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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 794/21 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 794/21R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.7.21. e posta in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025
d a
OGGETTO:
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
Azione revocatoria dall'Avv. Emilio Midolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, ordinaria ex art.2901 cc in via Moretto 84 CI come da procura speciale depositata
102002 telematicamente
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
con sede in CI Via Sostegno n. 58
[...]
(C.F.: , in persona del suo rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Iolita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
APPELLATA
E ontumaci CP_2 Controparte_3
In punto: appello a sentenza del Tribunale di CI 1572 del 10.6.21.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso,
voglia l'adita Corte d'Appello di CI:
In via istruttoria: laddove ritenuto del caso, previa revoca in parte qua
dell'ordinanza resa dal Giudice del primo grado in data 27.07.18,
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, nella prima decade dell'aprile 2015, il dott.
[...]
su espresso incarico della società Tes_1 Parte_2
illustrava al direttore della CC di CI, filiale di PA TA
della il “Progetto di ristrutturazione delle esposizioni bancarie” CP_1
della debitrice principale (doc. 1 di parte attrice, che Parte_2
si rammostra al teste)”;
2. “Vero che il medesimo “Progetto” veniva poi presentato a tutti i 5 istituti di credito interessati, precisamente a CC di CI, NC AL,
CC di AN e TA, Banco PO e NC PO di
Bergamo, nel corso di una riunione collegiale del 20.04.15 alla presenza di tutti i rappresentanti delle Banche e, per la società Parte_2 dei signori (amministratore unico), (socio), Parte_2 Parte_3
(direttore tecnico) e ”; CP_4 Parte_4
3. “Vero che, in tale occasione, il “Progetto” otteneva una preliminare approvazione da parte di tutti rappresentanti delle banche coinvolte,
compresa l'odierna attrice”;
4. “Vero che la riunione si concludeva con l'assunzione, da parte della
Società debitrice, dell'impegno di consegnare entro la data del 19.09.15 la perizia di stima su tutti gli immobili, mentre i rappresentanti delle banche si assumevano l'impegno di sentire le rispettive direzioni e dare definitiva risposta in ordine alla definitiva approvazione del piano di ristrutturazione al consulente della Società”;
5. “Vero che Società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro la data convenuta, ricevendo nel mentre la disponibilità da parte della Direzione della NC PO
di Bergamo non solo all'accettazione del piano, ma anche al finanziamento della Società, in misura pari al 15% dei debiti risultanti da bilancio, senza attendere la collaborazione degli altri istituti coinvolti, per un importo complessivo di € 500.000,00”;
6. “Vero che il Dott. tentava inutilmente di avere una Testimone_1
risposta dalla CC di CI (doc. 2 dei convenuti, che si rammostra al teste) e che la società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro il termine sopra indicato”;
7. “Vero che, ciò nonostante, la CC CI provvedeva, in data
13.05.15, a depositare ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società e dei garanti, ovviamente senza dare alcun avviso nè alla Società
con cui erano in corso le trattative, né ai garanti”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori: dott.
[...]
residente in [...]; notaio Dott. Tes_1
con sede in Ospitaletto (BS), via Cesare Abba, 29; Persona_1
dott.ssa con studio in CI, via Oberdan, 10, ing. Persona_2
res. in PA FC (BS), via Piave n. 43; dott.ssa CP_4 [...]
res. in PA FC (BS), via G. Marconi n. 10; arch. Pt_3 Parte_4
res. in PA FC (BS), via G. Marconi n. 10; il sig.
[...] Tes_2
direttore della filiale di Ospitaletto (BS) in via Martiri della
[...]
Libertà n. 27 della NC PO di Bergamo.
Sempre previa revoca in parte qua dell'ordinanza resa da questo Giudice
in data 27.07.18, si chiede disporsi CTU anche contabile - tenuto conto che l'intero il credito vantato da BTL è stato azionato nei confronti del qui convenuto e dei sigg. e quali “garanti” CP_4 Parte_4
della dipoi fallita - in merito alla consistenza Parte_2
patrimoniale della debitrice principale, poi fallita, e Parte_2
degli altri fideiussori di BTL sigg.ri e alla Parte_4 CP_4
relativa capienza in ordine ai crediti vantati della parte in causa, il tutto anche sulla scorta della documentazione versata in atti in merito alla procedura esecutiva instaurata nei confronti del convenuto, alle due procedure di Liquidazione del Patrimonio aventi nn. 32/17 e 62/17 Trib.
CI instaurate nei confronti di e di CP_4 Parte_4
(Liquidatore Dott. e alle avvenute iscrizioni di ipoteche Persona_3 giudiziali e al loro grado da parte di BTL sui beni della fallita e dei garanti.
Si chiede inoltre che questa Corte ordini ex art. 210 c.p.c. alla curatela del l'esibizione di copia del verbale di formazione Parte_5
dello stato passivo del fallimento reso esecutivo, anche riferito ad eventuali domande tardive di crediti, al fine di verificare l'avvenuta ammissione al passivo della banca attrice, l'ammontare e la natura dei relativi crediti ammessi al passivo, nonché copia degli eventuali progetti di riparto, se ed in quanto depositati medio tempore.”
Nel merito: riformarsi l'appellata sentenza n. 1572/21 del Tribunale di
CI mandando assolto il convenuto appellante da ogni azione e domanda proposta dalla NC appellata;
con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese legali, anche del primo grado, delle quali si chiede la rifusione.
Per l'appellata
Voglia la Corte d'Appello adita confermare, per quanto di ragione la sentenza impugnata e comunque rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti dall'appellante.
Spese di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_5
creditrice nei confronti di quale fideiussore di
[...] Parte_2
lo conveniva in giudizio, con ricorso ai sensi Parte_2
dell'art.702 cpc in data 15.6.2017 insieme ad e CP_2 CP_3
. In tale atto rappresentava che:
[...] - essa era creditrice della società poi fallita, per € Parte_2
160.810,19 per scoperto di conto corrente e per € 126.266,36 quale residuo di mutuo fondiario;
tali crediti erano assistiti dalla fideiussione omnibus
fino alla concorrenza di € 246.000,00 prestata, tra gli altri, anche dal in data 11.5.2005; la sussistenza del credito non era contestata e Pt_2
comunque proprio in relazione a quelle causali, il Tribunale di CI,
con decreto n. 6063/15 del 07.07.2015, agli atti, aveva ingiunto a Parte_2
di pagare in favore della banca l'importo capitale di € 160.810,19
[...]
-, oltre interessi e spese, cui andavano aggiunti € 126.266,36 derivanti dal mutuo fondiario n. 93774/16041 rep./racc., Notaio del giorno Persona_4
04.03.2010;
- aveva concluso un atto di donazione in data 14.5.2015 con cui, Pt_2
riservando a sé il diritto di abitazione, aveva trasferito alle nipoti
[...]
e la quota del 50% degli immobili siti in PA CP_2 Controparte_3
TA (BS) e precisamente identificati presso il Catasto Fabbricati
del Comune di PA come segue:
fg. 4, mapp. 12, sub. 1, Cat. A/2, vani 20;
fg. 4, mapp. 12, sub. 2, Cat. A/2, vani 4,5;
fg. 4, mapp. 12, sub. 3, Cat. C/6, mq 34;
fg. 4, mapp. 12, sub. 4, corte costituente bene comune non censibile ai sub.
1 e 2;
fg. 4, mapp. 12, sub. 5, corte e androne al piano terra, costituenti beni comuni non censibili ai sub. 1, 2 e 3;
fg. 4, mapp. 12, sub. 7, Cat. D/6; - era stato socio e amministratore unico della società fallita dal Pt_2
2003 all'11.6.2012, e dal 24.2.2015 in poi;
- sussisteva il requisito della posteriorità dell'atto pregiudizievole all'esposizione debitoria, che risaliva al 2005, data in cui era sorta l'obbligazione principale;
non rilevava inoltre che la revoca del credito fosse avvenuta dopo l'atto revocando;
- la scientia damni doveva ritenersi provata per presunzioni, in quanto era stato socio e amministratore unico della società all'epoca dei Pt_2
fatti e ai sensi dell'art.2901 c.1 non era necessario che la lesione del credito fosse nota al terzo beneficiario, trattandosi di trasferimento a titolo gratuito;
- l'atto aveva leso quantitativamente la garanzia costituita dal patrimonio del fideiussore;
tanto premesso, domandava dichiararsi l'inefficacia dell'atto impugnato ai sensi dell'art.2901 cc.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la fondatezza Parte_2
delle domande sostenendo che:
- l'atto dispositivo era in realtà anteriore in quanto i ricorsi dei genitori delle parti (minorenni) per le dovute autorizzazioni risalivano al
10.3.2015;
- la aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo relativamente ai CP_1
crediti di cui era causa pur essendo firmataria di un piano di ristrutturazione dei debiti;
inoltre l'eventus damni non sussisteva in quanto erano presenti nel patrimonio altri beni aggredibili dalla creditrice;
- poiché la decisione di donare precedeva il sorgere del credito, non sussisteva neanche il requisito della scientia damni; inoltre la volontà di onorare i debiti era evidente anche dalla sussistenza di un accordo di ristrutturazione;
chiedeva pertanto rigettarsi integralmente le domande avversarie e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda.
Le due parti donatarie non si costituivano e venivano dichiarate contumaci.
Istruita la causa in via documentale e con consulenza tecnica d'ufficio,
all'esito con sentenza n. 1572 del 10.6.21 il Tribunale di CI
dichiarava l'inefficacia, ex artt. 2901 ss. c.c., nei confronti di
[...]
, dell'atto Controparte_5
di donazione impugnato, ordinava l'annotazione della sentenza e condannava al pagamento di spese di lite e di ctu. Parte_2
Il Tribunale riteneva che:
- in ipotesi di solidarietà passiva, l'eventus damni doveva essere riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto in revocatoria, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati, né, pertanto, che i rispettivi patrimoni fossero singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento; la consulenza tecnica aveva accertato che l'atto dispositivo aveva avuto ad oggetto i beni di maggiore pregio (peraltro liberi, all'epoca, da gravami) determinando una diminuzione del valore della garanzia patrimoniale da complessivi €
814.900,00 ad € 61.900,00, ferma la sufficienza anche del mero mutamento qualitativo ad integrare il requisito;
- quanto alla scientia damni, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, non era necessaria una specifica intenzione lesiva (animus
nocendi), essendo sufficiente la consapevolezza, in capo al disponente, del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto ai creditori;
il resistente, nello spogliarsi della quasi totalità dei propri beni, si era rappresentato quantomeno il pericolo che l'atto avrebbe recato alle ragioni dei creditori, i quali si erano visti in sostanza sottrarre la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio di uno dei coobbligati;
la solidarietà passiva era stata prevista dal legislatore nell'interesse del creditore in modo da rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'obbligazione (integralmente o entro i limiti dell'eventuale garanzia) da uno qualsiasi dei condebitori. Con l'atto dispositivo impugnato, il debitore aveva vanificato tale presidio e, di ciò,
il medesimo, considerato il pregio dei cespiti donati, non poteva non essere a conoscenza;
- sussistendone i requisiti la domanda di revocatoria doveva essere accolta;
- le spese pertanto seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Parte_2
riforma della sentenza ed il rigetto delle domande proposte dalla CP_1
con consequenziali provvedimenti e vittoria di spese.
Si costituiva e Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26.01.22, tenutasi in modalità cartolare, a seguito della rinnovazione delle notifiche a e , era CP_2 Controparte_3
dichiarata la loro contumacia e le parti erano invitate a precisare le loro conclusioni all'udienza del 4.12.24; in quella data le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
In sede di comparsa conclusionale il sottolineava che in sede di Pt_2
precisazione delle conclusioni la aveva computato tra i propri CP_1
crediti anche il credito della banca nei confronti di Parte_6
credito quindi estraneo alla sua posizione di datore di ipoteca;
inoltre dalla liquidazione del patrimonio di quest'ultima, anch' ella fideiussore della società, la aveva ricavato € 104.163,01. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole del capo di sentenza di primo grado con cui il giudice ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo alla luce dell'eventus damni ai danni della creditrice, ritenendo che l'accertata riduzione del valore del patrimonio del garante, passato da euro
814.000,00 ad euro 61.000,00 comporterebbe la necessaria consapevolezza in capo al fideiussore coobbligato, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
Al riguardo sostiene che nonostante sussista la distinzione giuridica tra patrimonio della società e del socio unico, essi in realtà debbano essere unitariamente considerati. Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto tener conto non solo del suo patrimonio personale, ma anche, per il tramite della sua partecipazione sociale quasi totalitaria, della consistenza patrimoniale della società nel valutare l'impatto della donazione Parte_2
sulla garanzia patrimoniale, in quanto il socio di maggioranza e amministratore unico di una società di capitali considera il patrimonio della società come parte del suo patrimonio. Pertanto egli non poteva ritenersi consapevole del pregiudizio al ceto creditorio per avere stipulato la donazione a favore delle nipoti avendo ritenuto di avere fornito beni più
che capienti ai fini della tutela del credito per il tramite del patrimonio della società.
Insiste per l'ammissione di ctu e per l'emissione di ordinanza ex art 210
c.p.c. per l'esibizione del verbale di formazione dello stato passivo esecutivo del fallimento al fine di verificare l'ammissione al passivo della banca.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del primo giudicante degli elementi gravi, precisi, concordanti e provati per
tabulas relativi all'assenza del consilium fraudis anche laddove inteso come dolo generico e dunque come mera previsione del pregiudizio ai creditori. In particolare il Tribunale avrebbe omesso di valutare che i ricorsi tutori erano stati proposti il 10.3.2015, comprovando quindi che la stipula della donazione era stata già decisa in precedenza;
parimenti il processo di ristrutturazione dei debiti era stato prospettato sin dall'aprile
2015, nonostante il procedimento non fosse poi andato a buon fine in quanto CC aveva proposto un ricorso per decreto ingiuntivo relativamente al proprio credito in data 31 agosto 2015; dunque aveva ogni intenzione di assolvere ai propri debiti nel rispetto della par condicio creditorum.
Aggiunge che il debitore non sarebbe stato in grado all'epoca dei fatti di rappresentarsi la situazione, essendo emersi solo a posteriori elementi obiettivi volti a giustificare tale lesività.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi riguardando entrambi l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta, sono infondati e vanno respinti.
Al riguardo appare decisiva la circostanza che l'atto di donazione alle nipoti della proprietà del 50% degli immobili di maggiore valore del suo patrimonio, peraltro con mantenimento della relativa disponibilità stante la riserva a sé del diritto di abitazione vitalizio e del diritto di accrescimento a favore del coniuge, proprietario del restante 50%,
effettuato dal il 14.5.2015 precede di soli tre mesi la presentazione Pt_2
da parte dello stesso in data 6.8.2015 della domanda per concordato preventivo in bianco della società, a dimostrazione del fatto che l'appellante, socio di maggioranza (60%) e amministratore unico della stessa, ben era consapevole al momento della donazione della situazione di dissesto economico in cui versava la società, indebitata verso 5 istituti di credito;
ciò anche due mesi prima, al momento del deposito dei ricorsi per l'autorizzazione del giudice tutelare (10 marzo 2015), come reso evidente dalla situazione debitoria e dalla perdita di esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2014 con un patrimonio negativo di oltre
609.151,00 euro (cfr. doc. 7 prodotto dall'appellata) non avendo l'appellante in alcun modo provato che il dissesto non fosse ancora evidente.
Non risponde poi al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui la banca appellata non avrebbe contestato la circostanza per cui il progetto di ristrutturazione del debito della società presentato dal avrebbe Pt_2
incontrato il favore di tutte le banche creditrici, stante la espressa e specifica contestazione contenuta nella memoria ex art 183, sesto comma,
n. 1, cpc della banca. In ogni caso la circostanza sarebbe irrilevante – ed irrilevanti sono dunque anche i capitoli di prova formulati dall'appellante e non ammessi dal Tribunale – trattandosi di fatti successivi al compimento dell'atto dispositivo e che non escludono la piena consapevolezza della situazione di dissesto economico della società in capo al a nulla rilevando che egli abbia tentato, nonostante la Pt_2
situazione, di ristrutturare l'esposizione bancaria della società.
Non va poi sottaciuto che già in data 13.5.2015, un giorno prima dell'atto di donazione, altro istituto di credito (CC di CI) aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società, come risulta dalle circostanze dallo stesso appellante capitolate sub 6 e 7, il che dimostra la situazione debitoria in cui versava la società prima del compimento della donazione e smentisce la tesi secondo cui le altre banche avrebbero accolto con favore la presentazione del progetto di ristrutturazione avvenuto nel mese di aprile.
Il dunque, al momento dell'atto dispositivo ma anche al momento Pt_2
della maturazione della decisione di addivenire alla donazione, non poteva che essere consapevole che da lì a poco sarebbe stato chiamato a rispondere anche con il proprio patrimonio, quale fideiussore, dei debiti che la società non era più in grado di onorare a causa dello stato di crisi,
sfociata da lì a qualche mese in una vera e propria insolvenza che ha portato alla sentenza di fallimento nel mese di dicembre dello stesso anno.
Né può ritenersi che egli, anche in quanto imprenditore edile, non fosse consapevole del valore dei cespiti immobiliari che componevano il suo patrimonio all'epoca dell'atto di donazione e del fatto, dunque, che i beni donati costituivano gli immobili di maggior valore e che l'unico bene di valore, sebbene minore (stimano in euro 59.000), rimasto nel suo patrimonio fosse gravato da ipoteca volontaria rilasciata in favore di ed iscritta in data 19.11.2013. Parte_3
Deve, dunque ritenersi, come affermato dal primo giudice, che il Pt_2
fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, prova che per consolidato orientamento giurisprudenziale può esser fornita anche per presunzioni, non essendo necessario, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, la prova di avere agito con l'intenzione di nuocere ai creditori.
Quanto, infine, alle altre istanze istruttorie, del tutto irrilevante appare la richiesta di ctu contabile, risultando sufficiente ai fini dell'azione ex art
2901 cc che l'atto dispositivo impugnato abbia anche solo ridotto la garanzia patrimoniale del debitore, non essendo invece necessario l'ulteriore requisito della difficoltà o impossibilità del creditore di conseguire la prestazione dal debitore principale e/o dagli eventuali coobbligati. Ciò che rileva, dunque, è soltanto la situazione patrimoniale del debitore convenuto con l'azione revocatoria, anche in caso di eventuale solvibilità degli altri coobbligati in solido.
Parimenti superflua è la istanza di esibizione: la banca appellata ha dato atto di avere in corso di causa recuperato solo il minore importo di euro
125.564,53, stante gli interessi maturati nel corso di dieci anni e le spese per le procedure esecutive azionate, sussistendo quindi ancora un consistente credito a garanzia del quale è stata chiesta l'azione revocatoria.
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità media), fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, poiché non richiesta in sede di nota spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di CI, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di CI n.1572 del 10.6.21 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_2
che liquida in favore di Controparte_1
in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase
[...]
introduttiva, ed € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
Parte_2
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 794/21R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.7.21. e posta in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025
d a
OGGETTO:
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
Azione revocatoria dall'Avv. Emilio Midolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, ordinaria ex art.2901 cc in via Moretto 84 CI come da procura speciale depositata
102002 telematicamente
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
con sede in CI Via Sostegno n. 58
[...]
(C.F.: , in persona del suo rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Iolita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
APPELLATA
E ontumaci CP_2 Controparte_3
In punto: appello a sentenza del Tribunale di CI 1572 del 10.6.21.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso,
voglia l'adita Corte d'Appello di CI:
In via istruttoria: laddove ritenuto del caso, previa revoca in parte qua
dell'ordinanza resa dal Giudice del primo grado in data 27.07.18,
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, nella prima decade dell'aprile 2015, il dott.
[...]
su espresso incarico della società Tes_1 Parte_2
illustrava al direttore della CC di CI, filiale di PA TA
della il “Progetto di ristrutturazione delle esposizioni bancarie” CP_1
della debitrice principale (doc. 1 di parte attrice, che Parte_2
si rammostra al teste)”;
2. “Vero che il medesimo “Progetto” veniva poi presentato a tutti i 5 istituti di credito interessati, precisamente a CC di CI, NC AL,
CC di AN e TA, Banco PO e NC PO di
Bergamo, nel corso di una riunione collegiale del 20.04.15 alla presenza di tutti i rappresentanti delle Banche e, per la società Parte_2 dei signori (amministratore unico), (socio), Parte_2 Parte_3
(direttore tecnico) e ”; CP_4 Parte_4
3. “Vero che, in tale occasione, il “Progetto” otteneva una preliminare approvazione da parte di tutti rappresentanti delle banche coinvolte,
compresa l'odierna attrice”;
4. “Vero che la riunione si concludeva con l'assunzione, da parte della
Società debitrice, dell'impegno di consegnare entro la data del 19.09.15 la perizia di stima su tutti gli immobili, mentre i rappresentanti delle banche si assumevano l'impegno di sentire le rispettive direzioni e dare definitiva risposta in ordine alla definitiva approvazione del piano di ristrutturazione al consulente della Società”;
5. “Vero che Società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro la data convenuta, ricevendo nel mentre la disponibilità da parte della Direzione della NC PO
di Bergamo non solo all'accettazione del piano, ma anche al finanziamento della Società, in misura pari al 15% dei debiti risultanti da bilancio, senza attendere la collaborazione degli altri istituti coinvolti, per un importo complessivo di € 500.000,00”;
6. “Vero che il Dott. tentava inutilmente di avere una Testimone_1
risposta dalla CC di CI (doc. 2 dei convenuti, che si rammostra al teste) e che la società provvedeva regolarmente alla consegna della perizia di stima immobiliare a tutti gli istituti entro il termine sopra indicato”;
7. “Vero che, ciò nonostante, la CC CI provvedeva, in data
13.05.15, a depositare ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società e dei garanti, ovviamente senza dare alcun avviso nè alla Società
con cui erano in corso le trattative, né ai garanti”.
Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i signori: dott.
[...]
residente in [...]; notaio Dott. Tes_1
con sede in Ospitaletto (BS), via Cesare Abba, 29; Persona_1
dott.ssa con studio in CI, via Oberdan, 10, ing. Persona_2
res. in PA FC (BS), via Piave n. 43; dott.ssa CP_4 [...]
res. in PA FC (BS), via G. Marconi n. 10; arch. Pt_3 Parte_4
res. in PA FC (BS), via G. Marconi n. 10; il sig.
[...] Tes_2
direttore della filiale di Ospitaletto (BS) in via Martiri della
[...]
Libertà n. 27 della NC PO di Bergamo.
Sempre previa revoca in parte qua dell'ordinanza resa da questo Giudice
in data 27.07.18, si chiede disporsi CTU anche contabile - tenuto conto che l'intero il credito vantato da BTL è stato azionato nei confronti del qui convenuto e dei sigg. e quali “garanti” CP_4 Parte_4
della dipoi fallita - in merito alla consistenza Parte_2
patrimoniale della debitrice principale, poi fallita, e Parte_2
degli altri fideiussori di BTL sigg.ri e alla Parte_4 CP_4
relativa capienza in ordine ai crediti vantati della parte in causa, il tutto anche sulla scorta della documentazione versata in atti in merito alla procedura esecutiva instaurata nei confronti del convenuto, alle due procedure di Liquidazione del Patrimonio aventi nn. 32/17 e 62/17 Trib.
CI instaurate nei confronti di e di CP_4 Parte_4
(Liquidatore Dott. e alle avvenute iscrizioni di ipoteche Persona_3 giudiziali e al loro grado da parte di BTL sui beni della fallita e dei garanti.
Si chiede inoltre che questa Corte ordini ex art. 210 c.p.c. alla curatela del l'esibizione di copia del verbale di formazione Parte_5
dello stato passivo del fallimento reso esecutivo, anche riferito ad eventuali domande tardive di crediti, al fine di verificare l'avvenuta ammissione al passivo della banca attrice, l'ammontare e la natura dei relativi crediti ammessi al passivo, nonché copia degli eventuali progetti di riparto, se ed in quanto depositati medio tempore.”
Nel merito: riformarsi l'appellata sentenza n. 1572/21 del Tribunale di
CI mandando assolto il convenuto appellante da ogni azione e domanda proposta dalla NC appellata;
con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese legali, anche del primo grado, delle quali si chiede la rifusione.
Per l'appellata
Voglia la Corte d'Appello adita confermare, per quanto di ragione la sentenza impugnata e comunque rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti dall'appellante.
Spese di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_5
creditrice nei confronti di quale fideiussore di
[...] Parte_2
lo conveniva in giudizio, con ricorso ai sensi Parte_2
dell'art.702 cpc in data 15.6.2017 insieme ad e CP_2 CP_3
. In tale atto rappresentava che:
[...] - essa era creditrice della società poi fallita, per € Parte_2
160.810,19 per scoperto di conto corrente e per € 126.266,36 quale residuo di mutuo fondiario;
tali crediti erano assistiti dalla fideiussione omnibus
fino alla concorrenza di € 246.000,00 prestata, tra gli altri, anche dal in data 11.5.2005; la sussistenza del credito non era contestata e Pt_2
comunque proprio in relazione a quelle causali, il Tribunale di CI,
con decreto n. 6063/15 del 07.07.2015, agli atti, aveva ingiunto a Parte_2
di pagare in favore della banca l'importo capitale di € 160.810,19
[...]
-, oltre interessi e spese, cui andavano aggiunti € 126.266,36 derivanti dal mutuo fondiario n. 93774/16041 rep./racc., Notaio del giorno Persona_4
04.03.2010;
- aveva concluso un atto di donazione in data 14.5.2015 con cui, Pt_2
riservando a sé il diritto di abitazione, aveva trasferito alle nipoti
[...]
e la quota del 50% degli immobili siti in PA CP_2 Controparte_3
TA (BS) e precisamente identificati presso il Catasto Fabbricati
del Comune di PA come segue:
fg. 4, mapp. 12, sub. 1, Cat. A/2, vani 20;
fg. 4, mapp. 12, sub. 2, Cat. A/2, vani 4,5;
fg. 4, mapp. 12, sub. 3, Cat. C/6, mq 34;
fg. 4, mapp. 12, sub. 4, corte costituente bene comune non censibile ai sub.
1 e 2;
fg. 4, mapp. 12, sub. 5, corte e androne al piano terra, costituenti beni comuni non censibili ai sub. 1, 2 e 3;
fg. 4, mapp. 12, sub. 7, Cat. D/6; - era stato socio e amministratore unico della società fallita dal Pt_2
2003 all'11.6.2012, e dal 24.2.2015 in poi;
- sussisteva il requisito della posteriorità dell'atto pregiudizievole all'esposizione debitoria, che risaliva al 2005, data in cui era sorta l'obbligazione principale;
non rilevava inoltre che la revoca del credito fosse avvenuta dopo l'atto revocando;
- la scientia damni doveva ritenersi provata per presunzioni, in quanto era stato socio e amministratore unico della società all'epoca dei Pt_2
fatti e ai sensi dell'art.2901 c.1 non era necessario che la lesione del credito fosse nota al terzo beneficiario, trattandosi di trasferimento a titolo gratuito;
- l'atto aveva leso quantitativamente la garanzia costituita dal patrimonio del fideiussore;
tanto premesso, domandava dichiararsi l'inefficacia dell'atto impugnato ai sensi dell'art.2901 cc.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la fondatezza Parte_2
delle domande sostenendo che:
- l'atto dispositivo era in realtà anteriore in quanto i ricorsi dei genitori delle parti (minorenni) per le dovute autorizzazioni risalivano al
10.3.2015;
- la aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo relativamente ai CP_1
crediti di cui era causa pur essendo firmataria di un piano di ristrutturazione dei debiti;
inoltre l'eventus damni non sussisteva in quanto erano presenti nel patrimonio altri beni aggredibili dalla creditrice;
- poiché la decisione di donare precedeva il sorgere del credito, non sussisteva neanche il requisito della scientia damni; inoltre la volontà di onorare i debiti era evidente anche dalla sussistenza di un accordo di ristrutturazione;
chiedeva pertanto rigettarsi integralmente le domande avversarie e per l'effetto ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda.
Le due parti donatarie non si costituivano e venivano dichiarate contumaci.
Istruita la causa in via documentale e con consulenza tecnica d'ufficio,
all'esito con sentenza n. 1572 del 10.6.21 il Tribunale di CI
dichiarava l'inefficacia, ex artt. 2901 ss. c.c., nei confronti di
[...]
, dell'atto Controparte_5
di donazione impugnato, ordinava l'annotazione della sentenza e condannava al pagamento di spese di lite e di ctu. Parte_2
Il Tribunale riteneva che:
- in ipotesi di solidarietà passiva, l'eventus damni doveva essere riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto in revocatoria, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati, né, pertanto, che i rispettivi patrimoni fossero singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento; la consulenza tecnica aveva accertato che l'atto dispositivo aveva avuto ad oggetto i beni di maggiore pregio (peraltro liberi, all'epoca, da gravami) determinando una diminuzione del valore della garanzia patrimoniale da complessivi €
814.900,00 ad € 61.900,00, ferma la sufficienza anche del mero mutamento qualitativo ad integrare il requisito;
- quanto alla scientia damni, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, non era necessaria una specifica intenzione lesiva (animus
nocendi), essendo sufficiente la consapevolezza, in capo al disponente, del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto ai creditori;
il resistente, nello spogliarsi della quasi totalità dei propri beni, si era rappresentato quantomeno il pericolo che l'atto avrebbe recato alle ragioni dei creditori, i quali si erano visti in sostanza sottrarre la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio di uno dei coobbligati;
la solidarietà passiva era stata prevista dal legislatore nell'interesse del creditore in modo da rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'obbligazione (integralmente o entro i limiti dell'eventuale garanzia) da uno qualsiasi dei condebitori. Con l'atto dispositivo impugnato, il debitore aveva vanificato tale presidio e, di ciò,
il medesimo, considerato il pregio dei cespiti donati, non poteva non essere a conoscenza;
- sussistendone i requisiti la domanda di revocatoria doveva essere accolta;
- le spese pertanto seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Parte_2
riforma della sentenza ed il rigetto delle domande proposte dalla CP_1
con consequenziali provvedimenti e vittoria di spese.
Si costituiva e Controparte_1
contestava la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26.01.22, tenutasi in modalità cartolare, a seguito della rinnovazione delle notifiche a e , era CP_2 Controparte_3
dichiarata la loro contumacia e le parti erano invitate a precisare le loro conclusioni all'udienza del 4.12.24; in quella data le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
In sede di comparsa conclusionale il sottolineava che in sede di Pt_2
precisazione delle conclusioni la aveva computato tra i propri CP_1
crediti anche il credito della banca nei confronti di Parte_6
credito quindi estraneo alla sua posizione di datore di ipoteca;
inoltre dalla liquidazione del patrimonio di quest'ultima, anch' ella fideiussore della società, la aveva ricavato € 104.163,01. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole del capo di sentenza di primo grado con cui il giudice ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo alla luce dell'eventus damni ai danni della creditrice, ritenendo che l'accertata riduzione del valore del patrimonio del garante, passato da euro
814.000,00 ad euro 61.000,00 comporterebbe la necessaria consapevolezza in capo al fideiussore coobbligato, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
Al riguardo sostiene che nonostante sussista la distinzione giuridica tra patrimonio della società e del socio unico, essi in realtà debbano essere unitariamente considerati. Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto tener conto non solo del suo patrimonio personale, ma anche, per il tramite della sua partecipazione sociale quasi totalitaria, della consistenza patrimoniale della società nel valutare l'impatto della donazione Parte_2
sulla garanzia patrimoniale, in quanto il socio di maggioranza e amministratore unico di una società di capitali considera il patrimonio della società come parte del suo patrimonio. Pertanto egli non poteva ritenersi consapevole del pregiudizio al ceto creditorio per avere stipulato la donazione a favore delle nipoti avendo ritenuto di avere fornito beni più
che capienti ai fini della tutela del credito per il tramite del patrimonio della società.
Insiste per l'ammissione di ctu e per l'emissione di ordinanza ex art 210
c.p.c. per l'esibizione del verbale di formazione dello stato passivo esecutivo del fallimento al fine di verificare l'ammissione al passivo della banca.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del primo giudicante degli elementi gravi, precisi, concordanti e provati per
tabulas relativi all'assenza del consilium fraudis anche laddove inteso come dolo generico e dunque come mera previsione del pregiudizio ai creditori. In particolare il Tribunale avrebbe omesso di valutare che i ricorsi tutori erano stati proposti il 10.3.2015, comprovando quindi che la stipula della donazione era stata già decisa in precedenza;
parimenti il processo di ristrutturazione dei debiti era stato prospettato sin dall'aprile
2015, nonostante il procedimento non fosse poi andato a buon fine in quanto CC aveva proposto un ricorso per decreto ingiuntivo relativamente al proprio credito in data 31 agosto 2015; dunque aveva ogni intenzione di assolvere ai propri debiti nel rispetto della par condicio creditorum.
Aggiunge che il debitore non sarebbe stato in grado all'epoca dei fatti di rappresentarsi la situazione, essendo emersi solo a posteriori elementi obiettivi volti a giustificare tale lesività.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi riguardando entrambi l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta, sono infondati e vanno respinti.
Al riguardo appare decisiva la circostanza che l'atto di donazione alle nipoti della proprietà del 50% degli immobili di maggiore valore del suo patrimonio, peraltro con mantenimento della relativa disponibilità stante la riserva a sé del diritto di abitazione vitalizio e del diritto di accrescimento a favore del coniuge, proprietario del restante 50%,
effettuato dal il 14.5.2015 precede di soli tre mesi la presentazione Pt_2
da parte dello stesso in data 6.8.2015 della domanda per concordato preventivo in bianco della società, a dimostrazione del fatto che l'appellante, socio di maggioranza (60%) e amministratore unico della stessa, ben era consapevole al momento della donazione della situazione di dissesto economico in cui versava la società, indebitata verso 5 istituti di credito;
ciò anche due mesi prima, al momento del deposito dei ricorsi per l'autorizzazione del giudice tutelare (10 marzo 2015), come reso evidente dalla situazione debitoria e dalla perdita di esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2014 con un patrimonio negativo di oltre
609.151,00 euro (cfr. doc. 7 prodotto dall'appellata) non avendo l'appellante in alcun modo provato che il dissesto non fosse ancora evidente.
Non risponde poi al vero l'affermazione dell'appellante secondo cui la banca appellata non avrebbe contestato la circostanza per cui il progetto di ristrutturazione del debito della società presentato dal avrebbe Pt_2
incontrato il favore di tutte le banche creditrici, stante la espressa e specifica contestazione contenuta nella memoria ex art 183, sesto comma,
n. 1, cpc della banca. In ogni caso la circostanza sarebbe irrilevante – ed irrilevanti sono dunque anche i capitoli di prova formulati dall'appellante e non ammessi dal Tribunale – trattandosi di fatti successivi al compimento dell'atto dispositivo e che non escludono la piena consapevolezza della situazione di dissesto economico della società in capo al a nulla rilevando che egli abbia tentato, nonostante la Pt_2
situazione, di ristrutturare l'esposizione bancaria della società.
Non va poi sottaciuto che già in data 13.5.2015, un giorno prima dell'atto di donazione, altro istituto di credito (CC di CI) aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società, come risulta dalle circostanze dallo stesso appellante capitolate sub 6 e 7, il che dimostra la situazione debitoria in cui versava la società prima del compimento della donazione e smentisce la tesi secondo cui le altre banche avrebbero accolto con favore la presentazione del progetto di ristrutturazione avvenuto nel mese di aprile.
Il dunque, al momento dell'atto dispositivo ma anche al momento Pt_2
della maturazione della decisione di addivenire alla donazione, non poteva che essere consapevole che da lì a poco sarebbe stato chiamato a rispondere anche con il proprio patrimonio, quale fideiussore, dei debiti che la società non era più in grado di onorare a causa dello stato di crisi,
sfociata da lì a qualche mese in una vera e propria insolvenza che ha portato alla sentenza di fallimento nel mese di dicembre dello stesso anno.
Né può ritenersi che egli, anche in quanto imprenditore edile, non fosse consapevole del valore dei cespiti immobiliari che componevano il suo patrimonio all'epoca dell'atto di donazione e del fatto, dunque, che i beni donati costituivano gli immobili di maggior valore e che l'unico bene di valore, sebbene minore (stimano in euro 59.000), rimasto nel suo patrimonio fosse gravato da ipoteca volontaria rilasciata in favore di ed iscritta in data 19.11.2013. Parte_3
Deve, dunque ritenersi, come affermato dal primo giudice, che il Pt_2
fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, prova che per consolidato orientamento giurisprudenziale può esser fornita anche per presunzioni, non essendo necessario, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, la prova di avere agito con l'intenzione di nuocere ai creditori.
Quanto, infine, alle altre istanze istruttorie, del tutto irrilevante appare la richiesta di ctu contabile, risultando sufficiente ai fini dell'azione ex art
2901 cc che l'atto dispositivo impugnato abbia anche solo ridotto la garanzia patrimoniale del debitore, non essendo invece necessario l'ulteriore requisito della difficoltà o impossibilità del creditore di conseguire la prestazione dal debitore principale e/o dagli eventuali coobbligati. Ciò che rileva, dunque, è soltanto la situazione patrimoniale del debitore convenuto con l'azione revocatoria, anche in caso di eventuale solvibilità degli altri coobbligati in solido.
Parimenti superflua è la istanza di esibizione: la banca appellata ha dato atto di avere in corso di causa recuperato solo il minore importo di euro
125.564,53, stante gli interessi maturati nel corso di dieci anni e le spese per le procedure esecutive azionate, sussistendo quindi ancora un consistente credito a garanzia del quale è stata chiesta l'azione revocatoria.
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità media), fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, poiché non richiesta in sede di nota spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di CI, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di CI n.1572 del 10.6.21 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_2
che liquida in favore di Controparte_1
in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase
[...]
introduttiva, ed € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
Parte_2
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli