Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che il Comune di Scicli abbia dimostrato la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Le censure relative all'avviso di accertamento sono inammissibili perché andavano proposte impugnando direttamente tale atto entro i termini di legge.

  • Rigettato
    Omessa motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse adeguatamente motivata per relationem, in quanto preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato e richiamato nella cartella stessa. La motivazione per relationem è legittima quando il contribuente abbia già avuto conoscenza legale dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che il termine per la notifica della cartella di pagamento, originariamente fissato al 31.12.2020 (in base all'art. 1, comma 163, L. n° 296/2006, considerando l'avviso divenuto definitivo il 2.1.2017), sia stato prorogato a causa della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19. La sospensione complessiva è stata di 541 giorni, portando il termine ultimo per la notifica al 27.6.2022. La cartella, notificata il 4.4.2022, è quindi tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 34
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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