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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 14.10.2025
Causa n. 1413 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Anna Donà in sostituzione dell'avv. Vasapolli e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
L'avv. Donà, considerato che è stato proposto appello avverso la sentenza n. 307/2025 resa da questo Tribunale nel giudizio n. 532/2024
r.g. generato dal medesimo accertamento ed avente ad oggetto contributi
Inps per gli stessi tre lavoratori, considerato che l'udienza è fissata dinanzi alla Corte di Appello di Venezia per il 16.7.2025, chiede rinvio a data successiva a quella indicata.
L'avv. Ferrarello si rimette.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1413 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 6.9.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA TO e dell'avv. AGOSTINI MICHELE, STRADONE
SCIPIONE MAFFEI, 8 37121 VERONA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SA TO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.9.2023 la in persona Parte_1
del legale rappresentante sig.ra , impugnava l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n. 426/2023, notificata in data 07.08.2023 alla società quale
1 obbligata in solido, emessa dall' di Controparte_1
Verona, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.159,25 oltre somme aggiuntive e spese, per la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008, per asserita omessa o infedele registrazione dei dati relativi a tre lavoratori per il periodo di tempo indicato nell'ordinanza ingiunzione per ciascuno di loro, che avrebbe determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, in quanto sarebbero state esposte somme a titolo di trasferte non assoggettate a contribuzione e non giustificate.
Assumeva che tali violazioni sarebbero state accertate con il verbale unico di accertamento n. VR 00001/2019-402-01 del 23 dicembre 2019, emesso all'esito dell'accesso ispettivo avvenuto il 07.07.2019 presso il Teatro
Romano di Verona;
che la in quanto cooperativa di produzione Pt_1
lavoro nell'ambito dello spettacolo ed in ragione della particolare prestazione lavorativa da parte di ciascun socio, che è chiamato a prestare servizio in luoghi sempre diversi partendo direttamente dal luogo di residenza, sin dall'assunzione ha convenzionalmente regolamentato i
“rimborsi spese”, prevedendo nella appendice del contratto di lavoro debitamente sottoscritta da ciascun lavoratore al momento dell'assunzione di riconoscere ai soci lavoratori il rimborso delle spese e delle indennità di trasferta in caso di servizio, considerando come punto di partenza il domicilio del lavoratore allorché il servizio venga svolto al di fuori del comune di residenza;
che i soci lavoratori sono inquadrati con contratto di lavoro intermittente;
che pertanto la società ha riconosciuto a ciascun socio lavoratore indicato nell'ordinanza ingiunzione l'indennità di trasferta per le giornate di lavoro svolto o all'estero o in altri comuni italiani
2 diversi da quello di residenza;
che tale esatta corrispondenza risulta, per ciascun lavoratore e per ogni singolo mese contestato, dai certificati di agibilità INPS prodotti, che riportano per ogni giornata di lavoro il luogo di esecuzione della prestazione, l'evento e/o l'attività di sopralluogo eseguita. Ritenuto quindi che i contratti di lavoro dei tre lavoratori contenevano l'indicazione del luogo considerato quale sede di lavoro;
che i tre soci percepivano l'indennità solo a fronte di effettive trasferte eseguite per conto di e in ragione della tipologia della specifica trasferta e Pt_1
che, ove fossero chiamati a prestare servizio nel Comune di residenza, individuato quale sede di lavoro, non percepivano alcuna indennità a tale titolo e, nel caso la trasferta fosse all'estero, percepivano la diversa indennità a tale titolo previsto dalla normativa fiscale vigente;
che l'indennità giornaliera veniva sempre corrisposta nei limiti di esenzione contributiva indicati dalla normativa fiscale di riferimento;
ritenuto inoltre che non vi era stata alcuna contestazione in merito al rimborso chilometrico, chiedeva annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza ingiunzione opposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
Co Si costituiva l di Verona e deduceva che: l'accertamento era iniziato il
Co 7 luglio 2019, con un accesso degli ispettori dell' al Teatro Romano di
Verona durante l'allestimento di un concerto, i cui lavori erano stati affidati alla Techne Società Cooperativa;
avevano identificato i lavoratori
[...]
, e;
avevano accertato, CP_3 Persona_1 Persona_2
dall'esame del LUL relativo al periodo gennaio/settembre 2019 che le giornate lavorative venivano indicate soltanto con la lettera "P", senza alcuna indicazione dell'orario di lavoro prestato;
che per tali giornate erano state corrisposte ai lavoratori somme a titolo di trasferta;
che nonostante le richieste di esibire il LUL, i prospetti per rimborso chilometrico, gli
3 accordi aziendali per indennità di trasferta, i giustificativi per rimborso spese, la cooperativa aveva fornito solo l'elenco degli spostamenti con l'indicazione dell'indennità chilometrica corrisposta;
che pertanto era stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione che contestava a
(responsabile e trasgressore a quell'epoca) e alla CP_4 [...]
(obbligata in solido) l'infedele compilazione del LUL per il Parte_1
periodo gennaio-settembre 2019, in quanto gli importi corrisposti a titolo di trasferta non erano stati assoggettati a contribuzione e non trovavano giustificazione nel CCNL o nel regolamento della cooperativa.
Successivamente erano state emesse l'ordinanza ingiunzione n. 425/2023 nei confronti di e l'ordinanza n. 426/2023 nei confronti di CP_4
quale soggetto obbligato in solido opposta in questa sede. Pt_1
Ritenendo irrilevante la riconduzione delle somme all'ipotesi di trasferta o di trasfertismo come operata dalla parte opponente in ricorso, atteso che in entrambi i casi è ravvisabile l'integrazione della fattispecie illecita di infedele compilazione del Libro Unico del Lavoro contestata, richiamando la Sentenza del Tribunale di Verona Sez. Lavoro n. 405/2023, emessa in una causa analoga tra e INPS, ritenendo altresì che non Pt_1 Pt_1
aveva fornito la prova rigorosa della legittima esenzione nel caso delle trasferte esenti non avendo prodotto la documentazione giustificativa e che quindi le somme erogate a tale titolo devono essere considerate retribuzione e assoggettate a contribuzione, ritenendo integrata la violazione dell'illecito di infedele/omessa compilazione del LUL sia sotto il profilo della omessa/infedele registrazione per omessa indicazione dell'orario di lavoro sia per l'erogazione di somme come "trasferta spettacolo" in assenza di documentazione, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, ritenendo dunque la
4 correttezza dell'operato degli ispettori e del regime sanzionatorio applicato, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Co Il giudice ammetteva la prova testimoniale dedotta dall' limitatamente all'audizione dell'ispettore verbalizzante riservandosi all'esito sul prosieguo. Ritenuta, all'esito dell'escussione dell'unico teste ammesso, la causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza parte opponente esibiva comunicazione di cancelleria della Corte d'Appello di Venezia con cui veniva fissata l'udienza del 16.7.2026 per la discussione in merito all'appello proposto avverso la sentenza n. 307/2025 del Tribunale di Verona avente ad oggetto il medesimo accertamento, sebbene vertente su questioni contributive relative alle posizioni dei tre lavoratori già indicati.
Il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, decideva la causa con motivazioni contestuali.
*
La , quale società obbligata in solido, ha opposto l'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 426/2023, emessa in seguito all'accertamento iniziato il
7.7.2019 e concluso con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. VR 00001/2019-402-01 del 23 dicembre 2019, notificato alla società opponente in data 2.1.2020. Con la opposta ordinanza
Co ingiunzione l di Verona ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa relativa esclusivamente alla violazione dell'art. 39, commi
1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.
133 del 2008.
L'ispettore verbalizzante è stato escusso in corso di causa ed ha chiarito le modalità di svolgimento dell'accertamento, descrivendole nel dettaglio.
5 A seguito dell'accesso ispettivo avvenuto presso il Teatro Romano di
Verona, gli ispettori hanno rilevato, per quanto in questa sede di interesse, in relazione ai tre lavoratori presenti in quella circostanza, l'infedele compilazione del LUL non soltanto perché la loro presenza al lavoro risultava annotata in assenza di indicazione dell'orario di lavoro, ma anche perché una parte delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività lavorativa risultavano erroneamente inserite a titolo di indennità di trasferta con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione.
Quanto alla prima circostanza, dalla documentazione prodotta si evince che la presenza nei singoli periodi lavorativi di ciascuno dei tre lavoratori risulta indicata effettivamente in difetto dell'orario effettivo di lavoro.
Quanto, invece, all'indennità di trasferta, questo tribunale si è già pronunciato con la sentenza n. 405/2023 resa in un giudizio promosso dalla medesima società opponente nei confronti dell'Inps e confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza emessa il 20.2.25 sub n.626/23 RG, ancorché vertente su fatti riferiti ad altri tre lavoratori dipendenti della e avente ad oggetto un accertamento sfociato in Pt_1
altro verbale di accertamento. La questione, tuttavia, è stata oggetto anche di un'altra pronuncia (sent. n. 307/2025) di questo Tribunale nel giudizio promosso dalla società opponente sempre nei confronti dell'Inps, originato dallo stesso verbale di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione opposta in questa sede. La sentenza n. 307/2025, che ha richiamato i principi espressi nella precedente sentenza n. 405/2023, viene di seguito riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto se ne condividono i principi.
“A seguito di accesso ispettivo di data 27.7.19 presso l'area del Teatro romano di Verona ove si svolgeva un concerto, venivano avviate le
6 verifiche ispettive in merito al mancato assoggettamento a contribuzione di una parte delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai tre lavoratori sopra ricordati, somme erroneamente riconosciute, a dire dell' , a titolo di indennità di trasferta: le CP_1
verifiche sfociavano poi nelle contestazioni analiticamente esposte nel verbale 23.12.19 (v. INPS sub doc. 2, con le relative quantificazioni alle pagg. 4 e 5 del verbale) e che sono illustrate in dettaglio nel ricorso ai punti b1), b2) e b3) (da intendersi qui integralmente richiamati per brevità) per i singoli lavoratori nel periodo in esame.
Le questioni di fatto e di diritto coincidono con quelle già decise nella sentenza emessa dal G.d.L. Tribunale di Verona n. 405/23 pubbl. il
06/07/23 RG n.1517/22 - confermata nelle argomentazioni dalla recentissima pronuncia della Corte di Appello di Venezia emessa il
20.2.25 sub n.626/23 R.G. - che deve intendersi qui richiamata per ampio stralcio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.
Sostiene la opponente che non sussistono nel caso di specie i requisiti per il trasfertismo essendo prevista nei contratti una specifica sede di lavoro ed essendo l'indennità di trasferta erogata solo per i giorni in cui si svolge
l'attività all'esterno della sede di lavoro.
Occorre ricordare innanzitutto che l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, non limitato alla verifica della regolarità della procedura di riscossione (ex multis Cass., 19469/2018).
Nel merito, come sottolineato dalla più recente e consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti, Corte d'Appello di Venezia, sentenza
295/2023 del 29.5.2023, che richiama Cass S.U. n. 27093/2017, cui hanno fatto seguito Cass. n. 23035/2018; Cass. n. 16673/20; Cass. n.
7 18663/2020), affinché possa parlarsi di “trasfertismo abituale” ex art. 51 comma 6 del DPR n. 917/1986 (con esonero parziale dell'obbligo contributivo al 50%) devono contestualmente sussistere le condizioni di cui al comma 1, art. 7quinquies DL 193/2016, conv. in L. 225/2016, oltre ovviamente l'effettività della trasferta (Cass., 14380/2020).
In particolare: “a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. Nel caso, invece, di mancata contestuale presenza di dette condizioni, a fronte ovviamente della sussistenza effettiva di una trasferta (che presuppone logicamente e giuridicamente la predeterminazione di un luogo fisso di esplicazione dell'attività lavorativa ed un provvisorio ed occasionale mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente), si applica la disciplina dell'indennità di trasferta di cui all'art.
51, comma 5 del TUIR.
Tale interpretazione della norma è stata confermata con la circolare n.
158/2019, ove l'Inps ha chiarito che “ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche di uno dei presupposti previsti dal citato comma 1 dell'articolo 7-quinquies, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo”.
Nel caso in esame nelle lettere di assunzione dei tre dipendenti le cui posizioni sono state contestate dall'INPS (v. doc. nn.4, 5 e 6 ric.), non risulta indicata la sede di lavoro, diversamente da quanto affermato in
8 ricorso e da quanto risulta dalla comunicazione obbligatoria (che Pt_3
certamente non vale ad integrare il contratto individuale di lavoro: v. doc.
5-7 INPS), in cui è indicata come sede di lavoro del dipendente Verona;
peraltro è la stessa lettera di assunzione che esclude Verona quale sede di lavoro in quanto dispone espressamente: “indennità di trasferta: per i servizi effettuati fuori dell'ambito comunale in cui risiedi, la cooperativa ti riconoscerà un'indennità di trasferta in caso di oggettiva difficoltà a certificare le spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio e viaggio”; in fatto poi, non è in contestazione che i dipendenti, soci della cooperativa, siano tecnici dello spettacolo (nel caso di specie “tecnico luci/rigger”, per
, e “tecnico fonico” per gli altri due lavoratori) chiamati di CP_3
volta in volta ad operare in diversi siti, a seconda del luogo in cui si svolge lo spettacolo, risultando in Verona la semplice sede legale della cooperativa, come è confermato anche dai diversi luoghi di residenza dei lavoratori (Milano, Toscolano Maderno e Verona) risultanti dalle lettere di assunzione.
E' documentato che i lavoratori avessero di fatto sempre lavorato “in trasferta”, ricevendo una indennità in misura fissa per ciascuna giornata, oltre ad un rimborso chilometrico, per vero denominato in busta paga quale “rimborso spese documentate”, spese che documentate non sono in quanto appare interamente calcolato sui chilometri percorsi (si presume) in base al valore delle tabelle ACI e che costituisce quasi il 30%, 40%,
50% delle competenze totali mensili dei lavoratori interessati dall'accertamento.
Tali circostanze, appaiono a questo giudice, idonee ad escludere la sussistenza di somme erogate a titolo di trasferta e come tali totalmente
9 esenti e ad integrare invece i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la sussistenza del trasfertismo abituale.
Sotto ulteriore profilo, la Corte di Cassazione, ha di recente peraltro affermato il condiviso principio per cui: “Con la sentenza n. 14047 del
07/07/2020 questa Corte ha ribadito che, laddove la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di
"indennità di trasferta" e di "rimborso chilometrico" non beneficiano del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, co. 5 del TUIR. Difatti, secondo la
Corte, la retribuzione non costituisce soltanto il corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui.
Pertanto, "rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro" (Cass., 26436/2022)”.
La fattispecie illecita sanzionata relativa alla infedele registrazione del LUL risulta provata sia in merito alla mancata indicazione dell'orario di lavoro dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione, sia avuto riguardo alle voci indicate come trasferta che non devono essere considerate esenti.
L'opposizione deve essere di conseguenza rigettata e la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi
10 corrispondenti al valore della causa (€ 1.159,65), diminuiti del venti per cento, vigenti in relazione a causa previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
11
SEZIONE LAVORO
Udienza del 14.10.2025
Causa n. 1413 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Anna Donà in sostituzione dell'avv. Vasapolli e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
L'avv. Donà, considerato che è stato proposto appello avverso la sentenza n. 307/2025 resa da questo Tribunale nel giudizio n. 532/2024
r.g. generato dal medesimo accertamento ed avente ad oggetto contributi
Inps per gli stessi tre lavoratori, considerato che l'udienza è fissata dinanzi alla Corte di Appello di Venezia per il 16.7.2025, chiede rinvio a data successiva a quella indicata.
L'avv. Ferrarello si rimette.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1413 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 6.9.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA TO e dell'avv. AGOSTINI MICHELE, STRADONE
SCIPIONE MAFFEI, 8 37121 VERONA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SA TO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.9.2023 la in persona Parte_1
del legale rappresentante sig.ra , impugnava l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n. 426/2023, notificata in data 07.08.2023 alla società quale
1 obbligata in solido, emessa dall' di Controparte_1
Verona, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.159,25 oltre somme aggiuntive e spese, per la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008, per asserita omessa o infedele registrazione dei dati relativi a tre lavoratori per il periodo di tempo indicato nell'ordinanza ingiunzione per ciascuno di loro, che avrebbe determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, in quanto sarebbero state esposte somme a titolo di trasferte non assoggettate a contribuzione e non giustificate.
Assumeva che tali violazioni sarebbero state accertate con il verbale unico di accertamento n. VR 00001/2019-402-01 del 23 dicembre 2019, emesso all'esito dell'accesso ispettivo avvenuto il 07.07.2019 presso il Teatro
Romano di Verona;
che la in quanto cooperativa di produzione Pt_1
lavoro nell'ambito dello spettacolo ed in ragione della particolare prestazione lavorativa da parte di ciascun socio, che è chiamato a prestare servizio in luoghi sempre diversi partendo direttamente dal luogo di residenza, sin dall'assunzione ha convenzionalmente regolamentato i
“rimborsi spese”, prevedendo nella appendice del contratto di lavoro debitamente sottoscritta da ciascun lavoratore al momento dell'assunzione di riconoscere ai soci lavoratori il rimborso delle spese e delle indennità di trasferta in caso di servizio, considerando come punto di partenza il domicilio del lavoratore allorché il servizio venga svolto al di fuori del comune di residenza;
che i soci lavoratori sono inquadrati con contratto di lavoro intermittente;
che pertanto la società ha riconosciuto a ciascun socio lavoratore indicato nell'ordinanza ingiunzione l'indennità di trasferta per le giornate di lavoro svolto o all'estero o in altri comuni italiani
2 diversi da quello di residenza;
che tale esatta corrispondenza risulta, per ciascun lavoratore e per ogni singolo mese contestato, dai certificati di agibilità INPS prodotti, che riportano per ogni giornata di lavoro il luogo di esecuzione della prestazione, l'evento e/o l'attività di sopralluogo eseguita. Ritenuto quindi che i contratti di lavoro dei tre lavoratori contenevano l'indicazione del luogo considerato quale sede di lavoro;
che i tre soci percepivano l'indennità solo a fronte di effettive trasferte eseguite per conto di e in ragione della tipologia della specifica trasferta e Pt_1
che, ove fossero chiamati a prestare servizio nel Comune di residenza, individuato quale sede di lavoro, non percepivano alcuna indennità a tale titolo e, nel caso la trasferta fosse all'estero, percepivano la diversa indennità a tale titolo previsto dalla normativa fiscale vigente;
che l'indennità giornaliera veniva sempre corrisposta nei limiti di esenzione contributiva indicati dalla normativa fiscale di riferimento;
ritenuto inoltre che non vi era stata alcuna contestazione in merito al rimborso chilometrico, chiedeva annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza ingiunzione opposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
Co Si costituiva l di Verona e deduceva che: l'accertamento era iniziato il
Co 7 luglio 2019, con un accesso degli ispettori dell' al Teatro Romano di
Verona durante l'allestimento di un concerto, i cui lavori erano stati affidati alla Techne Società Cooperativa;
avevano identificato i lavoratori
[...]
, e;
avevano accertato, CP_3 Persona_1 Persona_2
dall'esame del LUL relativo al periodo gennaio/settembre 2019 che le giornate lavorative venivano indicate soltanto con la lettera "P", senza alcuna indicazione dell'orario di lavoro prestato;
che per tali giornate erano state corrisposte ai lavoratori somme a titolo di trasferta;
che nonostante le richieste di esibire il LUL, i prospetti per rimborso chilometrico, gli
3 accordi aziendali per indennità di trasferta, i giustificativi per rimborso spese, la cooperativa aveva fornito solo l'elenco degli spostamenti con l'indicazione dell'indennità chilometrica corrisposta;
che pertanto era stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione che contestava a
(responsabile e trasgressore a quell'epoca) e alla CP_4 [...]
(obbligata in solido) l'infedele compilazione del LUL per il Parte_1
periodo gennaio-settembre 2019, in quanto gli importi corrisposti a titolo di trasferta non erano stati assoggettati a contribuzione e non trovavano giustificazione nel CCNL o nel regolamento della cooperativa.
Successivamente erano state emesse l'ordinanza ingiunzione n. 425/2023 nei confronti di e l'ordinanza n. 426/2023 nei confronti di CP_4
quale soggetto obbligato in solido opposta in questa sede. Pt_1
Ritenendo irrilevante la riconduzione delle somme all'ipotesi di trasferta o di trasfertismo come operata dalla parte opponente in ricorso, atteso che in entrambi i casi è ravvisabile l'integrazione della fattispecie illecita di infedele compilazione del Libro Unico del Lavoro contestata, richiamando la Sentenza del Tribunale di Verona Sez. Lavoro n. 405/2023, emessa in una causa analoga tra e INPS, ritenendo altresì che non Pt_1 Pt_1
aveva fornito la prova rigorosa della legittima esenzione nel caso delle trasferte esenti non avendo prodotto la documentazione giustificativa e che quindi le somme erogate a tale titolo devono essere considerate retribuzione e assoggettate a contribuzione, ritenendo integrata la violazione dell'illecito di infedele/omessa compilazione del LUL sia sotto il profilo della omessa/infedele registrazione per omessa indicazione dell'orario di lavoro sia per l'erogazione di somme come "trasferta spettacolo" in assenza di documentazione, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, ritenendo dunque la
4 correttezza dell'operato degli ispettori e del regime sanzionatorio applicato, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Co Il giudice ammetteva la prova testimoniale dedotta dall' limitatamente all'audizione dell'ispettore verbalizzante riservandosi all'esito sul prosieguo. Ritenuta, all'esito dell'escussione dell'unico teste ammesso, la causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza parte opponente esibiva comunicazione di cancelleria della Corte d'Appello di Venezia con cui veniva fissata l'udienza del 16.7.2026 per la discussione in merito all'appello proposto avverso la sentenza n. 307/2025 del Tribunale di Verona avente ad oggetto il medesimo accertamento, sebbene vertente su questioni contributive relative alle posizioni dei tre lavoratori già indicati.
Il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, decideva la causa con motivazioni contestuali.
*
La , quale società obbligata in solido, ha opposto l'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 426/2023, emessa in seguito all'accertamento iniziato il
7.7.2019 e concluso con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. VR 00001/2019-402-01 del 23 dicembre 2019, notificato alla società opponente in data 2.1.2020. Con la opposta ordinanza
Co ingiunzione l di Verona ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa relativa esclusivamente alla violazione dell'art. 39, commi
1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.
133 del 2008.
L'ispettore verbalizzante è stato escusso in corso di causa ed ha chiarito le modalità di svolgimento dell'accertamento, descrivendole nel dettaglio.
5 A seguito dell'accesso ispettivo avvenuto presso il Teatro Romano di
Verona, gli ispettori hanno rilevato, per quanto in questa sede di interesse, in relazione ai tre lavoratori presenti in quella circostanza, l'infedele compilazione del LUL non soltanto perché la loro presenza al lavoro risultava annotata in assenza di indicazione dell'orario di lavoro, ma anche perché una parte delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività lavorativa risultavano erroneamente inserite a titolo di indennità di trasferta con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione.
Quanto alla prima circostanza, dalla documentazione prodotta si evince che la presenza nei singoli periodi lavorativi di ciascuno dei tre lavoratori risulta indicata effettivamente in difetto dell'orario effettivo di lavoro.
Quanto, invece, all'indennità di trasferta, questo tribunale si è già pronunciato con la sentenza n. 405/2023 resa in un giudizio promosso dalla medesima società opponente nei confronti dell'Inps e confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza emessa il 20.2.25 sub n.626/23 RG, ancorché vertente su fatti riferiti ad altri tre lavoratori dipendenti della e avente ad oggetto un accertamento sfociato in Pt_1
altro verbale di accertamento. La questione, tuttavia, è stata oggetto anche di un'altra pronuncia (sent. n. 307/2025) di questo Tribunale nel giudizio promosso dalla società opponente sempre nei confronti dell'Inps, originato dallo stesso verbale di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione opposta in questa sede. La sentenza n. 307/2025, che ha richiamato i principi espressi nella precedente sentenza n. 405/2023, viene di seguito riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto se ne condividono i principi.
“A seguito di accesso ispettivo di data 27.7.19 presso l'area del Teatro romano di Verona ove si svolgeva un concerto, venivano avviate le
6 verifiche ispettive in merito al mancato assoggettamento a contribuzione di una parte delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai tre lavoratori sopra ricordati, somme erroneamente riconosciute, a dire dell' , a titolo di indennità di trasferta: le CP_1
verifiche sfociavano poi nelle contestazioni analiticamente esposte nel verbale 23.12.19 (v. INPS sub doc. 2, con le relative quantificazioni alle pagg. 4 e 5 del verbale) e che sono illustrate in dettaglio nel ricorso ai punti b1), b2) e b3) (da intendersi qui integralmente richiamati per brevità) per i singoli lavoratori nel periodo in esame.
Le questioni di fatto e di diritto coincidono con quelle già decise nella sentenza emessa dal G.d.L. Tribunale di Verona n. 405/23 pubbl. il
06/07/23 RG n.1517/22 - confermata nelle argomentazioni dalla recentissima pronuncia della Corte di Appello di Venezia emessa il
20.2.25 sub n.626/23 R.G. - che deve intendersi qui richiamata per ampio stralcio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c.
Sostiene la opponente che non sussistono nel caso di specie i requisiti per il trasfertismo essendo prevista nei contratti una specifica sede di lavoro ed essendo l'indennità di trasferta erogata solo per i giorni in cui si svolge
l'attività all'esterno della sede di lavoro.
Occorre ricordare innanzitutto che l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, non limitato alla verifica della regolarità della procedura di riscossione (ex multis Cass., 19469/2018).
Nel merito, come sottolineato dalla più recente e consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti, Corte d'Appello di Venezia, sentenza
295/2023 del 29.5.2023, che richiama Cass S.U. n. 27093/2017, cui hanno fatto seguito Cass. n. 23035/2018; Cass. n. 16673/20; Cass. n.
7 18663/2020), affinché possa parlarsi di “trasfertismo abituale” ex art. 51 comma 6 del DPR n. 917/1986 (con esonero parziale dell'obbligo contributivo al 50%) devono contestualmente sussistere le condizioni di cui al comma 1, art. 7quinquies DL 193/2016, conv. in L. 225/2016, oltre ovviamente l'effettività della trasferta (Cass., 14380/2020).
In particolare: “a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. Nel caso, invece, di mancata contestuale presenza di dette condizioni, a fronte ovviamente della sussistenza effettiva di una trasferta (che presuppone logicamente e giuridicamente la predeterminazione di un luogo fisso di esplicazione dell'attività lavorativa ed un provvisorio ed occasionale mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente), si applica la disciplina dell'indennità di trasferta di cui all'art.
51, comma 5 del TUIR.
Tale interpretazione della norma è stata confermata con la circolare n.
158/2019, ove l'Inps ha chiarito che “ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche di uno dei presupposti previsti dal citato comma 1 dell'articolo 7-quinquies, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo”.
Nel caso in esame nelle lettere di assunzione dei tre dipendenti le cui posizioni sono state contestate dall'INPS (v. doc. nn.4, 5 e 6 ric.), non risulta indicata la sede di lavoro, diversamente da quanto affermato in
8 ricorso e da quanto risulta dalla comunicazione obbligatoria (che Pt_3
certamente non vale ad integrare il contratto individuale di lavoro: v. doc.
5-7 INPS), in cui è indicata come sede di lavoro del dipendente Verona;
peraltro è la stessa lettera di assunzione che esclude Verona quale sede di lavoro in quanto dispone espressamente: “indennità di trasferta: per i servizi effettuati fuori dell'ambito comunale in cui risiedi, la cooperativa ti riconoscerà un'indennità di trasferta in caso di oggettiva difficoltà a certificare le spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio e viaggio”; in fatto poi, non è in contestazione che i dipendenti, soci della cooperativa, siano tecnici dello spettacolo (nel caso di specie “tecnico luci/rigger”, per
, e “tecnico fonico” per gli altri due lavoratori) chiamati di CP_3
volta in volta ad operare in diversi siti, a seconda del luogo in cui si svolge lo spettacolo, risultando in Verona la semplice sede legale della cooperativa, come è confermato anche dai diversi luoghi di residenza dei lavoratori (Milano, Toscolano Maderno e Verona) risultanti dalle lettere di assunzione.
E' documentato che i lavoratori avessero di fatto sempre lavorato “in trasferta”, ricevendo una indennità in misura fissa per ciascuna giornata, oltre ad un rimborso chilometrico, per vero denominato in busta paga quale “rimborso spese documentate”, spese che documentate non sono in quanto appare interamente calcolato sui chilometri percorsi (si presume) in base al valore delle tabelle ACI e che costituisce quasi il 30%, 40%,
50% delle competenze totali mensili dei lavoratori interessati dall'accertamento.
Tali circostanze, appaiono a questo giudice, idonee ad escludere la sussistenza di somme erogate a titolo di trasferta e come tali totalmente
9 esenti e ad integrare invece i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la sussistenza del trasfertismo abituale.
Sotto ulteriore profilo, la Corte di Cassazione, ha di recente peraltro affermato il condiviso principio per cui: “Con la sentenza n. 14047 del
07/07/2020 questa Corte ha ribadito che, laddove la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di
"indennità di trasferta" e di "rimborso chilometrico" non beneficiano del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, co. 5 del TUIR. Difatti, secondo la
Corte, la retribuzione non costituisce soltanto il corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui.
Pertanto, "rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro" (Cass., 26436/2022)”.
La fattispecie illecita sanzionata relativa alla infedele registrazione del LUL risulta provata sia in merito alla mancata indicazione dell'orario di lavoro dei lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione, sia avuto riguardo alle voci indicate come trasferta che non devono essere considerate esenti.
L'opposizione deve essere di conseguenza rigettata e la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi
10 corrispondenti al valore della causa (€ 1.159,65), diminuiti del venti per cento, vigenti in relazione a causa previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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