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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8274/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8274 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. VAROTTO GIAN LUCA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. VAROTTO GIAN LUCA, come da mandato in atti;
CP
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
1.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Padova in data 28 aprile 2012 dai signori e , trascritto dall'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. Parte_1 CP
81, parte 1, anno 2012;
• ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1 – il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori;
3 – viene stabilito il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa di Persona_1 sua proprietà;
4 – per il mantenimento del figlio sono stabilite le seguenti somme: € 200,00 (duecento/00) mensili da pagarsi entro il 15° giorno di ogni mese, tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza;
5 – i coniugi danno atti di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione e di non avere più alcuna pretesa al riguardo l'uno dall'altro;
6 – le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione (luce, gas, acqua, ecc.) saranno a carico della signora , così come le relative tasse e imposte;
Parte_1
7 – le spese straordinarie per il figlio sono stabilite nella misura del 50% a carico di ogni genitore e sono regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova, che i genitori dichiarano di conoscere avendone ricevuta copia dal difensore, con la precisazione che per le spese straordinarie da concordare, il genitore che assumerà l'iniziativa dovrà comunicare all'altro la spesa preventivata a mezzo mail o whatsapp e, in caso di mancata risposta entro i successivi cinque giorni o di ingiustificato dissenso, la spesa si intenderà approvata, quindi, ogni genitore dovrà corrispondere l'importo di sua competenza entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine;
8 – Il padre terrà con sé a fine settimana alternati con la madre, prelevandolo dal domicilio Per_1
di quest'ultima nell'intervallo orario 18-20 del venerdì e riportandolo alla casa materna entro le ore
20 della domenica. Le parti concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio tenendolo con sé anche un giorno infrasettimanale con pernottamento presso l'abitazione paterna e portandolo a scuola o presso la casa materna la mattina seguente, salvo un congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi o delle ragioni di salute riguardanti il minore;
9 – le vacanze scolastiche saranno suddivise alternativamente tra i genitori come segue: il Natale, dalla vigilia al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al giorno della befana con l'altro, per anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, per anni alterni;
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere quattro settimane anche non consecutive con il figlio, potendosi avvalere a tal fine della nonna paterna di comunicando alla madre entro e non oltre la fine di maggio di ogni anno i periodi di Per_1
vacanza. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare gli spostamenti con il figlio per le vacanze fuori città, nonché a rendersi sempre reperibili telefonicamente per consentire all'altro genitore le comunicazioni con almeno una volta al giorno;
Per_1 10 – nessuna statuizione per il mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
11 - i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
12 – nell'interesse della prole i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza e il numero di cellulare per consentire le comunicazioni.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 28/04/2012 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 81, Parte 1, anno 2012.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 2.11.2014 a Padova (PD). Persona_1
Nel giudizio di separazione, i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine alle relative condizioni e la separazione è stata omologata con sentenza
1816/23 del 22.09.2023, poi corretta e passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla sentenza di omologa di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP
contratto il 28/04/2012 in Padova (PD) e trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio dello stesso Comune, n. 81, Parte 1, anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8274 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. VAROTTO GIAN LUCA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. VAROTTO GIAN LUCA, come da mandato in atti;
CP
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
1.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Padova in data 28 aprile 2012 dai signori e , trascritto dall'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. Parte_1 CP
81, parte 1, anno 2012;
• ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1 – il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori;
3 – viene stabilito il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa di Persona_1 sua proprietà;
4 – per il mantenimento del figlio sono stabilite le seguenti somme: € 200,00 (duecento/00) mensili da pagarsi entro il 15° giorno di ogni mese, tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza;
5 – i coniugi danno atti di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione e di non avere più alcuna pretesa al riguardo l'uno dall'altro;
6 – le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione (luce, gas, acqua, ecc.) saranno a carico della signora , così come le relative tasse e imposte;
Parte_1
7 – le spese straordinarie per il figlio sono stabilite nella misura del 50% a carico di ogni genitore e sono regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova, che i genitori dichiarano di conoscere avendone ricevuta copia dal difensore, con la precisazione che per le spese straordinarie da concordare, il genitore che assumerà l'iniziativa dovrà comunicare all'altro la spesa preventivata a mezzo mail o whatsapp e, in caso di mancata risposta entro i successivi cinque giorni o di ingiustificato dissenso, la spesa si intenderà approvata, quindi, ogni genitore dovrà corrispondere l'importo di sua competenza entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine;
8 – Il padre terrà con sé a fine settimana alternati con la madre, prelevandolo dal domicilio Per_1
di quest'ultima nell'intervallo orario 18-20 del venerdì e riportandolo alla casa materna entro le ore
20 della domenica. Le parti concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio tenendolo con sé anche un giorno infrasettimanale con pernottamento presso l'abitazione paterna e portandolo a scuola o presso la casa materna la mattina seguente, salvo un congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi o delle ragioni di salute riguardanti il minore;
9 – le vacanze scolastiche saranno suddivise alternativamente tra i genitori come segue: il Natale, dalla vigilia al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al giorno della befana con l'altro, per anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, per anni alterni;
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere quattro settimane anche non consecutive con il figlio, potendosi avvalere a tal fine della nonna paterna di comunicando alla madre entro e non oltre la fine di maggio di ogni anno i periodi di Per_1
vacanza. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare gli spostamenti con il figlio per le vacanze fuori città, nonché a rendersi sempre reperibili telefonicamente per consentire all'altro genitore le comunicazioni con almeno una volta al giorno;
Per_1 10 – nessuna statuizione per il mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
11 - i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
12 – nell'interesse della prole i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza e il numero di cellulare per consentire le comunicazioni.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 28/04/2012 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 81, Parte 1, anno 2012.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 2.11.2014 a Padova (PD). Persona_1
Nel giudizio di separazione, i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine alle relative condizioni e la separazione è stata omologata con sentenza
1816/23 del 22.09.2023, poi corretta e passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla sentenza di omologa di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP
contratto il 28/04/2012 in Padova (PD) e trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio dello stesso Comune, n. 81, Parte 1, anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti