Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1992, n. 201
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 marzo 1992
Art. 2. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' inserito il seguente:
"I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 19 marzo 1992
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