Decreto cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
Accoglimento
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/12/2021, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01525/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Treviso, via Monte Piana n. 14;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-, col quale il Dirigente del Ministero dell'Istruzione – -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”;
- del decreto dipartimentale -OMISSIS-“ Modifiche ed integrazioni al -OMISSIS- ” relativamente alla procedura per mancanza del requisito di cui all' “ art. 2, comma 1, lettera a) e b), comma 2, del D.D. 510/2020 previsto dall'art. 2, comma 6 del citato decreto dipartimentale n. -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto premesso, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, siccome lesivo della posizione della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso di cui al decreto dipartimentale -OMISSIS-, avente ad oggetto la -OMISSIS-.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del predetto decreto, alla procedura possono partecipare gli insegnanti che tra l'anno scolastico -OMISSIS-hanno svolto, -OMISSIS- almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Tale norma prevede che “ il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico -OMISSIS-è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal-OMISSIS-fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”.
La ricorrente per partecipare ha dichiarato di avere due annualità di servizio ed una terza relativa all’anno scolastico-OMISSIS-presso -OMISSIS-“-OMISSIS-” per la -OMISSIS-.
L’Amministrazione nello svolgimento degli approfondimenti istruttori, che hanno comportato la consultazione delle banche dati, lo scambio di corrispondenza con -OMISSIS-e l’acquisizione di un parere dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, ha tuttavia verificato che tale dichiarazione non è corretta perché in realtà – come dalla stessa ricorrente esattamente indicato nella quasi coeva domanda di partecipazione al concorso ordinario di cui al -OMISSIS-, per il quale non è richiesto il requisito delle tre annualità di lavoro – non ha prestato servizio presso -OMISSIS-fino al termine delle operazioni di scrutinio finale nell’anno scolastico-OMISSIS-in modo “ininterrotto”, come richiesto dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, ma ha stipulato un primo contratto dal -OMISSIS-al -OMISSIS-, e un secondo contratto dal -OMISSIS-.
L’Amministrazione ha quindi disposto l’esclusione dal concorso straordinario per la mancanza dei requisiti richiesti, in quanto per il predetto anno scolastico il servizio è stato svolto per un numero di giorni inferiore a 180 e, seppure dal-OMISSIS-fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, in due periodi disgiunti, ossia in assenza del necessario requisito di continuità temporale richiesto dal citato art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999.
La ricorrente sostiene che l’esclusione è illegittima con un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del -OMISSIS-in relazione all’art.11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, e dell’art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n.131 del 2007.
Secondo la ricorrente l’Amministrazione ha errato nell’aver ritenuto interrotta la continuità del servizio perché non ha considerato che di fatto la stessa ha svolto la propria attività di insegnamento a decorrere dal -OMISSIS-fino al termine delle operazioni di scrutinio sostituendo un’insegnante assente per malattia che alla data del-OMISSIS-era comunque stata assente per più di 90 giorni, e che è rientrata il -OMISSIS- senza, tuttavia, prendere effettivamente servizio.
In base a tali circostanze la ricorrente invoca l’applicazione alla fattispecie in esame:
- dell’art. 37 del contratto collettivo del comparto scuola per il quale, al fine di assicurare la continuità didattica “ il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il -OMISSIS-, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il -OMISSIS- è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali ”;
- dell’art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 131 del 2007, recante il “ regolamento supplenze docenti ”, il quale dispone che “ per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto ”.
In base a tali premesse la ricorrente sostiene che avrebbe avuto diritto ad essere mantenuta in servizio ai sensi dell’art. 37 del contratto collettivo del comparto scuola, e che avrebbe avuto diritto all’immediato rinnovo del contratto, così come previsto dall’art 7, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 131 del 2007, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto conferirle l’incarico anche per il periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-.
In via subordinata la ricorrente sostiene che la continuità ininterrotta del servizio avrebbe dovuto esserle riconosciuta in base ad una interpretazione sostanzialista e garantista costituzionalmente orientata.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce dei chiarimenti dell’Amministrazione e della documentazione versata in atti, il ricorso non può essere accolto.
Infatti come sottolineato dalla memoria dell’Avvocatura erariale - per quanto tale esito possa apparire sostanzialmente iniquo da parte dell’interessata che per un solo giorno di interruzione della continuità del servizio nell’anno scolastico -OMISSIS-, si vede preclusa la possibilità di partecipare al concorso straordinario per la scuola - non sussistono i presupposti di fatto e normativi per poter riconoscere la predetta continuità.
Infatti è emerso che:
a) la ricorrente era stata incaricata -OMISSIS-di supplire ad una docente, alla quale lo stesso -OMISSIS- aveva precedentemente assegnato una supplenza breve e saltuaria, con orario completo, dal-OMISSIS-al -OMISSIS- -OMISSIS-;
b) la docente sostituita:
- è risultata assente dal servizio per gravi patologie dal -OMISSIS-al -OMISSIS-;
- ha concluso la malattia il -OMISSIS-;
- è stata assegnataria di un’ulteriore supplenza breve e saltuaria con orario completo dal -OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS- -OMISSIS-;
- è risultata assente dal servizio per gravi patologie dal -OMISSIS- fino al -OMISSIS- -OMISSIS-;
- aveva quale giorno libero il lunedì.
In base a tali premesse, ed applicando proprio le norme invocate dalla ricorrente, l’Amministrazione ha quindi correttamente evidenziato che:
a) il rientro della docente sostituita è avvenuto il giorno-OMISSIS-(e non dopo il -OMISSIS-, come dedotto dalla ricorrente);
b) la docente sostituita è risultata in servizio nei giorni-OMISSIS-(domenica),-OMISSIS-(lunedì, festività nazionale), -OMISSIS- (martedì, giorno lavorativo non coincidente con il giorno libero della docente);
c) i due periodi di assenza della docente sostituita (il primo fino al -OMISSIS- e il secondo dal -OMISSIS-), per la sostituzione della quale è stata incaricata la ricorrente, erano intervallati da 3 giorni, di cui uno festivo, uno di festività nazionale e uno lavorativo non coincidente però con il giorno libero della docente;
d) il-OMISSIS-erano venute meno le esigenze di servizio che avevano portato a conferire alla ricorrente la supplenza per la sostituzione della collega sostituita;
e) conseguentemente, con riferimento al giorno di martedì -OMISSIS-, si è consumata l’interruzione della continuità del servizio e non sussistono i presupposti che consentano di superare in via interpretativa tale cesura che è del tutto conforme alla legge.
La ricorrente in prossimità dell’udienza pubblica ed in sede di trattazione orale ha sostenuto che in realtà di fatto la docente sostituita non è rientrata in servizio e che tale circostanza risulta dai registri scolastici dei giorni dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, delle -OMISSIS-.
In sede di trattazione orale la difesa erariale ha contestato tale dato, rappresentando la disponibilità dell’Amministrazione di esibire, ove ritenuto necessario, i registri che attestano il rientro in servizio.
Il Collegio ritiene che ai fini della definizione della controversia non sia necessario acquisire chiarimenti circa l’effettivo rientro in servizio della docente sostituita, perché ciò che risulta dirimente è la circostanza oggettiva e non fondatamente confutabile - senza che possano al contrario soccorrere valutazioni di tipo equitativo in una giurisdizione il cui oggetto è limitato alla verifica della legittimità degli atti dell’Amministrazione - che la ricorrente, in corretta applicazione della normativa vigente, ha interrotto per un giorno lavorativo, coincidente con il martedì -OMISSIS-, diverso dal giorno libero (che cadeva di lunedì), la continuità del servizio, il quale, per l'art. 11, comma 14, della legge n 124 del 1999, per poter essere valutato come annuale, deve svolgersi ininterrottamente dal-OMISSIS-fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Della sussistenza di tale circostanza la ricorrente dimostra di essere stata consapevole fin dal nel momento in cui, nel presentare la coeva domanda per il concorso ordinario, ha essa stessa dichiarato nei titoli di servizio l’esistenza di tale interruzione della continuità del servizio relativamente all’anno scolastico -OMISSIS-.
Parimenti la ricorrente ha dimostrato di essere consapevole del carattere ostativo di tale evenienza, ai fini della partecipazione al concorso straordinario, nel momento in cui ha chiesto -OMISSIS-di retrodatare il secondo contratto, e tale richiesta è stata respinta perché la datazione era corretta. Nello stesso senso rileva la circostanza che la ricorrente abbia avviato un tentativo di conciliazione in data -OMISSIS-– cui non ha fatto seguito la proposizione di un ricorso innanzi alla giurisdizione del -OMISSIS-- non andato a buon fine per l’insuperabile constatazione da parte dell’Amministrazione della legittima successione, con soluzione di continuità, dei due diversi contratti, nonché, in punto di fatto, del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente, perché non più in servizio in base ad un contratto, il giorno di martedì -OMISSIS- (come risulta dai registri di -OMISSIS-, cfr. la documentazione di cui all’allegato 8 depositato in giudizio dall’Amministrazione, sub allegato 10 del sistema informatico della giustizia amministrativa).
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità e novità delle questioni oggetto della controversia, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.