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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1539/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1539/2020 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. BADINELLI Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro (c.f./p. i.v.a. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PARMENTOLA LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 9.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si
1 deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
2. Con decreto ingiuntivo n. 6279/2019 in data 14 dicembre 2019, il Tribunale di
Brescia intimava a (di seguito per comodità espositiva “ ) di Parte_1 Pt_1 pagare in favore di (di seguito “ ) un Controparte_1 CP_1 importo pari ad euro 73.200,00 a titolo di saldo sul corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di 3 acquascivoli, da installare presso la piscina di Caorso, oltre interessi moratori e spese legali.
Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2020 proponeva opposizione Pt_1 avverso l'ingiunzione eccependo la presenza di vizi nei beni forniti dall'opposta tali per cui il valore della fornitura si debba ritenersi inferiore a quello pattuito, con la conseguente necessità di ridurre il prezzo concordato, tenuto conto del reale valore dell'opera effettivamente eseguita.
L'opponente quindi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto del minor valore delle opere consegnate da e conseguentemente la CP_1 condanna alla restituzione di quanto incassato in eccedenza rispetto al minor valore effettivo della fornitura rispetto a quello pattuito, eccedenza quantificata in euro 40.000,00.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni all'immagine commerciale subiti a causa dei difetti presenti nei beni forniti, quantificati in euro
50.000,00.
Si costituiva preliminarmente instando per la concessione della CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito contestando le domane attoree e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. la causa era istruita a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e di prova per testimoni.
All'esito dell'udienza cartolare del 9.01.2025, sulle conclusioni delle parti, la
2 scrivente, intanto subentrata nella trattazione della causa al precedente Giudice,
l'assumeva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. E' provato in fatto che, con contratto di fornitura del 18 ottobre 2018, Pt_1 commissionava a la fornitura di 3 acquascivoli del tipo Toboga,
[...] CP_1
Multipista e Idrotubo in vetroresina costruiti con verniciatura in gelcoat, resina poliestere e fibra di vetro, da installarsi presso la piscina di Caorso, ai termini e condizioni contrattualmente pattuiti, per un corrispettivo complessivo scontato di euro 158.000,00 (doc.
1-3 fascicolo monitorio;
doc.2 e 2 bis produzione attorea).
Il 6 novembre 2018 inviava a i progetti strutturali elaborati CP_1 Pt_1 dallo studio MDR dell'ing. (doc. 7 della produzione di parte Persona_1 opposta).
Tra il 16 e il 22 gennaio 2019 consegnava la vetroresina presso il CP_1 cantiere (doc. 8 cit. prod.).
Gli scivoli venivano installati presso la piscina comunale del Comune , CP_2 per conto del committente impresa aggiudicataria l'appalto Controparte_3 pubblico per la realizzazione della menzionata piscina comunale e che aveva a suo tempo commissionato tali scivoli alla tedesca BSE Consulting Gmbh, società questa a cui la era poi subentrata (doc.3 produzione attorea); Pt_1
Il montaggio degli acquascivoli iniziava il giorno 8 marzo 2019 per concludersi il
16 maggio 2019 a seguito di tre trasferte presso il cantiere di Caorso tra marzo e maggio dei dipendenti , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , (doc 10 produzione di parte opposta e
[...] Persona_2 Controparte_7 deposizione testimoniale di . Controparte_5
Il giorno 8 luglio 2019 si recavano presso il cantiere per il collaudo degli scivoli i tecnici di e;
il collaudo, tuttavia, Controparte_8 Controparte_7 non veniva eseguito perché “l'acqua nella piscina “era torbida e comunque di livello insufficiente” (cfr deposizione testimoniale di ). Tes_1
3 Il medesimo giorno i rappresentanti di consegnavano al sig. CP_1 Per_3
di documentazione tecnica (con le specifiche degli scivoli), manuale
[...] Pt_1
d'uso e cartellonistica nell'ottica di riprogrammare il collaudo (doc. 12-13-14 prod. parte opposta).
Il 19 agosto 2019 veniva contattata via pec dal gestore della piscina CP_1
Arch. che lamentati alcuni difetti nei giunti dell'acquascivolo toboga, Persona_4 richiedeva intervento urgente (doc. 15 prod. parte opposta e dichiarazioni di Tes_2
).
[...]
Il 28 agosto 2019 inviava il dipendente per intervento CP_1 Controparte_7 di ripristino d'urgenza (cfr deposizione testimoniale di ). Controparte_7
A settembre 2019 riceveva contestazione via pec da (cfr CP_1 Pt_1 doc.5 cit prod.).
Seguiva risposta del legale a mezzo pec del 14 ottobre 2019, nella CP_1 quale si richiedeva il pagamento dell'insoluto e si lamentava formalmente la mancata partecipazione al collaudo di (doc. 16 cit. prod). CP_1
Per la fornitura riceveva i seguenti acconti come da articolo 5 del CP_1
Contratto: euro 10.000 il 19 ottobre 2018;
euro 15.000 il 29 novembre 2018;
euro 30.000 il 28 marzo 2019; euro 30.000 il 10 giugno 2019;
quindi al netto dell'Iva, complessivamente euro 85.000 (come da partitario, doc.
17 della produzione di parte opposta).
UM ometteva il saldo delle ulteriori scadenze previste a contratto, ossia euro
30.000 a 60 giorni dall'emissione delle certificazioni, euro 30.000 a 30 giorni dal collaudo (circostanza incontestata).
4 A fronte di tale inadempienza emetteva la fattura da euro 60.000 CP_1 oltre Iva del 5 agosto 2019, in relazione alle penultime due rate di pagamento ciascuna da euro 30.000, in forza della quale chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo qui opposto.
4. Così in fatto ricostruita la vicenda dalla quale origina la pretesa creditoria azionata in monitorio, ricondotto il contratto intercorso tra le parti nell'alveo della compra-vendita, si procederà ad accertare se, alla luce delle risultanze istruttorie, siano fondate le allegazioni su cui poggia l'opposizione, secondo cui la presenza di vizi nei beni forniti e montati dalla società convenuta avrebbero legittimato a sospendere il pagamento del prezzo a fronte di una riduzione di valore Pt_1 della fornitura ai sensi dell'art. 1492 c.p.c.
Si premetta brevemente che l'actio minoris esperita dall'opponente, (detta anche estimatoria) è l'azione con cui, il compratore può chiedere la riduzione o il rimborso parziale del prezzo, allorché la cosa acquistata sia affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
L'art. 1492 c.c. la prevede in alternativa all'azione redibitoria, che è un rimedio diretto ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, con la conseguenza che il compratore può scegliere se esercitare l'una o l'altra azione.
Quanto all'onere della prova, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 3 maggio 2019 n. 11748, in materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno affermato che “il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia. Con la conseguenza che per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
5 La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava – quindi - sul compratore (Cass. n. 3413 del 1980; Cass. n. 2841 del 1974), in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redibitoria”, in linea di continuità con la sentenza n. 19702 del 2012 delle stesse Sezioni Unite.
Ne consegue che, “essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass., Sez. Un., n. 13533/2001” (Cass.
n. 9960 del 2022; Cass., Sez. Un., 11748/2019 cit.; Cass. n. 18125 del 2013;
Cass. n. 13695 del 2007).
In altri termini, è stato ritenuto che la consegna di una cosa viziata integri un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus, ma senza che ciò realizzi una ipotesi di inadempimento di obbligazioni. Fondamentale è apparsa la valorizzazione dell'effetto traslativo e del funzionamento dei rimedi che la legge ad esse ricollega, che impone un superamento del concetto classico di inadempimento - inteso come in attuazione dell'obbligazione contrattuale - e il riconoscimento della possibilità di configurare vere e proprie anomalie dell'attribuzione traslativa. La consegna della cosa viziata pertanto costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma l'imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso, così che la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e quindi la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita.
6 Affinché operi la garanzia ex art. 1490 c.c., grava sul compratore anche l'onere di dimostrare che vizi incidano in modo considerevole sul valore o sull'utilizzo del bene di conseguenza, “non spetta all'acquirente la riduzione del prezzo ove il difetto riscontrato non renda la cosa inadatta all'uso cui è destinata ovvero non ne riduca in modo consistente il valore economico” Civ. n. 25747/2024, Cass. Sez. Unite, n.
34476/2019).
Venendo alla fattispecie in esame, si osservi come sia appieno emersa la prova dei vizi lamentati dall'attrice.
I difetti riscontrati dal perito di parte Ing. (doc. 6 di parte Per_5 opponente) meglio descritti nella relazione a sua firma “disallineamenti e riparazioni con mola abrasiva lungo lo scivolo che lo rendono particolarmente antiestetico, ruvido e pericoloso al punto da provocare il rischio di danni e addirittura di ferimento per gli utenti”, oltre a non aver costituito oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta, hanno trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testimoni escussi in corso di causa.
Ed infatti, , titolare della ditta Modus Enginering, esecutrice dei Testimone_3 lavori di struttura per conto del consorzio che aveva preso in appalto i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo a Caorso, ha dichiarato di aver eseguito un sopralluogo dopo l'estate del 2019 “quando l'impianto non era ancora aperto perché mancava l'acqua insieme al personale e nell'occasione mi sono inserito in Pt_1 entrambi gli scivoli chiusi e ho verificato che i pezzi non erano allineati e questo aspetto si avvertiva passando la mano, non potendo fare la prova dello scivolo in mancanza di acqua;
in alcuni punti questa parte disallineata sembrava già lavorata come se ci fosse stato un tentativo di ripianare la superficie, questo si vedeva anche dalla colorazione dei pezzi.
, dipendente della società opponente in qualità di responsabile tecnico Tes_4 ha riferito di aver verificato che “soprattutto sugli scivoli chiusi a tubo i pezzi non erano allineati, in quell'occasione ho verificato personalmente il disallineamento e tramite altro personale nostro abbiamo verificato che vi era stato un intervento per
7 riallineare i pezzi;
ho saputo che Caorso aveva contattato direttamente CP_1 prima del nostro intervento e che quest'ultima società aveva inviato del personale per ovviare all'inconveniente, ma di questo intervento noi non eravamo stati informati.
La presenza dei vizi trova conferma nelle dichiarazioni di direttore Tes_1 tecnico di laddove ha riferito che nel mese di agosto 2019, dopo CP_1 precedenti contatti telefonici nel corso dei quali gli erano stati segnalati problemi nell'utilizzo degli acquascivoli, “nel senso che si avvertivano due o tre giunture scivolando, mi sono rapportato direttamente con il rappresentante di CP_3 ed è intervenuto il nostro tecnico per visionare tutte le giunture dei pezzi degli acquascivoli, e in due o tre punti ha proceduto a levigare a mano la superficie dell'acquascivolo, applicando del silicone;
il tecnico intervenuto è Controparte_7 insieme al manutentore di . CP_3
Ed ancora, il teste , dipendente di con compiti di Controparte_7 CP_1 operaio specializzato, sul punto ha riferito “sono intervenuto presso questo impianto nell'estate 2019 all'inizio della stagione perché l'impianto doveva ancora essere aperto;
“sono stato presso l'impianto una prima volta quando abbiamo rifinito i lavori e abbiamo consegnato il libretto degli acquascivoli, poi sono tornato sul posto una seconda volta ad agosto 2019 perché ci avevano segnalato che si avvertivano le giunture nell'utilizzo dello scivolo, in occasione di questo secondo intervento i responsabili dell'impianto non mi hanno saputo indicare quali fossero i punti degli scivoli in cui si avvertivano le giunture, e comunque verificando direttamente ho individuato due o tre punti di minima importanza, in particolare quelli negli scivoli chiusi dove ho livellato le giunture con la carta abrasiva e applicato il silicone”.
Sulla scorta del compendio probatorio apprezzato, può senz'altro ritenersi raggiunta la prova dei vizi invocati dall'opponente a fondamento dell'allegata inadempienza contrattuale da parte della società opposta.
8 Parte attrice, tuttavia, non ha provato un presupposto indefettibile dell'azione l'actio minoris e cioè che i difetti in questione abbiano avuto sull'equilibrio sinallagmatico una incidenza tale da rendere il bene inidoneo all'uso cui era destinato.
Di contro, sono apprezzabili dati di fatto significativi dell'assenza di ripercussioni sulla destinazione dello scivolo Toboga.
Anzitutto, viene in rilievo la circostanza la fornitura e consegna presso la piscina di Caorso delle tre attrazioni acquatiche fosse avvenuta in conformità alle specifiche tecniche del contratto (fatti non contestati, documentati e confermati in istruttoria).
E' poi dirimente l'evenienza che i vizi, peraltro riguardanti uno solo dei tre scivoli forniti e fatturati dalla società convenuta (lo scivolo Toboga), non fossero tali da impedirne l'utilizzo a seguito dell'apertura al pubblico del centro sportivo, nonostante l'espressa esclusione dell'utilizzo degli scivoli contemplata dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto dell' Unione dei Comuni Bassa Val
D'Arda Fiume Po' del 2 agosto 2019 (doc.11 allegato alle note 15.6.2020 di parte attrice per l'udienza del 18.6.2020).
Anzi, i difetti venivano riscontrati proprio a seguito delle lamentele di alcuni avventori, come dato inferire dalla relazione dell' Ing. datata Per_5
15.01.2020, in cui si dà atto che il “disallineameno nei giunti dello scivolo Toboga aveva cagionato rotture di costumi da bagno ed escoriazioni” (circostanze significativa della fruizione dello scivolo da parte del pubblico in data anteriore agli accertamenti peritali quindi riconducibile all'estate 2019).
In merito all'utilizzo degli scivoli, senza che la società convenuta avesse proceduto a collaudarli (circostanza incontestata dalle parti), inoltre vengono in rilievo le propalazioni del testimone il quale ha dichiarato “sono stato Tes_5 all'interno dell'impianto quasi un'intera giornata e ho utilizzato tutti gli acquascivoli ivi presenti” e il testimone che “una domenica del mese di luglio credo nel CP_5
9 2020, l'impianto era già aperto al pubblico e funzionante;
gli acquascivoli erano funzionanti e venivano utilizzati”.
In definitiva, le risultanze istruttorie apprezzate non provano che i vizi fossero tali da rendere lo scivolo difettoso inidoneo all'uso cui era destinato né la diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, piuttosto fornendo elementi di prova in senso contrario.
Correttamente allora ha emesso la fattura 65/2019 con causale CP_1
“quinto acconto”, con espresso riferimento alla lettera e) e f) dell'art. 5 (Termini di pagamento) del contratto intercorso tra le parti che contempla l'emissione di fattura per euro.30.000,00, oltre IVA, a fronte della consegna dei certificati
(circostanza incontestata) e per euro 30.000,00, oltre IVA, a fronte del collaudo da intendersi eseguito anche se non ad opera dell'ingiunta, attesa l'apertura al pubblico degli impianti acquatici.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
5. Non meritano accoglimento le ulteriori domande avanzate dall'opponente.
Quanto alla richiesta di restituzione dell'importo asseritamente corrisposto illegittimamente alla opposta, oltre alle argomentazioni sopra enucleate sulla infondatezza dell'actio minoris, viene in evidenza, altresì, la carenza assertiva (e dunque probatoria) in ordine al quantum della riduzione di valore delle piscine in cui si sostanzierebbe la riduzione del prezzo.
L'opponente, infatti, richiamata la clausola di garanzia contemplata dal contratto di fornitura, si è limitato ad allegare che la situazione degli scivoli è tale per cui gli stessi non garantiscono i minimi parametri di sicurezza;
per di più, il maldestro intervento effettuato ha di fatto deteriorato ulteriormente la struttura in plastica e peggiorato la situazione.
Trattasi evidentemente di assunti inconsistenti ai fini che ci occupano.
10 Priva di pregio e, come tale da rigettare, è anche la domanda attorea di risarcimento di danno all'immagine.
Essa, infatti è sfornita di allegazioni necessarie in punto di conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo delle ripercussioni negative sull'attività del centro ricreativo, che del nesso di causa con le inadempienze accertate in capo alla convenuta.
Si richiamano in merito consolidati e condivisi principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 19551/2023).
6.Va infine respinta la domanda svolta dalla convenuta per il riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 13.000 a titolo di saldo del prezzo pattuito non ancora fatturato.
Diversamente opinando rispetto alle deduzioni della parte stessa, trattasi di petitum nuovo rispetto al decreto ingiuntivo, sconnesso dalla fattura del 5 agosto
2019 che reca esclusivamente il credito azionato in monitorio, al quale va dunque circoscritto l'oggetto della presente opposizione.
7. Le spese di lite seguendo la soccombenza, si pongono a carico della società opponente, nella misura liquidata applicando i criteri vigenti, attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 a euro 52.000), in assenza di questioni di particolare rilievo, tenuto conto dell'attività svolta, in euro 1700,00 per fase studio, euro 1200,00 per fase introduttiva, euro 1806,00 per fase di trattazione, euro 2905,00 per fase decisionale, complessivamente in euro 7611,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
11 disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6279/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 14 dicembre
2019; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
rigetta le ulteriori domande delle parti;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in euro 7611,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, il 17.05.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1539/2020 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. BADINELLI Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro (c.f./p. i.v.a. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PARMENTOLA LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 9.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si
1 deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
2. Con decreto ingiuntivo n. 6279/2019 in data 14 dicembre 2019, il Tribunale di
Brescia intimava a (di seguito per comodità espositiva “ ) di Parte_1 Pt_1 pagare in favore di (di seguito “ ) un Controparte_1 CP_1 importo pari ad euro 73.200,00 a titolo di saldo sul corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di 3 acquascivoli, da installare presso la piscina di Caorso, oltre interessi moratori e spese legali.
Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2020 proponeva opposizione Pt_1 avverso l'ingiunzione eccependo la presenza di vizi nei beni forniti dall'opposta tali per cui il valore della fornitura si debba ritenersi inferiore a quello pattuito, con la conseguente necessità di ridurre il prezzo concordato, tenuto conto del reale valore dell'opera effettivamente eseguita.
L'opponente quindi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto del minor valore delle opere consegnate da e conseguentemente la CP_1 condanna alla restituzione di quanto incassato in eccedenza rispetto al minor valore effettivo della fornitura rispetto a quello pattuito, eccedenza quantificata in euro 40.000,00.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni all'immagine commerciale subiti a causa dei difetti presenti nei beni forniti, quantificati in euro
50.000,00.
Si costituiva preliminarmente instando per la concessione della CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito contestando le domane attoree e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. la causa era istruita a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e di prova per testimoni.
All'esito dell'udienza cartolare del 9.01.2025, sulle conclusioni delle parti, la
2 scrivente, intanto subentrata nella trattazione della causa al precedente Giudice,
l'assumeva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. E' provato in fatto che, con contratto di fornitura del 18 ottobre 2018, Pt_1 commissionava a la fornitura di 3 acquascivoli del tipo Toboga,
[...] CP_1
Multipista e Idrotubo in vetroresina costruiti con verniciatura in gelcoat, resina poliestere e fibra di vetro, da installarsi presso la piscina di Caorso, ai termini e condizioni contrattualmente pattuiti, per un corrispettivo complessivo scontato di euro 158.000,00 (doc.
1-3 fascicolo monitorio;
doc.2 e 2 bis produzione attorea).
Il 6 novembre 2018 inviava a i progetti strutturali elaborati CP_1 Pt_1 dallo studio MDR dell'ing. (doc. 7 della produzione di parte Persona_1 opposta).
Tra il 16 e il 22 gennaio 2019 consegnava la vetroresina presso il CP_1 cantiere (doc. 8 cit. prod.).
Gli scivoli venivano installati presso la piscina comunale del Comune , CP_2 per conto del committente impresa aggiudicataria l'appalto Controparte_3 pubblico per la realizzazione della menzionata piscina comunale e che aveva a suo tempo commissionato tali scivoli alla tedesca BSE Consulting Gmbh, società questa a cui la era poi subentrata (doc.3 produzione attorea); Pt_1
Il montaggio degli acquascivoli iniziava il giorno 8 marzo 2019 per concludersi il
16 maggio 2019 a seguito di tre trasferte presso il cantiere di Caorso tra marzo e maggio dei dipendenti , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , (doc 10 produzione di parte opposta e
[...] Persona_2 Controparte_7 deposizione testimoniale di . Controparte_5
Il giorno 8 luglio 2019 si recavano presso il cantiere per il collaudo degli scivoli i tecnici di e;
il collaudo, tuttavia, Controparte_8 Controparte_7 non veniva eseguito perché “l'acqua nella piscina “era torbida e comunque di livello insufficiente” (cfr deposizione testimoniale di ). Tes_1
3 Il medesimo giorno i rappresentanti di consegnavano al sig. CP_1 Per_3
di documentazione tecnica (con le specifiche degli scivoli), manuale
[...] Pt_1
d'uso e cartellonistica nell'ottica di riprogrammare il collaudo (doc. 12-13-14 prod. parte opposta).
Il 19 agosto 2019 veniva contattata via pec dal gestore della piscina CP_1
Arch. che lamentati alcuni difetti nei giunti dell'acquascivolo toboga, Persona_4 richiedeva intervento urgente (doc. 15 prod. parte opposta e dichiarazioni di Tes_2
).
[...]
Il 28 agosto 2019 inviava il dipendente per intervento CP_1 Controparte_7 di ripristino d'urgenza (cfr deposizione testimoniale di ). Controparte_7
A settembre 2019 riceveva contestazione via pec da (cfr CP_1 Pt_1 doc.5 cit prod.).
Seguiva risposta del legale a mezzo pec del 14 ottobre 2019, nella CP_1 quale si richiedeva il pagamento dell'insoluto e si lamentava formalmente la mancata partecipazione al collaudo di (doc. 16 cit. prod). CP_1
Per la fornitura riceveva i seguenti acconti come da articolo 5 del CP_1
Contratto: euro 10.000 il 19 ottobre 2018;
euro 15.000 il 29 novembre 2018;
euro 30.000 il 28 marzo 2019; euro 30.000 il 10 giugno 2019;
quindi al netto dell'Iva, complessivamente euro 85.000 (come da partitario, doc.
17 della produzione di parte opposta).
UM ometteva il saldo delle ulteriori scadenze previste a contratto, ossia euro
30.000 a 60 giorni dall'emissione delle certificazioni, euro 30.000 a 30 giorni dal collaudo (circostanza incontestata).
4 A fronte di tale inadempienza emetteva la fattura da euro 60.000 CP_1 oltre Iva del 5 agosto 2019, in relazione alle penultime due rate di pagamento ciascuna da euro 30.000, in forza della quale chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo qui opposto.
4. Così in fatto ricostruita la vicenda dalla quale origina la pretesa creditoria azionata in monitorio, ricondotto il contratto intercorso tra le parti nell'alveo della compra-vendita, si procederà ad accertare se, alla luce delle risultanze istruttorie, siano fondate le allegazioni su cui poggia l'opposizione, secondo cui la presenza di vizi nei beni forniti e montati dalla società convenuta avrebbero legittimato a sospendere il pagamento del prezzo a fronte di una riduzione di valore Pt_1 della fornitura ai sensi dell'art. 1492 c.p.c.
Si premetta brevemente che l'actio minoris esperita dall'opponente, (detta anche estimatoria) è l'azione con cui, il compratore può chiedere la riduzione o il rimborso parziale del prezzo, allorché la cosa acquistata sia affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
L'art. 1492 c.c. la prevede in alternativa all'azione redibitoria, che è un rimedio diretto ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, con la conseguenza che il compratore può scegliere se esercitare l'una o l'altra azione.
Quanto all'onere della prova, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 3 maggio 2019 n. 11748, in materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno affermato che “il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia. Con la conseguenza che per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
5 La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava – quindi - sul compratore (Cass. n. 3413 del 1980; Cass. n. 2841 del 1974), in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redibitoria”, in linea di continuità con la sentenza n. 19702 del 2012 delle stesse Sezioni Unite.
Ne consegue che, “essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass., Sez. Un., n. 13533/2001” (Cass.
n. 9960 del 2022; Cass., Sez. Un., 11748/2019 cit.; Cass. n. 18125 del 2013;
Cass. n. 13695 del 2007).
In altri termini, è stato ritenuto che la consegna di una cosa viziata integri un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus, ma senza che ciò realizzi una ipotesi di inadempimento di obbligazioni. Fondamentale è apparsa la valorizzazione dell'effetto traslativo e del funzionamento dei rimedi che la legge ad esse ricollega, che impone un superamento del concetto classico di inadempimento - inteso come in attuazione dell'obbligazione contrattuale - e il riconoscimento della possibilità di configurare vere e proprie anomalie dell'attribuzione traslativa. La consegna della cosa viziata pertanto costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma l'imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso, così che la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e quindi la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita.
6 Affinché operi la garanzia ex art. 1490 c.c., grava sul compratore anche l'onere di dimostrare che vizi incidano in modo considerevole sul valore o sull'utilizzo del bene di conseguenza, “non spetta all'acquirente la riduzione del prezzo ove il difetto riscontrato non renda la cosa inadatta all'uso cui è destinata ovvero non ne riduca in modo consistente il valore economico” Civ. n. 25747/2024, Cass. Sez. Unite, n.
34476/2019).
Venendo alla fattispecie in esame, si osservi come sia appieno emersa la prova dei vizi lamentati dall'attrice.
I difetti riscontrati dal perito di parte Ing. (doc. 6 di parte Per_5 opponente) meglio descritti nella relazione a sua firma “disallineamenti e riparazioni con mola abrasiva lungo lo scivolo che lo rendono particolarmente antiestetico, ruvido e pericoloso al punto da provocare il rischio di danni e addirittura di ferimento per gli utenti”, oltre a non aver costituito oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta, hanno trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testimoni escussi in corso di causa.
Ed infatti, , titolare della ditta Modus Enginering, esecutrice dei Testimone_3 lavori di struttura per conto del consorzio che aveva preso in appalto i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo a Caorso, ha dichiarato di aver eseguito un sopralluogo dopo l'estate del 2019 “quando l'impianto non era ancora aperto perché mancava l'acqua insieme al personale e nell'occasione mi sono inserito in Pt_1 entrambi gli scivoli chiusi e ho verificato che i pezzi non erano allineati e questo aspetto si avvertiva passando la mano, non potendo fare la prova dello scivolo in mancanza di acqua;
in alcuni punti questa parte disallineata sembrava già lavorata come se ci fosse stato un tentativo di ripianare la superficie, questo si vedeva anche dalla colorazione dei pezzi.
, dipendente della società opponente in qualità di responsabile tecnico Tes_4 ha riferito di aver verificato che “soprattutto sugli scivoli chiusi a tubo i pezzi non erano allineati, in quell'occasione ho verificato personalmente il disallineamento e tramite altro personale nostro abbiamo verificato che vi era stato un intervento per
7 riallineare i pezzi;
ho saputo che Caorso aveva contattato direttamente CP_1 prima del nostro intervento e che quest'ultima società aveva inviato del personale per ovviare all'inconveniente, ma di questo intervento noi non eravamo stati informati.
La presenza dei vizi trova conferma nelle dichiarazioni di direttore Tes_1 tecnico di laddove ha riferito che nel mese di agosto 2019, dopo CP_1 precedenti contatti telefonici nel corso dei quali gli erano stati segnalati problemi nell'utilizzo degli acquascivoli, “nel senso che si avvertivano due o tre giunture scivolando, mi sono rapportato direttamente con il rappresentante di CP_3 ed è intervenuto il nostro tecnico per visionare tutte le giunture dei pezzi degli acquascivoli, e in due o tre punti ha proceduto a levigare a mano la superficie dell'acquascivolo, applicando del silicone;
il tecnico intervenuto è Controparte_7 insieme al manutentore di . CP_3
Ed ancora, il teste , dipendente di con compiti di Controparte_7 CP_1 operaio specializzato, sul punto ha riferito “sono intervenuto presso questo impianto nell'estate 2019 all'inizio della stagione perché l'impianto doveva ancora essere aperto;
“sono stato presso l'impianto una prima volta quando abbiamo rifinito i lavori e abbiamo consegnato il libretto degli acquascivoli, poi sono tornato sul posto una seconda volta ad agosto 2019 perché ci avevano segnalato che si avvertivano le giunture nell'utilizzo dello scivolo, in occasione di questo secondo intervento i responsabili dell'impianto non mi hanno saputo indicare quali fossero i punti degli scivoli in cui si avvertivano le giunture, e comunque verificando direttamente ho individuato due o tre punti di minima importanza, in particolare quelli negli scivoli chiusi dove ho livellato le giunture con la carta abrasiva e applicato il silicone”.
Sulla scorta del compendio probatorio apprezzato, può senz'altro ritenersi raggiunta la prova dei vizi invocati dall'opponente a fondamento dell'allegata inadempienza contrattuale da parte della società opposta.
8 Parte attrice, tuttavia, non ha provato un presupposto indefettibile dell'azione l'actio minoris e cioè che i difetti in questione abbiano avuto sull'equilibrio sinallagmatico una incidenza tale da rendere il bene inidoneo all'uso cui era destinato.
Di contro, sono apprezzabili dati di fatto significativi dell'assenza di ripercussioni sulla destinazione dello scivolo Toboga.
Anzitutto, viene in rilievo la circostanza la fornitura e consegna presso la piscina di Caorso delle tre attrazioni acquatiche fosse avvenuta in conformità alle specifiche tecniche del contratto (fatti non contestati, documentati e confermati in istruttoria).
E' poi dirimente l'evenienza che i vizi, peraltro riguardanti uno solo dei tre scivoli forniti e fatturati dalla società convenuta (lo scivolo Toboga), non fossero tali da impedirne l'utilizzo a seguito dell'apertura al pubblico del centro sportivo, nonostante l'espressa esclusione dell'utilizzo degli scivoli contemplata dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto dell' Unione dei Comuni Bassa Val
D'Arda Fiume Po' del 2 agosto 2019 (doc.11 allegato alle note 15.6.2020 di parte attrice per l'udienza del 18.6.2020).
Anzi, i difetti venivano riscontrati proprio a seguito delle lamentele di alcuni avventori, come dato inferire dalla relazione dell' Ing. datata Per_5
15.01.2020, in cui si dà atto che il “disallineameno nei giunti dello scivolo Toboga aveva cagionato rotture di costumi da bagno ed escoriazioni” (circostanze significativa della fruizione dello scivolo da parte del pubblico in data anteriore agli accertamenti peritali quindi riconducibile all'estate 2019).
In merito all'utilizzo degli scivoli, senza che la società convenuta avesse proceduto a collaudarli (circostanza incontestata dalle parti), inoltre vengono in rilievo le propalazioni del testimone il quale ha dichiarato “sono stato Tes_5 all'interno dell'impianto quasi un'intera giornata e ho utilizzato tutti gli acquascivoli ivi presenti” e il testimone che “una domenica del mese di luglio credo nel CP_5
9 2020, l'impianto era già aperto al pubblico e funzionante;
gli acquascivoli erano funzionanti e venivano utilizzati”.
In definitiva, le risultanze istruttorie apprezzate non provano che i vizi fossero tali da rendere lo scivolo difettoso inidoneo all'uso cui era destinato né la diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, piuttosto fornendo elementi di prova in senso contrario.
Correttamente allora ha emesso la fattura 65/2019 con causale CP_1
“quinto acconto”, con espresso riferimento alla lettera e) e f) dell'art. 5 (Termini di pagamento) del contratto intercorso tra le parti che contempla l'emissione di fattura per euro.30.000,00, oltre IVA, a fronte della consegna dei certificati
(circostanza incontestata) e per euro 30.000,00, oltre IVA, a fronte del collaudo da intendersi eseguito anche se non ad opera dell'ingiunta, attesa l'apertura al pubblico degli impianti acquatici.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
5. Non meritano accoglimento le ulteriori domande avanzate dall'opponente.
Quanto alla richiesta di restituzione dell'importo asseritamente corrisposto illegittimamente alla opposta, oltre alle argomentazioni sopra enucleate sulla infondatezza dell'actio minoris, viene in evidenza, altresì, la carenza assertiva (e dunque probatoria) in ordine al quantum della riduzione di valore delle piscine in cui si sostanzierebbe la riduzione del prezzo.
L'opponente, infatti, richiamata la clausola di garanzia contemplata dal contratto di fornitura, si è limitato ad allegare che la situazione degli scivoli è tale per cui gli stessi non garantiscono i minimi parametri di sicurezza;
per di più, il maldestro intervento effettuato ha di fatto deteriorato ulteriormente la struttura in plastica e peggiorato la situazione.
Trattasi evidentemente di assunti inconsistenti ai fini che ci occupano.
10 Priva di pregio e, come tale da rigettare, è anche la domanda attorea di risarcimento di danno all'immagine.
Essa, infatti è sfornita di allegazioni necessarie in punto di conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo delle ripercussioni negative sull'attività del centro ricreativo, che del nesso di causa con le inadempienze accertate in capo alla convenuta.
Si richiamano in merito consolidati e condivisi principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 19551/2023).
6.Va infine respinta la domanda svolta dalla convenuta per il riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 13.000 a titolo di saldo del prezzo pattuito non ancora fatturato.
Diversamente opinando rispetto alle deduzioni della parte stessa, trattasi di petitum nuovo rispetto al decreto ingiuntivo, sconnesso dalla fattura del 5 agosto
2019 che reca esclusivamente il credito azionato in monitorio, al quale va dunque circoscritto l'oggetto della presente opposizione.
7. Le spese di lite seguendo la soccombenza, si pongono a carico della società opponente, nella misura liquidata applicando i criteri vigenti, attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 a euro 52.000), in assenza di questioni di particolare rilievo, tenuto conto dell'attività svolta, in euro 1700,00 per fase studio, euro 1200,00 per fase introduttiva, euro 1806,00 per fase di trattazione, euro 2905,00 per fase decisionale, complessivamente in euro 7611,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
11 disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6279/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 14 dicembre
2019; dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
rigetta le ulteriori domande delle parti;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in euro 7611,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, il 17.05.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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