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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/06/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1017/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA e CP_1
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LOCATELLI C.F._3
DONATELLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed a verbale:
Voglia il Tribunale ill.mo:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti e in data 23.05.2015 a Parte_1 Parte_2
Gressan (AO) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
di Gressan (AO) al n. 4, parte II, serie A, anno 2015;
pagina 1 di 4 2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gressan (AO)
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396 e successive modifiche;
3. prendere atto delle condizioni sopra formulate sub B), e degli accordi intervenuti tra le parti, che di seguito si riportano:
a) ricorrenti confermano i seguenti accordi patrimoniali già assunti in sede di separazione, e precisamente l'accollo fino ad estinzione del mutuo originariamente concesso al signor Parte_2
dalla Banca Nazionale del Lavoro per l'importo originario di euro
62.759,81, con garanzia ipotecaria per un totale di euro 125.519,62 e fideiussione per un totale di euro 125.519,62 già a carico della signora (parte datrice di ipoteca e Parte garante), di cui Pt_1
all'atto in data 11.01.2021 a rogito notaio dott. di Persona_1
Aosta Repertorio n. 23660 Raccolta n. 15462, registrato in Aosta il
18.01.2021 al n. 185 – 1T e trascritto in Aosta il 19.01.2021 ai nn.
488 Registro generale e 63 Registro particolare, senza nulla avere a pretendere da parte del signor Parte_2
4. disporre che il signor è tenuto a pagare per Parte_2
intero il compenso ai legali;
5. prendere atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata dal presente atto, è già stata definita dai signori e in separata sede e che Parte_1 Parte_2
gli stessi non avranno altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
6. prendere atto che i ricorrenti sin d'ora dichiarano, e si pagina 2 di 4 impegnano a rendere dichiarazione a verbale in sede di udienza avanti al Giudice del Tribunale, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e della comparizione, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 8 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pagina 3 di 4 celebrato in Gressan il 23 maggio 2015 tra codice fiscale nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
il 05.03.1967
e codice fiscale nato a Parte_2 CodiceFiscale_5
Aosta il 30.12.1978
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Gressan al n°4, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1017/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA e CP_1
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LOCATELLI C.F._3
DONATELLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed a verbale:
Voglia il Tribunale ill.mo:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti e in data 23.05.2015 a Parte_1 Parte_2
Gressan (AO) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
di Gressan (AO) al n. 4, parte II, serie A, anno 2015;
pagina 1 di 4 2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gressan (AO)
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396 e successive modifiche;
3. prendere atto delle condizioni sopra formulate sub B), e degli accordi intervenuti tra le parti, che di seguito si riportano:
a) ricorrenti confermano i seguenti accordi patrimoniali già assunti in sede di separazione, e precisamente l'accollo fino ad estinzione del mutuo originariamente concesso al signor Parte_2
dalla Banca Nazionale del Lavoro per l'importo originario di euro
62.759,81, con garanzia ipotecaria per un totale di euro 125.519,62 e fideiussione per un totale di euro 125.519,62 già a carico della signora (parte datrice di ipoteca e Parte garante), di cui Pt_1
all'atto in data 11.01.2021 a rogito notaio dott. di Persona_1
Aosta Repertorio n. 23660 Raccolta n. 15462, registrato in Aosta il
18.01.2021 al n. 185 – 1T e trascritto in Aosta il 19.01.2021 ai nn.
488 Registro generale e 63 Registro particolare, senza nulla avere a pretendere da parte del signor Parte_2
4. disporre che il signor è tenuto a pagare per Parte_2
intero il compenso ai legali;
5. prendere atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata dal presente atto, è già stata definita dai signori e in separata sede e che Parte_1 Parte_2
gli stessi non avranno altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
6. prendere atto che i ricorrenti sin d'ora dichiarano, e si pagina 2 di 4 impegnano a rendere dichiarazione a verbale in sede di udienza avanti al Giudice del Tribunale, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e della comparizione, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 8 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pagina 3 di 4 celebrato in Gressan il 23 maggio 2015 tra codice fiscale nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
il 05.03.1967
e codice fiscale nato a Parte_2 CodiceFiscale_5
Aosta il 30.12.1978
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Gressan al n°4, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4