TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2024
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 20.02.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 2352/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso da sè medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.; Parte_1
OPPONENTE
contro
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 08.04.2024, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto reso il 13.03.2024 dal Giudice del Tribunale Penale di
Lecce, Prima Sezione, in persona del Dott. F. Malagnino, all'esito del giudizio n. 589/21
R.G.T., con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi spettantigli quale difensore d'ufficio di non essendo stato documentato il CP_2 lamentato stato di insolvenza dell'assistito “non essendo evidentemente idoneo a tal fine
l'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario … di aver trovato chiusa la porta di casa dell'esecutato
e di aver saputo da terzi ignoti che egli in casa non ha beni mobili”.
Ha dedotto: di aver depositato in data 10.02.2023 l'istanza di liquidazione per l'attività difensiva svolta, quale difensore d'ufficio di , nel proc. pen. n. 2260/19 R.G.N.R. CP_2
589/21 R.G.T. conclusosi innanzi al Tribunale di Lecce – I Sezione Penale con sentenza del
22.09.2022 con cui era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e lo CP_2 condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ”; che in data 13.03.24 il Tribunale aveva rigettato l'istanza di liquidazione per non essere stato documentato lo stato di insolvenza dell'assistito; di aver depositato l'istanza di liquidazione dopo aver chiesto ed ottenuto sentenza n. 2131/23 dal GdP di Lecce, notificato atto di precetto, richiesto pignoramento mobiliare e presso terzi;
che il tentativo di accesso presso l'abitazione del per eseguire il pignoramento mobiliare era sufficiente per poter considerare conclusa CP_2
l'attività recuperatoria;
che l'Ufficiale Giudiziario si era recato presso l'abitazione del CP_2 per eseguire il pignoramento mobiliare in data 29/12/2023 e aveva redatto verbale di pignoramento negativo attestando di non aver rinvenuto “all'indirizzo in atti beni mobili di proprietà del debitore utilmente pignorabili”; che l'Ufficiale Giudiziario si era nuovamente recato presso l'abitazione del per eseguire il pignoramento mobiliare in data 29/01/2024 CP_2
e aveva redatto verbale di pignoramento negativo attestando di “aver rinvenuto chiuso il
1 domicilio in atti in giorni e orari diversi” e che “da informazioni assunte in loco presso il vicinato risulta che all'indirizzo in atti il debitore non disponga di alcun bene mobile”. Tanto premesso in fatto, ha chiesto: “1) che l'On.le Tribunale voglia liquidare per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nel proc. pen. n. 2260/19 R.G.N.R. 589/21 R.G.T., a favore dell'imputato la somma di euro 3.420,00 somma questa già liquidata Controparte_3 dal GdP con la sentenza n. 2131/23, euro 500,00 per onorario liquidato con la sentenza del
GdP n. 3982/22, euro 135,00 per precetto, euro 525,00 per esecuzione mobiliare, euro 315,00 per l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, il tutto oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15%, ed I.V.A. e C.A. come per legge;
2) disporre e liquidare le competenze de presente giudizio;
3) disporre e liquidare le spese vive sostenute per il presente giudizio nella misura di euro 125,00” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c.].
Il convenuto non si è costituito, nonostante rituale notifica, sicché, con ordinanza resa CP_1 all'esito dell'udienza del 10.10.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 20.02.2025 è stata decisa con la presente sentenza.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamene data la loro intima connessione, sono fondate per le ragioni di cui appresso.
Si premette che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato “quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, il difensore d'ufficio non può dunque ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie, attraverso l'emissione di una sentenza di condanna del GdP, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo), sebbene, una volta che tanto sia dimostrato, non sia tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8359 del
29/04/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del
05/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 17/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13875 del
09/06/2010).
Non solo l'esperimento del procedimento monitorio o, comunque, l'ottenimento di un titolo esecutivo (nel caso che ci occupa, la sentenza del GdP di Lecce n. 2131/23), costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario. Ebbene, nella fattispecie in scrutinio, l'avv. ha provato documentalmente di avere Pt_1 chiesto ed ottenuto sentenza dal Giudice di Pace di Lecce, notificato l'atto di precetto, richiesto pignoramento mobiliare e pignoramento mobiliare presso terzi dimostrando, pertanto, di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, siccome espressamente sancito dall'art. 116 del DPR 115/2002, e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato.
Infatti, il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, non postula la non abbienza dell'imputato nè presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste
2 in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito (v. Cass. pen. n. 46741/2007).
Costituisce altresì ius receptum che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (v. Corte di Cassazione, ordinanza n. 40073/2021).
La Suprema Corte nella anzidetta stringatissima decisione ha affermato che “l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 30484/2017
e, da ultimo, Cass. n. 22579/2019), enunciato il principio”.
Per la Suprema Corte, del resto, il principio affermato “risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 Dpr n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato”.
Ragion per cui, prosegue la decisione, “risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale”. Tali spese, dunque, devono considerarsi rientranti “nell'ambito di quelle che l'Erario
è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato art. 116”. All'avv. va pertanto riconosciuta, applicando gli importi minimi del DM Parte_1
55/14 – e successive modificazioni – in ragione della semplicità del procedimento e della natura dell'impegno professionale, la somma di euro 3.420,00 per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nel procedimento penale a favore dell'imputato , la somma di CP_2 euro 525,00 a titolo di compenso siccome liquidato dal Giudice di Pace nella sentenza n.
2131/2023, la somma di euro 276,00 per esecuzione mobiliare, la somma di euro 118,00 per atto di precetto, l'importo di euro 173,00 per l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse vanno poste a carico della parte soccombente, nella specie individuata nel . Controparte_4
Le spese legali vanno liquidate come in dispositivo, applicati i valori minimi previsti dal d.m.
n. 55/2014 stante la natura sommaria del rito e la scarsa durata del giudizio, applicato lo scaglione di riferimento individuato in base al valore della causa per tutte le fasi del giudizio, all'infuori di quella istruttoria, in quanto non svoltasi
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto;
riconosce dovuta e liquida all'avv. per l'attività svolta a favore di Parte_1 CP_2
nell'ambito del giudizio penale iscritto al n. 2260/19 R.G.N.R., 589/21 R.G.T., la
[...] somma di euro 3.420,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.A come per legge;
riconosce dovuta e liquida all'opponente euro 525,00 a titolo di compenso siccome liquidato dal Giudice di Pace nella sentenza n. 2131/2023, euro 276,00 per esecuzione mobiliare, euro
118,00 per atto di precetto, euro 173,00 per l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, il
3 tutto oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del Controparte_4 presente procedimento che liquida in € 852,00 per compensi professionali, euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Lecce, 20 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
4
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 20.02.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 2352/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso da sè medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.; Parte_1
OPPONENTE
contro
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 08.04.2024, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto reso il 13.03.2024 dal Giudice del Tribunale Penale di
Lecce, Prima Sezione, in persona del Dott. F. Malagnino, all'esito del giudizio n. 589/21
R.G.T., con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi spettantigli quale difensore d'ufficio di non essendo stato documentato il CP_2 lamentato stato di insolvenza dell'assistito “non essendo evidentemente idoneo a tal fine
l'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario … di aver trovato chiusa la porta di casa dell'esecutato
e di aver saputo da terzi ignoti che egli in casa non ha beni mobili”.
Ha dedotto: di aver depositato in data 10.02.2023 l'istanza di liquidazione per l'attività difensiva svolta, quale difensore d'ufficio di , nel proc. pen. n. 2260/19 R.G.N.R. CP_2
589/21 R.G.T. conclusosi innanzi al Tribunale di Lecce – I Sezione Penale con sentenza del
22.09.2022 con cui era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e lo CP_2 condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ”; che in data 13.03.24 il Tribunale aveva rigettato l'istanza di liquidazione per non essere stato documentato lo stato di insolvenza dell'assistito; di aver depositato l'istanza di liquidazione dopo aver chiesto ed ottenuto sentenza n. 2131/23 dal GdP di Lecce, notificato atto di precetto, richiesto pignoramento mobiliare e presso terzi;
che il tentativo di accesso presso l'abitazione del per eseguire il pignoramento mobiliare era sufficiente per poter considerare conclusa CP_2
l'attività recuperatoria;
che l'Ufficiale Giudiziario si era recato presso l'abitazione del CP_2 per eseguire il pignoramento mobiliare in data 29/12/2023 e aveva redatto verbale di pignoramento negativo attestando di non aver rinvenuto “all'indirizzo in atti beni mobili di proprietà del debitore utilmente pignorabili”; che l'Ufficiale Giudiziario si era nuovamente recato presso l'abitazione del per eseguire il pignoramento mobiliare in data 29/01/2024 CP_2
e aveva redatto verbale di pignoramento negativo attestando di “aver rinvenuto chiuso il
1 domicilio in atti in giorni e orari diversi” e che “da informazioni assunte in loco presso il vicinato risulta che all'indirizzo in atti il debitore non disponga di alcun bene mobile”. Tanto premesso in fatto, ha chiesto: “1) che l'On.le Tribunale voglia liquidare per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nel proc. pen. n. 2260/19 R.G.N.R. 589/21 R.G.T., a favore dell'imputato la somma di euro 3.420,00 somma questa già liquidata Controparte_3 dal GdP con la sentenza n. 2131/23, euro 500,00 per onorario liquidato con la sentenza del
GdP n. 3982/22, euro 135,00 per precetto, euro 525,00 per esecuzione mobiliare, euro 315,00 per l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, il tutto oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15%, ed I.V.A. e C.A. come per legge;
2) disporre e liquidare le competenze de presente giudizio;
3) disporre e liquidare le spese vive sostenute per il presente giudizio nella misura di euro 125,00” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c.].
Il convenuto non si è costituito, nonostante rituale notifica, sicché, con ordinanza resa CP_1 all'esito dell'udienza del 10.10.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 20.02.2025 è stata decisa con la presente sentenza.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamene data la loro intima connessione, sono fondate per le ragioni di cui appresso.
Si premette che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato “quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, il difensore d'ufficio non può dunque ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie, attraverso l'emissione di una sentenza di condanna del GdP, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo), sebbene, una volta che tanto sia dimostrato, non sia tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8359 del
29/04/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del
05/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 17/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13875 del
09/06/2010).
Non solo l'esperimento del procedimento monitorio o, comunque, l'ottenimento di un titolo esecutivo (nel caso che ci occupa, la sentenza del GdP di Lecce n. 2131/23), costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario. Ebbene, nella fattispecie in scrutinio, l'avv. ha provato documentalmente di avere Pt_1 chiesto ed ottenuto sentenza dal Giudice di Pace di Lecce, notificato l'atto di precetto, richiesto pignoramento mobiliare e pignoramento mobiliare presso terzi dimostrando, pertanto, di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, siccome espressamente sancito dall'art. 116 del DPR 115/2002, e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato.
Infatti, il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, non postula la non abbienza dell'imputato nè presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste
2 in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito (v. Cass. pen. n. 46741/2007).
Costituisce altresì ius receptum che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (v. Corte di Cassazione, ordinanza n. 40073/2021).
La Suprema Corte nella anzidetta stringatissima decisione ha affermato che “l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 30484/2017
e, da ultimo, Cass. n. 22579/2019), enunciato il principio”.
Per la Suprema Corte, del resto, il principio affermato “risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 Dpr n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato”.
Ragion per cui, prosegue la decisione, “risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale”. Tali spese, dunque, devono considerarsi rientranti “nell'ambito di quelle che l'Erario
è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato art. 116”. All'avv. va pertanto riconosciuta, applicando gli importi minimi del DM Parte_1
55/14 – e successive modificazioni – in ragione della semplicità del procedimento e della natura dell'impegno professionale, la somma di euro 3.420,00 per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nel procedimento penale a favore dell'imputato , la somma di CP_2 euro 525,00 a titolo di compenso siccome liquidato dal Giudice di Pace nella sentenza n.
2131/2023, la somma di euro 276,00 per esecuzione mobiliare, la somma di euro 118,00 per atto di precetto, l'importo di euro 173,00 per l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse vanno poste a carico della parte soccombente, nella specie individuata nel . Controparte_4
Le spese legali vanno liquidate come in dispositivo, applicati i valori minimi previsti dal d.m.
n. 55/2014 stante la natura sommaria del rito e la scarsa durata del giudizio, applicato lo scaglione di riferimento individuato in base al valore della causa per tutte le fasi del giudizio, all'infuori di quella istruttoria, in quanto non svoltasi
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto;
riconosce dovuta e liquida all'avv. per l'attività svolta a favore di Parte_1 CP_2
nell'ambito del giudizio penale iscritto al n. 2260/19 R.G.N.R., 589/21 R.G.T., la
[...] somma di euro 3.420,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.A come per legge;
riconosce dovuta e liquida all'opponente euro 525,00 a titolo di compenso siccome liquidato dal Giudice di Pace nella sentenza n. 2131/2023, euro 276,00 per esecuzione mobiliare, euro
118,00 per atto di precetto, euro 173,00 per l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, il
3 tutto oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del Controparte_4 presente procedimento che liquida in € 852,00 per compensi professionali, euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Lecce, 20 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
4