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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4454/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Putignano Giovanni Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marcello Raho e CP_1
Francesca R. Belli come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto dall' una nota datata 13.11.2023 con cui l' le comunicava che avrebbe proceduto nei CP_1 CP_2 suoi confronti per il recupero di somme percepite in maniera indebita a titolo di ratei di assegno cat. IO n. 18031837, per il periodo dall'1.02.2013 al 28.02.2023, per l'importo di € 4.435,71 e chiedeva che fosse accertata l'illegittimità di tale richiesta dell' con vittoria di spese di giudizio. CP_1
CP_ L' costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto del sopravvenuto annullamento dell'indebito in autotutela con provvedimento di agosto 2025.
Con note di trattazione per l'udienza cartolare del 24.09.2025, il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'indebito, si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia CP_ del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, il difensore della parte convenuta ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, l' dava atto dell'avvenuto abbandono della pretesa CP_1 restitutoria nei confronti della ricorrente;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. CP_ Quanto alle spese processuali, queste vanno poste a carico dell' e distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale poiché il provvedimento di annullamento dell'indebito (dell'agosto 2025) è stato emesso solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo (avvenuta il 16.05.2024), vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 10.04.2024 da Pt_1
contro così provvede:
[...] CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare la residua parte, liquidata in CP_1 complessivi € 900,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Putignano Giovanni, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4454/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Putignano Giovanni Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marcello Raho e CP_1
Francesca R. Belli come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto dall' una nota datata 13.11.2023 con cui l' le comunicava che avrebbe proceduto nei CP_1 CP_2 suoi confronti per il recupero di somme percepite in maniera indebita a titolo di ratei di assegno cat. IO n. 18031837, per il periodo dall'1.02.2013 al 28.02.2023, per l'importo di € 4.435,71 e chiedeva che fosse accertata l'illegittimità di tale richiesta dell' con vittoria di spese di giudizio. CP_1
CP_ L' costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto del sopravvenuto annullamento dell'indebito in autotutela con provvedimento di agosto 2025.
Con note di trattazione per l'udienza cartolare del 24.09.2025, il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'indebito, si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia CP_ del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, il difensore della parte convenuta ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, l' dava atto dell'avvenuto abbandono della pretesa CP_1 restitutoria nei confronti della ricorrente;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. CP_ Quanto alle spese processuali, queste vanno poste a carico dell' e distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale poiché il provvedimento di annullamento dell'indebito (dell'agosto 2025) è stato emesso solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo (avvenuta il 16.05.2024), vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 10.04.2024 da Pt_1
contro così provvede:
[...] CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare la residua parte, liquidata in CP_1 complessivi € 900,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Putignano Giovanni, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa