l'anno 2015, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Il Comune di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 28 giugno 2022 n. 2939/06/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, accoglieva il ricorso, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'atto per non avere il
Comune di Siracusa prodotto il provvedimento di delega in favore del funzionario sottoscrivente.
Il Comune di Siracusa proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che nell'atto impositivo è indicato sia il provvedimento (Determina Sindacale n. 123 del 16.06.2017) con il quale era stato nominato il Funzionario responsabile del Tributo, Dott. Nominativo_2, sia che l'impugnato avviso di accertamento era stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa era stata sostituita con
“l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo”.
Resistente_3, Resistente_1 e Resistente_2, eredi di Nominativo_1 deceduta il Data_Morte_1, non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dal Comune di Siracusa è fondato.
Ed invero, quanto alla sottoscrizione dell'atto, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 maggio 2019 n.
12756 che questa Corte condivide, ha già avuto modo di osservare che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia”.
Pertanto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione dagli appellati che non si sono costituiti nel presente giudizio, la sentenza impugnata deve essere riformata confermando l'avviso di accertamento.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, gli appellati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 200,00 e per il secondo grado in complessivi E. 300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Siracusa nei confronti di Resistente_3, Resistente_1 e Resistente_2, tutti nella qualità di eredi di Nominativo_1, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2939/06/2022 resa il giorno 28 giugno 2022, in riforma di questa, dichiara legittimo l'avviso di accertamento e condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 200,00 e per il secondo grado in complessivi E. 300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1830/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2939/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 01/09/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201723632 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 aprile 2018 Nominativo_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 201723632 relativo all'IMU per l'anno 2015, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Il Comune di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 28 giugno 2022 n. 2939/06/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, accoglieva il ricorso, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'atto per non avere il
Comune di Siracusa prodotto il provvedimento di delega in favore del funzionario sottoscrivente.
Il Comune di Siracusa proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che nell'atto impositivo è indicato sia il provvedimento (Determina Sindacale n. 123 del 16.06.2017) con il quale era stato nominato il Funzionario responsabile del Tributo, Dott. Nominativo_2, sia che l'impugnato avviso di accertamento era stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa era stata sostituita con
“l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo”.
Resistente_3, Resistente_1 e Resistente_2, eredi di Nominativo_1 deceduta il Data_Morte_1, non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dal Comune di Siracusa è fondato.
Ed invero, quanto alla sottoscrizione dell'atto, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 maggio 2019 n.
12756 che questa Corte condivide, ha già avuto modo di osservare che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia”.
Pertanto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione dagli appellati che non si sono costituiti nel presente giudizio, la sentenza impugnata deve essere riformata confermando l'avviso di accertamento.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, gli appellati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 200,00 e per il secondo grado in complessivi E. 300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Siracusa nei confronti di Resistente_3, Resistente_1 e Resistente_2, tutti nella qualità di eredi di Nominativo_1, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2939/06/2022 resa il giorno 28 giugno 2022, in riforma di questa, dichiara legittimo l'avviso di accertamento e condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 200,00 e per il secondo grado in complessivi E. 300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente