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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3961/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPCM00018-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPCM00018-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPCM00018-2024 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella la sig.ra Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1 , la sentenza n. 15405/13/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XIII, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n.TF5IPCM00018/2024 per l'anno di imposta 2011 avente ad oggetto imposta IRPEF ed addizionali IRPEF per euro 11.892,50.
L'avviso ddi intimazione scaturiva dlla mancata ottemperanza dell'Ordinanza della Corte di Cassa
n.15844/06/2020 depositata il 23/07/2020 con cui era stato rinviato il procedimento innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, alla consequenziale mancata sua riassunzione ed alla definitività dell'avviso di accertamento portato dalla suddetta intimazione.
Esponeva la ricorrente con motivazione richiamata integralmente nell'atto di appello che con la suddetta
Ordinanza la Corte ordinava la riassunzione del procedimento innanzi alla Commissione Regionale della
Campania, e che essendo tale termine decorso in data 23/02/2021 l'accertamento originale oggetto dell'impugnativa si era reso definitivo per cui in applicazione dell'art. 25 c.1 lettera c del D.pr 602/73 il termine decadenziale dell'azione riscossiva si sarebbe perfezionato alla scadenza “del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”, quindi, entro e non oltre il 31/12/2023 laddove l'intimazione oggetto della presente impugnazione era stata notificata in data 14/02/2024.
Oggetto del contendere è dato, quindi, esclusivamente, dall'applicazione al caso specifico della proroga prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020, termine che i giudici di primo grado con la richiamata sentenza, hanno ritenuto applicabile anche alla fattispecie de quo statuendo sulla tempestività della notifica dell'intimazione e sul mancato decorso del termine decadenziale.
Ritiene l'appellante con unico e precipuo motivo di appello che il suddetto termine sia applicabile esclusivamente e limitatamente al periodo emergenziale non essendo esso espressione di un “effetto a cascata” e non potendo estendere la propria efficacia temporale oltre il periodo emergenziale COVID 19 ed all'uopo richiama la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 001/95286/2024/3103e la sentenza della Corte di
Giustizia di primo grado di Milano n. 632/2025.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ribadendo la tempestività della notifica dell'avviso di intimazione.
La causa è stata discussa all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è dato esclusivamente dall'applicabilità dell'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al
31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159” ai periodi successivi all'anno di imposta 2020 con il conseguente effetto a cascata sui successi anni di 85 giorni previsto dal su indicato articolo. Con la circolare 11/E/2020 l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiude non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
Per dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito all'estendibilità del suddetto effetto a cascata le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce e Gorizia disposero il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile.
L'intervento nomofilattico della Suprema Corte veniva così sollecitato allo scopo di superare definitivamente l'impasse interpretativo e così assicurare una più uniforme applicazione della disciplina qui in esame.
Con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali, ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
Tale interpretazione è stata confermata dal decreto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1630/2025 che, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n.
18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
I giudici hanno preliminarmente ricordato come «il termine di decadenza costituisca ineludibile baluardo di certezza, non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge…» che, secondo quanto, in più occasioni, indicato dalla Corte costituzionale (n.
280/2005; n. 247/2011; n. 200/2021) non può mai configurare un termine “mobile”, cioè lasciato a variabili contingenti e, tanto meno, alle scelte della parte tenuta a rispettarlo. Ripercorrendo, quindi, il quadro normativo che ha caratterizzato il periodo pandemico, la Corte ha osservato che la “sospensione” di 85 giorni invocata dall'Ufficio ex art. 67 “Cura Italia” e relativa disciplina sia stata superata, con riguardo al termine di decadenza per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dalle specifiche disposizioni introdotte poco dopo con il decreto cd “Rilancio” (art. 157, d.l. 34/2020) con il quale il legislatore emergenziale ha prescritto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Tale norma, hanno precisato gli interpreti, ha sostanzialmente esaurito in toto la disciplina emergenziale con riferimento alla notifica degli atti ivi indicati. Quid iuris? Che senso avrebbe, si è chiesto la Corte, ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti impositori il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020 (anno di pandemia) - con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. Rilancio - e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano (o andranno) a scadere quando l'emergenza è ormai largamente superata? Peraltro, hanno aggiunto i giudici, anche a voler ritenere circoscritta la disciplina di cui all'art. 157 d.l. “Rilancio” unicamente alla scadenza del 31 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo al comma 4 dell'art. 67 d.l. “Cura Italia” (esso solo specificamente dettato per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti), ne risulterebbe, parimenti, l'inapplicabilità di uno spostamento afferente anni successivi e/o della c.d. “sospensione a cascata”, posto che il comma 4 citato rimanda ai soli commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2015. Ebbene, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, il comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, «frettolosamente letto dalla pronuncia della III Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025 (tanto che, in quel caso, neppure si trattava del termine per la notifica degli atti di accertamento, bensì degli atti di riscossione, assai diversamente disciplinati dall'art. 68, d.l. n.
18/2020), non avvalora affatto una sospensione del termine per la notifica valevole per tutti gli anni transitanti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma dice, invece, che il periodo temporale di sospensione degli incombenti relativi a detto periodo vale, ai fini della decadenza e prescrizione, nella stessa corrispondente misura in cui valgono le disposizioni in materia di sospensione per i termini dei versamenti e degli adempimenti dei contribuenti». Pertanto, ha concluso la Corte, il parametro per identificare la specifica disciplina valevole ai fini della decadenza e prescrizione è costituito, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, da quanto disposto per i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: la disposizione in materia di sospensione dei termini per i versamenti e per gli adempimenti è rinvenibile, nella specifica disciplina emergenziale Covid, nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, che si riferisce inequivocabilmente ai versamenti e adempimenti “che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, destinati, quindi, ad assumere rilevanza non solo “a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”, ma, per il “corrispondente periodo di tempo”, anche “a favore degli enti impositori”, con riguardo ai termini di decadenza, che sono, dunque, quelli che, parallelamente, “scadono” in quel periodo.
Sulla base di questo quadro giurisprudenziale la sentenza di primo grado non può che essere confermata e l'appello rigettato, le spese, stante il confuso quadro normativo e giurisprudenziale esistente, devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3961/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPCM00018-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPCM00018-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPCM00018-2024 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella la sig.ra Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1 , la sentenza n. 15405/13/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XIII, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n.TF5IPCM00018/2024 per l'anno di imposta 2011 avente ad oggetto imposta IRPEF ed addizionali IRPEF per euro 11.892,50.
L'avviso ddi intimazione scaturiva dlla mancata ottemperanza dell'Ordinanza della Corte di Cassa
n.15844/06/2020 depositata il 23/07/2020 con cui era stato rinviato il procedimento innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, alla consequenziale mancata sua riassunzione ed alla definitività dell'avviso di accertamento portato dalla suddetta intimazione.
Esponeva la ricorrente con motivazione richiamata integralmente nell'atto di appello che con la suddetta
Ordinanza la Corte ordinava la riassunzione del procedimento innanzi alla Commissione Regionale della
Campania, e che essendo tale termine decorso in data 23/02/2021 l'accertamento originale oggetto dell'impugnativa si era reso definitivo per cui in applicazione dell'art. 25 c.1 lettera c del D.pr 602/73 il termine decadenziale dell'azione riscossiva si sarebbe perfezionato alla scadenza “del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”, quindi, entro e non oltre il 31/12/2023 laddove l'intimazione oggetto della presente impugnazione era stata notificata in data 14/02/2024.
Oggetto del contendere è dato, quindi, esclusivamente, dall'applicazione al caso specifico della proroga prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020, termine che i giudici di primo grado con la richiamata sentenza, hanno ritenuto applicabile anche alla fattispecie de quo statuendo sulla tempestività della notifica dell'intimazione e sul mancato decorso del termine decadenziale.
Ritiene l'appellante con unico e precipuo motivo di appello che il suddetto termine sia applicabile esclusivamente e limitatamente al periodo emergenziale non essendo esso espressione di un “effetto a cascata” e non potendo estendere la propria efficacia temporale oltre il periodo emergenziale COVID 19 ed all'uopo richiama la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 001/95286/2024/3103e la sentenza della Corte di
Giustizia di primo grado di Milano n. 632/2025.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ribadendo la tempestività della notifica dell'avviso di intimazione.
La causa è stata discussa all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è dato esclusivamente dall'applicabilità dell'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al
31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159” ai periodi successivi all'anno di imposta 2020 con il conseguente effetto a cascata sui successi anni di 85 giorni previsto dal su indicato articolo. Con la circolare 11/E/2020 l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiude non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
Per dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito all'estendibilità del suddetto effetto a cascata le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce e Gorizia disposero il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile.
L'intervento nomofilattico della Suprema Corte veniva così sollecitato allo scopo di superare definitivamente l'impasse interpretativo e così assicurare una più uniforme applicazione della disciplina qui in esame.
Con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali, ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
Tale interpretazione è stata confermata dal decreto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1630/2025 che, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n.
18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
I giudici hanno preliminarmente ricordato come «il termine di decadenza costituisca ineludibile baluardo di certezza, non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge…» che, secondo quanto, in più occasioni, indicato dalla Corte costituzionale (n.
280/2005; n. 247/2011; n. 200/2021) non può mai configurare un termine “mobile”, cioè lasciato a variabili contingenti e, tanto meno, alle scelte della parte tenuta a rispettarlo. Ripercorrendo, quindi, il quadro normativo che ha caratterizzato il periodo pandemico, la Corte ha osservato che la “sospensione” di 85 giorni invocata dall'Ufficio ex art. 67 “Cura Italia” e relativa disciplina sia stata superata, con riguardo al termine di decadenza per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dalle specifiche disposizioni introdotte poco dopo con il decreto cd “Rilancio” (art. 157, d.l. 34/2020) con il quale il legislatore emergenziale ha prescritto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Tale norma, hanno precisato gli interpreti, ha sostanzialmente esaurito in toto la disciplina emergenziale con riferimento alla notifica degli atti ivi indicati. Quid iuris? Che senso avrebbe, si è chiesto la Corte, ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti impositori il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020 (anno di pandemia) - con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. Rilancio - e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano (o andranno) a scadere quando l'emergenza è ormai largamente superata? Peraltro, hanno aggiunto i giudici, anche a voler ritenere circoscritta la disciplina di cui all'art. 157 d.l. “Rilancio” unicamente alla scadenza del 31 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo al comma 4 dell'art. 67 d.l. “Cura Italia” (esso solo specificamente dettato per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti), ne risulterebbe, parimenti, l'inapplicabilità di uno spostamento afferente anni successivi e/o della c.d. “sospensione a cascata”, posto che il comma 4 citato rimanda ai soli commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2015. Ebbene, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, il comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, «frettolosamente letto dalla pronuncia della III Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025 (tanto che, in quel caso, neppure si trattava del termine per la notifica degli atti di accertamento, bensì degli atti di riscossione, assai diversamente disciplinati dall'art. 68, d.l. n.
18/2020), non avvalora affatto una sospensione del termine per la notifica valevole per tutti gli anni transitanti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma dice, invece, che il periodo temporale di sospensione degli incombenti relativi a detto periodo vale, ai fini della decadenza e prescrizione, nella stessa corrispondente misura in cui valgono le disposizioni in materia di sospensione per i termini dei versamenti e degli adempimenti dei contribuenti». Pertanto, ha concluso la Corte, il parametro per identificare la specifica disciplina valevole ai fini della decadenza e prescrizione è costituito, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, da quanto disposto per i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: la disposizione in materia di sospensione dei termini per i versamenti e per gli adempimenti è rinvenibile, nella specifica disciplina emergenziale Covid, nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, che si riferisce inequivocabilmente ai versamenti e adempimenti “che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, destinati, quindi, ad assumere rilevanza non solo “a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”, ma, per il “corrispondente periodo di tempo”, anche “a favore degli enti impositori”, con riguardo ai termini di decadenza, che sono, dunque, quelli che, parallelamente, “scadono” in quel periodo.
Sulla base di questo quadro giurisprudenziale la sentenza di primo grado non può che essere confermata e l'appello rigettato, le spese, stante il confuso quadro normativo e giurisprudenziale esistente, devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.