Articolo 1 della Legge 31 luglio 1952, n. 1119
Articolo 2
Versione
18 settembre 1952
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 6.000.000 a favore della Universita' di Roma per le esigenze di funzionamento della clinica delle malattie tropicali e subtropicali a partire dall'esercizio finanziario 1951-52.
Entrata in vigore il 18 settembre 1952