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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10666/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
PI AN
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il diritto alla pensione di inabilità.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
22.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione per invalidi civili di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per non corretta valutazione del grave complesso invalidante risultando affetto da patologie ben più gravi di quelle riconosciutegli, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario, e per la condanna dell' al pagamento del CP_1 beneficio domandato in via amministrativa oltre interessi e rivalutazione con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva la mancata proposizione delle osservazioni a seguito dell'invio della bozza da parte del CTU nella fase per ATPO, l'inammissibilità delle domande avanzate per genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente e per omessa allegazione e prova dei requisiti socio- economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso,
e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, affermando, inoltre,
l'inammissibilità delle domande di condanna al pagamento della prestazione contesa, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulla tempestività dell'inoltrata azione giudiziale
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
1.1. Ed infatti, emerge dagli atti di causa che la comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali risale all'03.07.2024; il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato
Pag. 2 di 10 depositato in via telematica in data 02.08.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 29.08.2024 e, pertanto, è tempestivo in quanto fatto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI c.p.c.
2. Sull'eccezione di omessa formulazione di osservazioni all'elaborato peritale
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per omessa formulazione di osservazioni CP_1 alla bozza di perizia depositata nella fase per ATPO, non essendo detto onere previsto a pena di inammissibilità dall'art. 195, comma 3
c.p.c. e nemmeno dall'art. 445 bis, comma 4 c.p.c. che prevede esclusivamente l'obbligo di contestazione, tramite dissenso, delle conclusioni del CTU, alla luce dell'interpretazione più volte fornita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono: “…
(omissis)… che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art.
445 bis c.p.c., commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo l'art.
445 bis c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in
Pag. 3 di 10 quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo…
(omissis)…”1.
3. Sull'eccezione di genericità dei motivi di ricorso
Pure infondata è l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione della CP_1 perizia alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni rassegnate dal CTU nella fase per ATPO riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
3.1. Ed infatti, la parte ricorrente in ricorso ha espressamente lamentato la mancata valutazione di tutte le patologie invalidanti e della loro reale incidenza sul complessivo quadro patologico.
3.2. A ciò si aggiunga che per costante orientamento della Suprema
Corte il giudizio di merito come quello in esame proposto ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere circoscritto dai soli motivi di opposizione fatti valere ma deve estendersi all'accertamento di tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
3.3. In concreto, le contestazioni alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., anche parziali, precludono l'emissione del decreto di omologa, anche parziale. Ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Pag. 4 di 10 3.4. Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla
Cassazione e di recente ribaditi dalla pronuncia n. 13234/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte ha già chiarito che le contestazioni, anche parziali, alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. precludono l'emissione del decreto di omologa, anche parziale;
ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377 del 2019 e succ. conf.; in epoca recente Cass. 20/06/2024, n.17090; Cass. 4/02/2025 n. 2746).
Deve essere pertanto disattesa la difesa dell' , nella parte in cui CP_1 deduce la inammissibilità delle censure per essere stato reso un decreto di omologa parziale sule domande non esaminate in sentenza.
Questa Corte ha già affermato, infatti, che l'unica statuizione giuridicamente rilevante - una volta introdotto il giudizio di opposizione ai sensi del comma 6 dell'articolo 445 bis cod. proc. civ. - è quella resa all'esito della opposizione, anche quando, errando, il giudice abbia adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase
d'istruzione preventiva (cfr. Cass. n. 17090/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione proposto avverso la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di omologa parziale). …
(omissis)…”
4. Sulla carenza di interesse ad agire
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti
Pag. 5 di 10 socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971, se si considera che il requisito reddituale è da ritenersi sussistente nelle ipotesi come quelle in esame di revoca a seguito di revisione della prestazione già riconosciuta dall' ed CP_1 erogata fino alla disposta revoca.
4.1. Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente insussistenti gli ulteriori presupposti della prestazione rivendicata in questo giudizio.
4.2. In concreto occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/
2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att.
c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente
Pag. 6 di 10 la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”2.
5. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione
L'eccezione sollevata dall' di inammissibilità della domanda di CP_1 riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale in contesa pure avanzata dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
5.1. Per costante orientamento della Suprema corte, infatti, il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. anche nella fase di merito è preordinato esclusivamente al riconoscimento del requisito sanitario e non del diritto ad una prestazione. Ne consegue che è inibita al giudice investito del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la statuizione di riconoscimento del diritto alla prestazione e, soprattutto, di condanna al pagamento della stessa.
5.2. Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Corte di cassazione e di recente ribaditi anche con la pronuncia n. 13234/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 7/09/2022, n.26317) ha affermato che nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' , anche là dove l'interessato, come nel caso di CP_1 specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso esaminato, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).
Pag. 7 di 10 Si è osservato che l'oggetto del procedimento non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione ma il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale. … (omissis)…”
Tanto conforta l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla pensione per invalidi civili e di condanna al pagamento della stessa pure avanzata dalla parte ricorrente.
6. Sul merito del giudizio
Nel merito, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
6.1. Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio. Ebbene, all'esito della visita medica sono state riscontrate tutte le patologie denunciate dal ricorrente. Nelle conclusioni il CTU ha attribuito a dette patologie la percentuale invalidante desunte dalle tabelle del D.M. del
05.02.1992. Valutato complessivamente il pregiudizio alla salute del ricorrente in base all'incidenza effettiva delle infermità riscontrate il
CTU ha ritenuto sussistente la totale invalidità a decorrere dalla data della revisione sanitaria.
Tanto conforta la pretesa della parte ricorrente avanzata in questo giudizio.
6.2. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza riscontrata.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso.
6.3. Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del
Pag. 8 di 10 beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n.
118/1971 a decorrere dal 24.10.2023, data della revisione sanitaria.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla pensione per invalidi civili e della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12
L. n. 118/1971 a decorrere dal 24.10.2023;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Pag. 9 di 10 Così deciso in Bari in data 22.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 5796/2018. 2 Così Cass. n. 36382/2021.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10666/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
PI AN
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il diritto alla pensione di inabilità.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
22.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione per invalidi civili di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per non corretta valutazione del grave complesso invalidante risultando affetto da patologie ben più gravi di quelle riconosciutegli, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario, e per la condanna dell' al pagamento del CP_1 beneficio domandato in via amministrativa oltre interessi e rivalutazione con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva la mancata proposizione delle osservazioni a seguito dell'invio della bozza da parte del CTU nella fase per ATPO, l'inammissibilità delle domande avanzate per genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente e per omessa allegazione e prova dei requisiti socio- economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso,
e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, affermando, inoltre,
l'inammissibilità delle domande di condanna al pagamento della prestazione contesa, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulla tempestività dell'inoltrata azione giudiziale
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
1.1. Ed infatti, emerge dagli atti di causa che la comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali risale all'03.07.2024; il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato
Pag. 2 di 10 depositato in via telematica in data 02.08.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 29.08.2024 e, pertanto, è tempestivo in quanto fatto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI c.p.c.
2. Sull'eccezione di omessa formulazione di osservazioni all'elaborato peritale
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per omessa formulazione di osservazioni CP_1 alla bozza di perizia depositata nella fase per ATPO, non essendo detto onere previsto a pena di inammissibilità dall'art. 195, comma 3
c.p.c. e nemmeno dall'art. 445 bis, comma 4 c.p.c. che prevede esclusivamente l'obbligo di contestazione, tramite dissenso, delle conclusioni del CTU, alla luce dell'interpretazione più volte fornita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono: “…
(omissis)… che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art.
445 bis c.p.c., commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo l'art.
445 bis c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in
Pag. 3 di 10 quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo…
(omissis)…”1.
3. Sull'eccezione di genericità dei motivi di ricorso
Pure infondata è l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione della CP_1 perizia alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni rassegnate dal CTU nella fase per ATPO riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
3.1. Ed infatti, la parte ricorrente in ricorso ha espressamente lamentato la mancata valutazione di tutte le patologie invalidanti e della loro reale incidenza sul complessivo quadro patologico.
3.2. A ciò si aggiunga che per costante orientamento della Suprema
Corte il giudizio di merito come quello in esame proposto ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere circoscritto dai soli motivi di opposizione fatti valere ma deve estendersi all'accertamento di tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
3.3. In concreto, le contestazioni alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., anche parziali, precludono l'emissione del decreto di omologa, anche parziale. Ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Pag. 4 di 10 3.4. Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla
Cassazione e di recente ribaditi dalla pronuncia n. 13234/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte ha già chiarito che le contestazioni, anche parziali, alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. precludono l'emissione del decreto di omologa, anche parziale;
ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377 del 2019 e succ. conf.; in epoca recente Cass. 20/06/2024, n.17090; Cass. 4/02/2025 n. 2746).
Deve essere pertanto disattesa la difesa dell' , nella parte in cui CP_1 deduce la inammissibilità delle censure per essere stato reso un decreto di omologa parziale sule domande non esaminate in sentenza.
Questa Corte ha già affermato, infatti, che l'unica statuizione giuridicamente rilevante - una volta introdotto il giudizio di opposizione ai sensi del comma 6 dell'articolo 445 bis cod. proc. civ. - è quella resa all'esito della opposizione, anche quando, errando, il giudice abbia adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase
d'istruzione preventiva (cfr. Cass. n. 17090/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione proposto avverso la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di omologa parziale). …
(omissis)…”
4. Sulla carenza di interesse ad agire
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti
Pag. 5 di 10 socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971, se si considera che il requisito reddituale è da ritenersi sussistente nelle ipotesi come quelle in esame di revoca a seguito di revisione della prestazione già riconosciuta dall' ed CP_1 erogata fino alla disposta revoca.
4.1. Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente insussistenti gli ulteriori presupposti della prestazione rivendicata in questo giudizio.
4.2. In concreto occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/
2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att.
c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente
Pag. 6 di 10 la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”2.
5. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione
L'eccezione sollevata dall' di inammissibilità della domanda di CP_1 riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale in contesa pure avanzata dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
5.1. Per costante orientamento della Suprema corte, infatti, il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. anche nella fase di merito è preordinato esclusivamente al riconoscimento del requisito sanitario e non del diritto ad una prestazione. Ne consegue che è inibita al giudice investito del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la statuizione di riconoscimento del diritto alla prestazione e, soprattutto, di condanna al pagamento della stessa.
5.2. Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Corte di cassazione e di recente ribaditi anche con la pronuncia n. 13234/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 7/09/2022, n.26317) ha affermato che nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' , anche là dove l'interessato, come nel caso di CP_1 specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso esaminato, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).
Pag. 7 di 10 Si è osservato che l'oggetto del procedimento non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione ma il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale. … (omissis)…”
Tanto conforta l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla pensione per invalidi civili e di condanna al pagamento della stessa pure avanzata dalla parte ricorrente.
6. Sul merito del giudizio
Nel merito, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
6.1. Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio. Ebbene, all'esito della visita medica sono state riscontrate tutte le patologie denunciate dal ricorrente. Nelle conclusioni il CTU ha attribuito a dette patologie la percentuale invalidante desunte dalle tabelle del D.M. del
05.02.1992. Valutato complessivamente il pregiudizio alla salute del ricorrente in base all'incidenza effettiva delle infermità riscontrate il
CTU ha ritenuto sussistente la totale invalidità a decorrere dalla data della revisione sanitaria.
Tanto conforta la pretesa della parte ricorrente avanzata in questo giudizio.
6.2. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza riscontrata.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso.
6.3. Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del
Pag. 8 di 10 beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n.
118/1971 a decorrere dal 24.10.2023, data della revisione sanitaria.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla pensione per invalidi civili e della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12
L. n. 118/1971 a decorrere dal 24.10.2023;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Pag. 9 di 10 Così deciso in Bari in data 22.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 5796/2018. 2 Così Cass. n. 36382/2021.