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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
Il Coordinatore della 1° sezione civile, delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1346/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del 2002 promosso da
PROCURA della REPUBBLICA di CATANIA;
Pt_1
OPPONENTE contro
Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso da sè Controparte_1 C.F._1
stesso;
nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'avv. come da procura in atti;
Controparte_1
OPPOSTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del , difeso Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
All'udienza del 24.1.2025 la Procura Generale insisteva in atti, indi la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2024, il Procuratore Generale della Repubblica di Catania ha proposto opposizione ex art. 170 del dpr. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte di Appello sezione famiglia, emesso il 16.9.2024, comunicato in pari data, che ha liquidato - nell'ambito del procedimento n. 393/2023 V.G. - il compenso dovuto all'avv. , quale difensore di Controparte_1
parte ammessa, nel giudizio predetto, al patrocinio a carico dello Stato con delibera CP_2
1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 4.6.2024, determinandolo in € 2.151,00 che ridotto della metà ex art.130 del t.u. 115 del 2002, ammonta ad euro 1.075,50 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Si è costituito il aderendo all'opposizione. Controparte_3
Si è anche costituito l'avvocato contestando la legittimità e fondatezza della richiesta non CP_1
sussistendo il vizio di ultrapetizione.
Del pari si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_2 carenza di interesse e l'infondatezza del ricorso per le stesse ragioni esposte dall'avvocato CP_1
in proprio.
1) Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nell'odierno CP_2
giudizio.
Infatti, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso nei riguardi del difensore che abbia assistito la parte ammessa al patrocinio a carico dello
Stato, legittimato passivo è solo il difensore “quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. VI,
27/01/2015, n.1539; ibidem 10/12/2021, n.39386).
2) Il P.G. opponente lamenta che l'onorario liquidato all'avvocato in euro 2.151,00 poi CP_1
ridotto in euro 1.075,50 risulti maggiore di quello richiesto dallo stesso difensore con la propria istanza di liquidazione.
Il motivo è fondato.
In effetti sussiste l'eccedenza segnalata dal P.G. in quanto l'avv. - con la nota spese CP_1
depositata - aveva chiesto quali compensi euro 1.701,00 e ridotto del 50% euro 850,50 oltre spese generali, IVA e cassa avvocati.
Come statuito in tema di spese giudiziali, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. sez. II civile,
05/05/2022, n.14198; ibidem sez. VI, 05/03/2020, n.6345) “quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore”, dal momento che con tale indicazione essa fissa l'oggetto della domanda avanzata al giudice.
Tale principio è estensibile, per sostanziale assimilabilità della fattispecie, anche all'istanza di liquidazione avanzata dal difensore a mente del dpr. n. 115/2002.
2 Pertanto, infondata è la difesa spiegata dall'opposto secondo cui non sussisterebbe il vizio di ultrapetizione rientrando fra i poteri del giudice liquidare i compensi specificandone i parametri applicati.
In conclusione, l'opposizione deve accogliersi riducendosi l'importo liquidato per compensi a favore dell'avv. con l'opposto decreto nei limiti del domandato. CP_1
In considerazione delle ragioni di accoglimento dell'opposizione, del difetto di legittimazione passiva di e del rigetto delle tesi difensive sostenute dalla controparte, sussistono CP_2
giuste ragioni per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 170 del dpr. n. 115/2002, in riforma del decreto emesso il 16.9.2024 dalla Corte di
Appello di Catania – sezione della Famiglia, della Persona e dei Minore - determina il compenso dovuto all'avv. in relazione al patrocinio a carico dello Stato, svolto nel giudizio Controparte_1 di cui in motivazione, nella misura di € 850,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Pone il pagamento a carico dello Stato.
Compensa le spese.
Così deciso in Catania il 27.1.2025
Il Coordinatore delegato dr. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
Il Coordinatore della 1° sezione civile, delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1346/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del 2002 promosso da
PROCURA della REPUBBLICA di CATANIA;
Pt_1
OPPONENTE contro
Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso da sè Controparte_1 C.F._1
stesso;
nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'avv. come da procura in atti;
Controparte_1
OPPOSTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del , difeso Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
All'udienza del 24.1.2025 la Procura Generale insisteva in atti, indi la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2024, il Procuratore Generale della Repubblica di Catania ha proposto opposizione ex art. 170 del dpr. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte di Appello sezione famiglia, emesso il 16.9.2024, comunicato in pari data, che ha liquidato - nell'ambito del procedimento n. 393/2023 V.G. - il compenso dovuto all'avv. , quale difensore di Controparte_1
parte ammessa, nel giudizio predetto, al patrocinio a carico dello Stato con delibera CP_2
1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 4.6.2024, determinandolo in € 2.151,00 che ridotto della metà ex art.130 del t.u. 115 del 2002, ammonta ad euro 1.075,50 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Si è costituito il aderendo all'opposizione. Controparte_3
Si è anche costituito l'avvocato contestando la legittimità e fondatezza della richiesta non CP_1
sussistendo il vizio di ultrapetizione.
Del pari si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per CP_2 carenza di interesse e l'infondatezza del ricorso per le stesse ragioni esposte dall'avvocato CP_1
in proprio.
1) Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nell'odierno CP_2
giudizio.
Infatti, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso nei riguardi del difensore che abbia assistito la parte ammessa al patrocinio a carico dello
Stato, legittimato passivo è solo il difensore “quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. VI,
27/01/2015, n.1539; ibidem 10/12/2021, n.39386).
2) Il P.G. opponente lamenta che l'onorario liquidato all'avvocato in euro 2.151,00 poi CP_1
ridotto in euro 1.075,50 risulti maggiore di quello richiesto dallo stesso difensore con la propria istanza di liquidazione.
Il motivo è fondato.
In effetti sussiste l'eccedenza segnalata dal P.G. in quanto l'avv. - con la nota spese CP_1
depositata - aveva chiesto quali compensi euro 1.701,00 e ridotto del 50% euro 850,50 oltre spese generali, IVA e cassa avvocati.
Come statuito in tema di spese giudiziali, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. sez. II civile,
05/05/2022, n.14198; ibidem sez. VI, 05/03/2020, n.6345) “quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore”, dal momento che con tale indicazione essa fissa l'oggetto della domanda avanzata al giudice.
Tale principio è estensibile, per sostanziale assimilabilità della fattispecie, anche all'istanza di liquidazione avanzata dal difensore a mente del dpr. n. 115/2002.
2 Pertanto, infondata è la difesa spiegata dall'opposto secondo cui non sussisterebbe il vizio di ultrapetizione rientrando fra i poteri del giudice liquidare i compensi specificandone i parametri applicati.
In conclusione, l'opposizione deve accogliersi riducendosi l'importo liquidato per compensi a favore dell'avv. con l'opposto decreto nei limiti del domandato. CP_1
In considerazione delle ragioni di accoglimento dell'opposizione, del difetto di legittimazione passiva di e del rigetto delle tesi difensive sostenute dalla controparte, sussistono CP_2
giuste ragioni per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 170 del dpr. n. 115/2002, in riforma del decreto emesso il 16.9.2024 dalla Corte di
Appello di Catania – sezione della Famiglia, della Persona e dei Minore - determina il compenso dovuto all'avv. in relazione al patrocinio a carico dello Stato, svolto nel giudizio Controparte_1 di cui in motivazione, nella misura di € 850,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Pone il pagamento a carico dello Stato.
Compensa le spese.
Così deciso in Catania il 27.1.2025
Il Coordinatore delegato dr. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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