Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 808
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte rileva che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta sia dal ricevitore italiano sia dal bookmaker estero privo di concessione, anche se la raccolta del gioco avviene al di fuori del sistema concessorio. L'articolo 1, comma 66, della legge 220/2010 include tra i soggetti passivi anche i centri di trasmissione dati (CTD) che operano per conto di bookmaker esteri privi di concessione. La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole l'equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto terzi al gestore per conto proprio, poiché entrambi partecipano all'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse. La possibilità di rivalsa permette al ricevitore di trasferire il carico tributario sul bookmaker.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte rileva che la normativa italiana in materia di imposta unica non è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. La CGUE ha escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, indipendentemente dalla loro sede. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva giustificano eventuali restrizioni alla libera prestazione di servizi. La società ricorrente non ha aderito alla procedura di regolarizzazione, preferendo operare in evasione d'imposta.

  • Rigettato
    Imposta Unica dal 2016 come imposta diretta calcolata sui ricavi

    La Corte afferma che la L. 208/2015, che introduce la tassazione sul margine, si applica solo al canale legale della raccolta scommesse (collegato al totalizzatore nazionale). Per gli operatori non collegati e in evasione d'imposta, si applica l'art. 1, comma 644, lett. g) della L. 190/2014. La ricorrente, non avendo la concessione italiana e non essendo collegata al totalizzatore nazionale, non può beneficiare della tassazione sul margine. L'Ufficio ha legittimamente fatto ricorso al metodo induttivo data la mancanza di contabilità certa.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte rileva che la CGUE ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e esteri, poiché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva giustificano eventuali restrizioni alla libera prestazione di servizi. La Corte Costituzionale ha evidenziato che la tesi della ricorrente porterebbe a una discriminazione al contrario, favorendo gli operatori al di fuori del sistema concessorio. La situazione del centro trasmissione dati che opera per conto di bookmaker esteri è diversa da quella che opera per conto di operatori nazionali.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per mancata emissione e notifica dello schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000

    La Corte afferma che la nuova formulazione dell'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente si applica agli atti emessi successivamente al 30/04/2024. L'avviso di accertamento in questione è stato emesso il 12/04/2024, pertanto si applica la normativa previgente. Il contraddittorio preventivo è stato garantito dalla legislazione antecedente, con la possibilità per il contribuente di presentare memorie difensive avverso il processo verbale di contestazione, cosa che non è avvenuta.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 d.lgs. 546/1992, 5 e 6 l. 472/1997 e 10 l. 212/2000 sull'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza

    La Corte rileva che l'incertezza sull'interpretazione della fattispecie è superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano. L'imposta unica è dovuta anche in caso di illegalità derivante da assenza di concessione o licenza. Per i rapporti successivi al 2011, non sussiste l'impossibilità di traslazione dell'imposta. Pertanto, l'eccezione è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 808
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 808
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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