Art. 4.
L'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-X1V, n. 2397, e'
sostituito dal seguente:
«Gli ufficiali del ruolo di riserva, inscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'eta' di anni
settanta.
Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti
di eta':
a) Gategoria magistrati:
Tenente generale capo ............. anni 78
Tenente generale ................. » 77
Maggior generale ................. » 75
b) Categoria cancellieri:
Colonnello ....................... anni 75».
L'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-X1V, n. 2397, e'
sostituito dal seguente:
«Gli ufficiali del ruolo di riserva, inscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'eta' di anni
settanta.
Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti
di eta':
a) Gategoria magistrati:
Tenente generale capo ............. anni 78
Tenente generale ................. » 77
Maggior generale ................. » 75
b) Categoria cancellieri:
Colonnello ....................... anni 75».