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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2309/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]
140, rappresentato e difeso dall' Avv. Teresa Marletta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], res.te a Comiso in viale Controparte_1
Papa Giovanni Paolo II n 140 (CF. ), e C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], residente in [...]
Tomasi n. 7 (CF. ), rappresentati e difesi entrambi C.F._3 giusta mandato in atti dall'Avv. Teresa Marletta;
TERZI INTERVENIENTI VOLONTARI
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata in
[...]
Enna, alla Via Marchese Mario Grimaldi 8, presso lo studio dell'Avv.
Gianpiero Cortese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
collegiale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
573/2014, emessa dal Tribunale di Ragusa, intervenuta tra gli ex coniugi e pubblicata il 14.06.2014, per come già modificata, Parte_1 CP_2
dapprima con decreto n. 3132/2019 del 05.11.2019, reso dalla Corte
d'Appello di Catania - Sezione della famiglia e delle persone, e successivamente con decreto n. 13830/2019 del 19.07.2019, reso dal
Tribunale di Ragusa, nella parte relativa alla previsione, a proprio carico, di un assegno di mantenimento, pari ad euro 200,00 mensili, da versare in via diretta al figlio maggiorenne , stante il relativo sopravvenuto stato di CP
indipendenza economica di quest'ultimo, nonché nella parte riguardante la previsione, a proprio carico, di un assegno di mantenimento, pari ad euro
200,00 mensili, per il figlio maggiorenne , da versarsi in favore Pt_2 dell'ex moglie, stante che lo stesso, così come il fratello , non CP coabiterebbe più con la madre, oltre ad avere intrapreso una, seppur precaria, attività lavorativa. Chiedeva, pertanto, il ricorrente, alla luce della sopravvenienza di dette nuove circostanze di fatto, revocarsi l'obbligo posto a suo carico di mantenimento diretto nei confronti del figlio , nonchè CP
disporsi il versamento diretto della somma di euro 200,00 mensili nei confronti del figlio , e, in ultimo, disporsi la revoca dell'assegnazione Pt_2 4
della casa coniugale, di proprietà di entrambi gli ex coniugi, alla madre non più convivente in uno ai figli;
chiedeva anche revocarsi taluni CP_2 obblighi, posti in capo al , all'esito del sottoscritto accordo di Parte_1 divorzio tra le parti, quali il pagamento delle spese per le utenze relative alla casa coniugale, il pagamento integrale del mutuo, nonché le spese per la tassa di circolazione e l'assicurazione dell'autoveicolo in uso all'ex moglie, in quanto obblighi connessi al collocamento dei figli presso la casa materna, allo stato venuto meno.
A parziale modifica di quanto richiesto in seno al ricorso introduttivo, il , a seguito delle ulteriori e nuove circostanze eccepite, in seno Parte_1 all'atto di intervento, effettuato da entrambi i figli, ed , CP Pt_2 costituitisi nel presente giudizio, quali nello specifico la sopravvenuta indipendenza economica di entrambi, chiedeva la revoca anche dell'assegno di mantenimento da versarsi all'ex moglie in favore del figlio , Pt_2
maggiorenne ed ormai economicamente indipendente.
Si costituiva la resistente, la quale, mentre non contestava in alcun modo le sopravvenute circostanze eccepite e dedotte dal , in Parte_1 particolare l'intervenuto allontanamento dall'ex casa familiare di entrambi i figli, ed , residenti altrove, nonché la loro sopraggiunta CP Pt_2 indipendenza economica, eccepiva, di contro, l'esistenza di una sperequazione economica tra i coniugi, dovuta essenzialmente allo stato di parziale invalidità della stessa, la quale, inabile al lavoro, percepiva il solo reddito di inclusione;
chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile, da porsi a carico del marito, nella misura di euro 500,00 mensili.
Successivamente all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473- bis.21 c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, il giorno 10.06.2024, rilevato 5
quanto dichiarato personalmente dalle parti, e quanto documentato in atti,
a scioglimento della riserva ivi assunta, con provvedimento del 17.10.2024, veniva provvisoriamente disposta - a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 573/2014, emessa dal Tribunale di Ragusa, pubblicata il
14.06.2014, per come già modificata, dapprima con decreto n. 3132/2019 del 05.11.2019, della Corte d'Appello di Catania, e successivamente con decreto n. 13830/2019, del 19.07.2019, reso dal Tribunale di Ragusa – la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di , Controparte_2 nonché la revoca dell'obbligo a carico di di pagare la Parte_1 quota del 50% dei ratei di mutuo per l'acquisto della casa familiare spettanti a , del pagamento delle utenze della casa di Ragusa nella Controparte_2 via Gela n. 34, nonché della tassa di possesso e della polizza RCA dell'autovettura della veniva sollevata d'ufficio la questione di CP_2
legittimazione passiva in merito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento versato direttamente in favore del figlio , e circa la CP domanda di chiesto versamento diretto dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio . Pt_2
Con atto di intervento del 13.11.2024, si costituivano in giudizio i figli delle parti, e , i quali confermavano di Controparte_1 Parte_2 non convivere più con la madre , nella casa coniugale di via Controparte_2
Gela 24, in Ragusa, ancor prima del deposito del ricorso di Parte_1
(luglio 2023), e di essere economicamente indipendenti,
[...] chiedendo pertanto accogliersi la richiesta di revoca del versamento del contributo di mantenimento, e di ogni altro onere a titolo di mantenimento di entrambi i figli, posti a carico del . Parte_1
All'udienza di discussione del 15.01.2025, ex art 473-bis.28 c.p.c., tenutasi in forma cartolare, la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti. 6
Il Pubblico Ministero, cui venivano inviati gli atti, esprimeva parere favorevole in data 21.01.2025.
Ciò premesso, va ritenuta l'accoglibilità del ricorso in esame, per i motivi di seguito illustrati.
Ed invero, devono intendersi definitivamente accertate, nel corso del presente giudizio, anche all'esito dell'intervento volontario spiegato in atti da entrambi i figli delle parti, ed , le nuove e sopravvenute CP Pt_2 circostanze relative ai medesimi, non più conviventi insieme alla madre, nella casa familiare sita in Ragusa, in via Gela n. 24, di proprietà di entrambi i coniugi, sin dall'introduzione del presente giudizio, nonché, ad oggi, entrambi economicamente autosufficienti, in quanto esercenti una stabile attività lavorativa.
Deve ritenersi altresì superata, in virtù del medesimo intervento volontario dei figli, specie relativamente alla posizione di , la CP questione attinente al sollevato difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di revoca del relativo assegno di mantenimento.
Tenuto conto delle superiori circostanze, può disporsi, in questa definitiva sede, la revoca del predetto assegno, previsto a carico del padre e direttamente versato in favore del figlio , come pure da quest'ultimo CP chiesto personalmente al Tribunale adìto, con adesione alla domanda spiegata dal padre, con decorrenza dalla data dell'introduzione del presente giudizio.
Va, altresì, disposta la revoca dell'assegno di mantenimento, posto a carico del padre, da versarsi in favore della madre, per il figlio , Pt_2 anch'essa con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, 7
stante che , sebbene sia divenuto economicamente indipendente Pt_2
solamente nelle more dello svolgimento del presente giudizio, come dedotto dal ricorrente e confermato dallo stesso figlio, in seno all'atto di intervento adesivo del 13.11.2024, è risultato anche lui non più convivente con la madre, beneficiaria di dette somme, sin dal luglio del 2023, ovvero già in data antecedente all'introduzione del presente giudizio.
Incontestato, poi, il difetto di coabitazione tra la madre ed i figli delle parti, sin dalla data di deposito del ricorso in oggetto, va confermato, in questa sede, quanto già provvisoriamente disposto, ex art. 473 bis.22 c.p.c., circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Ragusa, in via Gela n. 24, in favore della madre, odierna resistente, in quanto non più convivente con i figli ed CP
, divenuti, peraltro, entrambi economicamente indipendenti. Pt_2
E' bastevole ricordare in questa sede che ogni successiva questione circa il godimento e l'uso del predetto immobile sarà soggetta alle ordinarie regole civilistiche, essendo venuti meno tutti i presupposti di legge per ogni pronuncia circa la relativa assegnazione.
Analogamente, rilevata la mancanza di contestazione espressa da parte della resistente, in seno ai propri scritti difensivi, nei confronti della domanda avanzata dal ricorrente, volta alla revoca degli ulteriori obblighi assunti dal in sede di accordo divorzile, relativi al pagamento delle Parte_1 spese per le utenze della casa coniugale, al pagamento integrale del mutuo, nonché alle spese per la tassa di circolazione e l'assicurazione dell'autoveicolo in uso all'ex moglie, e ritenuto che, nel caso in esame, i citati obblighi furono assunti, in detta sede - secondo la ricostruzione in fatto dedotta dal ricorrente, e non contestata dalla oltre che CP_2 confermata dalla Corte d'Appello di Catania, Sezione della famiglia e delle persone, con decreto n. 3132/2019 del 05.11.2019 -, quali pattuizioni integrative dell'assegno di mantenimento per i figli ed , CP Pt_2 8
nell'interesse dunque dei figli medesimi, allora non economicamente indipendenti e collocati presso la casa materna, non può che confermarsi, anche in questa definitiva sede, quanto già stabilito in via provvisoria ed urgente con provvedimento del 17.10.2024, circa la relativa revoca in favore del . Parte_1
Se detti patti, infatti, sono validi ed efficaci, nei limiti in cui non determinino una violazione dell'art. 160 c.c., "la parte che li ha sottoscritti, in caso di sopravvivenze, atte ad alterare l'assetto negoziale raggiunto, deve inevitabilmente poterli rimettere in discussione, anche tramite la procedura di modifica ex art. 9 L. 898/1970", dovendo il termine "disposizioni", utilizzato dall'art. 9 citato, essere interpretato "in modo elastico (e non restrittivo)", nel senso che possono essere oggetto di revisione anche le pattuizioni concomitanti (a latere) a quelle sottoposte al vaglio del Tribunale
e recepite nella sentenza di divorzio, che abbiamo "sostanzialmente contenuto e natura analoga e concernenti obbligazioni periodiche e continuative (come il versamento del contributo integrativo dell'assegno divorzile) che unitamente a quelle recepite nella sentenza di divorzio formano "un unicum inscindibile". (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/07/2024
(ud. 28/06/2024, dep. 10/07/2024), n.18843).
In ultimo, la domanda riconvenzionale, avanzata da , Controparte_2
tesa al riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore in misura non inferiore ad euro 500,00 mensili - in precedenza già revocato nella misura di euro 100,00 mensili, a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, e modificate con provvedimento reso dalla Corte d'Appello di
Catania, Sezione della famiglia e delle persone, n. 3132/2019 del 05.11.2019
- non può trovare accoglimento in questa sede per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, nel caso di specie l'assegno divorzile concordato tra i coniugi, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore di 9
, nella misura di euro 100,00 mensili, è stato revocato, a Controparte_2
modifica delle condizioni di divorzio, con decreto della Corte d'Appello di
Catania, Sezione della famiglia e delle persone, n. 3132/2019 del
05.11.2019, per essere stata accertata la circostanza dell'instaurazione di una stabile convivenza da parte dell'odierna resistente, presso la casa coniugale, con la sig.ra , “sufficientemente provata dalle CP_3 dichiarazioni dei due figli delle odierne parti” (cfr. motivazione del decreto in oggetto, prodotto in atti), mentre la stessa, convivente in uno ai figli CP ed , ha beneficiato dall'intervenuto divorzio, nell' anno 2014, sino ad Pt_2 oggi, della disponibilità della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, oltre che dell'esonero dal pagamento della quota di sua spettanza relativa al mutuo contratto per la predetta abitazione, interamente corrisposto dall'ex marito, con scadenza nell'anno 2031, nonché del pagamento delle utenze domestiche e delle tasse di circolazione ed assicurazione del proprio autoveicolo, sempre interamente a carico del marito.
Nel presente giudizio di revisione, inoltre, incardinato nel luglio del
2023, nulla la ha eccepito circa l'intervenuta cessazione o meno CP_2 della predetta convivenza di fatto, motivando la rinnovata richiesta di riconoscimento di un nuovo assegno divorzile, nella misura di euro 500,00 mensili, sul mero presupposto dell'esistenza di una sperequazione economica, allo stato, sussistente tra gli ex coniugi, esclusivamente riconducibile al sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute, tale da avere determinato, come emerso dagli atti di causa, sin dall'anno 2020, l'accertamento di uno stato invalidante, utile ai fini del collocamento mirato, e non già di uno stato di invalidità e/o inabilità totale al lavoro, come pure emerso dalle certificazioni mediche allegate in atti.
Secondo quanto dichiarato e documentato dalla poi, la CP_2 medesima sarebbe, ad oggi, percettrice dell'assegno di inclusione, sebbene non sia dato verificarne l'effettivo ammontare, risultando esso solo da 10
quanto dichiarato dalla stessa resistente, nella misura di euro 400,00 mensili.
A ciò si aggiunga che nulla è dato sapere circa l'esito dell'ulteriore nuova domanda di invalidità avanzata dalla resistente il 07.08.2023, come documentato e dedotto solo in seno alla comparsa di costituzione e risposta, con il deposito della copia di convocazione per invito a visita medica del 12.02.2024, per accertamento dei requisiti sanitari.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che è insegnamento ormai consolidato (cfr. Cass. S.U. n. 32198 del 5 novembre 2021) che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, e ciò in relazione alla sua componente compensativa, in ossequio alla funzione svolta dal predetto assegno alla luce dell'acquisito insegnamento della Cass. S.U. n. 18287 del
2018.
Di contro deve “ritenersi che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nell'ambito del quale l'ex coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l'assegno divorzile”.
“L'instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finche' permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano piu' per l'ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche
l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e 11
materiale (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37), benche' non privo di precarieta' nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto”.
“Pur collocandosi l'opzione interpretativa che si ritiene di seguire al di fuori di ogni radicale automatismo in ordine alla radicale e globale caducazione del diritto all'assegno di divorzio in conseguenza della nuova convivenza, la scelta, libera e responsabile, di dar luogo ad un diverso progetto di vita con un nuovo compagno, non e' infatti priva di conseguenze, ne' sotto il profilo della serieta' dell'impegno assunto, ne' sotto il profilo delle conseguenze giuridiche che ora ne derivano: avendo instaurato un altro legame con un'altra persona, all'interno della nuova coppia, dal quale derivano reciproci obblighi di assistenza morale e anche materiale, l'ex coniuge non potra' continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, perche' il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente.”
Sotto il profilo se il diritto all'assegno divorzile possa riespandersi nella sua pienezza, o entro che limiti, qualora venga a cessare la nuova convivenza di fatto, occorre rilevare come la Suprema Corte, (che già in passato - vedi
Cass. n. 6855 del 2015 -, seppur non mancando orientamenti contrari, aveva ritenuto che il diritto all'assegno, in seguito all'instaurarsi di una famiglia di fatto o di una stabile convivenza di fatto con altra persona, si estingue automaticamente e per l'intero, cessando per sempre e non prestandosi a rivivere neppure in caso di cessazione della convivenza) abbia definitivamente precisato che: “In caso si instauri una convivenza stabile, giudizialmente provata, deve ritenersi che essa valga ad estinguere, di regola, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno di divorzio anche per il futuro, per la serieta' che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignita' da riconoscere alla nuova formazione sociale. Deve in questo senso recepirsi il nuovo assetto delle relazioni sociali, caratterizzate da una indubbia minor durata nel tempo, che spinge a contenere i legami economici post-matrimoniali, fonte di animosita' 12
e del perpetuarsi di conflittualita' per altri versi esaurite e talvolta idonei a pregiudicare la possibilita', per gli ex coniugi, di compiere libere e nuove scelte di vita.” (cfr. Cass. S.U. n. 32198 del 5 novembre 2021).
Sebbene la ricostruzione offerta dalla Suprema Corte circa la natura composita dell'assegno divorzile, e che salvaguardia il diritto a percepire la componente compensativa dell'assegno di divorzio, espressione del principio di solidarieta' tra i coniugi, puo' porsi, come meglio chiarito dalla giurisprudenza anche “a fondamento di quelle esigenze di tutela, poco numerose ma non per questo irrilevanti, in cui la mancanza di mezzi adeguati emerge a lunga distanza di tempo dal divorzio, eventualmente anche dopo che i tentativi di ricostruirsi una vita con un'altra persona non siano andati a buon fine: in questo caso, il filo della solidarieta' post- coniugale, assottigliato dalle scelte della vita ma non per questo del tutto reciso, puo' servire, in virtu' di quel contributo dato in passato alle fortune familiari e mai retribuito, a fondare il diritto ad un assegno” è necessario ed imprescindibile che sussista la prova degli ulteriori requisiti, quali il contributo dato alla formazione delle fortune familiari e dell'altro coniuge a distanza di tempo (v. per una situazione in cui la situazione di difficolta' a fondamento della domanda di assegno e' emersa a diversi anni di distanza dal divorzio, Cass. n. 5055 del 2021, che prende in considerazione il fatto che il coniuge con maggiori disponibilita' economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi), nel caso concreto la resistente nulla deduce, né tanto meno prova, circa il contributo offerto dalla stessa in costanza di matrimonio, né che il proprio stato di disoccupazione e/o la mancanza di svolgimento di attività lavorativa e/o l'eventuale disparità reddituale tra le parti sia riconducibile a scelte giustificate dal pregresso assetto coniugale, rilevando, di contro, come, piuttosto, la stessa abbia goduto, a seguito dell'intervenuto divorzio, dell'esonero dal pagamento della rata di mutuo di sua spettanza, interamente versata dall'ex coniuge, oltre che delle utenze domestiche e 13
delle spese di assicurazione e tassazione dell'autoveicolo in uso alla medesima.
Si ritiene congruo compensare le spese di lite nei confronti di e , stante l'adesione di questi ultimi alle Controparte_1 Parte_2 richieste del ricorrente;
si ritiene, di contro, in ragione della mancata opposizione della resistente alla richiesta di revoca degli assegni di mantenimento in favore dei figli e dell'assegnazione della casa coniugale, ma in virtù della soccombenza in ordine alla domanda di assegno divorzile, di dover condannare la resistente alla rifusione di metà delle spese processuali in favore di , mentre esse andranno Parte_1 compensate tra le parti predette per la restante metà.
P.Q.M.
Visto l'art.9 della legge 898/70;
Disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione preliminare;
In accoglimento del ricorso, proposto da , Parte_1
a parziale modifica della sentenza n. 573/2014, emessa dal Tribunale di
Ragusa tra gli ex coniugi e , pubblicata Parte_1 Controparte_2 il 14.06.2014, come già modificata, con decreto n. 3132/2019 del 14
05.11.2019, reso dalla Corte d'Appello di Catania, Sezione della famiglia e delle persone, e con successivo decreto n. 13830/2019 del 19.07.2019, del
Tribunale di Ragusa
-revoca l'assegno di mantenimento, posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli ed , con decorrenza dalla data di CP Pt_2 deposito del presente ricorso;
- conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi gli ex coniugi, alla resistente;
Controparte_2
- conferma la revoca degli ulteriori obblighi assunti dal in sede di Parte_1 accordo divorzile, relativi al pagamento delle spese per le utenze della casa coniugale, al pagamento integrale del mutuo, nonché delle spese per la tassa di circolazione e l'assicurazione dell'autoveicolo in uso all'ex moglie;
- rigetta la domanda in via riconvenzionale avanzata da , di Controparte_2 riconoscimento di un assegno divorzile;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente nella misura di metà, che liquida in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa tra le parti citate le spese di lite per la restante metà.
- compensa le spese di lite nei rapporti tra le parti e i terzi intervenuti,
e . Controparte_1 Parte_2 15
Così deciso, in Ragusa il 31.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti