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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB RI ST, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3630/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 25.09.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' deducendo di essere titolare assegno sociale a far data dal dicembre 2017 e di aver CP_1 ricevuto, in data 12.01.2024, nota di indebito dei ratei percepiti nel 2019, secondo l'Ente previdenziale ripetibili in ragione della revoca della prestazione per omessa comunicazione, da parte dell'assistito, dei propri dati reddituali.
Censurava l'insussistenza di elementi ostativi alla fruizione della prestazione chiesta in ripetizione sostenendo che alcuna comunicazione dei redditi era dovuta nel caso di specie e rivendicava, in ogni caso, seppur in via gradata, l'irripetibilità delle somme percepite stante l'assenza del dolo dell'accipiens.
Concludeva quindi chiedendo l'accertamento negativo del credito restitutorio, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo nel merito alla prospettazione attorea e concludendo per il CP_1 rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto del termine di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito di seguito concisamente esplicitate.
Giova subito rilevare che nel caso di specie è pacifica la sussistenza dei requisiti socioeconomici richiesti per fruire della prestazione di cui l' ha chiesto la restituzione controversa in causa. CP_1
La pretesa recuperatoria dell' , infatti, non si fonda -si badi- sulla insussistenza dei presupposti CP_2 normativamente richiesti per accedere alla prestazione, bensì sulla revoca della stessa ai sensi del comma 10bis dell'art. 35 d.l. 207/2008, convertito in l. 14/2009, ossia per avere il ricorrente omesso di comunicare all'Ente i propri dati reddituali per l'anno 2018.
Come efficacemente evidenziato in ricorso, però, è lo stesso nella propria circolare n. 195 del CP_1
30.11.2015 (doc. 6 fasc. attoreo), ad escludere, al punto 3.3, l'esistenza di obblighi comunicativi a carico dei titolari di sole prestazioni erogate dall'Istituto.
Pertanto, documentata l'assenza per la parte ricorrente di redditi ulteriori rispetto all'assegno sociale per l'anno 2018 (naturalmente erogato dalla resistente) è agevole concludere che, per quel periodo d'imposta, non vi era a carico dell'assistito alcun obbligo di comunicare all' i dati reddituali. CP_1
Ne discende, quindi, la manifesta illegittimità della revoca dell'assegno sociale goduto dal Pt_1 nell'anno 2019, revoca che ha generato l'indebito censurato in questa sede giudiziale e di cui, in definitiva, deve dichiararsi l'insussistenza. Assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza attorea non espressamente scrutinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara non dovuto dalla parte ricorrente l'importo richiesto dall' a titolo di indebito con CP_1 provvedimento del 12.01.2024; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.900,00 CP_1 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB RI ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB RI ST, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3630/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 25.09.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' deducendo di essere titolare assegno sociale a far data dal dicembre 2017 e di aver CP_1 ricevuto, in data 12.01.2024, nota di indebito dei ratei percepiti nel 2019, secondo l'Ente previdenziale ripetibili in ragione della revoca della prestazione per omessa comunicazione, da parte dell'assistito, dei propri dati reddituali.
Censurava l'insussistenza di elementi ostativi alla fruizione della prestazione chiesta in ripetizione sostenendo che alcuna comunicazione dei redditi era dovuta nel caso di specie e rivendicava, in ogni caso, seppur in via gradata, l'irripetibilità delle somme percepite stante l'assenza del dolo dell'accipiens.
Concludeva quindi chiedendo l'accertamento negativo del credito restitutorio, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo nel merito alla prospettazione attorea e concludendo per il CP_1 rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto del termine di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito di seguito concisamente esplicitate.
Giova subito rilevare che nel caso di specie è pacifica la sussistenza dei requisiti socioeconomici richiesti per fruire della prestazione di cui l' ha chiesto la restituzione controversa in causa. CP_1
La pretesa recuperatoria dell' , infatti, non si fonda -si badi- sulla insussistenza dei presupposti CP_2 normativamente richiesti per accedere alla prestazione, bensì sulla revoca della stessa ai sensi del comma 10bis dell'art. 35 d.l. 207/2008, convertito in l. 14/2009, ossia per avere il ricorrente omesso di comunicare all'Ente i propri dati reddituali per l'anno 2018.
Come efficacemente evidenziato in ricorso, però, è lo stesso nella propria circolare n. 195 del CP_1
30.11.2015 (doc. 6 fasc. attoreo), ad escludere, al punto 3.3, l'esistenza di obblighi comunicativi a carico dei titolari di sole prestazioni erogate dall'Istituto.
Pertanto, documentata l'assenza per la parte ricorrente di redditi ulteriori rispetto all'assegno sociale per l'anno 2018 (naturalmente erogato dalla resistente) è agevole concludere che, per quel periodo d'imposta, non vi era a carico dell'assistito alcun obbligo di comunicare all' i dati reddituali. CP_1
Ne discende, quindi, la manifesta illegittimità della revoca dell'assegno sociale goduto dal Pt_1 nell'anno 2019, revoca che ha generato l'indebito censurato in questa sede giudiziale e di cui, in definitiva, deve dichiararsi l'insussistenza. Assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza attorea non espressamente scrutinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara non dovuto dalla parte ricorrente l'importo richiesto dall' a titolo di indebito con CP_1 provvedimento del 12.01.2024; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.900,00 CP_1 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB RI ST