Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 764/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 764/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
12/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
c.f.: , elett.te dom.to/a in VIALE Parte_1 P.IVA_1
SABOTINO, 19/2 20135 MILANO presso lo studio dell'Avv. MARGIOTTA GERMANO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a allegata C.F._1 all'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , elett.te dom.to in P. S. MARTINO N. 1 40126 Controparte_1 P.IVA_2
BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. ROSSI NICOLA, c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Conclusioni:
PARTE ATTRICE OPPONENTE in via istruttoria
Come da separato foglio., depositato in telematico in data 4 settembre 2024.
a. Nel merito
Voglia Codesto Illustrissimo Tribunale, per le ragioni di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare il decreto in-giuntivo 7 gennaio 2023, n. 42 emesso dal
Tribunale di Bologna, con ogni conseguente statuizione.
b. Risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
Tribunale, condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ..
c. Spese processuali
In ogni caso, condanni l pagamento delle spese pro-cessuali tenendo, Controparte_1
altresì, conto delle tecniche informatiche utilizzate e della fruibilità dell'atto e dei documenti, con conseguente aumento del 30% delle spese liquidate.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO, respingere in toto l'opposizione avversa per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Bologna, dr.ssa
Gentili, n. 42/2023 in data 7/1/2023 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 13977/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo, ed in ogni caso condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro Controparte_1
253.150,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e le spese come liquidate in decreto, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società opponeva il decreto ingiuntivo n. 42/2023 , emesso Parte_1
provvisoriamente esecutivo da questo Tribunale, in data 7/1/2023, ad istanza di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il pagamento in favore dell'opposta della
[...] somma di € 253.150,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 e spese processuali, in forza delle fatture n. 9 del 28/07/2022 di € 183.000,00 (iva inclusa) (doc. 2 fasc. monitorio) e n. 10 del
28/07/2022 di € 70.150,00 (iva inclusa) (doc. 3 fasc. monitorio), emesse dalla società CP_1
in relazione rispettivamente agli Ordini di Acquisto n. 8033 per il progetto “Expert Position
[...]
Paper” e n. 8038 per il progetto “XR Academy Lab”, espressamente riconosciuta come dovuta Parte dall'opponente con comunicazioni e-mail del 08/07/2022, inviate da con riepilogo dettagliato degli importi da fatturare (docc. 5 e 6 fasc. monitorio), e con comunicazione e-mail del 29/07/2022
Parte con cui confermava la correttezza delle fatture emesse da (doc. 7 fasc. Controparte_1
monitorio).
- 2 - 1.1.
In particolare, l'opponente contestava l'esistenza del rapporto fondamentale oggetto delle presunte dichiarazioni di riconoscimento di debito di cui al decreto ingiuntivo, ritenendo che le prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso monitorio fossero riferibili esclusivamente al contratto quadro sottoscritto tra le parti in data 1 giugno 2022 e non anche agli ulteriori e diversi accordi richiamati in ricorso monitorio e in tesi di parte ricorrente del tutto estranei all'oggetto del contratto quadro intercorso tra le parti nel giugno 2022.
1.2.
Inoltre, l'opponente eccepiva l'inesigibilità del credito azionato dall' opposta sulla base dell'art. 4 del suddetto contratto quadro, che condizionava il diritto al corrispettivo della convenuta all'effettiva conclusione da parte dell'attrice dei contratti con i clienti finali segnalati da parte di Parte
a CP_1
Nel primo comma del predetto articolo, infatti, era scritto: “Le Parti convengono sin d'ora che si impegnano a valutare, preventivamente alla chiusura del contratto con il cliente finale da parte di
L&D, di volta in volta, per iscritto e secondo l'effort realmente profuso da ognuna delle due parti, un tariffario che sia il più possibile funzionale al raggiungimento di un'adeguata competitività di mercato dell'offerta da emettere nei confronti del cliente finale. […] L&D si impegna a corrispondere un acconto del 25% (venticinque per cento) del corrispettivo pattuito con il cliente finale, a seguito della fattura che potrà essere emessa da VH verso L&D alla data di sottoscrizione dell'offerta da parte del Cliente”.
Tuttavia, RC L&D non aveva contrattualizzato i clienti segnalati da VH, ad eccezione di T_
(contratto del 07/11/2022) e OB (contratto del 25/10/2022).
Pertanto, l'attrice, pur non contestando l'esistenza dell' accordo in ordine all'«effort realmente profuso da ognuna delle due parti», come da quantificazione di nelle comunicazioni Tes_1 dell'8 luglio 2022, sosteneva che la condizione sottesa all'esigibilità dei crediti allegati da VH non si fosse avverata, stante la mancata sottoscrizione dei contratti con i clienti finali, così come chiarito dall'attrice alla convenuta nelle comunicazioni intercorse tra le parti all'inizio dell'ottobre
2022 (docc. 7 e 8 parte attrice).
1.3.
Ancora, l'attrice eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta a fronte della inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio a provare il credito e l'effettiva esecuzione da parte dell'opposta delle attività di cui aveva richiesto il pagamento.
- 3 - Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
2.
Si costituiva la parte opposta che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, ritenendola infondata.
La convenuta evidenziava che il rapporto sostanziale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo non era quello invocato da parte opponente, costituito dall'accordo quadro del giugno 2022, avente ad Parte oggetto la fornitura da parte di a di servizi consistenti nell' erogazione di CP_1 soluzioni software nell'ambito di realtà virtuale, realtà aumentata e simili, utili al fine di consentire Parte a a sua volta, di erogare i servizi di formazione e consulenza a terzi clienti finali, bensì quello relativo alla diversa ed ulteriore attività di progettazione e segnalazione dei clienti ( c.d. attività di networking) svolta dal prof. per conto di in favore Controparte_2 CP_1 dell'attrice alla data del 30 giugno 2022. Attività che, sebbene indubbiamente connessa all'Accordo Quadro e ad esso propedeutica, non era affatto prevista e disciplinata nell'Accordo
Quadro, come sostenuto da parte attrice.
Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, posto che la società attrice nel luglio 2022 aveva espressamente riconosciuto la debenza a CP_1
dei due importi relativi alle attività di progettazione e di segnalazione dei clienti svolte
[...] nell'ambito dei progetti “Expert Position Paper” ( per i clienti , SOBI, , T_ Per_1
, PFIZER, ) e “XR Academy Lab” Pt_3 Per_2 Per_3 Persona_4
(per i clienti Takeda GI, Zambon,MSD Virilogy, Biotest), invitandola alla Parte_4 relativa fatturazione e che l'effettiva esecuzione di tale attività da parte della convenuta risultava Parte provata dalla corrispondenza scambiata dalla stessa con i responsabili delle società elencate nelle due fatture insolute (doc. 6 attrice e doc. 17 convenuta).
3.
Con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2023, confermata con successiva ordinanza emessa in data 16 maggio 2023, veniva rigettata l'istanza di parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
4.
Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie formulate da parte attrice in sede di precisazione
- 4 - delle conclusioni per i motivi già esposti nell'ordinanza istruttoria emessa in data 17 novembre
2023, il cui contenuto si condivide e richiama integralmente.
La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione.
5.
È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr.
Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti,
- 5 - portando la prova dell'adempimento .
6.
Nel caso di specie, in primo luogo si evidenzia che è pacifico, oltre che documentale che:
- le parti hanno stipulato, in data 1 giugno 2022, un contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di servizi da parte di a RC (doc. 4 parte attrice); CP_1
- nelle premesse dell'Accordo Quadro, che per espressa previsione ne formavano parte integrante e sostanziale, sono state indicate caratteristiche ed esigenze di ciascuna parte in
Parte funzione del rapporto contrattuale: è stata descritta quale «società dedicata alla consulenza e formazione in ambito Human Resources … per l'erogazione dei servizi di formazione si avvale, oltre che delle proprie strutture, anche di società terze specializzate nei vari settori di intervento»; è stata descritta quale società che si occupa, CP_1
tra le altre cose, della «commercializzazione di soluzioni software scalabili e custom nell'ambito di tecnologie real-time, realtà virtuale, realtà aumentata, integrazione con sistemi CAD, configurazione di prodotto 3D, renderizzazione statica e dinamica, digitalizzazione dei processi in Italia eall'estero, e che offre/si avvale di queste tecnologie anche per la progettazione ed erogazione di servizi in ambito formativo”;
- in riferimento alla quantificazione del compenso a favore di per i servizi CP_1 oggetto dell'accordo quadro, all'art. 4 è previsto che “ per commesse superiori ai 20.000€,
L&D si impegna a corrispondere a VH un acconto del 25% (venticinque per cento) del corrispettivo pattuito con il Cliente finale, a seguito della fattura che potrà essere emessa da VH verso L&D alla data di sottoscrizione dell'offerta da parte del Cliente»;
- i due ordini di acquisto “Expert Position Paper” e “XR Academy Lab” in cui viene dettagliata la attività di progettazione e di segnalazione dei clienti svolte dal Dott.
[...]
per conto di alla data del 30/06/2022 recano la percentuale del CP_2 CP_1
50% di corrispettivo riconosciuto a favore di ( docc.13 e 14 convenuta) e le CP_1
relative fatture emesse da parte convenuta a seguito dell'autorizzazione e conferma dell'attrice non contengono la dicitura acconto (docc. 5, 6 e 7 fasc. monitorio);
- con le e-mail dell'8 luglio 2022 l'amministratore delegato della società opponente dava dato atto che le “attività di progettazione e di segnalazione dei clienti svolte dal Dott.
[...]
per conto di alla data del 30/06/2022 (ammontavano) ad Euro CP_2 CP_1
150.000,00” e “ad Euro 57.500,00”, fornendone il dettaglio con riferimento ai vari clienti
(docc.
5-6 convenuta) e con la e-mail del 26-29 luglio 2022 l'attrice autorizzava l'emissione
- 6 - delle fatture in questione (doc. 7 convenuta);
- la parte attrice svolgeva le prime contestazioni di debenza delle suddette somme nell' ottobre 2022 ( docc. 7 e 8 parte attrice), sulla base del rilievo della mancata formalizzazione degli accordi con i clienti finali.
È, invece, controverso: se le parti abbiano concluso i separati accordi indicati da parte convenuta in ricorso monitorio aventi ad oggetto l'esecuzione da parte della convenuta in favore dell'attrice dell'attività di progettazione e di segnalazione dei clienti (nell'ambito dei progetti “Expert
Position Paper” per i clienti , SOBI, ., ,PFIZER, T_ Per_1 Pt_3 Per_2
e “XR Academy Lab” per i clienti Per_3 Per_4 Persona_4 Parte_4
Takeda GI, Zambon,MSD Virilogy, Biotest), nonché l'effettiva esecuzione di tale attività da parte della conventa.
7.
Tanto premesso, occorre preliminarmente rammentare che le dichiarazioni di scienza recanti ricognizioni di debito non assumono l'efficacia sostanziale costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono solo l'efficacia processuale, in deroga al normale canone dell' art. 2697 c.c., di sollevare il creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito per far gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito in precedenza riconosciuto in realtà non esiste o è ab origine invalido o si è successivamente estinto (art. 1988 c.c.). Detto altrimenti, e con specifico riferimento al caso di specie, il riconoscimento di debito dedotto in giudizio (docc. 5, 6 e 7 fasc. monitorio) fa prova del rapporto debitorio monitoriamente azionato solo fino alla prova contraria che deve essere fornita dall'odierna opponente.
8.
Tale prova contraria, tuttavia, non risulta raggiunta, posto che dall'istruttoria non è emersa la riferibilità delle prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso monitorio (attività di networking) all' accordo quadro del 1 giugno 2022, che anzi risulta smentita:
1. dalla mancanza degli elementi tipici e vincolanti dell'Accordo Quadro relativamente alla richiesta di fornitura di
Parte servizi da parte di a;
2. dal diverso criterio di quantificazione del compenso CP_1
spettante alla convenuta (che fa riferimento al 50%), rispetto a quello indicato nell'accordo quadro
( acconto del 25%), che non risulta mai essere stato contestato dall'attrice, né nelle comunicazioni del luglio 2022, ove, lo si ripete, è la stessa attrice ad applicare il criterio del 50%, né nella comunicazione del 3 ottobre 2022 di parte opponente ( doc. 7 attrice), ove si contesta solo l'esigibilità del credito portato dalle fatture di cui si discute, ma non anche il criterio di calcolo del
- 7 - corrispettivo;
3. dal dato temporale che rende inverosimile la ricostruzione attorea.
8.1.
Invero, quanto al primo aspetto, si osserva che all'art. 2 del contratto quadro si legge:
“ Con la stipula del presente accordo quadro le Parti convengono le condizioni alle quali L&D potrà richiedere l'erogazione dei servizi e soluzioni (di seguito i “Servizi”), da parte di VH nei confronti di L&D.
L&D dovrà richiedere i Servizi attraverso comunicazione scritta in cui saranno indicate le ulteriori condizioni di fornitura degli stessi. VH, di conseguenza, produrrà un proprio documento offerta, che dovrà essere sottoposto ad approvazione esplicita da parte di L&D. Tali ulteriori condizioni di contratto, unitamente con il presente accordo, costituiranno l'intera disciplina che regolamenterà la prestazione dei Servizi.
VH, nell'esecuzione del presente Accordo, si impegna per ciascun servizio richiesto all'espletamento delle seguenti attività:
A.Garantire il proprio supporto nella predisposizione e la condivisione, in favore di L&D, dell'offerta cheL&D proporrà direttamente, come propri Servizi, al cliente;
a.1) le parti congiuntamente convengono che VH in alcune occasioni possa apparire esplicitamentenell'offerta come partner, previa accordo tra le Parti;
a.2) nei casi di cui trattasi sopra al punto a.1) le condizioni contrattuali definite da L&D con il clientesaranno – in tutta trasparenza – rese note e condivise con VH;
il proprio supporto nella gestione della macro progettazione di ciascun servizio CP_3
richiesto;
C.Gestire ed erogare - per la parte di propria competenza - i servizi ai clienti contrattualizzati direttamenteda L&D, garantendo la gestione organizzativa ed operativa finalizzata alla migliore erogazione dei servizi stessi.
Ogni servizio concordato tra le parti dovrà avere un programma operativo che potrà essere contenuto nella suddetta offerta di VH o anche separato da essa e redatto in concomitanza con
l'acquisizione della commessa, comunque antecedentemente l'avvio delle attività.
VH per ogni commessa riceverà da L&D un apposito incarico dettagliato in coerenza con la proposta presentata e le susseguenti trattative col cliente finale.
Resta inteso sin da ora che tutte le prestazioni in questa sede pattuite dovranno essere erogate in conformità alla legislazione vigente.”.
- 8 - Tuttavia, in riferimento all'attività indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio, non risulta che: RC abbia trasmesso a la comunicazione scritta contenente le ulteriori CP_1 condizioni di fornitura dei servizi, di cui all'art. 2 del contratto;
abbia rilasciato un CP_1
proprio documento offerta per la sua approvazione da parte di RC;
abbia CP_1 prestato supporto a RC nella predisposizione e condivisione dell'offerta di RC medesima ai terzi clienti finali;
alcun programma operativo relativo a ciascuna fornitura sia stato concordato tra le
Parte parti o che abbia consegnato a un apposito incarico dettagliato. CP_1
Pertanto, dall'istruttoria non è emersa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la formazione dell'accordo tra le parti, così come previsti nell'Accordo Quadro.
8.2.
Ancora, la previsione in ordine alla quantificazione del compenso a favore di CP_1 contenuta nell'Accordo Quadro è incompatibile con la quantificazione delle prestazioni sottesa alle due fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In proposito, si osserva che l'Accordo Quadro all' art. 4 prevede che: “ per commesse superiori ai
20.000€, L&D si impegna a corrispondere un acconto del 25% (venticinque per cento) del corrispettivo pattuito con il Cliente finale, a seguito della fattura che potrà essere emessa da VH verso L&D alla data di sottoscrizione dell'offerta da parte del Cliente”. I due ordini Expert
Position Paper e XR Academy Lab, relativi all'attività di progettazione e di segnalazione dei clienti svolte dal Dott. per conto di alla data del 30/06/2022, invece, Controparte_2 CP_1
recano la percentuale del 50% di corrispettivo riconosciuto a favore di ( docc.13 e CP_1
14 convenuta).
8.3.
Infine, anche la cronologia degli eventi appare incompatibile con la riferibilità delle prestazioni sottese alle fatture insolute all'Accordo Quadro: le prime si riferiscono ad attività svolte da CP_1
entro la data del 30.6.2022, il secondo porta la data del 1.6.2022.
[...]
Ebbene, si reputa poco credibile che in appena trenta giorni abbia posto in essere CP_1
una complessa attività di networking, progettazione e segnalazione di clienti per le specifiche
Parte finalità di Ciò, sia in ragione dei vari e dettagliati passaggi previsti dall'accordo quadro ( comunicazione scritta con le condizioni di fornitura, accettazione, programma operativo, incarico
Parte dettagliato), sia in considerazione del fatto che alcune delle e- mail della stessa inviate a terzi clienti segnalati da , con oggetto il progetto XR Academy Lab o Expert CP_1
Position Papers, sono riferibili ai primi giorni del mese di giugno 2022 (doc. 6 attrice ).
- 9 - 9.
Per le ragioni sopra esposte non può dirsi dimostrata la riferibilità delle prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso monitorio all'accordo quadro del giugno 2022 e, di conseguenza, raggiunta la prova contraria del rapporto debitorio monitoriamente azionato in forza del riconoscimento di debito di parte attrice (docc. 5, 6 e 7 fasc. monitorio).
Nessun dubbio, quindi, circa la fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposta.
10.
Inoltre, priva di pregio si reputa la contestazione dell'attrice opponente relativa alla mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione da parte della convenuta dell'attività indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio, atteso che dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti risulta che l'attrice aveva effettivamente contattato i responsabili delle società (quali ad esempio Pfizer,
, , e elencate nelle due fatture insolute facendo espresso Per_1 Per_4 Per_4 T_ Pt_3 riferimento agli estremi dell'accordo di adesione al progetto Expert Position Paper (doc. 6 attrice e doc. 17 convenuta).
Non può non richiamarsi, poi, il contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti nel luglio
2022, laddove la parte attrice, oltre a riconoscere l'importante lavoro di progettazione e di segnalazione dei clienti svolto da al 30/06/2022, fornendone il dettaglio con CP_1
riferimento ai vari clienti, autorizzava la controparte a emettere le fatture in questione.
Le deduzioni svolte da parte attrice in ordine all'inesatto adempimento della convenuta si reputano, pertanto, infondate.
Ciò considerato, occorre rammentare che secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità l'esercizio della eccezione di inadempimento si fonda sulla regola della buona fede oggettiva, per la cui valutazione è necessario accertare se “la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (ex multis, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8760/2019).
A fronte di ciò, si ritiene che la parte opponente non abbia raggiunto la prova del fatto che la sospensione dei pagamenti fosse causalmente collegata al mancato espletamento dell'attività di networking, non risultando, in ultima analisi, che tale omissione (rimasta indimostrata) avesse determinato una alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, inficiante l'interesse all'esecuzione della prestazione e tale da legittimare una simile condotta sospensiva.
- 10 - 11.
Pertanto, diversamente da quanto prospettato dalla parte attrice, vi è evidenza sia dell'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in ricorso monitorio, sia dell'esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della convenuta.
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
12.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 42/2023 , emesso provvisoriamente esecutivo da questo Tribunale, in data 7/1/2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c;
- condanna a pagare in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 11 -