Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 24.6.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 26808/2024
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Graziano ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Napoli, Via Scipione Bobbio, 15 giusta procura in atti;
ricorrenti e
Controparte_1
[...] rappres ano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Ponte Controparte_1 della Maddalena, n. 55, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, la parte ricorrente deduceva:
- di essere dipendente del assunta con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato nella qualifi
- che nel corso della propria attività professionale, l'anno scolastico 2013 non è stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non abbia mai prestato servizio;
- che, la motivazione implicita addotta a fondamento di tale decisione si ancorava sul cd. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013;
- che, il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità
Tutto ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di: previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 maturato e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva il convenuto che in via pregiudiziale, chiedeva di disporre CP_1
l'integrazione addittorio con le rispettive istituzioni scolastiche di appartenenza;
in via principale, di rigettare integralmente il ricorso nel merito, perché infondato in fatto e in diritto.
All' odierna udienza la causa è stata decisa, con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento. La questione oggetto della controversia è stata recentemente affrontata dalla Corte di Appello di Firenze sezione lavoro, sentenza del 26.3.2024 n. 32104, la cui motivazione in diritto è qui integralmente richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendo questo giudicante ragioni per discostarsene:
“La questione dedotta nel presente giudizio non verte sulla legittimità costituzionale delle norme (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che avevano disposto il blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013, bensì esclusivamente di come tali norme vadano interpretate per quanto riguarda il contenuto e gli effetti del medesimo blocco. In proposito, le prospettazioni delle parti si contrappongono radicalmente. Da un lato, secondo il ricorrente era corretto il decreto di ricostruzione della carriera ottenuto dall'appellante dopo la propria immissione in ruolo nel 2015 che non aveva considerato utile nel servizio di pre ruolo prestato l'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) del DPR 122/2013. In sostanza, seppur l'appellante aveva lavorato anche nel 2013, nel decreto di ricostruzione della carriera non doveva considerarsi tale anno, alla luce della normativa sul “blocco” stipendiale che era passata indenne dall'esame della Corte Costituzionale Dall'altro lato, secondo l'appellante, il blocco normativo delle progressioni economiche era legittimo, e come tale era stato ritenuto anche dalla Corte Costituzionale in plurime sentenze, solo se produceva effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco;
per contro, non era possibile vanificare ogni effetto, non solo economico ma anche giuridico, dello stesso servizio 2013 come se per quel medesimo arco di tempo l'appellante avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni. Il Collegio concorda con l'appellante quanto al riconoscimento dell'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. In proposito, la motivazione del Tribunale si limitava ad osservare che, poiché il blocco normativo precludeva ogni utilità economica per l'anno 2013 ed in tal senso era stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, non era possibile rivendicare alcuna utilità economica riflessa sulla carriera successiva all'anno 2013, intendendo nella sostanza che anche questi ultimi effetti sarebbero stati preclusi dal medesimo blocco. A fronte degli argomenti dell'appellante su come interpretare la normativa in esame, sembra al Collegio che le difese dell'appellato per lo più ribadiscano la legittimità costituzionale della disciplina in sé, senza affrontare in modo più specifico e più approfondito la questione dirimente ai fini del presente giudizio sulla legittimità o meno del decreto di ricostruzione impugnato dalla appellante, nel quale l'anno 2013 era stato vanificato ad ogni fine anche per la futura carriera. Per quanto riguarda i precedenti di questa Corte, la sentenza n. 683/2021 del 14 ottobre 2021 (seppur resa su oggetto diverso, relativo al riconoscimento del servizio di ruolo prestato in scuola materna/elementare in favore di docente di scuola superiore), affermava in modo chiaro che il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo. In tale senso, la pag. 6 della motivazione secondo la quale, per il servizio prestato nell'anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata poiché il blocco normativo era disposto “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (art. 9 comma 23 DL 78/10 conv. in L. 122/10), e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio. Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del dipendente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro, coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo. Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dall'appellante sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa, oltre interessi legali. Quanto alla questione sulla prescrizione eccepita, si osserva come la questione non era nemmeno controversa perché lo stesso appellante aveva chiesto di riconoscere le eventuali differenze, che risulteranno in un separato giudizio, solo per i cinque anni a ritroso avuto riguardo alla notifica della diffida. Quest'ultimo ha rilevato che deve aversi riguardo quale atto interruttivo della prescrizione alla notifica del ricorso di primo grado, dal momento che la diffida depositata da parte ricorrente non consentiva affatto di individuare la data di effettiva spedizione e ricezione della stessa da parte dell'appellato , oltre ad una sua inidoneità a fini interruttivi in ragione del contenuto alquanto generico. Ritiene il Collegio che debba farsi riferimento alla diffida inviata con PEC del 11.6.2018 e ricevuta dall'appellato , come da ricevuta di consegna in atti: diffida in cui si contestava il decreto di ricostruzione della carriera, contestazione da ritenersi comprensiva anche del mancato inserimento dell'anno 2013”. La Corte di Cassazione, poi, con la recente ordinanza n. 16133 dell'11 giugno 2024, è intervenuta sul tema affrontato dalla Corte di Appello di Firenze statuendo che ai fini dell'anzianità di servizio degli insegnanti vanno riconosciuti anche gli anni di blocco degli scatti stipendiali. La questione trae origine, come visto, dall'art. 9 del DL 78 del
2010, convertito in Legge n. 122 del 2010 che, nell'ottica di un contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, aveva disposto che gli anni 2010, 2011 e
2012 non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, misura successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1 comma 1 lett. b del DPR
n.122/2013.
In seguito, un intervento della Corte Costituzionale del 2015, con il quale si dichiarava l'illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 1 comma 1 lett. c del DPR n. 122/2013, aveva portato alla rimozione degli effetti del blocco per gli anni 2011 e 2012, rimanendo escluso il 2013, rispetto al quale non è stata mai avviata alcuna procedura di contrattazione relativa al comparto scolastico, dell'università . Controparte_2
Sulla base di tale quadro normativo, in questi anni il Controparte_3
nel ricostruire la carriera degli insegnanti, ha escluso, come dedotto in
[...] ricorso, il 2013 quale anno utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per gli scatti stipendiali di anzianità.
Già alcune pronunce di merito avevano dato ragione a quei docenti che avevano agito in giudizio affinché anche l'anno 2013 fosse conteggiato per il calcolo dell'anzianità di servizio con tutto ciò che ne consegue in ordine alla maturazione del diritto alla pensione e alle differenze retributive e contributive.
In particolare la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 66/2024 sopra richiamata nei suoi passaggi salienti aveva osservato che “l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”. Ebbene, la Corte di Cassazione, che si è trovata ad affrontare la questione per la prima volta, a seguito di un ricorso del con la richiamata ordinanza del 2024 n. 16133 CP_3 ha confermato l'orientamento dei giudici di merito affermando che le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive, sono da considerarsi eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha concluso che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici e il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve riguardare solo gli effetti economici e limitatamente al periodo di blocco considerato, senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto. La presenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell' , così provvede: Pt_2
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte ricorrente al riconosciment dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, con obbligo per il
[...]
di includere l'anno 2013 nel calcolo dell'anzianità di servizio utile per Controparte_1 il passaggio alle fasce stipendiali successive;
2. CONDANNA parte resistente alla rettifica dell'inquadramento della parte ricorrente, includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio solo ai fini della progressione economica e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'anticipazione di uno scatto stipendiale di un anno in conseguenza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, nei limiti della prescrizione quinquennale, per un importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca applicabili nei periodi di riferimento, comprensivo di interessi legali, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, nei limiti della prescrizione quinquennale;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti. Si comunichi. Napoli, 24 giugno 2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Clara Ruggiero