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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4848/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_Ric._1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di RM - Via Terrasanta 48 90100
RM PA
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Terrasanta 48 90100 RM PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190012040U GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di RM si riporta agli atti ed alle memorie depositate e ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 novembre 2024, La società Ricorrente_1, codice fiscale P.Iva_Ric._1, ricorre avverso L'Avviso di accertamento n. M13190012040U, relativa a Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 2019, notificato il 31 luglio 2024, recante la somma di euro 21.716,63 e
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale VII - Sicilia, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sede di
RM.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64.
L'avviso di accertamento impugnato è palesemente illegittimo, in quanto emesso in forza di una normativa (L. 220/2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita. Il bookmaker Ricorrente_1 Malta svolge attività lecita nel territorio italiano. A seguito delle discriminazioni subite dalla società nell'accesso al sistema concessorio italiano, è stata giudizialmente dichiarata la liceità dell'attività svolta dall'operatore maltese con sentenze passate in giudicato.
2) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49
e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento.
Si censura l'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso sulla base di una normativa (art. 1, comma
644 L. 190/2014) contrastante con il diritto comunitario (artt. 49 e 56 TFUE), immediatamente efficace ed esecutivo. Si chiede, pertanto, di disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato. Occorre precisare che con la L. 190/2014, il Legislatore italiano ha introdotto nuove disposizioni in materia di giochi pubblici e con le disposizioni di cui ai commi 643 e 644, ha previsto un regime di regolarizzazione nei confronti di taluni operatori presenti nel mercato. Tuttavia, la predetta regolarizzazione è stata illegittimamente preclusa alla società Ricorrente_1.
3) L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015.
Si rileva ulteriormente l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015. L'Ufficio dei Monopoli, ha completamente ignorato tale intervento legislativo ed ha emesso l'odierno avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in manifesta violazione di legge. Come noto, la legge di stabilità per il 2016
(L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica. A seguito della novella legislativa, pertanto,
l'imposizione, deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
4) Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali.
Si rileva in questa sede la contrarietà della normativa italiana in materia di imposta unica rispetto al diritto comunitario nonché ai principi costituzionali. Ebbene, l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di Ric._1 e dei CTD ad esso affiliati, determina situazioni di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE. La maggiorazione dell'imposta applicata dall'Amministrazione finanziaria alle ricevitorie Ricorrente_1 ha l'effetto di limitare del tutto la libertà di Ricorrente_1 di offrire i propri servizi al mercato italiano, riconosciuta dagli art. 56 e ss. TFUE, e si traduce in una ingiustificata disparità di trattamento ai danni di tale operatore. E' evidente, allora che l'applicazione dell'Imposta maggiorata, rappresenta un caso di discriminazione fiscale, che pregiudica nei confronti di Ricorrente_1 e del CTD la libertà di prestazione dei servizi riconosciuta dagli artt. 56 segg. TFUE. Si ritiene, pertanto, che sussista ogni condizione affinché l'Onorevole Collegio adito disapplichi – ai sensi degli artt.
288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE, nonché in forza dei principi di prevalenza del diritto dell'Unione e di leale collaborazione tra gli Stati Membri – le disposizioni di cui all'art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 per l'evidente contrasto di queste con gli artt. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché con i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento, legittimo affidamento, non discriminazione e certezza del diritto.
5) Nullità dell'avviso di accertamento per mancata emissione e notifica dello schema di atto ex art.
6-bis
L. n. 212/2000 e, conseguente omesso contraddittorio preventivo.
Con il presente motivo si censura il modus operandi dell'Ente impositore che ha emesso l'atto impositivo senza un previo contraddittorio con Parte Ricorrente. Ne deriva la manifesta nullità dell'Avviso di
Accertamento per violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000. Nel caso di specie, l'omessa notifica dello schema di atto ha precluso al contribuente la possibilità di intervenire previamente nel procedimento.
6) Violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l.
212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
L'avviso impugnato è illegittimo anche in relazione all'applicazione delle sanzioni che, come è noto, è subordinata alla comprovata sussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 (applicabile anche all'Imposta Unica ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1998), devono necessariamente ricorrere affinché risulti integrata la fattispecie sanzionatoria. È indubitabile che, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale VII - Sicilia, Ufficio dei
Monopoli per la Sicilia, Sede di RM, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso. Con tale motivo di impugnazione la ricorrente tenta di avvalorare la tesi della liceità della attività di raccolta scommesse, posta in essere tramite il CTD il quale esercita in assenza sia di licenza di P.S che di collegamento al totalizzatore nazionale, e sostiene che a legittimare tale raccolta siano state alcune pronunce giudiziarie. In realtà le pronunce giudiziarie citate a sostegno di questa ultima e fantasiosa teoria, affrontano questioni relative ai profili penali dell'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse e si limitano a considerare, quindi, i risvolti penali delle violazioni contestate all'agente, che vanno tenuti distinti e separati dagli aspetti fiscali dell'attività economica oggetto di tassazione che in questa sede si affrontano. La ricorrente non cita, invece, la copiosa giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l'irrilevanza del giudizio penale sul fatto commesso rispetto alla configurazione della soggettività passiva tributaria in materia di imposta unica sulle scommesse. La
Ricorrente_1 ed i suoi CTD, pur sostenendo di essere discriminati dal legislatore italiano, pretendono di continuare ad operare in Italia senza versare l'Imposta Unica, senza sostenere gli oneri concessori e senza rispettare le prescrizioni del legislatore italiano in materia di tenuta di contabilità e di distanze di sicurezza dagli obiettivi sensibili, contrariamente a quanto devono fare gli operatori nazionali ed esteri regolarmente autorizzati. In conclusione, non sussiste alcun dubbio sulla debenza dell'imposta unica sia da parte del CTD sia da parte del bookmaker Ricorrente_1, alla luce di quanto prevede il d.lgs. n. 504/98 e l'art. 1, comma 66, della L. n. 220.2012, e tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018 del 23.01.2018, dalla CGUE con la sentenza del 26.02.2020 con la quale si conferma che lo Stato italiano può ben pretendere l'adempimento degli obblighi tributari tanto dai CTD quanto dai bookmakers loro mandanti. Sul secondo motivo di ricorso. Con riferimento alla diversa individuazione della base imponibile, si ribadisce quanto già evidenziato dall'Ufficio in sede di accertamento;
la norma che legittima l'ufficio all'utilizzo del metodo induttivo è l'art. 24, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 13 luglio 2011, n. 111. Il successivo comma 10 del citato articolo 24 prevede che nel caso di scommesse comunque non affluite al Totalizzatore Nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, pur se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In combinato disposto con la norma suindicata si applica in questi casi l'art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 che, alla lettera g). Ciò vuol dire che a decorrere dal 2015 in poi si applica l'art.1, comma 644, lett.g) della L.190/2014 che prevede il triplo della media per tutti gli operatori che non abbiano presentato alcuna documentazione analitica o laddove quest'ultima sia non attendibile e vidimata oltre che non siano collegati al totalizzatore nazionale. La Stanlebet, attraverso i
CTD che sono affiliati alla stessa, offre ai giocatori scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'ADM
(ossia il palinsesto ufficiale), scommesse su eventi ippici, scommesse sportive ecc……e quindi si rivolge ad una notevole fetta di pubblico di giocatori. Anche l'aliquota applicata dell'8% che è quella massima delle scommesse sportive, è giustificata dal fatto che, non essendo collegati al totalizzatore nazionale, non è possibile distinguere i vari tipi di scommesse che vengono offerte e allora si prende come riferimento l'aliquota relativa alle scommesse sportive da applicare al triplo della media. E' corretto, dunque, applicare il triplo della media dal 2015 in poi dato che la Corte di Cassazione ha confermato il calcolo effettuato secondo il triplo della media provinciale ritenendolo non discriminatorio. Estendendolo anche ai soggetti che abbiano avviato l'attività di raccolta illecita di scommesse oltre il termine della procedura di regolarizzazione, con superamento del precedente metodo di quantificazione basato sulla mera media provinciale. Infatti, l'avviso di accertamento è unico e si rivolge, oltre che al CTD anche al bookmaker Ric._1 in qualità di coobbligato solidale il quale, come ben sappiamo, opera da almeno 20 anni sul nostro territorio, e, quindi, era operativo alla data del 30.10.2014, quando sono entrate in vigore le leggi di stabilità 2015 e 2016 che hanno concesso a chiunque lo volesse la possibilità di regolarizzarsi. Riguardo al terzo motivo di ricorso. Si fa osservare sul punto che il legislatore, nell'introdurre il nuovo regime di tassazione sul margine, ha fatto riferimento al solo canale legale della raccolta scommesse, cioè alle sole scommesse raccolte in collegamento al totalizzatore nazionale, lasciando impregiudicato il meccanismo impositivo già vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale. Per la filiera illegale, ovvero per gli operatori che operano in evasione d'imposta, non essendo titolari di concessione e quindi non collegati al Totalizzatore nazionale, il legislatore applica quanto disposto dalla lettera g) del comma 644. Invero, la Ricorrente_1, vuole promuovere, l'applicazione alla vicenda fiscale che ci occupa della disciplina di cui all'art. 1, comma 945, della legge n.208/2015, con determinazione dell'imposta unica sul cosiddetto “margine”. Tuttavia tale legge, come sopra detto, non si applica a chi non ha la concessione italiana e non è collegato al totalizzatore nazionale come la Ricorrente_1. Ne deriva che, laddove vengano presentatae queste proposte conciliative, le stesse non sono accoglibili in considerazione dell'impossibilità da parte dell'Ufficio di poter verificare la stessa corrispondenza degli elementi di calcolo offerti dalla Ricorrente_1 alla effettiva consistenza dei volumi delle giocate effettuate visto che non è stata prodotta alcuna documentazione contabile dalla società Ricorrente_1. Infine, si fa presente che il DPR n. 66/2002, recante il regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse a norma dell'articolo 6 del D.lgs. 504/98, prevede all'art. 2, comma
3, quali siano le modalità di documentazione delle operazioni di raccolta scommesse da parte di coloro che non sono collegati al totalizzatore nazionale. Sul quarto motivo di ricorso. Anche questa eccezione è assolutamente infondata e dall'evidente fine dilatorio. La questione affrontata dalla CGUE ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in un procedimento che aveva la Ricorrente_1, come parte in causa e quale proponente del rinvio alla CGUE. Le conclusioni della CGUE, in assoluta continuità con gli orientamenti precedentemente espressi dalla Corte, non sono tuttavia favorevoli alla Ricorrente_1 e ai loro intermediari nazionali, i quali hanno colto l'occasione per proporre ulteriori rinvii e questioni pregiudiziali. Nell'ambito della critica alla sentenza della CGUE del 26.02.2020, parte ricorrente solleva dubbi interpretativi relativamente alle annualità di imposta successive al 2015. Anche questa eccezione appare infondata, pretestuosa e finalizzata esclusivamente all'assoluta, totale evasione d'imposta. Si fa presente che, con la
L.190/2014 e la L.208/2015, il legislatore italiano ha incrementato il rilascio di concessioni provvisorie e consentito ai soggetti non regolarizzati di poter usufruire di una deroga per l'esercizio delle attività nell'anno
2016. Le suddette leggi, incrementando le concessioni provvisorie ed accorciando i tempi per la regolarizzazione. Pertanto, la questione di legittimità comunitaria si appalesa assolutamente infondata. Si coglie l'occasione per sottolineare che la società Ricorrente_1 non ha ritenuto di dover aderire in alcun modo alla definizione della procedura di regolarizzazione, considerando maggiormente proficuo continuare ad operare in evasione d'imposta. Sul quinto motivo di ricorso. La presente eccezione è assolutamente infondata e non veritiera. La nuova formulazione dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del
Contribuente, infatti, si applica dopo il 30/04/2024 e prevede che tutti gli atti “emessi successivamente al
30/04/2024”, autonomamente impugnabili, siano preceduti a pena di annullabilità da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del precedente articolo. La Ricorrente_1 lamenta il mancato invio dello schema di atto facendo riferimento non all'emissione dell'avviso di accertamento che è avvenuto in data 12/04/2024 ma alla sua notifica che sarebbe avvenuta in data 31/07/2024. Preme sottolineare che, nel caso concreto, l'avviso di accertamento n. M13190012040U è stato emesso il 12/04/2024 tanto nei confronti del Sig. Miccichè che della società “Ricorrente_1 ”. In virtù di ciò, agli stessi si applica il contraddittorio preventivo previsto dalla vecchia legislazione che ha assicurato, nel caso specifico, la possibilità ad entrambi i contribuenti di presentare memorie difensive avverso il pvc notificato. Dopo la notifica del pvc al Sig. Miccichè, avvenuta in data 07/02/2020, e alla società Ricorrente_1, in data 06/11/2020, nessuno dei due contribuenti, pur potendolo fare, ha presentato memorie difensive avverso il processo verbale di contestazione. La norma parla di emissione dell'atto e non di notifica, per cui questo avviso di accertamento non soggiace alla nuova disposizione dell'art.6 bis della L.212/2000. Quanto al contraddittorio preventivo, esso è stato garantito dalla legislazione antecedente l'entrata in vigore della nuova normativa che non risulta, comunque, abrogata dalla nuova. Quanto alla motivazione dell'avviso di accertamento, l'eccezione risulta infondata in quanto l'avviso di accertamento, primo ed unico atto impugnabile in una procedura di verifica fiscale, contiene una propria autonoma, legittima, chiara e completa motivazione improntata ad un percorso logico giuridico e supportata da corretti riferimenti normativi, tra cui la normativa che consente all'Amministrazione il calcolo dell'imposta con il metodo sopracitato. Parimenti, compiutamente motivato risulta essere anche l'atto presupposto richiamato nell'avviso stesso, id est il processo verbale di contestazione. Sul sesto motivo di ricorso. Sostiene la ricorrente l'esistenza di manifeste ed evidenti obiettive condizioni di incertezza circa l'interpretazione della fattispecie e della norma applicate nell'avviso di accertamento impugnato. L'assunto, artatamente prospettato, è palesemente infondato. Infatti,
l'incertezza sulla interpretazione della fattispecie è superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano. L'imposta unica sulle scommesse della cui applicazione si controverte, è stata istituita con D.lgs. n. 504 del 23 dicembre 1998, che all'art.
1. La norma, pertanto, stabilisce la necessità che l'esercizio legale dei concorsi pronostici, scommesse etc., deve rispettare la sussistenza di una concessione (comma 27) e della licenza ex art. 88 TULPS e che, comunque, tale esercizio
è assoggettato all'imposta unica anche nel caso di illegalità derivante da assenza di concessione o di licenza.
Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria. E poiché nel caso concreto il ricorso verte sull'imposta unica anno 2019, l'eccezione sopra citata è infondata. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 18 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 02 gennaio 2026 il resistente deposita memorie illustrative di replica.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Primo Grado di RM, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'imposta unica sulle scommesse è sempre dovuta sia dal ricevitore italiano, sia dal bookmaker estero privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011. Questo è il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lazio 3033/2019 che fa proprie le conclusioni della sentenza 27/2018 della Corte costituzionale.
L'imposta unica sulle scommesse è comunque dovuta anche se la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avviene al di fuori del sistema concessorio. Per ciò che concerne i soggetti passivi, l'articolo 1, comma 66, lettera b, della legge 220/2010 dispone, poi, che risulta essere tale chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'Economia e delle finanze- Aams, gestisce per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
In effetti, la Corte costituzionale è stata recentemente chiamata a valutare la legittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, la cui ratio è evidentemente quella di includere tra i soggetti passivi anche i cosiddetti centri di trasmissione dati (Ctd o ricevitorie) che operano per conto di bookmaker esteri privi di concessione in Italia. Ciò alla luce del fatto che l'entità delle commissioni pattuite si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente all'entrata in vigore della legge
220/2010. Conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, I. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse». L'art. 1, comma 66, della L. n. 220/10 ha previsto che “ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi”, ai soli fini tributari: l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. L'art. 16 del D.M. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica. ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». E' chiaro che le norme in materia dei tributi sui giochi rispondono ad un'unica ratio: “lo Stato ha interesse, sia fiscale sia extrafiscale, che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio -ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte- siano soggette al proprio ordinamento” (Così Cass.civ. 8757/21). E' noto poi, agli operatori del settore, che il quadro normativo dell'imposta unica in esame è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso. In particolare, la Corte costituzionale (Sent. 27/2018), con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L'attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. La sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – risulta, peraltro, espressamente affermata dalla giurisprudenza civile della S.C. di cassazione (Cfr. Cass. 27 luglio
2015, n. 15731), Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.
504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220/10. In riferimento alla sottoscrizione dell'atto, essa è avvenuta in forma digitale in conformità al disposto di cui all'art. 15, comma
7, DL 78/2009, secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrate dalle agenzie fiscali…può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. Per quanto riguarda le doglianze di meritoeccepite dalla Ricorrente_1 rispetto alla pretesa dell'Agenzia delle Dogane, va rilevato come l'atto impugnato contenga in sé tutti gli elementi giustificativi in fatto ed in diritto dell'imposta liquidata e richiesta.
Va, in via preliminare, osservato come ogni questione di merito agitata dalla ricorrente, sia stata ampiamente trattata - e risolta in senso negativo rispetto alle domande dalla stessa avanzate con l'atto introduttivo- da plurime pronunce della S.C. che hanno ripetutamente motivato in ordine alla legittimità delle medesime pretese qui avanzate dall'ente impositore e ciò a partire dalla citata pronuncia n. 8757 del 30 marzo 2021.
Tra esse, è sufficiente qui richiamare quanto in parte motiva esposto nell'Ordinanza della S.C., sez. 5, n.
26203 del 2021 che così si è espressa “Le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907- 8911/2021, 9162/2021, 9184/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021,
9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-
9735/2021)”, le cui motivazioni ha espressamente condiviso e richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c. riepilogando anche gli esiti degli autorevoli interventi della Corte Costituzionale, sopra richiamati (Cfr. sent.
27/18) e della Corte di Giustizia. In particolare, ha ricordato la S.C. (Ord. 26203/21) che “La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma
66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e bookmaker, di poter procedere alla traslazione dell'imposta. Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al
2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. La solidarietà dell'obbligazione e la 8 correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto”. Analogamente priva di fondamento - e per l'effetto va integralmente disattesa – appare la propugnata interpretazione della sentenza della Corte cost. n. 27/2018, né, in linea con quanto affermato nella citata pronuncia della S.C. (ord. 26203 del 2021) “è configurabile, alla stregua dei principi da essa affermati, una irragionevolezza della norma interpretativa nella parte in cui, prevedendo la imponibilità anche delle scommesse a quota fissa offerte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non ha tenuto conto che il movimento delle suddette scommesse, proprio in quanto realizzate fuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinata senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesse escluse dalla formazione del movimento netto che determina l'applicazione delle aliquote, con la conseguenza che verrebbero applicate aliquote superiori a quelle che avrebbero dovuto applicarsi per legge”. Come nel caso affrontato dalla citata pronuncia, anche in quello in esame, il profilo di censura “postula solo in astratto la circostanza che l'applicazione della disciplina di determinazione del movimento netto sul quale commisurare l'aliquota dell'imposta unica anche nel caso di scommettitore privo di concessione, avrebbe determinato l'applicazione dell'aliquota massima che diversamente, ove si fossero considerate anche le scommesse fuori sistema, non 9 sarebbe stata applicata. In realtà, rispetto al criterio di commisurazione dell'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 504 del 1998, valevole per tutti i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle scommesse, in alcun modo parte ricorrente deduce o allega in ordine al fatto che l'eventuale considerazione delle scommesse "fuori sistema" avrebbe potuto incidere diversamente sulla determinazione dell'imponibile e sull'applicazione dell'aliquota operata dall'amministrazione doganale secondo le prescrizioni di legge” (cit. Cass. ord. 26203/21). Quanto alle prospettate frizioni con il diritto unionale, rileva la S.C. con autorevole argomentazione qui condivisa e richiamata, in quanto perfettamente attinente al caso di specie: “premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa
C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_1, nello Stato membro interessato». Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 I. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore». La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust.
1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. Anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso e ribadita in memoria si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...». Né, prosegue la Corte, vi è incongruenza tra i punti 17, 26
e 28 di quella sentenza. Invero, “Col punto 17, in relazione al bookmaker, ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro;
ma col punto 24 si specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10, ma ciò non toglie - punto 28 - che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. La diversità della situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, Nominativo_1 e Ricorrente_1, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria” (Cit. Cass. Ord. 26023 del 2021). Quanto, infine, all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, "improvvisamente e imprevedibilmente" la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, ha precisato la S.C. “al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento”. In riferimento all'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. G)
L.190/2014, va rilevato come anche tale doglianza risulti infondata. Tale norma prevede che “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: […] g) g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del
1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Valutata l'assoluta mancanza di una contabilità certa, chiara, sistematica, normativamente regolata, emergente dalla verifica fiscale (in merito si evidenzia secondo il Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, art. 2, comma 3, DPR 66 dell'8.3.2002 prevede testualmente “i soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e bollatura da parte dell'ufficio delle entrate o dell'Ufficio I.V.A. recanti, a stampa, la numerazione progressiva ed i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di scommessa….) legittimamente l'Ufficio ha fatto ricorso all'utilizzo del metodo induttivo o extracontabile per la determinazione della base imponibile (così come sancito dall'art. 24, comma 8, del d.l. 98/2011, convertito con mod. dalla L. 111/2011) in applicazione di quanto contabilmente fissato dal citato art. 1, comma 644, lett. g), della L. 190/2014, come modificato dalla
L. n. 208/2015, non potendo la ricorrente che addebitare a sé stessa la mancata regolarizzazione della propria posizione sul territorio italiano. Essa, invero, ha evidentemente volutamente scelto di non aderire al nuovo sistema di collegamento al totalizzatore nazionale. Né può invocare a proprio favore la circostanza di non averlo potuto fare (senza tuttavia offrire alcuna idonea dimostrazione di ciò) a cagione delle pendenze penali che essa ha assunto di avere (o di avere avuto), in quanto ciò piuttosto che essere fonte di discriminazione è una scelta del legislatore dettata dall'esigenza che un settore così delicato come quello delle scommesse, oggettivamente a rischio di infiltrazioni criminali, sia gestito in modo trasparente ed irreprensibile sotto tutti i profili. Per quanto attiene all'applicazione della normativa introdotta dalla Legge
28/12/15 n. 208 art. 1 comma 945 per la quale "A decorrere dal 1/1/2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza " che secondo la ricorrente dovrebbe avere applicazione nel caso di specie, questione rilevante nel caso in esame in quanto l'Agenzia delle Dogane ha, applicato, relativamente alla annualità 2019, la citata precedente normativa sull'imposta unica dettata dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 644, valga quanto segue. Come correttamente osservato dall'ente impositore, il richiamo normativo da parte della ricorrente risulta ancorato alla quantificazione della base imponibile secondo lo schema del calcolo d'imposta unica in relazione alla tassazione rivolta agli allibratori legali, ossia inseriti nel circuito statale del sistema autorizzatorio strettamente legato al collegamento al totalizzatore nazionale gestito da SOGEI da parte di soggetti economici aventi i requisiti di cui al 10, comma 9-octies, d.
l. n.16 del 2.3.2012, convertito in legge n.44 del 26.04.2012, dunque in quanto assegnatari di concessione amministrativa ADM, oltre che a licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. Ne consegue che, come sostenuto dall'ente resistente, <
d. “margine” (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte), è inapplicabile ai soggetti che hanno ritenuto di non assoggettarsi al vincolo concessorio o al titolo regolarizzante previsto dall'art. 1 comma 643 della L.
n. 190/2014, così come risultante dalle modifiche e dalle estensioni apportate dalla L. n. 208/2015, ai quali quindi - non essendo gli stessi collegati al Totalizzatore Nazionale - non è tecnicamente né giuridicamente possibile applicare il meccanismo di liquidazione dell'imposta previsto dall'art. 24 comma 1 D.L. n. 98/2011>>.
Deve quindi ritenersi che i due testi normativi in discussione abbiano lo stesso ambito temporale di applicazione. Infatti, sia le norme della nuova disciplina che quelle applicate nella specie riguardano le annualità successive al 2016, tanto che la disciplina dell'art. 1 comma 644 L. 190/2014 si preoccupa specificamente di affermare che cessano di avere applicazione dall'esercizio 2016 le diverse modalità di calcolo dell'imponibile previste in precedenza. Tale argomento risulta di fondamentale rilievo per escludere l'implicita abrogazione della norma per ultima richiamata da parte di quella successiva “poichè l'espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo a quello della vigenza della nuova, costituisce chiaramente indice della volontà del Legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati” (cfr. sul punto CGT di Mantova, sentenza n. 46/2022). Ne deriva che esiste un sistema a doppio binario basato sul discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati che costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi. Per i motivi sopra rappresentanti, riconducibili all'insussistenza di qualsiasi incompatibilità tra la normativa nazionale, in materia di Imposta Unica sulle scommesse, con i principi comunitari di parità di trattamento e non di discriminazione, non può accogliersi neppure l'istanza subordinata di disapplicazione del D.Lgs n. 504/1998. Alla luce delle suesposte considerazioni non si ravvisano i presupposti per promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate dalla ricorrente, rinvio pregiudiziale negato anche dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, dovendosi sul punto ulteriormente condividere le convincenti considerazioni espresse dalla Corte nella citata pronuncia che ha osservato quanto all'insistenza sulla discriminazione e sulla pretesa contraddizione con la giurisprudenza unionale pregressa che la stessa
“sembra postulare che la Corte di giustizia abbia in precedenza riconosciuto in generale la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati. Laddove, come quella stessa Corte ha sottolineato, essa, «...pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67). Il che appunto esclude la contraddizione sulla quale s'insiste in memoria” (così: cit. Cass. 8757/2021). Va, peraltro, rilevata l'estraneità dell'imposta unica sulle scommesse al novero dei tributi armonizzati. Sul punto si è osservato che non vale in senso contrario richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica dei giochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché, come già osservato dalla S.C. “ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattati U.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio
2020, causa C-788/18, punto 17 e ivi richiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dalle legislazioni nazionali princìpi dettati per i tributi armonizzati” (Così: Cassazione civile, sez. 5, Ordinanza
n. 26203 del 2021). In ogni caso, non può non evidenziarsi, richiamando le osservazioni operate in premessa della presente trattazione che alcune delle questioni di rinvio pregiudiziale prospettate dalla ricorrente investono aspetti non rilevanti nell'odierno giudizio, in quanto riferite ad annualità precedenti al 2015, mentre l'atto impugnato riguarda unicamente l'anno 2019, sia perché, avuto riguardo all'asserita illegittima discriminazione subita per non aver potuto accedere alla regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643 della
Legge di Stabilità per il 2015 (per avere la stessa Legge posto l'ottenimento della licenza ex art. 88 del T.U.
773/31 come condizione necessaria per aderire alla regolarizzazione), la Ricorrente_1 non può che attribuire a sé stessa la scelta di continuare ad operare nel settore delle scommesse in spregio alla disciplina statale,
e non la conseguenza di una oggettiva impossibilità di sanare la propria posizione. Né si ravvisano i presupposti per sollevare la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998
n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. apparendo la stessa manifestamente infondata, alla luce dei principi già sopra esposti.
In riferimento alle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato in tutte le sue articolazioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RM rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Così deciso in RM, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di RM il 13 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore
Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4848/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_Ric._1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di RM - Via Terrasanta 48 90100
RM PA
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Terrasanta 48 90100 RM PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190012040U GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di RM si riporta agli atti ed alle memorie depositate e ne chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 novembre 2024, La società Ricorrente_1, codice fiscale P.Iva_Ric._1, ricorre avverso L'Avviso di accertamento n. M13190012040U, relativa a Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 2019, notificato il 31 luglio 2024, recante la somma di euro 21.716,63 e
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale VII - Sicilia, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sede di
RM.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64.
L'avviso di accertamento impugnato è palesemente illegittimo, in quanto emesso in forza di una normativa (L. 220/2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita. Il bookmaker Ricorrente_1 Malta svolge attività lecita nel territorio italiano. A seguito delle discriminazioni subite dalla società nell'accesso al sistema concessorio italiano, è stata giudizialmente dichiarata la liceità dell'attività svolta dall'operatore maltese con sentenze passate in giudicato.
2) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49
e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento.
Si censura l'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso sulla base di una normativa (art. 1, comma
644 L. 190/2014) contrastante con il diritto comunitario (artt. 49 e 56 TFUE), immediatamente efficace ed esecutivo. Si chiede, pertanto, di disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato. Occorre precisare che con la L. 190/2014, il Legislatore italiano ha introdotto nuove disposizioni in materia di giochi pubblici e con le disposizioni di cui ai commi 643 e 644, ha previsto un regime di regolarizzazione nei confronti di taluni operatori presenti nel mercato. Tuttavia, la predetta regolarizzazione è stata illegittimamente preclusa alla società Ricorrente_1.
3) L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015.
Si rileva ulteriormente l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver l'Ufficio applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015. L'Ufficio dei Monopoli, ha completamente ignorato tale intervento legislativo ed ha emesso l'odierno avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in manifesta violazione di legge. Come noto, la legge di stabilità per il 2016
(L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica. A seguito della novella legislativa, pertanto,
l'imposizione, deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
4) Incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali.
Si rileva in questa sede la contrarietà della normativa italiana in materia di imposta unica rispetto al diritto comunitario nonché ai principi costituzionali. Ebbene, l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di Ric._1 e dei CTD ad esso affiliati, determina situazioni di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE. La maggiorazione dell'imposta applicata dall'Amministrazione finanziaria alle ricevitorie Ricorrente_1 ha l'effetto di limitare del tutto la libertà di Ricorrente_1 di offrire i propri servizi al mercato italiano, riconosciuta dagli art. 56 e ss. TFUE, e si traduce in una ingiustificata disparità di trattamento ai danni di tale operatore. E' evidente, allora che l'applicazione dell'Imposta maggiorata, rappresenta un caso di discriminazione fiscale, che pregiudica nei confronti di Ricorrente_1 e del CTD la libertà di prestazione dei servizi riconosciuta dagli artt. 56 segg. TFUE. Si ritiene, pertanto, che sussista ogni condizione affinché l'Onorevole Collegio adito disapplichi – ai sensi degli artt.
288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE, nonché in forza dei principi di prevalenza del diritto dell'Unione e di leale collaborazione tra gli Stati Membri – le disposizioni di cui all'art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 per l'evidente contrasto di queste con gli artt. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché con i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento, legittimo affidamento, non discriminazione e certezza del diritto.
5) Nullità dell'avviso di accertamento per mancata emissione e notifica dello schema di atto ex art.
6-bis
L. n. 212/2000 e, conseguente omesso contraddittorio preventivo.
Con il presente motivo si censura il modus operandi dell'Ente impositore che ha emesso l'atto impositivo senza un previo contraddittorio con Parte Ricorrente. Ne deriva la manifesta nullità dell'Avviso di
Accertamento per violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000. Nel caso di specie, l'omessa notifica dello schema di atto ha precluso al contribuente la possibilità di intervenire previamente nel procedimento.
6) Violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l.
212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
L'avviso impugnato è illegittimo anche in relazione all'applicazione delle sanzioni che, come è noto, è subordinata alla comprovata sussistenza degli elementi soggettivi di dolo e di colpa che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 (applicabile anche all'Imposta Unica ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1998), devono necessariamente ricorrere affinché risulti integrata la fattispecie sanzionatoria. È indubitabile che, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale VII - Sicilia, Ufficio dei
Monopoli per la Sicilia, Sede di RM, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso. Con tale motivo di impugnazione la ricorrente tenta di avvalorare la tesi della liceità della attività di raccolta scommesse, posta in essere tramite il CTD il quale esercita in assenza sia di licenza di P.S che di collegamento al totalizzatore nazionale, e sostiene che a legittimare tale raccolta siano state alcune pronunce giudiziarie. In realtà le pronunce giudiziarie citate a sostegno di questa ultima e fantasiosa teoria, affrontano questioni relative ai profili penali dell'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse e si limitano a considerare, quindi, i risvolti penali delle violazioni contestate all'agente, che vanno tenuti distinti e separati dagli aspetti fiscali dell'attività economica oggetto di tassazione che in questa sede si affrontano. La ricorrente non cita, invece, la copiosa giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l'irrilevanza del giudizio penale sul fatto commesso rispetto alla configurazione della soggettività passiva tributaria in materia di imposta unica sulle scommesse. La
Ricorrente_1 ed i suoi CTD, pur sostenendo di essere discriminati dal legislatore italiano, pretendono di continuare ad operare in Italia senza versare l'Imposta Unica, senza sostenere gli oneri concessori e senza rispettare le prescrizioni del legislatore italiano in materia di tenuta di contabilità e di distanze di sicurezza dagli obiettivi sensibili, contrariamente a quanto devono fare gli operatori nazionali ed esteri regolarmente autorizzati. In conclusione, non sussiste alcun dubbio sulla debenza dell'imposta unica sia da parte del CTD sia da parte del bookmaker Ricorrente_1, alla luce di quanto prevede il d.lgs. n. 504/98 e l'art. 1, comma 66, della L. n. 220.2012, e tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018 del 23.01.2018, dalla CGUE con la sentenza del 26.02.2020 con la quale si conferma che lo Stato italiano può ben pretendere l'adempimento degli obblighi tributari tanto dai CTD quanto dai bookmakers loro mandanti. Sul secondo motivo di ricorso. Con riferimento alla diversa individuazione della base imponibile, si ribadisce quanto già evidenziato dall'Ufficio in sede di accertamento;
la norma che legittima l'ufficio all'utilizzo del metodo induttivo è l'art. 24, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 13 luglio 2011, n. 111. Il successivo comma 10 del citato articolo 24 prevede che nel caso di scommesse comunque non affluite al Totalizzatore Nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, pur se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In combinato disposto con la norma suindicata si applica in questi casi l'art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 che, alla lettera g). Ciò vuol dire che a decorrere dal 2015 in poi si applica l'art.1, comma 644, lett.g) della L.190/2014 che prevede il triplo della media per tutti gli operatori che non abbiano presentato alcuna documentazione analitica o laddove quest'ultima sia non attendibile e vidimata oltre che non siano collegati al totalizzatore nazionale. La Stanlebet, attraverso i
CTD che sono affiliati alla stessa, offre ai giocatori scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'ADM
(ossia il palinsesto ufficiale), scommesse su eventi ippici, scommesse sportive ecc……e quindi si rivolge ad una notevole fetta di pubblico di giocatori. Anche l'aliquota applicata dell'8% che è quella massima delle scommesse sportive, è giustificata dal fatto che, non essendo collegati al totalizzatore nazionale, non è possibile distinguere i vari tipi di scommesse che vengono offerte e allora si prende come riferimento l'aliquota relativa alle scommesse sportive da applicare al triplo della media. E' corretto, dunque, applicare il triplo della media dal 2015 in poi dato che la Corte di Cassazione ha confermato il calcolo effettuato secondo il triplo della media provinciale ritenendolo non discriminatorio. Estendendolo anche ai soggetti che abbiano avviato l'attività di raccolta illecita di scommesse oltre il termine della procedura di regolarizzazione, con superamento del precedente metodo di quantificazione basato sulla mera media provinciale. Infatti, l'avviso di accertamento è unico e si rivolge, oltre che al CTD anche al bookmaker Ric._1 in qualità di coobbligato solidale il quale, come ben sappiamo, opera da almeno 20 anni sul nostro territorio, e, quindi, era operativo alla data del 30.10.2014, quando sono entrate in vigore le leggi di stabilità 2015 e 2016 che hanno concesso a chiunque lo volesse la possibilità di regolarizzarsi. Riguardo al terzo motivo di ricorso. Si fa osservare sul punto che il legislatore, nell'introdurre il nuovo regime di tassazione sul margine, ha fatto riferimento al solo canale legale della raccolta scommesse, cioè alle sole scommesse raccolte in collegamento al totalizzatore nazionale, lasciando impregiudicato il meccanismo impositivo già vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale. Per la filiera illegale, ovvero per gli operatori che operano in evasione d'imposta, non essendo titolari di concessione e quindi non collegati al Totalizzatore nazionale, il legislatore applica quanto disposto dalla lettera g) del comma 644. Invero, la Ricorrente_1, vuole promuovere, l'applicazione alla vicenda fiscale che ci occupa della disciplina di cui all'art. 1, comma 945, della legge n.208/2015, con determinazione dell'imposta unica sul cosiddetto “margine”. Tuttavia tale legge, come sopra detto, non si applica a chi non ha la concessione italiana e non è collegato al totalizzatore nazionale come la Ricorrente_1. Ne deriva che, laddove vengano presentatae queste proposte conciliative, le stesse non sono accoglibili in considerazione dell'impossibilità da parte dell'Ufficio di poter verificare la stessa corrispondenza degli elementi di calcolo offerti dalla Ricorrente_1 alla effettiva consistenza dei volumi delle giocate effettuate visto che non è stata prodotta alcuna documentazione contabile dalla società Ricorrente_1. Infine, si fa presente che il DPR n. 66/2002, recante il regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse a norma dell'articolo 6 del D.lgs. 504/98, prevede all'art. 2, comma
3, quali siano le modalità di documentazione delle operazioni di raccolta scommesse da parte di coloro che non sono collegati al totalizzatore nazionale. Sul quarto motivo di ricorso. Anche questa eccezione è assolutamente infondata e dall'evidente fine dilatorio. La questione affrontata dalla CGUE ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in un procedimento che aveva la Ricorrente_1, come parte in causa e quale proponente del rinvio alla CGUE. Le conclusioni della CGUE, in assoluta continuità con gli orientamenti precedentemente espressi dalla Corte, non sono tuttavia favorevoli alla Ricorrente_1 e ai loro intermediari nazionali, i quali hanno colto l'occasione per proporre ulteriori rinvii e questioni pregiudiziali. Nell'ambito della critica alla sentenza della CGUE del 26.02.2020, parte ricorrente solleva dubbi interpretativi relativamente alle annualità di imposta successive al 2015. Anche questa eccezione appare infondata, pretestuosa e finalizzata esclusivamente all'assoluta, totale evasione d'imposta. Si fa presente che, con la
L.190/2014 e la L.208/2015, il legislatore italiano ha incrementato il rilascio di concessioni provvisorie e consentito ai soggetti non regolarizzati di poter usufruire di una deroga per l'esercizio delle attività nell'anno
2016. Le suddette leggi, incrementando le concessioni provvisorie ed accorciando i tempi per la regolarizzazione. Pertanto, la questione di legittimità comunitaria si appalesa assolutamente infondata. Si coglie l'occasione per sottolineare che la società Ricorrente_1 non ha ritenuto di dover aderire in alcun modo alla definizione della procedura di regolarizzazione, considerando maggiormente proficuo continuare ad operare in evasione d'imposta. Sul quinto motivo di ricorso. La presente eccezione è assolutamente infondata e non veritiera. La nuova formulazione dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del
Contribuente, infatti, si applica dopo il 30/04/2024 e prevede che tutti gli atti “emessi successivamente al
30/04/2024”, autonomamente impugnabili, siano preceduti a pena di annullabilità da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del precedente articolo. La Ricorrente_1 lamenta il mancato invio dello schema di atto facendo riferimento non all'emissione dell'avviso di accertamento che è avvenuto in data 12/04/2024 ma alla sua notifica che sarebbe avvenuta in data 31/07/2024. Preme sottolineare che, nel caso concreto, l'avviso di accertamento n. M13190012040U è stato emesso il 12/04/2024 tanto nei confronti del Sig. Miccichè che della società “Ricorrente_1 ”. In virtù di ciò, agli stessi si applica il contraddittorio preventivo previsto dalla vecchia legislazione che ha assicurato, nel caso specifico, la possibilità ad entrambi i contribuenti di presentare memorie difensive avverso il pvc notificato. Dopo la notifica del pvc al Sig. Miccichè, avvenuta in data 07/02/2020, e alla società Ricorrente_1, in data 06/11/2020, nessuno dei due contribuenti, pur potendolo fare, ha presentato memorie difensive avverso il processo verbale di contestazione. La norma parla di emissione dell'atto e non di notifica, per cui questo avviso di accertamento non soggiace alla nuova disposizione dell'art.6 bis della L.212/2000. Quanto al contraddittorio preventivo, esso è stato garantito dalla legislazione antecedente l'entrata in vigore della nuova normativa che non risulta, comunque, abrogata dalla nuova. Quanto alla motivazione dell'avviso di accertamento, l'eccezione risulta infondata in quanto l'avviso di accertamento, primo ed unico atto impugnabile in una procedura di verifica fiscale, contiene una propria autonoma, legittima, chiara e completa motivazione improntata ad un percorso logico giuridico e supportata da corretti riferimenti normativi, tra cui la normativa che consente all'Amministrazione il calcolo dell'imposta con il metodo sopracitato. Parimenti, compiutamente motivato risulta essere anche l'atto presupposto richiamato nell'avviso stesso, id est il processo verbale di contestazione. Sul sesto motivo di ricorso. Sostiene la ricorrente l'esistenza di manifeste ed evidenti obiettive condizioni di incertezza circa l'interpretazione della fattispecie e della norma applicate nell'avviso di accertamento impugnato. L'assunto, artatamente prospettato, è palesemente infondato. Infatti,
l'incertezza sulla interpretazione della fattispecie è superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano. L'imposta unica sulle scommesse della cui applicazione si controverte, è stata istituita con D.lgs. n. 504 del 23 dicembre 1998, che all'art.
1. La norma, pertanto, stabilisce la necessità che l'esercizio legale dei concorsi pronostici, scommesse etc., deve rispettare la sussistenza di una concessione (comma 27) e della licenza ex art. 88 TULPS e che, comunque, tale esercizio
è assoggettato all'imposta unica anche nel caso di illegalità derivante da assenza di concessione o di licenza.
Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria. E poiché nel caso concreto il ricorso verte sull'imposta unica anno 2019, l'eccezione sopra citata è infondata. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 18 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 02 gennaio 2026 il resistente deposita memorie illustrative di replica.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Primo Grado di RM, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'imposta unica sulle scommesse è sempre dovuta sia dal ricevitore italiano, sia dal bookmaker estero privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011. Questo è il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lazio 3033/2019 che fa proprie le conclusioni della sentenza 27/2018 della Corte costituzionale.
L'imposta unica sulle scommesse è comunque dovuta anche se la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avviene al di fuori del sistema concessorio. Per ciò che concerne i soggetti passivi, l'articolo 1, comma 66, lettera b, della legge 220/2010 dispone, poi, che risulta essere tale chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'Economia e delle finanze- Aams, gestisce per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
In effetti, la Corte costituzionale è stata recentemente chiamata a valutare la legittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, la cui ratio è evidentemente quella di includere tra i soggetti passivi anche i cosiddetti centri di trasmissione dati (Ctd o ricevitorie) che operano per conto di bookmaker esteri privi di concessione in Italia. Ciò alla luce del fatto che l'entità delle commissioni pattuite si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente all'entrata in vigore della legge
220/2010. Conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, I. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse». L'art. 1, comma 66, della L. n. 220/10 ha previsto che “ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi”, ai soli fini tributari: l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. L'art. 16 del D.M. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica. ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». E' chiaro che le norme in materia dei tributi sui giochi rispondono ad un'unica ratio: “lo Stato ha interesse, sia fiscale sia extrafiscale, che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio -ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte- siano soggette al proprio ordinamento” (Così Cass.civ. 8757/21). E' noto poi, agli operatori del settore, che il quadro normativo dell'imposta unica in esame è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso. In particolare, la Corte costituzionale (Sent. 27/2018), con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L'attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. La sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – risulta, peraltro, espressamente affermata dalla giurisprudenza civile della S.C. di cassazione (Cfr. Cass. 27 luglio
2015, n. 15731), Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n.
504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220/10. In riferimento alla sottoscrizione dell'atto, essa è avvenuta in forma digitale in conformità al disposto di cui all'art. 15, comma
7, DL 78/2009, secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrate dalle agenzie fiscali…può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. Per quanto riguarda le doglianze di meritoeccepite dalla Ricorrente_1 rispetto alla pretesa dell'Agenzia delle Dogane, va rilevato come l'atto impugnato contenga in sé tutti gli elementi giustificativi in fatto ed in diritto dell'imposta liquidata e richiesta.
Va, in via preliminare, osservato come ogni questione di merito agitata dalla ricorrente, sia stata ampiamente trattata - e risolta in senso negativo rispetto alle domande dalla stessa avanzate con l'atto introduttivo- da plurime pronunce della S.C. che hanno ripetutamente motivato in ordine alla legittimità delle medesime pretese qui avanzate dall'ente impositore e ciò a partire dalla citata pronuncia n. 8757 del 30 marzo 2021.
Tra esse, è sufficiente qui richiamare quanto in parte motiva esposto nell'Ordinanza della S.C., sez. 5, n.
26203 del 2021 che così si è espressa “Le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907- 8911/2021, 9162/2021, 9184/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021,
9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-
9735/2021)”, le cui motivazioni ha espressamente condiviso e richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c. riepilogando anche gli esiti degli autorevoli interventi della Corte Costituzionale, sopra richiamati (Cfr. sent.
27/18) e della Corte di Giustizia. In particolare, ha ricordato la S.C. (Ord. 26203/21) che “La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma
66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e bookmaker, di poter procedere alla traslazione dell'imposta. Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al
2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. La solidarietà dell'obbligazione e la 8 correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto”. Analogamente priva di fondamento - e per l'effetto va integralmente disattesa – appare la propugnata interpretazione della sentenza della Corte cost. n. 27/2018, né, in linea con quanto affermato nella citata pronuncia della S.C. (ord. 26203 del 2021) “è configurabile, alla stregua dei principi da essa affermati, una irragionevolezza della norma interpretativa nella parte in cui, prevedendo la imponibilità anche delle scommesse a quota fissa offerte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non ha tenuto conto che il movimento delle suddette scommesse, proprio in quanto realizzate fuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinata senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesse escluse dalla formazione del movimento netto che determina l'applicazione delle aliquote, con la conseguenza che verrebbero applicate aliquote superiori a quelle che avrebbero dovuto applicarsi per legge”. Come nel caso affrontato dalla citata pronuncia, anche in quello in esame, il profilo di censura “postula solo in astratto la circostanza che l'applicazione della disciplina di determinazione del movimento netto sul quale commisurare l'aliquota dell'imposta unica anche nel caso di scommettitore privo di concessione, avrebbe determinato l'applicazione dell'aliquota massima che diversamente, ove si fossero considerate anche le scommesse fuori sistema, non 9 sarebbe stata applicata. In realtà, rispetto al criterio di commisurazione dell'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 504 del 1998, valevole per tutti i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle scommesse, in alcun modo parte ricorrente deduce o allega in ordine al fatto che l'eventuale considerazione delle scommesse "fuori sistema" avrebbe potuto incidere diversamente sulla determinazione dell'imponibile e sull'applicazione dell'aliquota operata dall'amministrazione doganale secondo le prescrizioni di legge” (cit. Cass. ord. 26203/21). Quanto alle prospettate frizioni con il diritto unionale, rileva la S.C. con autorevole argomentazione qui condivisa e richiamata, in quanto perfettamente attinente al caso di specie: “premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa
C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_1, nello Stato membro interessato». Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 I. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore». La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust.
1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. Anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso e ribadita in memoria si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...». Né, prosegue la Corte, vi è incongruenza tra i punti 17, 26
e 28 di quella sentenza. Invero, “Col punto 17, in relazione al bookmaker, ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro;
ma col punto 24 si specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10, ma ciò non toglie - punto 28 - che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. La diversità della situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, Nominativo_1 e Ricorrente_1, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria” (Cit. Cass. Ord. 26023 del 2021). Quanto, infine, all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, "improvvisamente e imprevedibilmente" la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, ha precisato la S.C. “al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento”. In riferimento all'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. G)
L.190/2014, va rilevato come anche tale doglianza risulti infondata. Tale norma prevede che “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: […] g) g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del
1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Valutata l'assoluta mancanza di una contabilità certa, chiara, sistematica, normativamente regolata, emergente dalla verifica fiscale (in merito si evidenzia secondo il Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, art. 2, comma 3, DPR 66 dell'8.3.2002 prevede testualmente “i soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e bollatura da parte dell'ufficio delle entrate o dell'Ufficio I.V.A. recanti, a stampa, la numerazione progressiva ed i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di scommessa….) legittimamente l'Ufficio ha fatto ricorso all'utilizzo del metodo induttivo o extracontabile per la determinazione della base imponibile (così come sancito dall'art. 24, comma 8, del d.l. 98/2011, convertito con mod. dalla L. 111/2011) in applicazione di quanto contabilmente fissato dal citato art. 1, comma 644, lett. g), della L. 190/2014, come modificato dalla
L. n. 208/2015, non potendo la ricorrente che addebitare a sé stessa la mancata regolarizzazione della propria posizione sul territorio italiano. Essa, invero, ha evidentemente volutamente scelto di non aderire al nuovo sistema di collegamento al totalizzatore nazionale. Né può invocare a proprio favore la circostanza di non averlo potuto fare (senza tuttavia offrire alcuna idonea dimostrazione di ciò) a cagione delle pendenze penali che essa ha assunto di avere (o di avere avuto), in quanto ciò piuttosto che essere fonte di discriminazione è una scelta del legislatore dettata dall'esigenza che un settore così delicato come quello delle scommesse, oggettivamente a rischio di infiltrazioni criminali, sia gestito in modo trasparente ed irreprensibile sotto tutti i profili. Per quanto attiene all'applicazione della normativa introdotta dalla Legge
28/12/15 n. 208 art. 1 comma 945 per la quale "A decorrere dal 1/1/2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza " che secondo la ricorrente dovrebbe avere applicazione nel caso di specie, questione rilevante nel caso in esame in quanto l'Agenzia delle Dogane ha, applicato, relativamente alla annualità 2019, la citata precedente normativa sull'imposta unica dettata dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 644, valga quanto segue. Come correttamente osservato dall'ente impositore, il richiamo normativo da parte della ricorrente risulta ancorato alla quantificazione della base imponibile secondo lo schema del calcolo d'imposta unica in relazione alla tassazione rivolta agli allibratori legali, ossia inseriti nel circuito statale del sistema autorizzatorio strettamente legato al collegamento al totalizzatore nazionale gestito da SOGEI da parte di soggetti economici aventi i requisiti di cui al 10, comma 9-octies, d.
l. n.16 del 2.3.2012, convertito in legge n.44 del 26.04.2012, dunque in quanto assegnatari di concessione amministrativa ADM, oltre che a licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. Ne consegue che, come sostenuto dall'ente resistente, <
d. “margine” (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte), è inapplicabile ai soggetti che hanno ritenuto di non assoggettarsi al vincolo concessorio o al titolo regolarizzante previsto dall'art. 1 comma 643 della L.
n. 190/2014, così come risultante dalle modifiche e dalle estensioni apportate dalla L. n. 208/2015, ai quali quindi - non essendo gli stessi collegati al Totalizzatore Nazionale - non è tecnicamente né giuridicamente possibile applicare il meccanismo di liquidazione dell'imposta previsto dall'art. 24 comma 1 D.L. n. 98/2011>>.
Deve quindi ritenersi che i due testi normativi in discussione abbiano lo stesso ambito temporale di applicazione. Infatti, sia le norme della nuova disciplina che quelle applicate nella specie riguardano le annualità successive al 2016, tanto che la disciplina dell'art. 1 comma 644 L. 190/2014 si preoccupa specificamente di affermare che cessano di avere applicazione dall'esercizio 2016 le diverse modalità di calcolo dell'imponibile previste in precedenza. Tale argomento risulta di fondamentale rilievo per escludere l'implicita abrogazione della norma per ultima richiamata da parte di quella successiva “poichè l'espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo a quello della vigenza della nuova, costituisce chiaramente indice della volontà del Legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati” (cfr. sul punto CGT di Mantova, sentenza n. 46/2022). Ne deriva che esiste un sistema a doppio binario basato sul discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati che costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi. Per i motivi sopra rappresentanti, riconducibili all'insussistenza di qualsiasi incompatibilità tra la normativa nazionale, in materia di Imposta Unica sulle scommesse, con i principi comunitari di parità di trattamento e non di discriminazione, non può accogliersi neppure l'istanza subordinata di disapplicazione del D.Lgs n. 504/1998. Alla luce delle suesposte considerazioni non si ravvisano i presupposti per promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate dalla ricorrente, rinvio pregiudiziale negato anche dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, dovendosi sul punto ulteriormente condividere le convincenti considerazioni espresse dalla Corte nella citata pronuncia che ha osservato quanto all'insistenza sulla discriminazione e sulla pretesa contraddizione con la giurisprudenza unionale pregressa che la stessa
“sembra postulare che la Corte di giustizia abbia in precedenza riconosciuto in generale la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati. Laddove, come quella stessa Corte ha sottolineato, essa, «...pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67). Il che appunto esclude la contraddizione sulla quale s'insiste in memoria” (così: cit. Cass. 8757/2021). Va, peraltro, rilevata l'estraneità dell'imposta unica sulle scommesse al novero dei tributi armonizzati. Sul punto si è osservato che non vale in senso contrario richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica dei giochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché, come già osservato dalla S.C. “ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattati U.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio
2020, causa C-788/18, punto 17 e ivi richiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dalle legislazioni nazionali princìpi dettati per i tributi armonizzati” (Così: Cassazione civile, sez. 5, Ordinanza
n. 26203 del 2021). In ogni caso, non può non evidenziarsi, richiamando le osservazioni operate in premessa della presente trattazione che alcune delle questioni di rinvio pregiudiziale prospettate dalla ricorrente investono aspetti non rilevanti nell'odierno giudizio, in quanto riferite ad annualità precedenti al 2015, mentre l'atto impugnato riguarda unicamente l'anno 2019, sia perché, avuto riguardo all'asserita illegittima discriminazione subita per non aver potuto accedere alla regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643 della
Legge di Stabilità per il 2015 (per avere la stessa Legge posto l'ottenimento della licenza ex art. 88 del T.U.
773/31 come condizione necessaria per aderire alla regolarizzazione), la Ricorrente_1 non può che attribuire a sé stessa la scelta di continuare ad operare nel settore delle scommesse in spregio alla disciplina statale,
e non la conseguenza di una oggettiva impossibilità di sanare la propria posizione. Né si ravvisano i presupposti per sollevare la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998
n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. apparendo la stessa manifestamente infondata, alla luce dei principi già sopra esposti.
In riferimento alle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato in tutte le sue articolazioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RM rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Così deciso in RM, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di RM il 13 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore
Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)