Art. 29-quater. (( (Disposizioni in materia di investimenti finanziari per i membri del Direttorio della Banca d'Italia e per il personale della Banca d'Italia che svolge funzioni di vigilanza).)) 1. ((Ai membri del Direttorio della Banca d'Italia e' vietata la negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, dalle relative societa' controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti.)) 2. ((Al personale della Banca d'Italia addetto alla vigilanza e' vietata la negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, dalle societa' controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti.)) 3. ((In deroga ai commi 1 e 2 sono ammessi:)) a) ((la negoziazione degli strumenti gestiti da terzi, a condizione che ai titolari sia precluso l'intervento nella gestione del portafoglio e che il terzo gestore non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti;)) b) ((gli investimenti in organismi di investimento collettivo, a condizione che l'organismo non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti.)) 4. ((I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano, prima della nomina o dell'assunzione e successivamente su base annuale, una dichiarazione concernente gli strumenti finanziari detenuti che possono dar luogo a conflitti di interessi.)) 5. ((Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 detengano, al momento dell'assunzione o della nomina o in qualsiasi momento successivo, strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitto di interessi, la Banca d'Italia ha il potere di richiedere che tali strumenti siano ceduti entro un termine ragionevole, comunque non superiore all'anno.
Restano a esclusivo carico del destinatario dell'ordine di cessione le eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla vendita. Nel caso in cui gli strumenti posseduti possano essere mantenuti, l'interessato puo' procedere al disinvestimento in deroga ai commi 1 e 2 previa autorizzazione della Banca d'Italia.)) 6. ((La violazione dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo e' fonte di responsabilita' disciplinare.)) 7. ((La Banca d'Italia con proprio atto regolamentare, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, detta disposizioni attuative del presente articolo.))
Restano a esclusivo carico del destinatario dell'ordine di cessione le eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla vendita. Nel caso in cui gli strumenti posseduti possano essere mantenuti, l'interessato puo' procedere al disinvestimento in deroga ai commi 1 e 2 previa autorizzazione della Banca d'Italia.)) 6. ((La violazione dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo e' fonte di responsabilita' disciplinare.)) 7. ((La Banca d'Italia con proprio atto regolamentare, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, detta disposizioni attuative del presente articolo.))