Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da SVAS Biosana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B443384DF2, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Settembre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Punto Zero s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
New Tech s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Quartiroli e Valentina Vaccarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione dell’Amministratore unico del 1° ottobre 2025 avente ad oggetto « Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 64 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni ed accordi quadro per la fornitura di “dispositivi per elettrofisiologia ed elettrochirurgia” occorrenti alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria - ulteriori provvedimenti lotto 38 », CIG B443384DF2, notificata a mezzo pec in data 2 ottobre 2025, con cui l’Amministratore unico, disponeva l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, dell’aggiudicazione del lotto n. 38 precedentemente disposta con determinazione dell’Amministratore unico del 29 luglio 2025 in favore della ditta U Jet s.r.l. e l’aggiudicazione nei confronti della New Tech s.r.l. del lotto n. 38 “Kit procedurale per elettrofisiologia”, in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- del verbale del 2 settembre 2025, notificato in data 2 ottobre 2025 unitamente alla determinazione dell’Amministratore unico del 1° ottobre 2025, con il quale la Commissione giudicatrice, riesaminata, in seduta riservata, tutta la documentazione di cui all’offerta tecnica di entrambe le concorrenti, si determinava per l’esclusione dalla gara, dell’operatore economico U Jet s.r.l. e confermava la valutazione di idoneità precedentemente resa relativamente al prodotto offerto dalla New Tech s.r.l., stilando conseguentemente la nuova graduatoria del lotto n. 38: 1^ classificato New Tech € 394.400,00; 2^ classificato SVAS Biosana s.p.a. € 400.180,00, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
- del documento istruttorio inviato a mezzo pec in data 30 settembre 2025 all’A.U. dal Responsabile Unico del Progetto cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale il Verbale del 2 settembre 2025 contenente la proposta di determinazione, approvata con Deliberazione del 1 ottobre 2025, in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- della legge di gara, ossia bando, disciplinare di gara con i relativi allegati: a) all. 1 Modello di domanda di partecipazione; b) all. 2 Documento di gara unico europeo (DGUE) (da compilare sulla piattaforma); c) all. 3 Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per controlli-antimafia Mod. B; d) all. 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni Mod. B1; e) all. 5 Modello assolvimento imposta di bollo; f) all. 6 Patto di integrità Punto Zero s.c.a r.l.; g) all. 7 Schema di offerta tecnica; h) all. 8 Capitolato tecnico; i) all. 9 Tabella elenco lotti e valori; j) all. 10 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica; k) all.11 Schema di Accordo quadro (per i lotti previsti); l) all. 12 Schema di Convenzione quadro; m) all. 13 Informativa Privacy; n) all. 14 dettaglio economico lotti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
- della comunicazione PI229283-25 avete ad oggetto « Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 64 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni e accordi quadro per la fornitura di “dispositivi medici per elettrofisiologia ed elettrochirurgia” occorrenti alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria » e in allegato la determinazione dirigenziale del 1° ottobre 2025, notificata in data 28 ottobre 2025, in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- di qualsivoglia ulteriore documento/atto/certificato ivi richiamato e/o allegato, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento – anche non conosciuto – collegato, connesso, presupposto e conseguente alla determinazione dell’Amministratore unico del 1° ottobre 2025, al verbale del 2 settembre 2025, al documento istruttorio inviato a mezzo pec in data 30 settembre 2025 all’AU dal RUP, alla legge di gara, ossia bando, disciplinare di gara con i relativi allegati ed alla comunicazione PI229283-25, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o di caducazione del/della contratto/convenzione eventualmente e conseguentemente stipulato/a con l’aggiudicataria New Tech s.r.l. del lotto n. 38 per la fornitura di “Kit procedurale per elettrofisiologia” ovvero ed in subordine, del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Punto Zero s.c.a r.l. e di New Tech s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa NI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l., con determinazione dell’11 novembre 2024, ha indetto, in modalità telematica, la « Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 64 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni e accordi quadro per la fornitura di “dmc per elettrofisiologia ed elettrochirurgia” occorrenti alle aziende sanitarie della regione Umbria ».
La procedura è suddivisa in sessantaquattro lotti di gara, tra cui rileva in questa sede il lotto n. 38, relativo alla fornitura di un « Kit Procedurale procedure di elettrofisiologia », da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.
1.1. L’odierna ricorrente SVAS Biosana s.r.l. ha partecipato alla procedura per l’aggiudicazione del lotto n. 38.
All’esito delle operazioni della Commissione giudicatrice, compresa quella di rivalutazione dell’originaria prima classificata – la società U Jet s.r.l., poi esclusa con il verbale del 2 settembre 2025, a causa della non conformità ai requisiti prescritti a pena di esclusione di uno dei prodotti offerti facenti parte del Kit – la SVAS Biosana s.r.l. si è collocata al secondo posto, con l’offerta di €400.180,00.
Il lotto n. 38 è stato, quindi, aggiudicato alla New Tech s.r.l., con determinazione del 1° ottobre 2025 dell’A.U. di Punto Zero s.c.a r.l., al prezzo di €394.400,00.
1.2. In data 20 ottobre 2025, la SVAS Biosana s.p.a. ha presentato un’istanza di rivalutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, per la pretesa non conformità ai requisiti di minima di uno dei componenti del “Kit Procedurale procedure di elettrofisiologia” da questa offerto, costituito dalla “Pinza lunga”.
1.3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2025 la SVAS Biosana s.p.a. ha agito per l’annullamento, previa sospensiva, dell’aggiudicazione e degli atti di gara in epigrafe meglio specificati.
2. La ricorrente ha articolato censure in diritto rubricate come segue.
i. Eccesso di potere, illogicità manifesta, irragionevolezza; violazione del d.lgs. n. 36 del 2023, della lex specialis , dell’art. 16 disciplinare di gara, dell’art. 3 del capitolato tecnico, dell’allegato 9 tabella elenco lotti e valori “lotto 38”; sviamento, travisamento e carenza dei presupposti; carenza delle caratteristiche di minima; carenza di istruttoria; violazione del principio di risultato; violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, risultato; violazione del principio di tassatività; manifesta irragionevolezza della valutazione di idoneità del prodotto offerto da New Tech s.r.l. per il lotto n. 38.
La parte ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, tra i documenti che «[l] ’offerta deve contenere, a pena di esclusione» sono indicate al n. 3 le «Schede tecniche dei prodotti »; in base alla medesima disposizione, dette schede tecniche devono contenere, tra l’altro le « dimensioni del prodotto (misura, lunghezza) ».
Ad avviso di parte ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in applicazione delle richiamate previsioni della lex specialis in quanto la scheda tecnica del Kit di cui al lotto n. 38 dalla stessa presentata in gara non reca le dimensioni (misura, lunghezza) del prodotto con riguardo al componente denominato “pinza lunga verde”. Difettando l’indicazione della misura/lunghezza della pinza offerta, inoltre, la Commissione giudicatrice non avrebbe potuto accertare la rispondenza del dispositivo offerto da New Tech s.r.l. alle caratteristiche di minima di cui all’allegato 9; conseguentemente, ai sensi dell’art. 3 del capitolato avrebbe dovuto escludere tale offerta.
ii. Eccesso di potere, illogicità manifesta, irragionevolezza; violazione del d.lgs. n. 36 del 2023, della lex specialis , dell’art. 16 del disciplinare di gara, dell’art. 3 del capitolato tecnico, dell’allegato 9 tabella elenco lotti e valori “lotto 38”; sviamento, travisamento e carenza dei presupposti, carenza delle caratteristiche di minima, carenza di istruttoria; violazione del principio di risultato, dei principi di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, e violazione del principio di tassatività; manifesta irragionevolezza della valutazione di idoneità del prodotto offerto da New Tech s.r.l. per il lotto n. 38.
Lamenta la parte ricorrente che il Kit offerto per il lotto n. 38 dall’aggiudicataria non sarebbe conforme alle caratteristiche di minima, in quanto, nella sua composizione, non si rileva la presenza della “pinza lunga”; difatti, in assenza delle dimensioni in scheda tecnica, il dispositivo (rappresentato in foto) non parrebbe presentare le fattezze proprie di una pinza lunga. Afferma la ricorrente che sarebbe noto agli operatori di settore che una “pinza lunga” sia una pinza la cui lunghezza parte dai 18 cm, composta di acciaio, materiale che consente di evitare la contaminazione e garantire la sicurezza del paziente. Conseguentemente la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere l’offerta di New Tech s.r.l. e la diversa valutazione operata si paleserebbe abnorme e viziata da manifesta irragionevolezza.
iii. Violazione del principio di risultato, del principio di parità di trattamento e concorrenza, del criterio del minor prezzo; eccesso di potere; manifesta irragionevolezza.
Si denuncia che, nonostante la lex specialis prevedesse espressamente l’obbligo di verifica da parte della P.A. dell’idoneità dell’offerte presentate per il lotto n. 38 e la sanzione escludente nel caso di carenza di caratteristiche di minima, la Commissione abbia illegittimamente omesso una effettiva e corretta verifica della documentazione tecnica dell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
3. Si è formalmente costituita in giudizio la New Tech s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare.
4. Si è costituita per resistere in giudizio Punto Zero s.c.a r.l., evidenziando, in punto di fatto, che nelle more del giudizio la Commissione giudicatrice ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta della New Tech s.r.l., confermandone l’idoneità.
Contestando la ricostruzione attorea, la difesa di Punto Zero ha sottolineato come, con riferimento specifico alla “Pinza lunga” del lotto n. 38, nel capitolato tecnico non risulta prescritta alcuna misura né parametro tecnico integrante ulteriore requisito di minima, per cui l’operatore economico era chiamato solo ad indicare, nella scheda tecnica, in relazione al prodotto, le informazioni necessarie per consentire la verifica della corrispondenza a quanto richiesto (e, quindi, la presenza della pinza lunga all’interno del Kit). Ciò in piena coerenza con la lex specialis , per la quale solo i documenti descritti ed elencati sono previsti a pena di esclusione, nel senso che essi debbono essere necessariamente allegati all’offerta e, quanto alla scheda tecnica, essa deve riportare i requisiti e i parametri tecnici previsti nel capitolato, all’allegato 9 o, in alternativa, questi debbono, comunque, essere descritti in un’apposita dichiarazione all’interno dell’offerta tecnica.
Si evidenzia, ancora, che la stessa parte ricorrente nella propria scheda tecnica informativa del Kit di elettrofisiologia abbia specificato che: « Il kit per elettrofisiologia è un pacco procedurale sterile per campo operatorio di tipo monouso, costituito da dispositivi utili allo svolgimento di procedure di elettrofisiologia. I kit contribuiscono ad aumentare la produttività in sala operatoria, abbreviando i tempi di preparazione del campo operatorio e standardizzando i materiali necessari per l’intervento chirurgico ». Mentre la pinza offerta dalla SVAS Biosana s.p.a. è una “Pinza monouso in acciaio secondo AISI 410” (tipica pinza utilizzata in chirurgia invasiva, costituita in acciaio AISI 410, materiale adatto alla sterilizzazione), la pinza offerta dalla New Tech s.r.l. è una “Pinza lunga verde”, descritta nella dichiarazione allegata all’offerta come “Clamp multifunzione”, costituita in “Nylon caricato 30% fibra di vetro”, privo di lattice, che è « impiegato per trattenere batuffoli di cotone, garze e teli durante procedure di medicazione ». Tale prodotto si presenta perfettamente adatto all’utilizzo previsto dal Kit “procedurale” per elettrofisiologia, quindi, non destinato all’uso chirurgico e composto completamente da materiale sterile monouso che, una volta utilizzato, viene smaltito; al contrario, la pinza in acciaio della ricorrente, una volta utilizzata all’interno dell’impiego del Kit, dovrebbe essere, essa sola, isolata dal “pacco” e sottoposta al ciclo di sterilizzazione, comportando delle attività ulteriori rispetto al protocollo monouso ma anche inutili, considerando che tale pinza chirurgica è già nelle dotazioni dello strumentario ospedaliero. La pinza offerta dalla ditta risultata aggiudicataria, pertanto, sarebbe pienamente rispondente al capitolato nonché all’utilizzo e alle esigenze a cui è destinata, che sono quelle del setting “procedurale”, della preparazione degli interventi di elettrofisiologia sopra descritti.
La difesa resistente ha riportato ampi stralci del verbale dell’11 novembre 2025 – depositato in atti – in cui la Commissione giudicatrice, in sede di riesame dell’offerta della New Tech s.r.l., pure alla luce dei motivi di ricorso, ha evidenziato che: « i. la previsione dell’art. 16 del disciplinare stabilisce, a pena di esclusione, l’obbligo di presentare la scheda tecnica dei prodotti offerti; mentre l’indicazione degli elementi quali “marca, nome commerciale e dimensioni del prodotto” non è invece richiesta a pena di esclusione ed è stata interpretata dalla Commissione in modo funzionale cioè riferita esclusivamente ai componenti per i quali il capitolato richiedeva espressamente parametri dimensionali minimi o specifici. Nel caso della pinza lunga, tale parametro specifico non sussiste; ii. la tipologia di pinza prevista all’interno del Kit “procedurale” in discussione, come è desumibile dalla intitolazione, descrizione e componentistica del kit, non è destinata all’attività chirurgica, ma a funzioni accessorie di preparazione del campo sterile e gestione del materiale di copertura; iii. la pinza lunga prevista nel capitolato deve essere interpretata come strumento destinato alla preparazione del campo sterile, specificamente per fermare e bloccare i telini e non come presidio chirurgico per la manipolazione di tessuti biologici; iv. l’utilizzo di una pinza metallica, come quella indicata dalla ricorrente, risulta incoerente con la logica del kit procedurale sterile composto completamente da materiale monouso, in quanto si tratta di dispositivo riutilizzabile (previa sterilizzazione) e non monouso. Tale pinza metallica chirurgica è oltretutto di norma già presente nei carrelli operatori. L’inserimento di un componente metallico in un kit confezionato e sterilizzato comporterebbe, complessità logistiche e procedure di sanificazione ad hoc con costi aggiuntivi non giustificati da alcun vantaggio clinico specifico; v. la funzione della pinza è chiaramente accessoria e strumentale al posizionamento e al fissaggio del materiale sterile, senza alcuna interazione diretta con l’atto procedurale ». La Commissione, pertanto, respingendo i rilievi formulati da SVAS Biosana s.p.a., ha ritenuto che « la descrizione del capitolato (“N° 1 pinza lunga”) non impone specifiche dimensionali, quindi l’offerta New Tech deve ritenersi conforme ai requisiti minimi; inoltre la pinza offerta è pienamente idonea alla funzione prevista nel kit procedurale, e coerente con le pratiche di elettrofisiologia e viene confermata integralmente la valutazione di idoneità tecnica dell’offerta presentata da New Tech S.r.l. per il Lotto 38 ».
5. La parte ricorrente non ha replicato.
6. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, il Collegio ha rappresentato la possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm. Sono stati uditi per le parti i difensori, come specificato a verbale, che non hanno opposto obiezioni; in particolare, la difesa attorea ha dichiarato di non avere ulteriori esigenze difensive, indi la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
8. Con il ricorso in epigrafe la SVAS Biosana s.p.a., seconda classificata nella procedura per l’affidamento del lotto n. 38 nella più ampia « Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 64 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni e accordi quadro per la fornitura di “dmc per elettrofisiologia ed elettrochirurgia” occorrenti alle aziende sanitarie della regione Umbria », mira a conseguire l’aggiudicazione a seguito dell’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria da New Tech s.r.l., in ragione dell’asserita carenza nell’offerta della stessa di requisiti previsti a pena di esclusione (art. 16 disciplinare) e di caratteristiche di minima richieste a pena di esclusione (art. 3 capitolato e allegato 9).
9. Va evidenziato che l’art. 3 del capitolato dispone che « Le caratteristiche tecniche, dei dispositivi medici oggetto della presente fornitura, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico e nell’allegato 9 “Tabella elenco lotti e valori”, devono intendersi come requisiti di minima ed essere necessariamente possedute dai prodotti offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara, e devono essere esplicitamente dichiarate nella documentazione tecnica presentata ».
La descrizione dei singoli lotti è contenuta nell’allegato 9 al capitolato tecnico, con specificazione delle “caratteristiche di minima” di ciascun lotto; per quanto di interesse, con riferimento al lotto n. 38 è indicato quanto segue:
« N° 1 Telo in bi-accoppiato in TNT 150x200 cm
N° 1 Telo in tri-accoppiato in TNT 360 x 230 cm con 2 finestre toraciche, 2 fori femorali, 2 bande
N° 1 Telo Super-assorbente 90 x 90 cm con lato adesivo
N° 1 Cuffia rotonda di diametro 120 cm con elastico colorato
N° 1 Cuffia rotonda di diametro 90 cm con elastico colorato
N° 1 Copertura strumento rettangolare 75 x 90 cm con apertura sul lato corto
N° 1 Tasca portastrumento trasparente, singolo scomparto 38 x 43 cm
N° 1 Camice chirurgico rinforzato misura XL
N° 2 Camice chirurgico rinforzato misura L
N° 6 Salviette assorbenti N° 50 Garze idrofile in cotone con filo di bario 10 x 10
N° 2 Ciotole da 500 ml di colore differente N° 1 Ciotola 3000 ml
N° 1 Ago 22 Ga 3 cm (ago nero)
N° 2 Bisturi monouso lama 22 impugnatura lunga
N° 1 Pinza lunga
N° 1 Siringa 10 ml luer-lock N° 2 Siringhe 20 ml luer-lock N° 1 Spugna per disinfezione N° 1 Etichetta adesiva con scritto “eparina” N° 1 Etichetta adesiva con scritta “anestetico locale” N° 1 Etichetta adesiva con scritto “mezzo di contrasto N° 1 Telo schermato da radiazioni diffuse composto da due elementi attenuanti di Bismuto e Antimonio, privo di lattice, piombo e PVC. Dimensioni telo 30 x 43 con finestra semicircolare di almeno 9 cm e strisce adesive ».
L’art. 16 del disciplinare, nel normare i contenuti dell’offerta tecnica, prevede che «[l]’offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 1) la Relazione Tecnico Descrittiva... 2) Modello offerta tecnica... 3) Schede tecniche dei prodotti offerti con indicazione del lotto di gara, firmata digitalmente ... redatte in lingua italiana o con traduzione semplice allegata, di ciascun prodotto offerto, contrassegnata nel nome del file dal numero di lotto di riferimento (es. Lotto 1 - Scheda Tecnica - Nome Prodotto) dalla quale risulta il possesso di tutti i requisiti minimi con tutte le informazioni necessarie per consentire di verificare l’idoneità dei prodotti offerti. Tutti i parametri tecnici individuati nel capitolato tecnico, intesi come caratteristiche minime dovranno rilevare dalla scheda tecnica di ciascun prodotto o, in alternativa, dovranno essere contenuti in apposita dichiarazione inserita nell’Offerta Tecnica (il nome del file dovrà precisare il contenuto ad es. “dichiarazione caratteristica tecnica”. Le schede tecniche dovranno contenere: ...composizione e caratteristiche materiali; dimensioni del prodotto (misura, lunghezza) ... ».
Con specifico riferimento ai lotti da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, il disciplinare di gara, all’art. 23, prevede che « la Commissione giudicatrice provvederà a verificare l’idoneità dei prodotti offerti sulla base dei requisiti minimi richiesti in fase di gara ».
10. I tre motivi in diritto proposti dalla parte ricorrente possono essere trattati congiuntamente, costituendo svolgimento di una medesima argomentazione difensiva.
Le censure non si presentano meritevoli di accoglimento per quanto di seguito esposto.
Giova rammentare che « ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex articoli 1362 e 1363 cod. civ. (da ultimo, Cons. Stato, V, 2 marzo 2022 n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322): conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145) » (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30; cfr. C.d.S., sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6431).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che, laddove il testo della clausola con portata escludente possa prestarsi ad alcune ambiguità, « nell’accostarsi alla sua interpretazione occorre richiamare quell’insegnamento per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale » (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 14 marzo 2022, n.137; cfr. C.d.S., sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871).
Dal chiaro tenore della lex specialis sopra richiamata emerge che dal contenuto delle schede dei prodotti offerti debba « risulta[re] il possesso di tutti i requisiti minimi con tutte le informazioni necessarie per consentire di verificare l’idoneità dei prodotti offerti. Tutti i parametri tecnici individuati nel capitolato tecnico, intesi come caratteristiche minime dovranno rilevare dalla scheda tecnica di ciascun prodotto o, in alternativa, dovranno essere contenuti in apposita dichiarazione inserita nell’Offerta Tecnica » (art. 16 disciplinare di gara). Questo è il contenuto dell’offerta tecnica da valutarsi al fine dell’applicazione della sanzione espulsiva di cui ai richiamati art. 16 del disciplinare e 3 del capitolato.
Nel caso che occupa, per quanto attiene al lotto n. 38, l’allegato 9 al capitolato indica quali “caratteristiche di minima” del “Kit Procedurale procedure di elettrofisiologia” una pluralità di prodotti, tra cui «N° 1 Pinza lunga»; la lex specialis non introduce alcun altro elemento in merito al materiale o alle dimensioni della stessa. Ciò a differenza di quanto previsto con riferimento al medesimo Kit per una pluralità di altri prodotti (ad esempio: « Telo in bi-accoppiato in TNT 150x200 cm », « Telo in tri-accoppiato in TNT 360 x 230 cm con 2 finestre toraciche, 2 fori femorali, 2 bande », ecc.). Pertanto, il requisito tecnico minimo risulta limitato alla mera presenza di una “pinza lunga” nel kit, senza altra specifica obbligatoria.
Da quanto sopra consegue, dovendo essere privilegiata un’interpretazione rigorosa delle clausole di esclusione, che alcuna censura espulsiva poteva essere applicata all’offerta dell’aggiudicataria, non essendo richiesta dalla lex specialis alcuna specificazione in merito alle dimensioni della “pinza lunga”, né essendo prescritto uno specifico materiale.
Va evidenziato che nessuna censura è mossa avverso la lex specialis da parte dell’odierna ricorrente.
In ogni caso, la previsione della legge di gara non appare in alcun modo illogica alla luce delle difese di parte resistente e di quanto esplicitato dalla Commissione giudicatrice nel verbale dell’11 novembre 2025 sopra citato.
Non risulta, difatti, contestato che la “pinza lunga” richiesta nel Kit di cui al lotto n. 38, al pari degli altri prodotti contenuti nel medesimo Kit per le procedure di elettrofisiologia, non sia destinata all’uso chirurgico, bensì « impiegato per trattenere batuffoli di cotone, garze e teli durante procedure di medicazione »; pertanto, non assume particolare rilievo la lunghezza della pinza, né il materiale di cui la stessa è composta, purché ne garantisca la sterilità.
11. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, ravvisandosi tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PI GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NI CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CA | PI GA |
IL SEGRETARIO