Sentenza 17 ottobre 2022
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 02/04/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AR LO Presidente e relatore Antonio Palazzo Consigliere Marco Fratini Consigliere Carola Corrado Primo Referendario Flavia D’Oro Primo Referendario
SENTENZA
nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 60471/R del registro di segreteria, promosso da:
BA MA, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...]rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto dall’avv. Raffaella de Camelis (DCMRFL63S60H5401V)
pec raffaelladecamelis@ordineavvocatiroma.org fax 06.3202891) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via D.A. Azuni n.9
-appellantecontro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO con sede in Roma, Via Antonio Baiamonti, 25 (PEC lazio.procura@corteconticert.it)
- appellataSENTENZA - 58/2026
contro PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI con sede in Roma, Via Antonio Baiamonti, 25 (PEC procura.generale.appelli@corteconticert.it)
- appellatanonché REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall’avv. Fabio Fanigliuolo, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27 (PEC fabio.fanigliuolo@regione.lazio.legalmail.it avvocatura@regione.lazio.legalmail.it) e rappresentata e difesa dall’ avv.
TA AN (C.F. [...]- PEC:
ritasanto@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata l’Avvocatura dell’Ente, Via Marcantonio Colonna n. 27, Roma -
-interveniente adesivoper la riforma parziale della sentenza n. 715/2022 del 17 ottobre 2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio;
Visti gli atti d’appello;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza del 4 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta con il consenso delle parti la relazione del relatore Presidente AR LO, l’avv. Raffaella de Camelis per l’appellante BA MA, il V.P.G. dr. Luigi D’Angelo per la Procura Generale appellata; nessuno è presente per la regione Lazio.
FATTO
Dall’esame degli atti e della documentazione acquisita al giudizio di appello, si evince quanto segue.
1. Atto di citazione del 28.3.2022 Con atto di citazione del 28.3.22, depositato il 29.3.2022, la Procura Regionale conveniva in giudizio il sig. AI MA, funzionario amministrativo ed economo della Regione Lazio decentrato presso l’Avvocatura, per sentirlo condannare - a titolo di colpa grave - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in € 10.680,42 di cui a) € 1.530,42 a titolo di pregiudizio patrimoniale diretto;
b) € 9.150,00 a titolo di danno da disservizio;
oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato, asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza dell’omesso pagamento di due richieste di rimborso di spese giudiziali liquidate in altrettanti contenziosi tributari a carico della Regione Lazio, rimasta soccombente.
2. Sentenza n.715/2002 della Sezione della Corte dei conti per il Lazio.
Con sentenza n.715/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio ha parzialmente accolto la richiesta di parte attrice ed ha condannato il sig. AI MA a titolo di colpa grave solo per il danno pari alle maggiori spese di giudizio sostenute dalla Regione Lazio in due contenziosi tributati in cui era stata dichiarata soccombente pari ad € 1.143,12, comprensiva di rivalutazione, oltre gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo e le spese di giudizio liquidate in 298,47.
Dall’esame delle motivazioni della sentenza n.715/2022 della Sezione territoriale per la regione Lazio, si evince che:
a) il convenuto AI MA - odierno appellante - abbia omesso di compiere tempestivamente atti di pagamento rientranti appieno nella propria sfera di attribuzione sulla base dei seguenti provvedimenti:
1) atto di organizzazione del 2.10.2014 dell’Avvocato coordinatore
(prot. 414060, all. 1 memoria difensiva) di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa di 2^ fascia “Adempimenti connessi alla gestione dei pagamenti delle parcelle agli avvocati di libero foro”
nell’ambito dell’Area Affari generali e amministrativi Avvocatura regionale;
2) determinazione dirigenziale n. G10705 del 9 settembre 2015 (all. 4 alla memoria difensiva), con cui il sig. AI veniva nominato economo decentrato presso l’Avvocatura regionale con il compito di procedere al pagamento delle spese derivanti dai giudizi tributari, nei limiti previsti dal regolamento regionale, attraverso il conto corrente di cui lo stesso disponeva;
3) atto organizzativo dell’Avvocato coordinatore del 2.2.2016 (prot.
G00678, all. 5 alla memoria difensiva), con cui veniva creata, presso l’area “Affari generali e amministrativi” la posizione organizzativa di 1^ Fascia “Economo decentrato, Trasparenza e Open Data”, al fine di favorire l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato da parte del personale.
Nelle competenze della nuova posizione era ricompresa anche la predisposizione dei “pagamenti delle spese di lite derivanti da sentenze di condanna della Regione Lazio relativamente a giudizi dinnanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali ed alla Commissione Tributaria Regionale”.
4) atto di organizzazione della Regione Lazio del 6.5.2016 (prot. n.
G04732, all. 6 alla memoria difensiva) con cui veniva soppressa la sopra richiamata posizione organizzativa con il trasferimento dei relativi compiti in tema di pagamento delle spese di lite alla nuova posizione organizzativa di 1^ fascia “Entrate e gestione economale”, contestualmente costituita con il medesimo provvedimento;
5) atto del 26.5.2016 (prot. G06023, all. 7 alla memoria difensiva)
con cui veniva assegnato al sig. AI l ’incarico relativo a detta posizione organizzativa;
6) provvedimento di organizzazione (prot. G04772 del 13.4.2017, all. 9 alla memoria difensiva), con cui i compiti in materia di pagamento delle spese di lite derivanti dalle sentenze tributarie di condanna della Regione Lazio passavano al Servizio “Spese legali e trasparenza”, la cui responsabilità veniva affidata sempre al dipendente AI (atto prot. G06403 del 15.5.2017, all. 10 alla memoria difensiva);
b) dalla ricostruzione dell’evoluzione organizzativa dell’avvocatura regionale, emerge come le competenze in tema di pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza della Regione siano sempre ricadute, negli anni cui si riferisce la contestazione, nella sfera della posizione organizzativa del convenuto, con atti di conferimento adottati a seguito di procedure selettive cui lo stesso sig. AI MA ha ritenuto di partecipare;
c) quanto all’elemento soggettivo, il Collegio di prime cure ritiene che l’inerzia del sig. AI sia qualificata da un atteggiamento gravemente colposo che denota una palese violazione degli obblighi di servizio caratterizzata da una grave deviazione dagli standard professionali richiesti per la posizione organizzativa assunta dall’odierno convenuto;
d) nelle due fattispecie contestate, l’atteggiamento colposo del convenuto assume contorni particolarmente gravi, in quanto i procedimenti di pagamento di spese di lite sono stati sollecitati con istanze di messa in mora dai privati, assegnate al sig. AI nel sistema PROSA;
e) non assumono portata esimente le considerazioni svolte dalla difesa in merito alle richieste di incremento del personale da assegnare all’ufficio del sig. AI, supportate anche dalla direzione dell’Avvocatura;
f) non rilevano, infine, per escludere la colpa grave, le considerazioni svolte dalla difesa del sig. AI MA circa il rendimento dell’odierno convenuto nel corso della propria carriera, non essendo oggetto di questo giudizio una valutazione generale delle prestazioni lavorative del medesimo sig. AI MA, quanto lo scrutinio di fondatezza delle contestazioni mosse con specifico riferimento ai due omessi pagamenti di spese di lite scaturenti dalle richiamate sentenze tributarie.
3. Atto di appello del 28.12.2022 del sig. AI MA.
Avverso la sentenza n.715/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, il sig. AI MA proponeva atto di appello notificato a mezzo pec il 28.12.2022 e depositato in pari data per i seguenti motivi:
a) inconfigurabilità di una inosservanza ai doveri di servizio.
L’odierno appellante ritiene che la sentenza gravata sia ingiusta ed erronea in quanto non è configurabile inosservanza del AI agli obblighi di servizio.
Il medesimo appellante AI MA ribadisce che:
• la documentazione in atti, consistente in schermate ottenute dal sistema PROSA, non appare idonea a stabilire un nesso tra le assegnazioni effettuate a sistema e i pagamenti da eseguire legati ai due contenziosi specifici per cui è causa
• la Procura non ha fornito prova dell’effettiva assegnazione dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in discorso all’odierno appellante.
I documenti inviati dalla Regione Lazio alla Procura Regionale della Corte dei conti, il 27.11.2020 e depositati nel fascicolo istruttorio I005558/2019/MRO (tra cui le schede di assegnazione e movimentazione estratte dal sistema documentale PROSA) non hanno alcun collegamento con le richieste di pagamento oggetto delle lettere di messa in mora del 26 giugno 2019 e l'11 luglio 2019 a firma congiunta del Dirigente Amministrativo, dott. Paolo SI e dell'avvocato coordinatore Rodolfo Murra.
Le schede di assegnazione e movimentazione estratte dal sistema documentale PROSA acquisite nel fascicolo istruttorio I005558/2019/MRO sono assegnazioni riferite ad altre richieste di pagamento;
b) inconfigurabilità dell’elemento soggettivo della responsabilità.
La gravata sentenza n.715/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio è ingiusta ed erronea in quanto non è configurabile alcuna imputabilità, a titolo di dolo o colpa grave, in capo al AI.
L’istruttoria esperita dalla Procura ha evidenziato che la Regione Lazio molto spesso è stata oggetto di procedure esecutive di recupero credito da parte di terzi per non aver provveduto tempestivamente al pagamento di spese legali di soccombenza liquidate in sentenze del Giudice Tributario e, a seguito di tali procedure esecutive, ha dovuto corrispondere al terzo - creditore pignorante – ulteriori importi rispetto a quanto liquidato del titolo esecutivo.
Il AI in tutti gli anni che è stato Economo in Avvocatura non è mai stato ritenuto responsabile di tali ritardi; è sempre stato un funzionario diligente, e non ha mai ricevuto contestazioni e sanzioni disciplinari Il medesimo dal 2015 fino alla cessazione del servizio, ha svolto le poliedriche mansioni che gli sono state assegnate con relative determine dirigenziali (tutte indicate ed allegate).
Le uniche "segnalazioni" (che non sono contestazioni disciplinari inviate dopo che non prestava più servizio presso l'Avvocatura) che il medesimo ha ricevuto sono solo quelle che hanno dato l'avvio al procedimento innanzi alla Corte dei conti e cioè le lettere del 26 giugno 2019 nota prot.
U0491932 e dell'11 luglio 2019 prot. 545875, entrambe a firma congiunta del Dirigente Amministrativo, dott. Paolo SI, e dell'Avvocato Coordinatore, Rodolfo Murra, della Regione Lazio.
c) inconfigurabilità del nesso causale.
L’odierno appellante ritiene che la gravata sentenza sia ingiusta ed erronea, oltre che per i motivi sopra dedotti, anche per non aver escluso il nesso causale fra l’asserita condotta omessa e l’ipotetico danno cagionato.
Dalla documentazione allegata dall'Avvocatura della Regione Lazio e acquisita nella fase istruttoria vi è conferma che il ritardo nel pagamento delle spese di lite per cui è causa non è collegabile ad alcuna condotta o omissione di condotta del AI.
Il AI, ovviamente, non aveva memoria delle richieste di pagamento per cui è causa e, per questo, a seguito della notifica del 4 giugno 2021 dell'invito a fornire deduzioni, ha chiesto alla Regione Lazio di avere accesso, ex L. 241/90, agli elenchi di tutte le assegnazioni.
Sia dagli atti allegati dalla Regione Lazio nella sua segnalazione del 9 ottobre 2019 (doc.1 e 2 della Procura attrice), sia dai documenti acquisiti dal AI a seguito dell'accesso (e depositati in allegato alle sue deduzioni, doc.6 Procura attrice) non risulta alcun "tracciamento analitico delle assegnazioni" in questione al AI.
d) eccezione di compensatio lucri cum damno.
Nella quantificazione del danno addebitato (solo € 1.143,12), occorre valutare le condizioni di stress lavorativo in cui il AI MA per anni ha operato; il fatto che i superiori non rilevarono l'omissione, pur essendo in grado di farlo; la complessiva (dis)organizzazione dell'Amministrazione; la carenza d'organico; il concorso di terzi nella produzione e, comunque, i vantaggi conseguiti dalla Regione Lazio.
3.1. Le richieste dell’appellante AI MA.
L’appellante AI ha chiesto a questa Sezione di accogliere l’appello e:
- “In parziale riforma della Sentenza impugnata rigettare, per le ragioni dedotte nel presente atto, quanto domandato dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio nell’atto di citazione notificato in data 31 marzo 2022 e nell’atto di intervento adesivo dipendente della Regione Lazio notificato in data 14 giugno 2022, perché infondato in fatto e in diritto, ribadendo che il procedimento I00558/2019/MRO avviato a carico del sig. MA AI doveva essere archiviato per manifesta infondatezza.
- Con ogni consequenziale effetto e con condanna alle spese del doppio grado dell’Amministrazione”.
4. Intervento adesivo della Regione Lazio.
La Regione Lazio, già intervenuta ad adiuvandum in primo grado, ha spiegato intervento nel presente giudizio di appello a mezzo di comparsa di costituzione del 12.07.2023, chiedendo la conferma della sentenza n.715/2022 della Sezione territoriale della Corte dei conti per il Lazio.
5. Conclusioni della Procura Generale.
La Procura generale, nel rendere le proprie conclusioni, ha evidenziato che l’atto di appello va respinto in quanto inammissibile e/o infondato con conferma la condanna risarcitoria di primo grado.
In primo luogo, eccepisce l’inammissibilità del gravame per violazione del principio di sinteticità ex art. 5 c.g.c. per un atto di impugnazione -
relativo ad una condanna erariale per € 1.413,12 - di ben 64 pagine, scritte con interlinea singola, che rendono problematica l’intelligibilità dei motivi di censura invero comprensibili soltanto nel “titolo” ma non anche nelle argomentazioni.
Ed ancora sempre in via preliminare eccepisce, altresì, l’inapplicabilità della legge 7 gennaio 2026, n. 1, al presente giudizio.
Con riferimento alla nuova categoria della colpa grave, si ritiene che la stessa non possa essere invocata nel presente giudizio, pena la violazione del diritto all’azione e alla prova ex art. 24 Cost., intestati alle Procure regionali.
Nel merito sono infondati sia il primo che terzo motivo di appello con i quali l’appellante ripropone le difese di primo grado in punto di mancanza di prova dell’avvenuta assegnazione formale delle due pratiche di liquidazione delle spese di soccombenza relative a vari contenziosi tributari nonché in punto di carenza del nesso causale tra condotta gravemente negligente e pregiudizio accertato.
Al riguardo, pertanto, la decisione gravata ha ritenuto sussistenti gli elementi della responsabilità amministrativa sulla scorta del principio della preponderanza dell’evidenza.
Infondato è anche il secondo motivo di appello che lamenta la carenza della colpa grave argomentando circa la mancanza di sanzioni disciplinari irrogate e le lusinghiere schede di valutazione annuale attestanti, invero, una carriera ineccepibile dell’appellante.
Come opportunamente puntualizzato dal primo giudice:
“non rilevano, infine, per escludere la colpa grave, le considerazioni svolte dalla difesa circa il rendimento dell’odierno convenuto nel corso della propria carriera, non essendo oggetto di questo giudizio una valutazione generale delle prestazioni lavorative del sig. BA, quanto lo scrutinio di fondatezza delle contestazioni mosse con specifico riferimento ai due omessi pagamenti di spese di lite scaturenti dalle richiamate sentenze tributarie” (p. 23 sentenza impugnata).
Né le asserite carenze organizzative eccepite dall’appellante potrebbero apportare un’efficacia scriminante considerato il carattere ordinario ovvero privo di difficoltà interpretative dell’attività di liquidazione delle spese di soccombenza.
Nessuno spazio, infine, può trovare nel caso di specie l’istituto della compensatio.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza erariale l’assunto per cui l’eccezione di compensatio è un’eccezione in senso proprio, dunque non rilevabile d'ufficio, con onere della prova carico del convenuto (da ultimo, Sez. I App., 12 maggio 2025, n. 69).
I vantaggi conseguiti costituiscono fatti, da accertare con il criterio di una valutazione ex post, il cui onere probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe sul convenuto, in base al tradizionale riparto previsto dall’art. 2697, comma 1, c.c., risolvendosi la richiesta di compensatio lucri cum damno in un’eccezione in senso proprio, relativa alla sussistenza di un fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio (Sez. I App., sent. n. 52/2024).
4. Le richieste della Procura Generale.
La Procura Generale chiede a questa Sezione centrale di Appello:
- la conferma della sentenza di primo grado con rigetto integrale, poiché inammissibile e/o infondato, dell’atto di impugnazione;
- la condanna alle spese come da soccombenza.
5. Memoria dell’appellante AI MA.
Con memoria del 10.2.2026 l’appellante sig. AI MA, nel confermare e ribadire i motivi dell’atto di appello, ha, fra l’altro, evidenziato che:
• la Procura regionale non ha impugnato la sentenza n. 715/2022, né in via principale né incidentale; conseguentemente, il capo di rigetto della domanda di danno da disservizio e le relative argomentazioni motivazionali che riconducono l’origine dei ritardi a criticità organizzative dell’Ente più che a condotte personali del AI è ormai coperto da giudicato interno e non può essere oggi rimesso in discussione, neppure indirettamente;
• la Regione Lazio, che si è costituita unicamente ad adiuvandum, non può utilizzare il presente grado di giudizio per ampliare l’oggetto del processo, né per rimettere in discussione profili risarcitori o ricostruzioni fattuali definiti e non impugnati dalla Procura;
• assenza di un comportamento gravemente colposo:
nel periodo interessato dai fatti di causa, AI era l’unico titolare delle funzioni di economato, con gestione contemporanea di un numero molto elevato di pratiche di spesa e pagamento; operava in un ufficio sottodimensionato, era gravato oltre che dalle funzioni tipiche di economo, da ulteriori funzioni senza adeguamento di risorse umane;
• assenza di nesso causale:
a fronte di spese di lite di soccombenza, il caricamento sul sistema di gestione documentale denominato "Prosa" e l'assegnazione del relativo pagamento al AI non è affatto automatico.
Nella fattispecie per cui è causa, il concreto atteggiarsi dell’organizzazione amministrativa costituisce, certamente, fattore interruttivo del nesso causale.
• sulla fondatezza della richiesta di compensatio lucri cum danno:
Il AI ha dimostrato che per anni ha lavorato in condizioni di stress e sovraccarico di lavoro. Gli atti di conferimento incarico e la documentazione allegata in primo grado dimostrano che solo dopo che è cessato l’incarico del AI di responsabile della PO "Spese legali e Trasparenza" (15 maggio 2019), il dirigente dell'Avvocatura ha previsto che le precedenti funzioni assegnate da solo al AI senza adeguato supporto di personale fossero suddivise (con atto di organizzazione n. G07081 del 10.06.2021) in ben 3 differenti Posizioni Organizzative denominate rispettivamente “Entrate e pagamenti", "Affari Generali", "Gestione beni e supporto operativo"
prevedendo il conferimento di 3 differenti conferimenti incarichi di PO a personale in "possesso di diploma di laurea, con esperienza nello svolgimento di funzioni di particolare complessità con elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con esperienza in aspetti pluridisciplinari e data la complessità del contesto di riferimento, con elevati livelli di variabilità e della potenziale gestione di emergenze e criticità".
6. Udienza del 4 marzo 2026.
All’udienza del 4 marzo 2026 l’avv. De Camelis per l’appellante si è riportata agli scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
Il Vice Procuratore Generale D’Angelo per la Procura Generale ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto inammissibile e infondato, con la condanna alle spese.
La causa viene posta in decisione.
D I R I T T O
L’appello è fondato e va accolto.
1. L’appellante AI MA con l’atto di appello in esame impugna la sentenza n.715/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio che nell’accogliere parzialmente la richiesta di parte attrice, ha condannato il sig. AI MA a titolo di colpa grave solo per il danno pari alle maggiori spese di giudizio sostenute dalla Regione Lazio in due contenziosi tributari in cui era stata dichiarata soccombente per complessivi € 1.143,12, comprensivi di rivalutazione, oltre gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo e le spese di giudizio liquidate in € 298,47.
L’appellante si duole che la sentenza n.715/2022 è ingiusta ed erronea per i seguenti motivi:
a) inconfigurabilità di una inosservanza ai doveri di servizio;
b) inconfigurabilità dell’elemento soggettivo della responsabilità;
c) inconfigurabilità del nesso causale;
eccependo la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure della compensatio lucri cum damno.
2. Dall’esame degli atti si evince che l’azione erariale è stata esercitata a seguito della denuncia prot. n.0781288 del 2.10.2019 a firma del dirigente Amministrativo dell’Avvocatura regionale del Lazio dr. Paolo SI e dell’Avvocato Coordinatore Avv. Rodolfo Murra con cui si trasmettevano due distinti atti messa in mora, notificati a mani proprie al dipendente AI IO, per altrettanti procedimenti amministrativi incardinati presso l’avvocatura regionale relativi a due distinti atti di rimborso inoltrati al sig. AI MA, funzionario responsabile del pagamento delle spese processuali della Regione Lazio, e precisamente:
1) atto di diffida prot. n. 0491932 del 26.6.2019 notificato il 4.7.2019;
2) atto di diffida prot. n. 545875 dell'11.7.2019 notificato il 16.7.19.
In tale denuncia del 2.10.2019 si legge:
“in entrambi i casi il predetto funzionario, senza addurre alcuna giustificazione, avrebbe omesso di effettuare il dovuto pagamento in un arco temporale assolutamente sufficiente per poterlo fare, costringendo le parti avverse ad assumere le attività processuali conseguenti al ritardo (in un caso notificando un atto di precetto ed agendo in via esecutiva, nell'altro attivando il giudizio di ottemperanza) e cagionando così un danno economico - evitabile con la minima diligenza - alla finanze dell'ente. Alla ricezione dei due atti di diffida e messa in mora il destinatario non ha replicato alcunché”.
3. Invero dall’esame delle pronunce del giudice tributario si evince che:
1) sentenza n.4476/4/16 CTR Lazio depositata il 12.7.2016:
la Commissione Tributaria regionale del Lazio nell’accogliere il gravame in materia di tasse automobilistiche (c.d. bollo) contro la sentenza n.10654/2015 della Sez. 26 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, condannava la Regione Lazio al pagamento delle spese sia del giudizio di primo grado (€ 300,00) oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese del giudizio d'appello (€ 500,00) oltre accessori di legge, comprese la rifusione del contributo unificato.
Tale contenzioso si riferiva alla cartella di pagamento n.1002013002586286 per tassa automobilistica anno 2010 per la quale il ricorrente assumeva l'avvenuto pagamento e quindi l’indebita pretesa della Regione Lazio che annullava detta cartella in autotutela nel corso del giudizio, poi definito per cessata materia del contendere, ma con compensazione delle spese. Poiché la Regione Lazio non aveva tempestivamente accolto l’istanza di annullamento in autotutela, costringendo il ricorrente a proporre ricorso, questi impugnava alla Commissione Tributaria per il Lazio la sentenza 10654/2015 della Sez.
26 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella parte in cui le spese erano state compensate dal giudice tributario in primo grado.
2) sentenza n. 510/1/2018 della CTP di Roma del 10.4.2018:
La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n.
510/1/2018 del 10.4.2018 accoglieva il ricorso avverso la cartella pagamento n. 09220160006655912000 di EQ, limitatamente all’
intimazione di pagamento riferita alla tassa automobilistica 2013 (c.d.
bollo) di € 1.480,11 per il veicolo tg CJ876NY, con compensazione delle spese del giudizio nei confronti di EQ e condanna della Regione Lazio alle spese liquidate in € 330,00 di cui € 30,00 per rimborso del contributo unificato oltre agli oneri di legge in favore società ricorrente.
Come si legge nella motivazione detta sentenza “nella specie non risulta notificato prodromico avviso accertamento né la Regione Lazio, pur regolarmente evocata, ha ritenuto di costituirsi in giudizio al fine di dimostrare il contrario”.
Il giudice della gravata sentenza fa discendere la responsabilità dell'appellante sulla base della schermata del software PROSA da cui risulterebbe l'assegnazione delle pratiche all'appellante AI MA per il pagamento delle relative spese di giudizio di cui alla:
• sentenza n.4476/4/16 della CTR Lazio depositata il 12.7.2016;
• sentenza n. 510/1/2018 della CTP di Roma 10.4.2018.
Le schede di assegnazione dell’applicativo PROSA, - peraltro contestate dal medesimo sig. AI MA (perché non si riferiscono relative alle richiamate due sentenze), così come quelle allegate all’intervento adesivo della Regione Lazio nel presente giudizio – non appaiono sufficienti per fornire la prova della responsabilità sig. AI MA Invero, preliminare all’assegnazione con l’applicativo PROSA del pagamento delle spese è la decisione dell’Avvocatura regionale del Lazio: se impugnare o meno le sentenze sfavorevoli alla regione Lazio del giudice tributario e solo dopo all’esito di tale decisione, procedere all’invio della relativa comunicazione al funzionario per la conseguente liquidazione delle spese.
La sentenza n.4476/4/16 CTR Lazio, depositata il 12.7.2026, poteva essere impugnata in Cassazione, stante la non univocità delle pronunce in materia di spese per cessata materia del contendere a seguito di annullamento dell’atto impugnato in autotutela nel corso del giudizio.
Anche la seconda sentenza n. 510/11/2018 della CTP di Roma 10.4.2018, poteva essere impugnata innanzi alla CTR Lazio per consentire alla Regione Lazio – contumace in primo grado come stigmatizzato dallo stesso giudice tributario - di poter produrre in appello l’atto prodromico
(avviso di accertamento interruttivo della prescrizione triennale della tassa automobilistica) all’ impugnata cartella di pagamento e così ribaltare l’esito sfavorevole del giudizio di primo grado per la regione Lazio, compresa la condanna al pagamento delle relative spese.
Invero, nella fattispecie in esame non risulta prodotta in atti:
• né la decisione finale assunta per tali giudizi dall’Avvocato Coordinatore o suo delegato se impugnare o meno tali sentenze;
• né la successiva comunicazione inviata al sig. AI MA di provvedere al pagamento delle relative spese, a seguito della decisione di non impugnare di dette sentenze.
Ed ancora non vi è prova:
• né di alcun monitoraggio per accertare e contestare i ritardi sui tempi di liquidazione dei pagamenti di tali spese da parte del sig. AI MA;
• né l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del dirigente amministrativo p.t. dell’avvocatura della regione Lazio ai sensi dell’art.17, comma primo lett. d) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in cui si prevede che:
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
proprio per prevenire i ritardi nella liquidazione delle spese dei contenziosi tributari e le relative conseguenze per l’erario.
4. Il rigetto della richiesta di risarcimento del danno da disservizio.
All’appellante sig. AI MA sono addebitati dal giudice di prime cure con sentenza n.715/2022 solo i ritardi nella liquidazione delle spese riferite a due sentenze, mentre ha respinto la richiesta della Procura di
“un’ulteriore richiesta risarcitoria a titolo di danno da disservizio,
(quantificato in € 9.150,00) quale maggior costo sostenuto dall’Amministrazione per ripristinare l’efficienza perduta dettaglio, il pregiudizio contestato consisterebbe nell’aver il convenuto esposto gli uffici dell’Avvocatura ad una rilevante attività amministrativa di verifica e controllo interni sull’operato del dipendente inadempiente, sfociati nella notifica degli atti di diffida e messa in mora, (pur in assenza di un rituale procedimento disciplinare) etc. (pag. 7).
A pag. 26 della gravata sentenza n.715/2022 si legge
“In merito, invece, alla seconda richiesta risarcitoria, mossa a titolo di danno da disservizio, il Collegio ritiene che la stessa debba essere rigettata, per mancato assolvimento, da parte della Procura attrice, dell’onere probatorio sull’an e sul quantum del pregiudizio. (pag.26);
10.1. Nel caso di specie, la Procura ha sostenuto che la condotta del convenuto avrebbe violato il sinallagma contrattuale e avrebbe generato un aggravio operativo in capo all’Avvocatura regionale.
10.2. Nel quadro probatorio in atti, tuttavia, non viene fornita evidenza della lesione concreta ed economicamente apprezzabile al buon andamento e al corretto funzionamento dell’avvocatura.
Viene solo enunciato l’asserito aggravio operativo indotto dal comportamento omissivo del convenuto, senza tuttavia dimostrare, attraverso idonea documentazione (quali il numero di avvocati impegnati per il contenzioso aggiuntivo, le ore singolarmente a ciò dedicate e gli atti giudiziari predisposti), che l’ufficio legale sarebbe stato chiamato ad uno sforzo lavorativo eccezionale.
In assenza di tali elementi non appare possibile desumere che l’aggravio operativo scaturente da due soli contenziosi di fase esecutiva, abbia determinato una seria alterazione dell’ordinario funzionamento delle strutture, raggiungendo quel grado di lesione al bene giuridicamente protetto del buon andamento della PA, tale da determinarne la risarcibilità.
Nel caso di specie, come sopra richiamato, l’an e il quantum dell’ipotizzato danno da disservizio avrebbero potuto essere dimostrati attraverso elementi probatori utili a dare evidenza dell’eccezionale aggravio operativo che la gestione di due soli contenziosi avrebbe generato per l’Ufficio dell’Avvocatura, procedendo ad una stima delle ore/uomo a ciò dedicate e del relativo costo orario per l’Amministrazione. Tali elementi non emergono invece dagli atti di causa. Ne consegue che sotto siffatto profilo la domanda risarcitoria formulata dalla Procura attrice non si appalesa meritevole di accoglimento”. (pag.29).
Sul punto, come osservato dalla difesa dell’appellante con memoria del 10.2.2026, si è formato il giudicato non avendo la Procura erariale impugnato con apposito appello il rigetto di tale richiesta.
Pertanto, per la valutazione dell’elemento soggettivo e del nesso causale il thema decidendum è limitato solo al pagamento delle spese delle due richiamate sentenze del giudice tributario per complessivi € 1.143,12.
5. La giurisprudenza della Corte dei conti in materia di colpa grave Al fine di valutare la sussistenza nell’appellante sig. AI MA di una condotta gravemente colposa, occorre richiamare la giurisprudenza in materia. Salvo rari casi, la colpa grave non è definita dal legislatore ma si desume dai principi affermati dalla giurisprudenza del giudice contabile.
Con la riforma del 1996 (art. 3, c. 1, lett. a) della legge n. 639 del 1996)
alla legge n. 20 del 1994, per quanto attiene all’elemento psicologico dell’illecito erariale, veniva introdotta una limitazione della responsabilità della condotta alla sola colpa grave, oltre che al dolo.
5.1 Sentenza Corte costituzionale n.371 del 20.11.1998.
La Consulta, chiamata a pronunciarsi su tale limitazione, con la sentenza n. 371 del 20.11.1998, dopo aver premesso che l’art. 103, comma 2, della Costituzione riserva alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ha affermato che:
• la predetta limitazione è pienamente legittima;
• frutto di una ragionevole e non arbitraria scelta del legislatore, in sintonia con l’evoluzione normativa;
• verso la valorizzazione dei risultati dell’azione amministrativa, il cui perseguimento sarebbe stato verosimilmente rallentato dal timore di responsabilità ancorate al più ampio parametro del culpa levis.
La Corte costituzionale ha chiarito che la normativa è preordinata ad evitare che il timore della responsabilità determini rallentamenti e inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa.
La disciplina della responsabilità è stata, dunque, elaborata al fine di operare con un bilanciamento tra:
• il quantum di rischio da accollare all’apparato pubblico;
• e quello da lasciare a carico del dipendente;
in modo da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo, pur nel rispetto delle finalità di restituzione e di prevenzione assolte dall’illecito amministrativo-contabile.
5.2 Doppia valutazione del giudice.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, tenendo presenti i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n.371 del 20.11.1998, per accertare e verificare in concreto l’eventuale sussistenza della colpa grave, occorre effettuare una doppia valutazione, individuando:
1) da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime - in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno;
2) dall'altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento (Corte dei conti, Sez. II App., 23/09/2015, n. 637).
Sulla base di tale doppia valutazione del giudice contabile, devono, quindi, essere ritenute “affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano
"ex ante" ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano:
• nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia;
• o in una irrazionale imprudenza (Corte dei conti, Sez. riunite, 10/06/1997, n. 56).
La colpa grave deriva dunque dall’evidente e marcata trasgressione dei doveri di servizio, che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere d’ufficio e si concretizzi nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una grave imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ufficio” (Corte dei conti, Sezioni riunite, 21 maggio 1998, n. 23/A).
Non ogni condotta censurabile integra gli estremi della colpa grave, ma solo quella connotata da precisi elementi qualificanti, i quali, non potendosi configurare un criterio generale, vanno accertati caso per caso, in relazione:
• alle modalità del fatto;
• all’atteggiamento soggettivo dell’autore;
• al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento lesivo (Corte Conti, Sezioni riunite, 10.6.1997, n. 56/A)» (III Sezione centrale di appello, n. 31/2025).
In proposito, si richiamano i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. II d’App., sent. n. 643/2014),
del Consiglio di Stato (ex multis: sent. 13 n. 1320 del 2013) e della Corte di cassazione (ex aliis: sentenza n. 16237/2013), che ha ormai da tempo rimeditato la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in: “un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme cautelari, anche non scritte (frutto di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta”.
Per verificare la sussistenza di una condotta gravemente colposa occorre:
• individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta – diligente, perita e prudente -
sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l’Erario;
• verificare la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell’agente e le condizioni di operatività (prevenibilità, evitabilità)
nelle quali sono state poste in essere le condotte;
• accertare, in concreto con una valutazione ex ante rispetto alla condotta concretamente posta in essere, secondo il criterio della prognosi postuma, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete dell’agire.
In tal senso occorrerà riscontrare:
• la corretta individuazione da parte dell’agente della situazione materiale che richiede l’adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia);
• la sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento;
• l’inesistenza di circostanze anomale dell’agire che ne impediscano l’osservanza o falsino la percezione dell’agente circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari (cfr. Sez. II nn. 662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015; Sez. III 155 del 2019; Sezione III sentenza 248 dell’11 dicembre 2019).
5.3. Giudizio prognostico ex ante.
Per accertare la sussistenza o meno della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto:
• “la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro dell’agente modello nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa). (Corte dei conti Sez. I appello n.236/2018 del 13.6.2018).
• Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo della colpa),
avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro dell’agente modello, nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa” (I Sez. n.420/2023).
5.4. La gravità della colpa.
La colpa raggiunge il livello della gravità non per effetto del mero inadempimento di uno obbligo o della violazione di una norma, bensì quando la condotta illecita sia stata posta in essere senza quel minimo di diligenza, prudenza o perizia richiesta all’agente pubblico.
La colpa grave si sostanzia nell’ inosservanza degli essenziali dettami di diligenza, prudenza e delle basilari regole tecniche di una data funzione.
“La gravità della colpa va verificata con riferimento alle concrete circostanze dell'azione, accertando quale condotta si imponga nel caso concreto all'agente pubblico in forze di quei generali doveri di ufficio e di cautela. In altri termini l'affermazione della gravità della colpa presuppone l'accertamento delle condizioni soggettive oggettive in cui l'amministratore o il dipendente pubblico abbia operato per stabilire quali fossero in presenza di quelle concrete condizioni gli obblighi e i doveri d'ufficio incombenti nonché il livello di diligenza richiesto nel relativo adempimento.
La gravità in quest'ottica potrà essere assunta da una serie di elementi:
• qualitativi (evidenza logica, particolare cogenza, contenuto specifico dell'obbligo di servizio violato);
• quantitativi (particolare ampiezza del divario tra la condotta dovuta e condotta tenuta);
• soggettivi (particolari stati soggettivi dell’agente);
• oggettivi (contesto organizzativo modalità di azione);
elementi come è agevole comprendere non sono astrattamente mutuabili ma vanno accertati caso per caso con una valutazione necessariamente demandata al giudice. Si tratta di principi conformi la pacifica giurisprudenza in materia che sono pienamente condivise da questo collegio e che conducono in sintesi ad affermare che il giudizio sulla colpa e in specie sul grado della colpa presuppone una valutazione della esigibilità della condotta lecita in ragione delle circostanze del caso concreto e soprattutto in ragione delle funzioni e delle competenze professionale del soggetto agente”. (Corte dei conti Sezione II Appello n.808 del 23.11.2015).
Con sentenza della I Sezione centrale d’Appello n. 200 del 15 maggio 2023, è stato ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene l’elemento psicologico della “colpa grave” configurabile quale:
“negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” dei propri doveri di servizio.
Ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media,
“quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso” e che per integrare il requisito in questione deve ravvisarsi la “ingiustificabile trascuratezza” dei propri doveri, la “negligenza imperdonabile”, la
“condotta inopinata e sconsiderata”, caratterizzata da un errore tale che nessun soggetto diligente l’avrebbe commesso (Sez. Abruzzo n.
53/2016)”.
5.5 La colpa grave definita dall’art.1 legge 7 gennaio 2026, n. 1 Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate dalla novella n.1/2026 le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1 dopo il secondo periodo:
«Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.
Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
La riforma del 2026 introduce un criterio di tipizzazione più rigorosa.
Non è sufficiente una generica negligenza o distrazione, ma la condotta deve implicare una violazione evidente e manifestamente ingiustificabile del quadro normativo o dei fatti disponibili.
6. Assenza di prova della colpa grave di AI MA Dalla ricostruzione della vicenda in esame, e sulla base della documentazione acquista in atti, non risulta provata la condotta gravemente colposa del sig. AI MA per i ritardi nel pagamento delle spese delle sentenze:
1) sentenza n.4476/4/16 della CTR Lazio depositata il 12.7.2016;
2) sentenza n. 510/11/2018 della CTP di Roma del 10.4.2018.
Invero, il giudice della gravata sentenza n.715/2022 a pag. 20 si limita ad affermare che: “diversamente da quanto eccepito nella memoria difensiva, infatti, le informazioni desumibili dal sistema PROSA consentono il tracciamento analitico delle assegnazioni dei procedimenti all’odierno convenuto, sul quale ricadeva il conseguente obbligo di eseguire i relativi pagamenti”.
Invero, non è stata considerata dal giudice di prime cure della gravata sentenza n.715/2022 la grave carenza di personale dell’ufficio incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese di soccombenza relative alle sentenze delle Commissione Tributaria, per le quali l’appellante sig. AI MA si avvaleva della collaborazione della sola dipendente di Lazio Crea s.p.a sig.ra IO OS (cfr relazione del 27.2.2028 inviata al Dirigente dell’area attività amministrative e contabili avv. Mauro Bianconi dal sig. AI MA con nota int. 0109505 del 27.2.2018, all.13 documenti depositati il 28.7.2022).
Nelle deduzioni scritte del sig. AI MA del 28.10.2021 all’invito a dedurre del 24.5.2021 e documenti allegati di seguito indicati si legge:
“Sotto quest'ultimo profilo gli uffici dell'avvocatura nel conferire l'incarico di PO al AI avevano enormemente sottovalutato l'enorme mole di lavoro connessa a tale adempimento.
Infatti, nel:
• 2016 sono pervenute alla Regione Lazio Avvocatura regionale oltre 600 sentenze delle commissioni tributarie provinciali regionali;
• 2017 sono pervenute Regione Lazio Avvocatura regionale oltre 700 sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali
• 2018 sono pervenute alla Regione Lazio Avvocatura regionale quasi 1.000 sentenze delle commissioni tributarie provinciale regionale;
Stante la mole di lavoro conferito senza adeguato supporto di personale il AI che - lavorava anche da casa il sabato e la domenica – con nota del 27 febbraio 2018 protocollo numero 109505 2018 è stato costretto a comunicare formalmente che:
“come più volte riferito verbalmente, senza il giusto supporti personale (I unità regionale categ. D con funzione di vice economo, 1 unità regionale cat. C per l'istruzione e la predisposizione dei pagamenti delle commissioni tributarie e 1 unità Lazio Crea assimilabile alla cat. C regionale).
Si riesce con molta fatica a garantire lo svolgimento dell'attività ordinaria del servizio (si veda doc.13).
A seguito di tale richiesta con nota del 6 marzo 2018 prot. 0123761 il coordinatore di parte amministrativa avv. Mauro Bianconi dell'avvocatura regionale, inviava richiesta di personale di supporto categoria C e D alla Direzione Affari Istituzionali a Personale e Sistemi informativi, facendo propria la nota del AI del 27 febbraio 2018 prot.
n. 109505 del 2018 dandone espressamente atto che “se ne condivide appieno il contenuto chiedendo l'urgente assegnazione” (cfr doc.14).
Nella riunione del 9.10.2018 l’avv. coordinatore Rodolfo Murra confermava la carenza di personale addetto al pagamento delle spese processuali “condividendo la necessità di potenziare il servizio di economato con almeno altri due funzionari a ciò preposti” (cfr doc. 15).
È evidente che la carenza di personale dell’ufficio del sig. AI MA per il pagamento delle spese di soccombenza delle sentenze delle commissioni tributarie, confermato dall’Avvocato Coordinatore Avv.
Rodolfo Murra, nella riunione del 9.10.2018 comporta che tale oggettiva circostanza acclarata dalla stessa Regione Lazio incida sia sull’elemento psicologico della condotta e sia sul nesso causale tra condotta omissiva e danno erariale ascritto al sig. AI MA.
7. La giurisprudenza della Corte dei conti in materia di nesso causale Il giudizio sull’esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un evento comporta l’accertamento della “causalità materiale” secondo gli artt. 40 e 41 del c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
L’accertamento del nesso di causalità va condotto con un procedimento di eliminazione mentale della condotta contestata e di verifica della sussistenza o meno dell’evento (teoria della condicio sine qua non) quale conseguenza ‘normale’, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, della condotta considerata, teoria della c.d. ‘regolarità causale’
(Corte dei conti III Sezione centrale appello n. 343/2021 del 21.7.2021).
Verificata la causalità materiale, occorre accertare alla stregua dell’art.
1223 c.c. la c.d. “causalità giuridica”, ossia, quale dimensione del danno sia conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita, sempre secondo il paradigma della regolarità causale (normale effetto della condotta), valutato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, ossia del “più probabile che non” (v. SSUU. n. 576 del 2008; Sez. III, sentenza n. 278 del 2015).
8. Assenza di prova del nesso causale dell’appellante.
Orbene, non risulta fornita la prova del nesso causale tra la condotta omissiva del sig. AI MA ed il danno erariale pari alle spese di soccombenza di solo 2 due sentenze del giudice tributario pari a complessivi € 1.143,12.
Nella causazione del danno ha inciso la disorganizzazione per carenza di personale dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di soccombenza dei contenziosi dei giudici tributari, circostanza come già evidenziato, confermata nella riunione del 9.10.2018 con la dirigenza della Regione Lazio dall’avv. coordinatore avv. Rodolfo Murra, lo stesso che unitamente al dirigente amministrativo p.t. dr. Paolo SI hanno, poi, sottoscritto ed inviato alla Procura Lazio la denuncia prot. n.0781288 del 2.10.2019.
Non solo, ma di tale oggettiva carenza di organico non se ne dà conto al punto 10) Documenti e/o testimonianze che provano l’esistenza di cause di giustificazione del comportamento del presunto responsabile (pag. 4)
della relazione del 27.11.2020 inviata alla Procura Lazio firmata dallo stesso Avv. Rodolfo Murra e dal dr. Paolo SI.
Sempre a pag. 51 delle deduzioni scritte il sig. AI MA si legge:
“la Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza n. 4476/4/
2016 il 12 luglio 2016 ha accolto il ricorso proposto da IP AL contro Regione Lazio che non si è costituita in giudizio, è rimasta contumace e non ha proposto alcuna difesa e ha condannato quest'ultima al pagamento di € 800,00 oltre accessori a titolo di spese di soccombenza e quindi per il complessivo importo di € 1.167,30.
Il sig. IP AL allegava la sentenza qui sopra notificava alla Regione Lazio atto di precetto (non allegato dalla Regione Lazio nella relazione del 27.11.2020) dopo atto di pignoramento presso terzi (non allegato dalla Regione Lazio alla relazione del 27.11.2020) e il 7.12.2017 iscriveva presso il tribunale civile di Roma terza sezione esecuzione mobiliare procedura esecutiva. Tali atti dimostrano che il AI non avrebbe potuto procedere ad alcun pagamento poiché la competenza dal 2017 era passata al terzo pignorato gli uffici di tesoreria della Regione Lazio”.
Ciò senza contare che se la Regione Lazio tramite i propri avvocati o funzionari si fosse costituita nei giudizi per tasse automobilistiche (c.d.
bollo) innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Roma e Regionale del Lazio ora Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado avrebbe sicuramente tutelato al meglio le proprie ragioni e dell’erario.
I gravi problemi organizzativi della Regione Lazio per carenza di personale dell’ufficio preposto al pagamento delle spese relative ai contenziosi in cui l’ente era stato soccombente, trovano puntuale conferma nel verbale della riunione del 9.10.2018 tra le Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio e l’Avvocatura regionale, inviato con e-mail dall’avv. MA Bianconi (cfr doc.15) in cui si legge:
A. Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale.
1. La struttura regionale competente, esegue l'istruttoria delle sentenze e notifica al contribuente il provvedimento di discarico
(totale/parziale) della pretesa tributaria.
Contestualmente, invia il testo integrale della sentenza all'avvocatura regionale per il pagamento delle spese processuali.
2. l'Avvocatura regionale porrà in essere le attività amministrative per la liquidazione delle spese processuali a favore del contribuente.
3. L'area Ragioneria e Entrate, ricevuto il provvedimento di liquidazione da parte dell'Avvocatura, emetterà il relativo mandato di pagamento.
B. Sentenze della Commissione Tributaria Regionale e dalla Corte di Cassazione, 1. L'Avvocatura Regionale invierà all'Area Contenzioso, Reclami e Mediazione Tassa Automobilistica il testo integrale della sentenza, per consentirne la competente lavorazione con il conseguente provvedimento di distacco totale/parziale della pretesa tributaria da inviare al contribuente.
2. L'Avvocatura Regionale porrà in essere le attività amministrative per la liquidazione delle spese processuali a favore del contribuente.
3. L'Area Ragioneria e Entrate, ricevuto il provvedimento di liquidazione da parte dell'avvocatura, emetterà il relativo mandato di pagamento.
A questo riguardo, la Dr.ssa Del Borrello ha rappresentato che, ultimamente, diversi avvocati inviano il testo delle sentenze emesse dalle CTP, chiedendo il pagamento delle spese processuali.
La struttura da lei diretta esegue le lavorazioni di competenza delle citate sentenze, comunicandolo al contribuente e chiedendo contestualmente all'Avvocatura Regionale di procedere al pagamento delle spese processuali.
Le risulta, però che l'Avvocatura Regionale non riesce ad evadere per tempo il pagamento delle citate spese e ciò determina la presentazione, da parte dell'interessato, del ricorso per il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 546/1992.
I tempi per la fissazione della trattazione del ricorso sono brevi e la Regione Lazio rischia di dover corrispondere ulteriori spese per i mancati pagamenti delle spese processuali nei 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Il verbale si conclude con le considerazioni dell’avv. Rodolfo Murra:
L'Avvocato coordinatore Rodolfo Murra, rappresenta la carenza di personale addetto al pagamento delle spese processuali nella struttura da lui diretta, avendo a disposizione un solo funzionario addetto, condividendo la necessità di potenziare il servizio di economato con almeno altri due funzionari a ciò preposti, per consentire il pagamento delle spese processuali nei tempi stabiliti dalla vigente normativa, facendosi carico di rappresentare tale necessità ai vertici amministrativi della Giunta Regionale, ai fini di una rapida soluzione del caso, in modo da evitare la presentazione dei ricorsi di ottemperanza, che possono costituire danno erariale per l'amministrazione regionale”.
Ne consegue che la grave carenza di personale era ben conosciuta all’Avvocatura regionale per il Lazio e quindi appare fondata doglianza dell’appellante AI MA sulla disorganizzazione amministrativa e carenza di personale in cui si è trovato ad operare per far fronte al pagamento delle spese relative ad un numero elevato di sentenze del giudice tributario in cui l’ente era rimasto soccombente.
9. Esito del giudizio.
Il Collegio - accertato che nella vicenda in esame non è stata raggiunta la prova dell’elemento psicologico della colpa grave e del nesso causale tra la condotta dell’appellante e l’evento dannoso, accoglie l’appello del sig.
AI MA e per l’effetto riforma la sentenza n. 715/2022 del 17 ottobre 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio con liquidazione in dispositivo delle spese a carico della Regione Lazio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, come in motivazione, ACCOGLIE L’ APPELLO n. G 60471 del sig. AI MA e per l’effetto riforma la sentenza n.
715/2022 del 17 ottobre 2022 della Sezione territoriale per il Lazio.
Liquida in favore dell’appellante sig. AI MA le spese nell’importo di € 1.500,00 per il primo grado di giudizio e di € 1.500,00 per il secondo grado di giudizio, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge, da porre a carico della Regione Lazio.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.
Il Presidente e Estensore
AR LO
F.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente F.to digitalmente 02/04/2026