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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.50 CCII nel procedimento di reclamo ai sensi della citata norma iscritto al n. 2162 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MENGHINI STEFANO, unitamente all'avv. SARINA DAVIDE;
reclamante
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA CAVOUR, 67 - 01100 VITERBO, presso lo studio dell'avv. MANGANIELLO ANTONIO, che la rappresenta e difende con procura in atti, resistente
OGGETTO: reclamo avverso decreto emesso in composizione collegiale dal Tribunale Civile di Viterbo, in data 07.03.2025 e depositato in cancelleria in data 19.03.2025, nel procedimento R.G. n. 92/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile:
“in forza di comunicazione pec del 10 dicembre 2024 la Cancelleria della
Sezione Fallimentare del Tribunale di Viterbo ha notificato alla
[...]
Parte_2 il ricorso per ottenere la dichiarazione della Controparte_1 liquidazione giudiziale azionato da rappresentata da Parte_1
e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza Controparte_2 prevista per il giorno 16 gennaio 2025 ore 11.00 innanzi al Giudice
Delegato Dott. Bonato.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al provvedimento di fissazione dell'udienza, la ha depositato la Controparte_1 documentazione tutta di cui agli allegati da 1) a 11) presenti nel fascicolo di parte di primo grado;
all'esito del deposito della documentazione da parte della e dell'udienza tenutasi il 16 Controparte_1 gennaio u.s., il Giudice Delegato ha riservato la propria decisione in merito al ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da rappresentata da Parte_1 CP_2
concedendo alle parti un termine di giorni 45 per note.
[...]
La ha depositato note autorizzate chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale proposto da rappresentata da Parte_1 in data 28 novembre 2024 per difetto di legittimazione Controparte_2 attiva e carenza di prova della titolarità del credito;
2. In subordine, rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale della
[...]
, in considerazione della cessazione dell'attività Controparte_1 sin dal 2012 e dell'assenza di uno stato di insolvenza attuale;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di legge.
Con provvedimento del 7 marzo 2025 il Tribunale di Viterbo in sezione collegiale ha così disposto: “rilevato che la ricorrente non ha provato la titolarità sostanziale del credito azionato e la legittimazione processuale;
che non sono intervenuti altri creditori.
PQM
respinge il ricorso.”
Avverso detto provvedimento la rappresentata da Parte_1 ha interposto reclamo presso questa Corte d'Appello, Controparte_2 evidenziando la avvenuta indicazione del credito ceduto relativo alla resistente (già mediante richiamo in G.U. del 5.5.2018 Controparte_3
n.52 al sito internet della cedente Intesa S.P. e quindi la odierna allegazione dell'atto di cessione relativo allo specifico rapporto (all.4 al reclamo), chiedendo di annullare il decreto del Tribunale di Viterbo in composizione collegiale emesso il 7 marzo 2025 depositato il 19 marzo 2025 all'esito del procedimento iscritto al n. 92/2024 e, per l'effetto, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di . Ha quindi Controparte_1
r.g. n. 2 notificato il predetto reclamo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza mediante pec del 22 aprile 2025.
La resistente si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo, evidenziando la estraneità della reclamante rispetto alle parti del credito, e comunque lo stato di società in liquidazione ed inattiva dal 2012 della Controparte_1
Alla udienza del 4 luglio 2025, sentite le parti comparse, la Corte tratteneva la causa in decisione, e così decide con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è stato tempestivamente proposto, in quanto entro il termine dei
30 giorni ex art.50 CCII, decorrenti dalla comunicazione del decreto di rigetto della declaratoria di liquidazione giudiziale.
Nel merito è fondato e va accolto.
In questo grado di giudizio, la soc. ha ora provato e Parte_1 documentato la legittimazione ad agire in capo alla stessa (rectius la titolarità del credito) per la conseguita prova della cessione del credito per cui si procede e del suo contenuto. A tale riguardo va osservato che la giurisprudenza di legittimità più recente “…ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16, e Cass. civile sez. VI, 05/11/2020,
n.24798 che richiama Cass. n. 4116/2016) con l'effetto di affermare il principio secondo cui l'elemento di prova principale della titolarità è proprio la produzione del contratto di cessione unitamente alla lista dei crediti ceduti (solo con il reclamo prodotto, ora sub. doc.4).
Nel caso di specie la ricorrente (oggi reclamante) ha così fornito la prova documentale richiesta, con la conseguente dimostrazione della propria legittimazione sostanziale attiva, quale cessionario di credito bancario della
, vantato dalla cedente verso la (già Controparte_4 Controparte_1 [...]
. CP_3
Segue la positiva verifica della sussistenza degli altri elementi per la chiesta declaratoria di liquidazione giudiziale, primo fra tutti l'insolvenza, atteso che il creditore reclamante è già da solo portatore di credito residuo da d.i.
r.g. n. 3 irrevocabile per euro 362 mila;
e che la società, seppure posta in liquidazione, e da anni inattiva, nulla documenta in ordine alla sufficienza del proprio patrimonio rimasto a soddisfare i suoi debiti, anche solo quelli in questa sede accertati, al fine di rendere inutile la liquidazione giudiziale.
Ed il persistente inadempimento è indice inequivoco dello stato di insolvenza.
Sebbene, poi, risulti che la abbia cessato la Controparte_1 propria attività sin dal 2012 e sia stata posta in liquidazione il 6-25 giugno
2012, con inoperatività reale ed effettiva, la medesima società non è ancora stata cancellata dal registro delle imprese, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio di cui all'art. 33 C.C.I.I.
Per cui va revocato il provvedimento reclamato, e va dichiarata la liquidazione giudiziale della e, con rimessione degli Parte_3 atti al Tribunale di Viterbo per il prosieguo e gli ulteriori provvedimenti.
§ 1. — Le spese di lite, atteso quanto solo oggi documentato, vanno compensate fra le parti, considerato che solo in fase di reclamo è stata prodotta la documentazione necessaria per l'accertamento della legittimazione del creditore istante.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
[...]
1) revoca il decreto emesso in composizione collegiale dal Tribunale
Civile di Viterbo, in data 07.03.2025 e depositato in cancelleria in data
19.03.2025, nel procedimento R.G. n. 92/2024;
2) dichiara la liquidazione giudiziale della società resistente,
3) rimette la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 50 n.5 CCII, per la adozione dei provvedimenti di cui all'art.49 cm.3 CCII;
4) compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025. il Consigliere estensore (dr.E.Colognesi) il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)
r.g. n. 4