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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 844/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede N. 112 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scicli - Palazzo Di Citta' 97100 Scicli RG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2020 0000809250000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 13.5.2022 al comune di Scicli (RG) e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente, depositato presso questa Corte il 4.10.2022, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, presso lo studio dei quali in Ragusa, Indirizzo_2/ A, eleggeva domicilio, proponeva ricorso ex art. 17bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n° 297 2020 00008092 50 000, notificata in data 4.4.2022, portante un carico di € 1.445,82, a titolo di Tassa rifiuti solidi urbani anni 2011-2012 e relativi accessori.
La ricorrente rilevava la nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Lamentava l'omessa motivazione dell'atto impugnato.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa fiscale.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, previa sospensione della cartella impugnata, di dichiararne la nullità, con vittoria di spese e competenze di lite da porre solidalmente a carico delle parti convenute.
Con ordinanza n° 425/2022, depositata il 17.11.2022, la Corte rigettava l'istanza cautelare per mancanza di allegazione e prova del periculum in mora
Con controdeduzioni depositate il 17.3.2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Sig.
Nominativo_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 di Roma, repertorio n° 180134 raccolta n° 12348 del 22/6/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3
, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1) ente pubblico economico, rappresentata e difesa, giusta procura su allegato foglio separato dall'avv. Difensore_3, presso il cui studio in Siracusa, Indirizzo_4, eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva relativamente ai motivi di ricorso concernenti atti compiuti precedentemente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione (mancata notifica accertamento prodromico e difetto di motivazione).
Precisava che la cartella impugnata era stata redatta in conformità al modello ministeriale.
Richiamava la normativa emergenziale emessa per contrastare la pandemia generata dalla diffusione del virus COVID-19 per evidenziare che i termini di prescrizione e decadenza era stati sospesi.
Chiedeva, pertanto, alla Corte: preliminarmente, di accertare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione all'eccezione concernente gli atti antecedenti la formazione del ruolo;
in via principale, di rigettare il ricorso e dichiarare legittima la procedura di riscossione;
in subordine, di manlevare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in caso di condanna alle spese. Con vittoria di spese, onorari e diritti del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.
p.c.
Con controdeduzioni depositate il 15.10.2025 il Comune di Scicli, in persona del Sindaco Nominativo_3
, nato a [...] il [...], C.F. CF_1, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Dott.ssa Difensore_4, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, precisava, preliminarmente che la cartella impugnata era stata notificata il 4.4.2022 e non l'8.4.2022 come asserito in ricorso.
Deduceva che l'atto presupposto, n. 3170/2016 relativo a TARSU anni 2011-2012, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, era stato regolarmente notificato in data 2/11/2016, ed era diventato definitivo, in data 1.1.2017, per mancata impugnazione.
Riteneva la cartella impugnata validamente motivata per relationem con riferimento al suddetto avviso di accertamento, la cui notifica era stata tempestiva rispetto al termine decadenziale di legge.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 5.11.2025 era presente per la ricorrente, l'avv. Difensore_1, la quale contestava la produzione documentale versata in atti dal Comune di Scicli in data 15.10.2025, lamentando in particolare che non vi era prova della notifica dell'avviso sottostante alla cartella impugnata, in quanto non si rinveniva un atto che integrava il contenuto minimo dell'avviso di accertamento. Insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso. Nessuno compariva per le parti resistenti. La Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente a supporto del primo motivo di gravame, il Comune di Scicli ha dimostrato di avere regolarmente notificato, in data 2.11.2016, l'avviso di accertamento n° 3170/2016.
Il fatto storico dell'avvenuta notifica non è contestato dalla ricorrente, la quale si limita a contestare il contenuto di tale atto che non integrerebbe, a suo dire, i requisiti minimi dell'avviso di accertamento.
Senonché tale censura si manifesta inammissibile perché la stessa, come tutte quelle da rivolgere avverso il suddetto avviso di accertamento, andavano tempestivamente proposte impugnandolo entro il termine, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992, di sessanta giorni dalla sua notifica.
Non sussiste, poi, il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27-07-2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407-2015)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 1912 del 18/1/2024).
“Allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati nè delle modalità di calcolo.” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n° 22281 del 14.7.2022).
Considerato che la cartella impugnata era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento nella stessa espressamente indicato, non si ravvisa alcun vizio di motivazione.
Ribadito che sono inammissibili tutte le censure che si sarebbero potute proporre impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata occorre verificare se successivamente alla notifica dello stesso avviso e prima della notifica della cartella impugnata sia maturata la prescrizione eccepita in ricorso.
Dispone il comma 163 dell'art. 1 della L. n° 296/2006 che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
L'avviso di accertamento n° 3170/2016 è stato notificato il 2.11.2016 ed è divenuto definitivo il 2.1.2017, conseguentemente, la cartella impugnata si sarebbe dovuta notificare entro il 31.12.2020.
Senonché il termine previsto dal menzionato comma 163 va computato tenendo conto della sospensione di 541 giorni prevista dalla normativa emergenziale.
Per fronteggiare l'evento pandemico derivante dalla diffusione del virus COVID-19, infatti, a partire dal D.
L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, sono state emanate diverse disposizioni normative che hanno riguardato direttamente l'attività della riscossione stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto
“Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto
“Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; l'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del
14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; l'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L.
n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; il
D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
In applicazione delle suddette disposizioni dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione e decadenza.
Ne deriva che il termine per effettuare tempestivamente la cartella impugnata, come sopra indicato nel
31.12.2020, va prorogato di 541 giorni, e va definitivamente individuato nella data del 27.6.2022. La cartella notificata in data 4.4.2022 si manifesta, pertanto, tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate solo con riferimento alla fase di merito, perché la fase cautelare si è conclusa quando ancora le parti resistenti non erano costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 600,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Scicli) oltre spese generali, cassa previdenza e
IVA come per legge.
Ragusa lì 5/11/2025
IL PRESIDENTE E RELATORE
IU TA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 844/2022 depositato il 04/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede N. 112 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scicli - Palazzo Di Citta' 97100 Scicli RG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2020 0000809250000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 13.5.2022 al comune di Scicli (RG) e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente, depositato presso questa Corte il 4.10.2022, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, presso lo studio dei quali in Ragusa, Indirizzo_2/ A, eleggeva domicilio, proponeva ricorso ex art. 17bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n° 297 2020 00008092 50 000, notificata in data 4.4.2022, portante un carico di € 1.445,82, a titolo di Tassa rifiuti solidi urbani anni 2011-2012 e relativi accessori.
La ricorrente rilevava la nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Lamentava l'omessa motivazione dell'atto impugnato.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa fiscale.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, previa sospensione della cartella impugnata, di dichiararne la nullità, con vittoria di spese e competenze di lite da porre solidalmente a carico delle parti convenute.
Con ordinanza n° 425/2022, depositata il 17.11.2022, la Corte rigettava l'istanza cautelare per mancanza di allegazione e prova del periculum in mora
Con controdeduzioni depositate il 17.3.2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Sig.
Nominativo_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 di Roma, repertorio n° 180134 raccolta n° 12348 del 22/6/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3
, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1) ente pubblico economico, rappresentata e difesa, giusta procura su allegato foglio separato dall'avv. Difensore_3, presso il cui studio in Siracusa, Indirizzo_4, eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva relativamente ai motivi di ricorso concernenti atti compiuti precedentemente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione (mancata notifica accertamento prodromico e difetto di motivazione).
Precisava che la cartella impugnata era stata redatta in conformità al modello ministeriale.
Richiamava la normativa emergenziale emessa per contrastare la pandemia generata dalla diffusione del virus COVID-19 per evidenziare che i termini di prescrizione e decadenza era stati sospesi.
Chiedeva, pertanto, alla Corte: preliminarmente, di accertare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione all'eccezione concernente gli atti antecedenti la formazione del ruolo;
in via principale, di rigettare il ricorso e dichiarare legittima la procedura di riscossione;
in subordine, di manlevare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in caso di condanna alle spese. Con vittoria di spese, onorari e diritti del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.
p.c.
Con controdeduzioni depositate il 15.10.2025 il Comune di Scicli, in persona del Sindaco Nominativo_3
, nato a [...] il [...], C.F. CF_1, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Dott.ssa Difensore_4, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, precisava, preliminarmente che la cartella impugnata era stata notificata il 4.4.2022 e non l'8.4.2022 come asserito in ricorso.
Deduceva che l'atto presupposto, n. 3170/2016 relativo a TARSU anni 2011-2012, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, era stato regolarmente notificato in data 2/11/2016, ed era diventato definitivo, in data 1.1.2017, per mancata impugnazione.
Riteneva la cartella impugnata validamente motivata per relationem con riferimento al suddetto avviso di accertamento, la cui notifica era stata tempestiva rispetto al termine decadenziale di legge.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 5.11.2025 era presente per la ricorrente, l'avv. Difensore_1, la quale contestava la produzione documentale versata in atti dal Comune di Scicli in data 15.10.2025, lamentando in particolare che non vi era prova della notifica dell'avviso sottostante alla cartella impugnata, in quanto non si rinveniva un atto che integrava il contenuto minimo dell'avviso di accertamento. Insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso. Nessuno compariva per le parti resistenti. La Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente a supporto del primo motivo di gravame, il Comune di Scicli ha dimostrato di avere regolarmente notificato, in data 2.11.2016, l'avviso di accertamento n° 3170/2016.
Il fatto storico dell'avvenuta notifica non è contestato dalla ricorrente, la quale si limita a contestare il contenuto di tale atto che non integrerebbe, a suo dire, i requisiti minimi dell'avviso di accertamento.
Senonché tale censura si manifesta inammissibile perché la stessa, come tutte quelle da rivolgere avverso il suddetto avviso di accertamento, andavano tempestivamente proposte impugnandolo entro il termine, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992, di sessanta giorni dalla sua notifica.
Non sussiste, poi, il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27-07-2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407-2015)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 1912 del 18/1/2024).
“Allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati nè delle modalità di calcolo.” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n° 22281 del 14.7.2022).
Considerato che la cartella impugnata era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento nella stessa espressamente indicato, non si ravvisa alcun vizio di motivazione.
Ribadito che sono inammissibili tutte le censure che si sarebbero potute proporre impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata occorre verificare se successivamente alla notifica dello stesso avviso e prima della notifica della cartella impugnata sia maturata la prescrizione eccepita in ricorso.
Dispone il comma 163 dell'art. 1 della L. n° 296/2006 che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
L'avviso di accertamento n° 3170/2016 è stato notificato il 2.11.2016 ed è divenuto definitivo il 2.1.2017, conseguentemente, la cartella impugnata si sarebbe dovuta notificare entro il 31.12.2020.
Senonché il termine previsto dal menzionato comma 163 va computato tenendo conto della sospensione di 541 giorni prevista dalla normativa emergenziale.
Per fronteggiare l'evento pandemico derivante dalla diffusione del virus COVID-19, infatti, a partire dal D.
L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, sono state emanate diverse disposizioni normative che hanno riguardato direttamente l'attività della riscossione stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.
159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare l'art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto
“Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto
“Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; l'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del
14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; l'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L.
n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; il
D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
In applicazione delle suddette disposizioni dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione e decadenza.
Ne deriva che il termine per effettuare tempestivamente la cartella impugnata, come sopra indicato nel
31.12.2020, va prorogato di 541 giorni, e va definitivamente individuato nella data del 27.6.2022. La cartella notificata in data 4.4.2022 si manifesta, pertanto, tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate solo con riferimento alla fase di merito, perché la fase cautelare si è conclusa quando ancora le parti resistenti non erano costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 600,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Scicli) oltre spese generali, cassa previdenza e
IVA come per legge.
Ragusa lì 5/11/2025
IL PRESIDENTE E RELATORE
IU TA