Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2025REG.PROV.COLL.
N. 05268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5268 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Di Feo e Pietro Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, Sezione Seconda, n. 817/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Costituisce oggetto del giudizio il provvedimento del 5 agosto 2022, con il quale la Questura di Salerno ha revocato il permesso di soggiorno CE posseduto dal ricorrente, cittadino albanese, sulla scorta della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 16 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2021, di condanna del medesimo alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata aggravata dalla presenza del minore e corruzione di minorenne.
Il T.A.R., con l’appellata sentenza in forma semplificata, ha respinto il ricorso, rilevando che “ l’autorità di pubblica sicurezza, al di là del riscontro obiettivo dell’esistenza di un giudicato penale di condanna, da un lato, ha ravvisato come “la grave condotta realizzata dallo straniero in ambito domestico risulti lesiva dell’unità familiare in quanto tenuta in assoluto disprezzo dei propri familiari e, pertanto, incompatibile con la ratio legis volta a premiare il percorso di integrazione dell’intero nucleo familiare secondo i principi e le regole del nostro ordinamento, che comprendono anche la tutela del coniuge e dei figli da possibili scenari di violenza e sopraffazione, anche provenienti dall’interno della medesima formazione sociale”, costituente dunque “univoco indice di pericolosità rispetto ai valori costituzionali di tutela dei diritti inviolabili della persona, di parità di genere e reciproco rispetto fra i componenti del nucleo familiare”, dall’altro, ha espressamente ritenuto che “sia proprio l’interesse e la tutela del nucleo familiare a favorire, piuttosto che ostacolare, l’allontanamento dell’autore del reato” dal territorio nazionale ”, escludendo conseguentemente la sussistenza del dedotto vizio di carenza di motivazione.
Mediante i motivi di appello, proposti al fine di ottenere la riforma della sentenza appellata, l’originario ricorrente lamenta l’irragionevolezza della sentenza medesima, la quale non avrebbe preso in considerazione tutti gli aspetti rilevanti ai fini della formulazione di un giudizio di pericolosità non esclusivamente incentrato sulla condanna riportata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata, per resistere all’appello.
Con l’ordinanza n. 5268 del 17 luglio 2023, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante, così motivando la decisione:
“ Ritenuto che:
- il provvedimento di revoca impugnato è motivato, sulla base della condanna riportata dall’appellante nel 2020 per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata aggravata e corruzione di minorenni (pena scontata dal 2018 al 2022, in misura ridotta), con un conseguente giudizio di pericolosità sociale ex art. 9 d.lgs. 286/1998;
- l’appellante ha sottolineato che si trova in Italia da vent’anni ed ha sempre lavorato regolarmente, e lamenta non siano stati considerati il percorso riabilitativo intrapreso, attestato anche dal Tribunale di sorveglianza con la liberazione anticipata, l’esigenza di una continuità nella relazione col figlio (che oggi ha 9 anni) al quale ha sempre provveduto, nonché l’assenso incondizionato alla frequentazione prestato dalla ex compagna madre del bimbo;
- l’art. 9, cit., pur in presenza di una condotta penalmente sanzionata che ha caratteristiche particolarmente gravi, richiede che venga effettuata una valutazione aggiornata della situazione personale e sociale dello straniero, anche ai fini del bilanciamento dell’interesse alla sicurezza pubblica con gli interessi, potenzialmente contrapposti, dei famigliari direttamente coinvolti; nel caso in esame, considerata la relazione genitoriale e quanto prospettato dall’appellante, in assenza di specifiche controdeduzioni dell’Amministrazione, non può escludersi che la considerazione del periodo trascorso in carcere e del percorso riabilitativo intrapreso conducano a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal provvedimento impugnato in primo grado;
- occorre conseguentemente accogliere l’istanza cautelare, anche ai fini dell’adozione di ulteriori motivati provvedimenti da parte dell’UTG di Salerno ”.
La Sezione inoltre, in occasione dell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024, ha disposto incombenti istruttori mediante l’ordinanza n. 8526 del 25 ottobre 2024, invitando l’Amministrazione a “ chiarire se a seguito delle previsioni dell’ordinanza citata siano intervenuti ulteriori provvedimenti ”.
Nessun riscontro è stato dato dall’Amministrazione al suindicato ordine istruttorio.
Ciò premesso, l’appello è meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che costituisce orientamento consolidato di questa Sezione (cfr., di recente, 18 agosto 2022, n. 7281) quello secondo cui “ il diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti ex art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, e dunque anche la revoca dello stesso, deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata su più elementi e non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate. La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi si desume non solo dall’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e dalla giurisprudenza nazionale, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19) secondo cui “L’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro - come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato - una lettura della norma ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo” ”.
Ciò chiarito, deve osservarsi che siffatto giudizio di bilanciamento tra interessi ed esigenze eterogenee e talvolta confliggenti è stato compiuto dall’Amministrazione, come si desume dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato in primo grado, che non si limita a richiamare il carattere automaticamente ostativo della condanna per un reato fondante, “ per presunzione di legge ”, un giudizio di “ pericolosità sociale dell’interessato ” (cfr. ultimo paragrafo della pagina 1 del provvedimento impugnato in primo grado), ma pone l’accento sulla gravità del reato consumato in quanto lesivo di valori primari direttamente imputabili alla persona (e, nella specie, ai familiari del ricorrente), per concludere che “ appare che sia proprio l’interesse e la tutela del nucleo familiare a favorire, piuttosto che ostacolare, l’allontanamento dell’autore del reato ”.
Deve tuttavia ritenersi che il suddetto giudizio di pericolosità, pur adeguatamente motivato in una prospettiva di carattere statico orientata alla valorizzazione della gravità della condotta criminosa, espressiva di una cultura e di un atteggiamento di vita antitetici rispetto a quelli improntati al rispetto della incolumità e della dignità altrui che permea il sostrato solidaristico della comunità nazionale, non si riveli altrettanto argomentato in un’ottica di carattere dinamico, intesa a considerare la condotta di vita dell’interessato successiva ai fatti di reato e la sua rilevanza ai fini di una valutazione attualizzata circa la compatibilità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale con la tutela e la promozione di quei valori.
Occorre invero evidenziare che il giudizio di pericolosità “ in concreto ” si differenzia da quello basato su una presunzione ex lege proprio perché, al contrario di questo, non si fonda esclusivamente sull’apprezzamento della valenza antisociale della condotta criminosa, ma è finalizzato ad abbracciare tutti gli elementi, anche estranei e successivi a quella condotta, utili ai fini della valutazione complessiva ed il più possibile completa della personalità dello straniero.
Tale attitudine trasversale, da un punto di vista temporale e qualitativo, del giudizio di pericolosità “ in concreto ” deve inoltre comprendere anche i riflessi che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale sarebbe suscettibile di produrre ai danni di quelle stesse persone che esso si prefiggerebbe di salvaguardare, tenuto conto della complessità delle relazioni umane e, nella specie, di quelle affettive e familiari, tale da far ritenere, in base alle circostanze concrete, che la disgregazione dell’unità familiare (o di ciò che resta di quella originaria) possa risultare foriera di pregiudizi a carico del benessere psico-fisico dei suoi componenti maggiori di quelli che l’Amministrazione si propone di evitare con l’adozione del provvedimento di revoca.
Tale impostazione, del resto, è coerente con la funzione rieducativa della pena, ex art. 27, comma 3, Cost., la quale non può che operare anche in una dimensione risocializzante e tendere, quindi, a ripristinare le condizioni affinché l’appartenenza del reo alla comunità dei consociati si svolga in armonia con i valori sui quali la vita comunitaria si basa.
Calando le suesposte coordinate ermeneutiche sulla fattispecie in esame, deve osservarsi che, come anticipato, il giudizio di pericolosità in concreto formulato dall’Amministrazione appellata, pur adeguatamente articolato con riferimento al fatto-reato ed alla carica antisociale da esso espressa, non prende in considerazione – né tale carenza istruttoria e motivazionale è stata colta dal giudice di primo grado – i risultati conseguiti dal ricorrente nell’ambito del percorso di recupero e di integrazione compiuto contestualmente alla espiazione della pena, di cui sono testimonianza i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza del 26 maggio 2021 e del 30 giugno 2022, con i quali, rispettivamente, il medesimo, in ragione del suo “ impegno nella partecipazione all’opera di rieducazione ”, ha beneficiato di una detrazione di pena di 225 giorni e di 45 giorni a titolo di liberazione anticipata.
Allo stesso modo, non risulta che l’Amministrazione appellata abbia adeguatamente approfondito – come pure era stata sollecitata a fare da questa Sezione con la citata ordinanza cautelare – il tema dei rapporti con il figlio minore, al fine di verificare la rilevanza dell’apporto economico ed affettivo del ricorrente nell’ambito del percorso di crescita e di sviluppo personale del primo: rilevanza di cui è testimonianza la dichiarazione della madre del minore, versata in giudizio, con la quale la donna esprime il suo consenso alle frequentazioni del ricorrente con il figlio in considerazione del proficuo contributo affettivo ed economico del genitore.
Non può invero escludersi, in una prospettiva rinnovatoria rispettosa degli effetti conformativi della presente sentenza, che la combinata considerazione dei due aspetti innanzi evidenziati possa mettere capo ad una valutazione diversa, rispetto a quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, della pericolosità sociale del ricorrente, nel quadro della quale la pur indubbia gravità dei reati per i quali è stato condannato in via definitiva sia controbilanciata dalla dimostrata acquisizione di un convinto atteggiamento di rispetto per quei valori che inizialmente, anche a causa dei condizionamenti culturali (di cui fa menzione, mediante rinvio alla citata sentenza della Corte di Appello, lo stesso provvedimento impugnato), aveva conculcato con le sue illecite condotte.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annullato il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione appellata vorrà celermente adottare emendando il provvedimento impugnato dai vizi originari innanzi evidenziati.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5268/2023 lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, selve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.