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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1289/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo, 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210123097442000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2023 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2016 e complessivi euro 821,08.
La Agenzia delle entrate-riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
l'altra resistente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente costituita in giudizio sul presupposto che sarebbe competente la Corte di giustizia tributaria di Palermo, trattandosi di iscrizione a ruolo operata dalla Regione Siciliana a titolo di tassa auto. Infatti, nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice tributario nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo.
Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno” (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Nella specie, va dichiarata la prescrizione del tributo di cui alla suindicata cartella di pagamento impugnata in quanto il relativo termine triennale risulta decorso, in mancanza di qualsiasi prova di atti interruttivi.
In virtù del principio della soccombenza, le due resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna le due resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese vive ed euro 350,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo, 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210123097442000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2023 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2016 e complessivi euro 821,08.
La Agenzia delle entrate-riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
l'altra resistente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente costituita in giudizio sul presupposto che sarebbe competente la Corte di giustizia tributaria di Palermo, trattandosi di iscrizione a ruolo operata dalla Regione Siciliana a titolo di tassa auto. Infatti, nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice tributario nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo.
Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno” (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Nella specie, va dichiarata la prescrizione del tributo di cui alla suindicata cartella di pagamento impugnata in quanto il relativo termine triennale risulta decorso, in mancanza di qualsiasi prova di atti interruttivi.
In virtù del principio della soccombenza, le due resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna le due resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese vive ed euro 350,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi