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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2024, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. R.G. 462/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Pennisi e dall'Avv. Maria Pia Parte_1
Arisi, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/4, come da procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO rappresentata e difesa, sia dagli avv.ti Enzo Morrico e Controparte_1
Giosafat Riganò, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Gabriele Vercelli e Dino
Vercelli, in Genova, via XX settembre n. 41, in virtù di mandato alle liti conferito dal dottor
[...]
in qualità di Human Capital and Organization Director di CP_2 Controparte_1
in forza dei poteri conferitigli per atto del Notaio in Roma, dottor
[...] Persona_1 dell'8 settembre 2020, repertorio 16894; -convenuta-
Conclusioni per la ricorrente: “Affinché il Tribunale Civile di Genova, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti con il presente atto e degli ulteriori mezzi richiesti e disposti, e previe le declaratorie meglio viste, in accoglimento delle ragioni, in fatto ed in diritto, di cui alla narrativa:
a) accerti e dichiari, in ottemperanza dell'Accordo Quadro 1999/70/CEE, ed ai sensi di legge, con particolare riferimento all'art. 6 D. Lgs. 368/2001, per il periodo di vigenza, ed all'art. 25 del D.
Lgs. 81/2015, anche ai sensi del CCNL “Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori”
e, comunque, dell'art. 36 Cost., e dell'Accordo del 6 giugno 1997, dell'art. 4 D.Lgs. 6/2000 e dell'art. 7 del D.Lgs. 2015, per i periodi di rispettiva vigenza, o, comunque, norma di legge meglio vista, previa occorrendo disapplicazione di disposizione del CCNL di settore ad esse contraria, il
1 diritto della Signora al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini Parte_1
retributivi e di progressione di carriera, e, comunque, ad ogni effetto di legge e di contratto, a decorrere dal 19 giugno 2007, per i periodi di effettivo lavoro, come indicati in premessa, o in subordine per la durata temporale meglio vista, con maturazione rispettivamente del primo scatto dal 1^ giugno 2016, del secondo dal 1^ marzo 2020 e del terzo dal 1^ marzo 2022, o, per ciascuno, date meglio viste, ed i successivi come da contratto collettivo;
b) conseguentemente condanni in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.I. Controparte_1
, con sede legale in Roma in Via Bergamini 50, e sede territoriale in Genova Piazza P.IVA_1
della Camionale 2, a corrispondere, alla Sig.ra per i titoli di cui in premessa, Parte_1 la somma capitale pari a € 1.545,06 (euro millecinquecentoquarantacinque/06), relativa al periodo dal 1^ giugno 2016 al mese di novembre 2022, e, in ogni caso e in aggiunta, la differenza, con incidenza su tutti gli istituti di legge e/o contrattuali, tra quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione della sopra indicata anzianità di servizio e quanto effettivamente percepito dal
1^ giugno 2016 o data meglio vista, oltre agli importi, per i medesimi titoli, successivamente maturati e maturandi, il tutto a decorrere dal 1^ giugno 2016 o data meglio vista, e/o comunque, la somma maggiore o minore che risulterà complessivamente dovuta in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, oltre su tutto rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale rivalutato dalla maturazione del credito al saldo ex art. 429 c.p.c.. Vinte le spese di lite, oltre le spese generali nella misura di legge (15%), oltre CPA ed IVA con distrazione a favore dei difensori antistatari e rimborso del C.U. ..”.
Conclusioni per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.; nel merito respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, limitare la condanna economica alla somma di euro 956,32. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.2.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro (nel seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
), per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio espone maturata nel corso dei periodi lavorati in esecuzione di una serie di contratti a termine, dal 19 giugno 2007 (e limitatamente ai periodi di effettivo lavoro indicati in
2 ricorso), a fini retributivi e di progressione di carriera, e, comunque, ad ogni effetto di legge e di contratto, con conseguente maturazione del primo scatto dal 1° giugno 2016, del secondo dal 1° marzo 2020 e del terzo dal 1° marzo 2022, o dalle date meglio viste;
ed inoltre per sentir condannare a corrispondergli, per i precisati titoli, la somma capitale pari ad € CP_1
1.545,06 relativa al periodo dal 1° giugno 2016 al mese di novembre 2022, e, in ogni caso e in aggiunta, la differenza, con incidenza su tutti gli istituti di legge e/o contrattuali, tra quanto avrebbe dovuto percepire in ragione della sopra indicata anzianità di servizio e quanto effettivamente percepito dal 1° giugno 2016 o data meglio vista, oltre agli importi, per i medesimi titoli, successivamente maturati e maturandi.
La ricorrente ha dedotto, a fondamento delle precisate richieste, quanto segue:
- di avere lavorato alle dipendenze di presso caselli autostradali rientranti CP_1 nell'ambito della Direzione I Tronco di Genova, con contratti a termine:
“dal 19 giugno al 31 agosto 2007, dal 16 giugno al 15 settembre 2008, dal 1^ luglio al 15 settembre 2009, dal 16 dicembre 2010 al 15 gennaio 2011, dal 1^ luglio al 30 settembre 2011, dal
1^ luglio al 15 settembre 2012, dal 10 luglio al 9 settembre 2013, dal 1^ luglio al 14 settembre
2014, dal 19 giugno al 15 settembre 2015, dal 1^ giugno al 30settembre 2016, dal 16 giugno al 15 settembre 2017, dal 16 giugno al 15 settembre 2018” (v. buste paga e scheda anagrafica Centro per l'Impiego, docc. 1 e 2 ric.);
- di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 18 dicembre 2018, nell'ambito della Direzione I Tronco Genova;
rapporto che è tuttora in corso (v. ancora docc. e 2 ric.);
- che ai rapporti di lavoro è applicabile il CCNL del settore “Società e Consorzi Concessionari di
Autostrade e Trafori” (doc. 3 ric.);
- di avere sempre svolto mansioni di impiegato–esattore, con riscossione del pedaggio e gestione degli automatismi di stazione, inquadramento nel livello C del predetto CCNL;
orario pressoché full-time, nel corso dei contratti a tempo determinato (docc. 1 e 2 ric.);
- che in sede di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ha CP_1
considerato la data del 18 dicembre 2018 quale data d'inizio del rapporto di lavoro e ha tralasciato di considerare l'anzianità di servizio maturata in precedenza, svolgendo le medesime mansioni e con il medesimo inquadramento nel livello C del CCNL di settore e ciò nonostante, come desumibile dalle buste-paga prodotte e dal conteggio sindacale allegato al ricorso, il 1 giugno 2016
3 aveva già maturato 24 mesi di anzianità, utili per conseguire il primo scatto, con diritto al secondo a decorrere dal 1° marzo 2020 e, quindi, ai successivi in sequenza (docc.
1-6 ric.);
- che la propria richiesta in merito agli scatti di anzianità trova fondamento nel CCNL di settore, come ripetutosi nel tempo, all'art. 26, sotto la voce, “Aumenti periodici per anzianità di servizio” e nell'art. 25 (“Principio di non discriminazione”) del d.lgs. 81/2015, nel richiamare i principi già espressi dall'art. 6 del d.lgs. 368/2001, attuativo delle disposizioni comunitarie e in particolare dell'Accordo Quadro di cui alla Direttiva del Consiglio relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CEE, tanto premesso a ricorrente ha agito per il riconoscimento del proprio diritto al corretto computo degli scatti di anzianità di servizio maturati, con decorrenza dalla data del 15 agosto 2016 o dalla data meglio vista. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo accertarsi la prescrizione CP_1
(quinquennale) dei crediti ex adverso vantati e comunque respingersi il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Secondo la resistente, infatti:
- ogni pretesa avanzata da controparte è prescritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c.; ed infatti,
a termine ai fini del computo dell'anzianità utile per il calcolo degli scatti) era già sorto, secondo la pur infondata tesi di controparte, già prima dell'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendosi “costruito”, di volta in volta, con i rapporti di lavoro a termine intercorsi>>; e, come ritenuto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 20 ottobre 2014, n. 22146), “… qualora tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero
4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme
4 espressamente previste (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n. 575; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351;
Cass. 30 marzo 2004 n. 6322)”;
- che, dopo una serie di contratti a tempo determinato, il primo dei quali dal“19.06.2007-
31.08.2007, a tempo pieno ai sensi dell'art. 9, punti 14 e ss ccnl (all. 2)”, la lavoratrice è stata poi assunta a tempo indeterminato, con decorrenza 18.12.2018, nella posizione di Esattore, con orario a tempo parziale a 80 ore (all. 16 conv.) e sede di lavoro presso la stazione di Vercelli Est ed il rapporto è continuato con le ulteriori modifiche descritte;
- che gli aumenti di anzianità richiesti dalla ricorrente sono disciplinati dall'art. 26 del CCNL di settore per determinare l'anzianità utile ai fini degli aumenti degli scatti di anzianità, si devono considerare le seguenti norme collettive: a) art. 3, punto 11, CCNL (“In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente punto 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero”); b) art. 26, punto 8, CCNL (che estende la regola agli aumenti per anzianità: “Personale a tempo parziale… 8.
Fermo rimanendo quanto previsto al punto 4 del presente articolo, per i casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, gli importi degli aumenti periodici maturati vengono mantenuti in cifra nella misura del 60% di quanto previsto a tale titolo per il personale a tempo pieno. Per le frazioni di biennio trascorse a tempo parziale vale quanto previsto dall'art. 3 punto 11 ultimo comma”); c) art. 26, punto 3, CCNL (il quale prevede che, in caso di prestazione inferiore a 15 giorni, il mese non si considera lavorato - “Qualora i giorni lavoratori nel mese in cui si compie il biennio di servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso”);
- che le domande non sono fondate, perché la norma contrattuale invocata da controparte (art. 26 del CCNL) è applicabile al rapporto di lavoro instaurato a tempo indeterminato ed infatti prevede che sia preso in considerazione l'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per computare gli “scatti di anzianità” da riconoscere al lavoratore;
e la norma contrattuale è strutturata avendo quale presupposto che il rapporto di lavoro intercorra con il lavoratore senza soluzione di continuità, tanto da far riferimento all'attività “effettivamente svolta”;
- che, in ogni caso, la domanda non è meritevole di accoglimento nei termini di cui al ricorso, anche a voler tenere conto dei contratti a termine intercorsi tra le parti per il calcolo dell'anzianità di
5 servizio utile ai fini degli scatti di anzianità; infatti “… l'anzianità maturata per effetto dei contratti a termine intercorsi dovrebbe essere ricalcolata nel seguente modo:
a) i mesi lavorati meno di 15 giorni non sono considerati nel computo dell'anzianità sia nel contratto part time verticale che in quello full time;
b) il periodo lavorato come part time in caso di trasformazione del contratto a full time è riproporzionato al 60%; c) dal 2016 i contratti part time con ore mensili maggiori di 80 sono utili al ricalcolo della anzianità nella misura del 70%; d) i contratti full time sono validi al 100%. I contratti a tempo determinato con orario a tempo parziale, essendo tutti a 80 ore mensili, sono stati computati al 60% come previsto dall'art. 3 ccnl, tempo per tempo vigente…”;
- che l'anzianità maturata per effetto dei contratti a termine intercorsi dovrebbe essere ricalcolata ai sensi dei criteri appena esposti in tal caso il totale dei mesi di anzianità aggiuntiva sarebbe pari a 28 mesi (anziché 34 come da conteggio della ricorrente), da ciò conseguirebbe che, “alla data di assunzione a tempo indeterminato, la ricorrente avrebbe maturato già 1 scatto di anzianità e 3 mesi utili per la maturazione successiva. Pertanto, il secondo scatto sarebbe maturato dopo 21 mesi dall'assunzione del dicembre 2018 e cioè a settembre 2020 e così via ogni 24 mesi”;
- che, alla luce di ciò, effettuando un nuovo e differente calcolo, sulla scorta dei criteri summenzionati, alla ricorrente spetterebbero, al più, € 956,32 (all. 19 conv.).
La causa, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, è stata istruita attraverso l'espletamento di C.T.U. contabile e decisa all'odierna udienza
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
I fatti relativi all'insorgenza ed al protrarsi dei rapporti contrattuali tra la ricorrente e la datrice di lavoro sono pacifici.
E' pacifico e comunque documentalmente provato, in particolare, che si sia trattato di contratti a tempo pieno, fatta eccezione per quelli intercorsi tra le parti tra il 16.12.2010-15.01.2011 e che, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, il rapporto sia proseguito a tempo parziale, con orario di
80 ore mensili, poi passate a 96 ore (docc. 15 e 16 conv.)
In merito, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state decise da questo
Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 552/2024 pubbl. il 17/06/2024 RG n. 2546/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
“La res controversa riguarda l'incidenza del lavoro svolto da parte ricorrente nell'ambito dei predetti contratti a termine, sull'anzianità utile per la maturazione degli scatti biennali di cui
6 all'art. 26 del CCNL “Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori” (doc. 3 ric.), che pacificamente ha disciplinato e disciplina il rapporto di lavoro tra ricorrente e convenuta. E, quindi, le differenze retributive eventualmente maturate dalla lavoratrice, a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La tesi della resistente, secondo cui non dovrebbe tenersi conto dei periodi di lavoro …, anteriori alla conclusione del contratto definitivo, appare destituita di fondamento. Detta tesi non sembra neppure trovare, nella previsione contrattuale collettiva ex art. 26 cit., il fondamento (testuale) invece individuatovi da parte resistente, che la ritiene “applicabile al rapporto di lavoro instaurato a tempo indeterminato”, in quanto “prevede che sia preso in considerazione l'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per computare gli 'scatti di anzianità' da riconoscere al lavoratore”, ed è “strutturata avendo quale presupposto che il rapporto di lavoro intercorra con il lavoratore senza soluzione di continuità, tanto da far riferimento all'attività effettivamente svolta”.
Infatti, nessuna precisazione in tal senso è presente nell'articolo 26, che piuttosto fa (esclusivo) riferimento ai periodi di effettivo servizio. Se ne deve trarre che, se è legittimo escludere dall'anzianità di servizio i periodi medio tempore non lavorati, non altrettanto lo è escludere quelli effettivamente lavorati (seppure in forza di contratti a tempo determinato).
Soprattutto, la tesi difensiva datoriale oblitera la vigenza nell'ordinamento del principio, di derivazione comunitaria (oggi unionale) di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato equiparabili. Detto principio è stabilito nella clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, <<perché la corte di giustizia ha da tempo chiarito che disposizione non cessa spiegare effetti una volta il lavoratore abbia acquistato lo status dipendente a indeterminato. della clausola 4, infatti, può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza vietare discriminazioni dei lavoratori termine rispetto quelli indeterminato viene in rilievo anche qualora rapporto termine, seppure più essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità servizio ( cfr.
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n. 31150/2019, cit.).
Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'UE, recepite dalla Suprema Corte, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
7 incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_2
Rosado Santana).
Inoltre, la clausola 4 trova applicazione in materia di “maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore”, in quanto esse “costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva” (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata).
Secondo i giudici di legittimità, in conformità ai principi espressi dalla CGUE in sede d'interpretazione della clausola 4, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (nella specie, ritenuti irrilevanti ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e, quindi, degli scatti stipendiali ad essa legati) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (invece valorizzati a tali fini), non può trovare fondamento sulla natura temporanea dei rapporti lavorativi, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare tramite i contratti a termine (v. Corte di Giustizia, sentenza 20.9.2018, secondo Per_3
cui la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»)
(Cass. n. 31149/2019)”.
2.1. Nel caso di specie, la sovrapponibilità delle mansioni espletate [dalla lavoratrice, allorché assunta a tempo determinato,]… e dai dipendenti a tempo indeterminato aventi il medesimo inquadramento, non è in discussione, tra le parti, e trova del resto conferma nelle previsioni normative nazionali con le quali è stata data attuazione (alla direttiva e) all'accordo e al principio di non discriminazione. Infatti, il legislatore nazionale ha disciplinato la materia, per quanto qui interessa, dapprima con l'art. 6 d.lgs. n. 368/2001; quindi con l'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.” (…)
“Prevede ora l'art. 25 d.lgs. n. 81/2105 che:
“1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla
8 contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato…”.
Dunque, le previsioni nazionali hanno ribadito e ribadiscono il divieto di discriminazione ed escludono che le mansioni possano ritenersi non comparabili, ove si tratti di lavoratori (gli uni a tempo determinato, gli altri a tempo indeterminato) aventi il medesimo inquadramento. E nella specie, in effetti, parte attrice rivendica l'anzianità e gli scatti riconosciuti al personale assunto (ab origine) a tempo indeterminato, inquadrato nel medesimo livello C del CCNL applicabile.
In assenza di ragioni obiettive che possano giustificarlo, dunque, il trattamento differenziato e meno favorevole riconosciuto… [alla lavoratrice] ricorrente in relazione ai periodi di lavoro con contratti a termine, contrasta con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dal diritto unionale e da quello nazionale, sopra menzionato.”
Deve pertanto riconoscersi il diritto della ricorrente al computo dei periodi di Parte_1 lavoro a tempo determinato ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e (anche se dopo l'assunzione a tempo indeterminato) degli scatti biennali di anzianità, secondo le regole applicabili ai lavoratori (ab origine) a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo livello contrattuale collettivo.
Prosegue, quindi, la sentenza citata:
“E' principio giurisprudenziale consolidato, in effetti, quello per cui la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire, senza limiti di tempo, a condizione che “… sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale [ove eccepita] cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass. n. 2232/2020).
Infatti, come indicato dai giudici di legittimità:
<<
2.2. l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità… e pertanto, nella
9 fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio…;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi…;
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
[…]
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>.
[E' appena il caso di aggiungere che (come dedotto e provato da parte ricorrente, che ha depositato, con nota del 26.9.2024, l'accordo di rinnovo del CCNL in data 18.7.2023) in sede di rinnovo del CCNL disciplinante il rapporto, si è riconosciuto (seppure, ovviamente, dalla data di decorrenza del rinnovo) il diritto del “personale a tempo determinato”, a vedersi riconoscere, ai fini degli “aumenti per anzianità”, “tutti i periodi di lavoro effettuati… presso la stessa azienda e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 24 mesi”, “in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato”.]
2.2. Ai fini del calcolo della decorrenza degli scatti di anzianità e delle conseguenti differenze retributive spettanti… al lavoratore fino alla data della domanda giudiziale (infatti, la domanda cristallizza e definisce l'oggetto della vertenza, fermi restando gli effetti dell'eventuale giudicato nei rapporti di durata, quale quello di lavoro) in applicazione delle previsioni del CCNL “Società e
Concessioni Concessionari di Autostrade e Trafori”, “considerando l'intera anzianità di servizio…
[della lavoratrice], anche su contratti a termine, come se maturata nel rapporto a tempo indeterminato”, è stata licenziata CTU contabile>>, anche nell'odierna vertenza.”
Ai fini del computo delle somme dovute alla ricorrente sulla base dei principi sinora enunciati è stata disposta C.T.U. contabile sul seguente quesito: “Calcoli il CTU, visti gli atti ed i documenti di causa, le differenze retributive tutte (compresa l'incidenza sugli istituti
10 contrattuali) spettanti alla ricorrente, sino alla data del deposito del ricorso, considerando utili, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, l'intera anzianità di servizio prestata, compresa l'anzianità maturata durante i contratti a tempo determinato indicati in ricorso. Effettui due calcoli alternativi, uno applicando le previsioni del CCNL Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori e uno tenendo conto dell'anzianità effettiva, senza le decurtazioni previste dal CCNL per i periodi di lavoro part-time.”
Nella relazione depositata, il CTU nominato, ha esposto quanto segue:
“ai sensi del menzionato CCNL, ogni lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza;
- si è quindi valutata l'anzianità della ricorrente in termini di giornate di effettivo servizio, per tenere conto della previsione del CCNL (“servizio effettivamente prestato”); - con riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale, prevede l'art. 26 del CCNL, che “Il lavoratore a tempo pieno, il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato a tempo parziale, mantiene l'importo degli aumenti di anzianità precedentemente maturato e, ai fini dell'eventuale maturazione del successivo scatto, il periodo trascorso a tempo parziale è calcolato al 60/70% come previsto dall'articolo 3, comma 11, dei presente c.c.n.l.”; e, ai sensi dall'art. 3 del medesimo CCNL, “In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai soli fini della maturazione degli aumenti per anzianità di cui all'articolo 26 del presente c.c.n.l., i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile,
o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente punto 3 risulti superiore a 80 ore”; - la ricorrente ha prestato attività lavorativa a tempo parziale (80 ore mensili) dal 16.12.2010-
15.01.2011; - la ricorrente ha prestato attività lavorativa a tempo parziale (sempre per 80 ore) successivamente all'assunzione a tempo indeterminato dal 18 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019;
- tuttavia, la lavoratrice, ha osservato, in tutti i suddetti periodi, “orari proporzionalmente superiori alle 80 ore mensili”, specificamente indicati alle pp. 4 e ss. della relazione;
- pertanto, alla luce del quesito formulato dal Tribunale e dell'estensione dell'orario effettivo, si sono sviluppati tre conteggi: il primo contabilizzando i periodi di lavoro part time in ragione del 60% della loro durata;
il secondo contabilizzandoli al 70%”; il terzo, al 100%; - secondo il calcolo al
100% [che è quello cui occorre attenersi, per le ragioni di cui infra], la ricorrente ha compiuto il primo biennio di anzianità di servizio in data 29.8.2015 e il secondo biennio in data 28.01.2020 ed il terzo in data 28.01.2022; poiché, ai sensi dell'art. 26 del CCNL, “Gli aumenti periodici
11 decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio - oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso”, la decorrenza del primo scatto è dal 1° settembre 2015 e del secondo dal
1° febbraio 2020 e del terzo dal 1° febbraio 2022; - l'importo dello scatto di anzianità, per i lavoratori di livello C, è fissato dall'art. 26 del CCNL in euro 26,47; “durante i periodi di lavoro a tempo parziale, l'importo dello scatto di anzianità già maturato è stato riconosciuto in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestato”; - le differenze per scatti di anzianità sono risultate, così, pari ad euro 1.250,14; - si è calcolata, inoltre, l'incidenza degli scatti di anzianità su altri istituti contrattuali ed in particolare sulle mensilità aggiuntive (tredicesima mensilità e premio annuo), sulla retribuzione del lavoro straordinario (ai sensi dell'art. 11 del CCNL), sul lavoro festivo e notturno (sempre ex art. 11 CCNL), sulla “richiesta servizio” (feriale diurno, feriale notturno, festivo diurno, festivo notturno), sui lavori complementari (ex art. 43 CCNL), sulle festività cadenti in domenica, sull'indennità turno (ex art. 43 CCNL), sull'indennità di zona (ex art. 43 CCNL), sull'indennità ferie (è stato effettuato il calcolo dell'incidenza degli scatti sulle indennità liquidate dal datore di lavoro nel periodo oggetto di esame peritale), sulle clausole elastiche e clausole flessibili (ex art. 3 CCNL); incidenza quantificata nella misura di euro
1.572,30; - infine, è stato calcolato il maggiore accantonamento t.f.r. maturato sulle differenze retributive, risultato pari ad euro 227,72 (secondo l'ipotesi qui accolta).”
Le risultanze della CTU motivate con logicità e coerenza e rispondenti al quesito formulato sono condivisibili.
In particolare, deve ritenersi condivisibile il terzo conteggio effettuato dal CTU, tenendo conto per intero del periodo di lavoro con orario contrattuale part time (80 ore mensili), per le ragioni meglio esposte infra.
Continuando con la sentenza di questo Tribunale citata, deve ulteriormente argomentarsi che:
“2.3. Quello del calcolo dell'anzianità di servizio maturata durante periodi di lavoro a tempo parziale è tema che richiede alcune precisazioni.
Secondo parte ricorrente - lo si è anticipato - il riconoscimento di una minore anzianità in relazione ai periodi di lavoro part time contrasta con le previsioni eurounitarie e con quelle nazionali in materia di lavoro a tempo parziale ed in particolare con il principio di non discriminazione, “sancito dalla Direttiva 97/81/7 CE e ribadito, da ultimo, dall'art. 7 del D.
12 Lgs. n. 81/2015”.
In effetti, la direttiva comunitaria n. 97/81 ha attuato l'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale, vale a dire tra l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES); Accordo riportato in allegato alla medesima direttiva, la cui clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) prevede che: “1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio 'pro rata temporis'.
3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali”.
In ambito nazionale, hanno dato attuazione a tale previsione, per quanto rileva, dapprima l'art. 4
d.lgs. n. 61/2000, quindi l'art. 7 d.lgs. n. 81/2015. L'art. 4 d.lgs. n. 61/2000, che è stato abrogato dall'art. 55 d.lgs. n. 81/2015, così prevedeva:
“1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria;
la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l'accesso ai servizi sociali aziendali;
i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. I
13 contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
l'importo della retribuzione feriale;
l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale”.
Ai sensi della nuova previsione (art. 7 d.lgs. n. 81/2015, rubricato “Trattamento del lavoratore a tempo parziale”), non dissimilmente:
“1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro”.
E' chiaro che, ai sensi tanto della normativa unionale, quanto della normativa nazionale che ad essa intende dare attuazione, non sono consentite differenze di trattamento, tra lavoratori aventi il medesimo inquadramento, sol perché alcuni rendono la propria prestazione a tempo parziale, dunque in assenza di ragione obiettive che possano giustificare l'applicazione del principio del pro rata temporis.
Occorre chiedersi, allora se nel caso dell'anzianità di servizio rilevante per la maturazione degli
“scatti”, sussistano ragioni obiettive (legate al minor impiego lavorativo) tali da giustificare la differente disciplina – quale prevista dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva – della
“condizione d'impiego” de qua.”
La risposta deve essere positiva.
Infatti, sul punto occorre rilevare che, come già evidenziato nella sentenza citata:
14 “nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte - in sede di valutazione della discriminatorietà di una selezione interna che, nel valutare l'anzianità di servizio dei lavoratori part time ai fini della progressione economica, prevedeva l'attribuzione ad essi di un punteggio ridotto in proporzione al minor numero di ore di lavoro svolte rispetto ai colleghi con pari anzianità, ma impiegati a tempo pieno) - si è affermato con nettezza che <<[p]er quanto riguarda la discriminazione del lavoro a tempo parziale, non può essere condivisa l'affermazione della ricorrente secondo cui la ridotta valutazione di tale tipo di lavoro nel computo dell'anzianità di servizio rilevante ai fini della progressione economica sarebbe imposta dallo stesso art. 4 del d.lgs.
n. 61 del 2000, laddove esso dispone che «il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa».
Infatti, quella disposizione riguarda soltanto la retribuzione del lavoratore a tempo parziale, che ovviamente non può essere uguale, ma deve essere proporzionata, a quella del lavoratore a tempo pieno. Qui, invece, è in discussione la valutazione del servizio pregresso al fine del giudizio sul merito comparativo per attribuire una progressione economica. E, in proposito, merita di essere qui ribadito ciò che questa Corte ha già avuto modo di statuire proprio con riguardo alla medesima selezione interna che è oggetto di causa anche nel presente processo: «l'obiettivo di apprezzare in misura puntuale l'esperienza di servizio è in sé legittimo. Occorre, tuttavia, rammentare, in relazione al giudizio di adeguatezza e necessità dei mezzi impiegati, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, “l'affermazione secondo la quale sussiste un nesso particolare tra la durata di un'attività professionale e l'acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione. Infatti, sebbene l'anzianità vada di pari passo con l'esperienza, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla relazione tra la natura della funzione esercitata e l'esperienza che l'esercizio di questa funzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate” (in termini: Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39)» (Cass. n. 21801/2021). In altri termini, non può esserci alcun automatismo tra riduzione dell'orario di lavoro e riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche. Occorre invece verificare se, in base alle circostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale. E l'onere
15 della prova dei presupposti di fatto che determinano la razionalità, in tale contesto, del riproporzionamento è a carico del datore di lavoro (v., conf., Cass. n. 10328/2023).
2.2. Da questi principi non si è discostata la Corte territoriale nella sentenza impugnata, laddove ha affermato che «Non è … detto che – a parità di anzianità lavorativa – il lavoratore full-time abbia acquisito maggiore esperienza del lavoratore part-time, dipendendo tale preparazione da tante variabili, tra cui anche (ma non solo) la quantità di ore lavorative prestate nel medesimo periodo lavorativo;
quantità di ore che tuttavia non assume una rilevanza determinante, essendo sicuramente più importante la qualità delle pratiche seguite dal lavoratore nel corso del rapporto»>> (Cass. ord. 4313/2024).”
Il particolare rilievo dell'onore probatorio in capo al datore di lavoro, non risulta, nel caso di specie, ottemperato, essendosi limitata a fare riferimento, in buona sostanza, alla CP_1
previsione contrattuale collettiva - ritenuta dalla convenuta non arbitraria e neppure irragionevole -, che valorizza i periodi di “effettivo lavoro” e la quantità di lavoro, ai fini della valutazione dell'“incremento della professionalità del lavoratore” e del “valore specifico della sua a prestazione, da leggersi in uno con le considerazioni dei giudici di legittimità e della stessa CGUE in merito ai rapporti tra quantità di lavoro e qualità dello stesso”, prescindendo da ogni considerazione in merito al caso concreto.
La previsione della disciplina richiamata dalla datrice di lavoro, d'altra parte, si palesa chiaramente illegittima, in quanto in contrasto con la disciplina antidiscriminatoria unionale e nazionale in materia di lavoro part-time, proprio laddove stabilisce l'automatica e incondizionata riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini degli scatti di anzianità, a fronte della riduzione dell'orario di lavoro.
2.4. Da tutto quanto sinora dedotto ne consegue l'accoglimento del ricorso nei termini indicati, con conseguente riconoscimento della decorrenza del primo scatto dal 1° settembre 2015, del secondo dal 1° febbraio 2020 e del terzo scatto dal 1° febbraio 2022 (secondo l'ipotesi formulata dalla ricorrente e qui accolta).
Relativamente all'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla convenuta, alla luce di quanto già osservato in merito all'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio in quanto tale ed in considerazione della lettera interruttiva della prescrizione di cui al doc. 7 del ricorso ricevuta dalla convenuta il 4.03.2021, tenuto conto della data di maturazione del primo scatto (1° settembre 2015), risultano prescritte le somme maturate dalla ricorrente anteriormente al 4.03.2016 e, dunque, quelle relative al primo scatto.
16 In ragione di ciò, andrà condannata la società a corrispondere alla lavoratrice CP_1
quanto dalla medesima maturato a titolo di anzianità di servizio secondo le risultanze della CTU di cui all'ipotesi C, decurtando dagli importi quantificati, quelli maturati antecedentemente al 4.3.2016
e, quindi, a titolo di differenze per scatti di anzianità € 1.236,90 (1.250,14 – 13,24 pagina 38 della
CTU]), relativamente alle somme maturate quale riflessi sugli altri istituti contrattuali per €
1.565,42 (1.572,30- 6,88 pagine 40 e 41 CTU), relativamente al maggior accantonamento del TFR per complessivi € 226,23 (227,72-1,49 pag. 42 CTU) ) e, dunque, per complessivi 3.028,55
Sui crediti del lavoratore spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e
Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
3. Le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. come liquidate da questo giudice, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore di causa quale accertato in giudizio, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, senza distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che hanno, in questa parte, modificato la domanda formulata in ricorso.
In merito alla quantificazione delle suddette spese, deve ulteriormente richiamarsi la sentenza più volte citata nella parte in cui ha spiegato che: “In proposito, deve specificarsi che l'anzianità di servizio è un “fatto”, la cui verifica giudiziale è ammessa solo ove il ricorrente intenda azionare uno dei diritti che nella detta situazione di fatto trovano il loro presupposto. Pertanto, oggetto della tutela giudiziale sono i “diritti” e, nella specie, il diritto di credito del lavoratore per differenze retributive a titolo di scatti di anzianità e relativa incidenza sugli altri istituti retributivi.
All'importo di detto credito occorre fare riferimento, per determinare il valore di causa ai fini della rifusione delle spese.”
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini Parte_1 retributivi e di progressione di carriera, dell'anzianità di servizio alle dipendenze della convenuta datrice di lavoro, a decorrere dal 19 giugno 2007, limitatamente ai periodi di effettivo lavoro, calcolati integralmente (al 100%) anche quando con orario part-time; con conseguente maturazione del primo scatto stipendiale il 1° settembre 2015, del secondo il 1° marzo 2020 e del terzo dal 1° marzo 2022;
17 - conseguentemente condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla a titolo di differenze Parte_1
retributive maturare alla data del 06.02.2023, la somma complessiva di euro 3.028,55 (di cui €
1.236,90 per scatti di anzianità, € 1.565,42 per incidenza degli scatti sugli altri istituti contrattuali, €
226,23 a titolo di maggiore accantonamento t.f.r.);
- dichiara prescritte le somme maturate per i titoli sora specificati antecedentemente al 4.03.2016;
-condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, spese che liquida nella somma di euro
1.800,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
-pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
Genova, il 5 novembre 2024
IL GIUDICE
Giovanna Golinelli
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