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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1497/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1497/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Sirone, Via Dell'Industria n. 1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE STEFANO
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Garbagnate Monastero, via Ratti n. 2 con il patrocinio dell'avv. BONDIOLI ANDREA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Lecco (LC) in data 12 maggio 2001, registrato al n. 16 Parte II, Serie A, Anno: 2001 e altresì trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Sirone al nr. 3, Parte II, Serie B, anno 2001; (cfr. doc. 3), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile dei suddetti
Comuni di procedere alle relative annotazioni, alle condizioni sotto riportate, tutte necessarie alla corretta regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali.
A tal fine producono dichiarazione di consenso all'udienza virtuale e dichiarazione di non volersi riconciliare, precisando congiuntamente le conclusioni come da presente ricorso e, dunque, insistendo per l'accoglimento delle seguenti,
CONDIZIONI
Per_ Per 1. le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici e previdenziali, presso la ex casa coniugale sita in Garbagnate Monastero (LC), alla via Ratti n. 2;
2. la casa coniugale, sita in Garbagnate Monastero (LC) alla via Ratti n. 2, di proprietà del signor , ma Parte_2 concessa in comodato d'uso gratuito al nipote, signor , rimarrà assegnata alla signora Parte_1 [...] Per_ Per_
, la quale continuerà ad abitarla, unitamente alle figlie minorenni e , precisando che CP_1 l'assegnazione del predetto immobile è in corso di trascrizione presso la Conservatoria di Lecco;
3. in ordine al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo il seguente schema:
- a week-alternati, dal sabato pomeriggio, quando il padre andrà a prenderle presso l'abitazione materna o a scuola, sino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna per le ore 20.30. Oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi preferibilmente nel martedì e giovedì) dalle ore 16.30 sino alle ore 21.00 quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Salvo migliori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorati degli stessi, nonché scolastici delle minori.
- Durante le vacanze estive le minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni di vacanza, anche consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 1° giugno di ogni anno, comunicandosi reciprocamente il luogo di villeggiatura. Ai fini della ripresa dell'alternanza dei fine settimana relativi alle visite ordinarie, come sopra individuati, il fine settimana successivo al termine del periodo di vacanza dei figli con un genitore sarà di competenza dell'altro.
- Durante le festività Natalizie, Pasquali e le altre festività infra-annuali, per quanto possibile, verranno osservate le modalità di visita ordinarie, alternandosi tra i genitori i giorni delle singole festività (per quest'anno, i figli trascorreranno il giorno di Natale 2025 con il padre, il giorno di Santo Stefano con il madre, il giorno di Pasqua 2026 con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre;
successivamente i genitori alterneranno ogni anno tra loro i giorni di festività).
- Le festività religiose (in via esemplificativa e non esaustiva: Ognissanti, , Assunzione) e civili (in via Per_3 esemplificativa e non esaustiva: 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno), saranno trascorse dalle figlie in via alternata di anno in anno con i genitori. Durante tali festività verranno concordati di volta in volta gli orari di visita, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extrascolastici delle minori. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
Per_ Per_ 4. in ordine al mantenimento delle figlie minori e , il signor corrisponderà alla signora Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario delle figlie minori, l'importo mensile di Controparte_1 euro 350,00 (trecentocinquanta) per ciascuna figlia (euro 700,00 complessivi), da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità oltre adeguamento annuale agli indici Istat del costo della vita;
Per_ Per_ 5. le spese straordinarie extra-assegno, nell'interesse delle figlie minori e , saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, di seguito ritrascritto:
- Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore);
6. alla signora competerà il diritto di usufruire e percepire integralmente l'Assegno Unico per le Controparte_1 figlie minori, mentre le detrazioni per i carichi di famiglia, ove ancora fruibili, nonché il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie detraibili/deducibili sostenute nell'interesse delle minori, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. in ogni caso, le Parti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari;
8. a completa definizione del rapporto matrimoniale, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 4.000,00= Parte_1 CP_1 (quattromila/00), a valersi quale una tantum divorzile, entro 15 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
9. inoltre, a definitiva risoluzione del conflitto coniugale e a regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali esistenti tra i coniugi, la Sig.ra con il presente atto si obbliga a trasferire, al prezzo di 12.000,00€ Controparte_1 (dodicimila), la sua quota del 50% di piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Sirone – 23844 (LC), Via dell'Industria n.3 o 11 piano T, catastalmente identificato al: Foglio 1, Particella 1270, Sub 13, Cat A/4, Classe 1, Consistenza 2,5 vani, 33 mq, Rendita: € 85,22, in comproprietà tra i coniugi, in favore del Signor , Parte_1 che si obbliga ad acquistarla;
il tutto con valore di contratto preliminare di compravendita.
Tale immobile, attualmente libero da mutuo e da ogni altro peso o ipoteca sullo stesso gravante, risulta meglio descritto nell'atto notarile di compravendita del 26 aprile 2021 a firma del Notaio , regolarmente trascritto nella Persona_4 competente Conservatoria e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecco in data 4 maggio 2021 al n. 7038, serie 1T, cui si fa pieno riferimento (cfr. doc. 4).
La quota della parte cedente viene così individuata: quota di 1⁄2 pro indiviso delle seguenti unità immobiliari:
a) Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune amministrativo e censuario di Sirone alla via dell'Industria numero 11 in mappa al catasto così distinta: catasto fabbricati foglio 1 mappale 1270 sub 13 via dell'industria numero 11, piano terra, categoria A/4 classe 1, vani 2,5, superficie catastale totale metri quadri 33, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadri 33, rendita catastale euro 85,22, proposta ai sensi del D.M. 701/94 (derivante da mappale 1270/13 foglio 4 giusta variazione identificativi per allineamento mappa effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Lecco - Ufficio Provinciale Territorio - in data 10 settembre 2020 numero 6/2020 nonché variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Agenzia delle Entrate di Lecco, Ufficio Provinciale Territorio in data 26 Marzo 2021, protocollata al numero LC0020539). Consistenza: appartamento al piano terra composto da ingresso cucina camera e wc;
Confini di contorno: ente comune per due lati - unità immobiliare di proprietà di terzi - vano scala comune.
Enti Comuni: è pure compresa la quota di comproprietà degli spazi comuni e ai sensi dell'articolo 1117 seguenti del codice civile dandosi atto che, giusta le risultanze dell'infracitato atto di provenienza, a detta unità immobiliare segue e compete la proporzionale quota di comproprietà pari a millesimi 48,8 degli enti e spazi comuni dell'intero fabbricato, distinti in catasto terreni con i mappali 1270 subalterno 4 e 1475 e di tutti gli altri enti comuni per legge come di fatto goduti e spettanti alla parte venditrice in forza dei titoli di provenienza.
Il tutto salvo errori od omissioni, come in fatto e con specifico riferimento all'atto notarile allegato (cfr. doc. 4).
Tutti i mobili e gli arredi ad oggi presenti nel suddetto immobile rimarranno definitivamente assegnati al Signor
[...]
. Parte_1
Tutte le spese notarili ed eventuali imposte, tasse e spese comunque connesse al trasferimento immobiliare di cui sopra saranno a carico del Sig. . Parte_1
Le parti invocano sin d'ora l'esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987 (così come modificato con il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 che ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti), tenuto conto che, come detto, le pattuizioni quivi contenute sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione del conflitto coniugale.
L'atto a rogito sarà redatto da Notaio scelto dal Sig. e dovrà essere sottoscritto il prima possibile e comunque Parte_1 entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
10. Con la sottoscrizione ed il rispetto del presente accordo, le parti dichiarano di aver posto fine ad ogni controversia tra di loro in essere e derivante dal vincolo matrimoniale, senza avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo o causa.
11. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le Parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 Per_ con rito concordatario il 12.05.2001 a Lecco e dalla loro unione sono nate le figlie (in data 11.8.2008) e (in data 20.12.2011), oggi ancora minorenni. Per_2
I coniugi si sono separati mediante procedimento di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 22.12.2023 ed autorizzazione del Procuratore rilasciata in data 8.1.2024.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20.10.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 12/05/2001 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 16;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 1/12/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1497/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Sirone, Via Dell'Industria n. 1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE STEFANO
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Garbagnate Monastero, via Ratti n. 2 con il patrocinio dell'avv. BONDIOLI ANDREA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Lecco (LC) in data 12 maggio 2001, registrato al n. 16 Parte II, Serie A, Anno: 2001 e altresì trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Sirone al nr. 3, Parte II, Serie B, anno 2001; (cfr. doc. 3), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile dei suddetti
Comuni di procedere alle relative annotazioni, alle condizioni sotto riportate, tutte necessarie alla corretta regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali.
A tal fine producono dichiarazione di consenso all'udienza virtuale e dichiarazione di non volersi riconciliare, precisando congiuntamente le conclusioni come da presente ricorso e, dunque, insistendo per l'accoglimento delle seguenti,
CONDIZIONI
Per_ Per 1. le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici e previdenziali, presso la ex casa coniugale sita in Garbagnate Monastero (LC), alla via Ratti n. 2;
2. la casa coniugale, sita in Garbagnate Monastero (LC) alla via Ratti n. 2, di proprietà del signor , ma Parte_2 concessa in comodato d'uso gratuito al nipote, signor , rimarrà assegnata alla signora Parte_1 [...] Per_ Per_
, la quale continuerà ad abitarla, unitamente alle figlie minorenni e , precisando che CP_1 l'assegnazione del predetto immobile è in corso di trascrizione presso la Conservatoria di Lecco;
3. in ordine al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo il seguente schema:
- a week-alternati, dal sabato pomeriggio, quando il padre andrà a prenderle presso l'abitazione materna o a scuola, sino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna per le ore 20.30. Oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi preferibilmente nel martedì e giovedì) dalle ore 16.30 sino alle ore 21.00 quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Salvo migliori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorati degli stessi, nonché scolastici delle minori.
- Durante le vacanze estive le minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni di vacanza, anche consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 1° giugno di ogni anno, comunicandosi reciprocamente il luogo di villeggiatura. Ai fini della ripresa dell'alternanza dei fine settimana relativi alle visite ordinarie, come sopra individuati, il fine settimana successivo al termine del periodo di vacanza dei figli con un genitore sarà di competenza dell'altro.
- Durante le festività Natalizie, Pasquali e le altre festività infra-annuali, per quanto possibile, verranno osservate le modalità di visita ordinarie, alternandosi tra i genitori i giorni delle singole festività (per quest'anno, i figli trascorreranno il giorno di Natale 2025 con il padre, il giorno di Santo Stefano con il madre, il giorno di Pasqua 2026 con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre;
successivamente i genitori alterneranno ogni anno tra loro i giorni di festività).
- Le festività religiose (in via esemplificativa e non esaustiva: Ognissanti, , Assunzione) e civili (in via Per_3 esemplificativa e non esaustiva: 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno), saranno trascorse dalle figlie in via alternata di anno in anno con i genitori. Durante tali festività verranno concordati di volta in volta gli orari di visita, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extrascolastici delle minori. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
Per_ Per_ 4. in ordine al mantenimento delle figlie minori e , il signor corrisponderà alla signora Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario delle figlie minori, l'importo mensile di Controparte_1 euro 350,00 (trecentocinquanta) per ciascuna figlia (euro 700,00 complessivi), da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità oltre adeguamento annuale agli indici Istat del costo della vita;
Per_ Per_ 5. le spese straordinarie extra-assegno, nell'interesse delle figlie minori e , saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, di seguito ritrascritto:
- Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore);
6. alla signora competerà il diritto di usufruire e percepire integralmente l'Assegno Unico per le Controparte_1 figlie minori, mentre le detrazioni per i carichi di famiglia, ove ancora fruibili, nonché il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie detraibili/deducibili sostenute nell'interesse delle minori, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. in ogni caso, le Parti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari;
8. a completa definizione del rapporto matrimoniale, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 4.000,00= Parte_1 CP_1 (quattromila/00), a valersi quale una tantum divorzile, entro 15 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
9. inoltre, a definitiva risoluzione del conflitto coniugale e a regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali esistenti tra i coniugi, la Sig.ra con il presente atto si obbliga a trasferire, al prezzo di 12.000,00€ Controparte_1 (dodicimila), la sua quota del 50% di piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Sirone – 23844 (LC), Via dell'Industria n.3 o 11 piano T, catastalmente identificato al: Foglio 1, Particella 1270, Sub 13, Cat A/4, Classe 1, Consistenza 2,5 vani, 33 mq, Rendita: € 85,22, in comproprietà tra i coniugi, in favore del Signor , Parte_1 che si obbliga ad acquistarla;
il tutto con valore di contratto preliminare di compravendita.
Tale immobile, attualmente libero da mutuo e da ogni altro peso o ipoteca sullo stesso gravante, risulta meglio descritto nell'atto notarile di compravendita del 26 aprile 2021 a firma del Notaio , regolarmente trascritto nella Persona_4 competente Conservatoria e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecco in data 4 maggio 2021 al n. 7038, serie 1T, cui si fa pieno riferimento (cfr. doc. 4).
La quota della parte cedente viene così individuata: quota di 1⁄2 pro indiviso delle seguenti unità immobiliari:
a) Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune amministrativo e censuario di Sirone alla via dell'Industria numero 11 in mappa al catasto così distinta: catasto fabbricati foglio 1 mappale 1270 sub 13 via dell'industria numero 11, piano terra, categoria A/4 classe 1, vani 2,5, superficie catastale totale metri quadri 33, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadri 33, rendita catastale euro 85,22, proposta ai sensi del D.M. 701/94 (derivante da mappale 1270/13 foglio 4 giusta variazione identificativi per allineamento mappa effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Lecco - Ufficio Provinciale Territorio - in data 10 settembre 2020 numero 6/2020 nonché variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Agenzia delle Entrate di Lecco, Ufficio Provinciale Territorio in data 26 Marzo 2021, protocollata al numero LC0020539). Consistenza: appartamento al piano terra composto da ingresso cucina camera e wc;
Confini di contorno: ente comune per due lati - unità immobiliare di proprietà di terzi - vano scala comune.
Enti Comuni: è pure compresa la quota di comproprietà degli spazi comuni e ai sensi dell'articolo 1117 seguenti del codice civile dandosi atto che, giusta le risultanze dell'infracitato atto di provenienza, a detta unità immobiliare segue e compete la proporzionale quota di comproprietà pari a millesimi 48,8 degli enti e spazi comuni dell'intero fabbricato, distinti in catasto terreni con i mappali 1270 subalterno 4 e 1475 e di tutti gli altri enti comuni per legge come di fatto goduti e spettanti alla parte venditrice in forza dei titoli di provenienza.
Il tutto salvo errori od omissioni, come in fatto e con specifico riferimento all'atto notarile allegato (cfr. doc. 4).
Tutti i mobili e gli arredi ad oggi presenti nel suddetto immobile rimarranno definitivamente assegnati al Signor
[...]
. Parte_1
Tutte le spese notarili ed eventuali imposte, tasse e spese comunque connesse al trasferimento immobiliare di cui sopra saranno a carico del Sig. . Parte_1
Le parti invocano sin d'ora l'esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987 (così come modificato con il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 che ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti), tenuto conto che, come detto, le pattuizioni quivi contenute sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione del conflitto coniugale.
L'atto a rogito sarà redatto da Notaio scelto dal Sig. e dovrà essere sottoscritto il prima possibile e comunque Parte_1 entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
10. Con la sottoscrizione ed il rispetto del presente accordo, le parti dichiarano di aver posto fine ad ogni controversia tra di loro in essere e derivante dal vincolo matrimoniale, senza avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo o causa.
11. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le Parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 Per_ con rito concordatario il 12.05.2001 a Lecco e dalla loro unione sono nate le figlie (in data 11.8.2008) e (in data 20.12.2011), oggi ancora minorenni. Per_2
I coniugi si sono separati mediante procedimento di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data 22.12.2023 ed autorizzazione del Procuratore rilasciata in data 8.1.2024.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20.10.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 12/05/2001 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 16;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 1/12/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada