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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4406/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4406/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 22 maggio 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Corso Garibaldi n. 388, presso lo studio dell'Avv. Palumbo Ciro (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E sito in Marano Di Napoli al Corso Mediterraneo n. Controparte_1
60(c.f.: ), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Aversa alla Via Seggio n. 112, presso lo studio dell'Avv. Tagliafierro Antonio (c.f.:
) e dell'Avv. Sciubba Vincenzo ( ), dai C.F._3 C.F._4 quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 21/05/2024,
l'attrice, , ha citato in giudizio il sito in Marano Parte_1 Controparte_1 di Napoli al Corso Mediterraneo n. 60 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, contraddistinto dal numero d'interno 18, in conseguenza di infiltrazioni idriche provenienti dal sovrastante lastrico solare di copertura del fabbricato condominiale, a cagione del cattivo stato manutentivo dello stesso, risolte solo nell'anno 2023 e che avrebbero danneggiato l'immobile attoreo tanto da renderlo inabitabile sin dall'anno 2012.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che il CP_1 convenuto, nel susseguirsi di più amministratori condominiali, si sarebbe limitato a compiere riparazioni non risolutive, almeno fino all'anno 2023, quando effettivamente le cause delle dedotte infiltrazioni sarebbero state risolte;
l'attrice, quindi, quantificava il danno economico subito nella misura complessiva di euro
86.547,00, di cui euro 17.547,00 per la riattazione interna dell'appartamento ed euro
69.000,00 per il mancato godimento dello stesso e dei suoi frutti, calcolato sulla scorta del canone medio di affitto per immobili simili con decorrenza dall'anno 2012 e sino alla data della domanda.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“- accogliere integralmente la domanda e per l'effetto condannare il
[...]
in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento -per quanto necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ed a titolo di ristoro del danno economico derivante all'attrice dall'impossibilità di godere del bene e dei suoi frutti - dell'importo ad oggi pari ad
€. 86.547,00 = così in narrativa analiticamente quantificata, con salvezza di quello che sarà a maturare in ragione della durata del giudizio e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, all'attualità, commisurata dalla Giustizia, oltre spese competenze di lite con attribuzione.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente in data
29/08/2024, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, in via CP_1 pregiudiziale di rito, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria attorea, nonché la mancata corretta individuazione dell'immobile asseritamente danneggiato;
eccepiva, inoltre, il difetto di allegazione e prova in ordine alla domanda relativa al mancato godimento diretto ed indiretto dell'appartamento, avendo l'attrice collocato il detto periodo dal 2012 e fino al 2023, in contrasto con quanto asserito nell'istanza di mediazione, nella quale ella aveva circoscritto la sua richiesta ad un periodo decorrente dall'anno 2018, con implicita rinuncia al periodo precedente;
deduceva, ancora, il convenuto che, atteso il n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
completamento dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura avvenuto in data 01/08/2012 — come risultante dal verbale di constatazione redatto dal condominio e dalla società appaltatrice prodotto — CP_3
l'appartamento de qua non avrebbe più subito infiltrazioni e da tale data ben avrebbe potuto l'attrice rimetterlo in pristino e goderne, avendone conservato la disponibilità materiale.
Tanto premesso, la predetta parte convenuta concludeva chiedendo di:
“rigettare la domanda per intervenuta prescrizione;
in via subordinata, rigettare la domanda perché infondata. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione.”.
In via del tutto preliminare e assorbente rispetto a ogni altra considerazione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata in parte prescritta e per altra parte infondata nel merito.
Parte attrice ha dedotto che, per effetto di infiltrazioni idriche promananti dal sovrastante lastrico solare di copertura, la propria unità immobiliare CP_4 avrebbe subito danni che ella stessa attrice ha suddiviso in pregiudizi da danneggiamenti diretti all'immobile stesso, quantificati nei costi necessari alla loro rimozione e al ripristino dello status quo ante del predetto appartamento (costi quantificati dalla attrice in complessivi euro 17.547,00), e danni da mancato godimento per la completa inutilizzabilità dell'immobile per tutto il tempo in cui esso sarebbe stato interessato dalle lamentate infiltrazioni (danno quantificato dalla istante in ulteriori euro 69.000,00, pari al valore locativo di immobile similare, secondo i valori O.M.I., a decorrere dall'anno 2012 e sino all'attualità).
Ebbene, per quanto riguarda la prima domanda, in accoglimento della tempestiva e specifica eccezione sollevata sul punto da parte convenuta, va dichiarata la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla istante.
Va, infatti, premesso che non vi sono dubbi che quella azionata dalla attrice vada qualificata come azione risarcitoria aquiliana, sub specie di danno emergente scaturente da responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto (o, CP_1 comunque, ex art. 2043 c.c. con riguardo alla paventata inerzia dell'Amministratore di Condominio nel porre in essere tempestivamente le iniziative necessarie per la n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
risoluzione della problematica lamentata) per mancata corretta manutenzione del lastrico solare condominiale di copertura, dal quale sarebbero promanate infiltrazioni idriche verso il sottostante immobile di proprietà esclusiva di ella istante.
Tale inquadramento, peraltro, è stato suggellato dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 9449/2016), le quali hanno chiaramente affermato in merito che “[…] Nell'ambito di tale tipo di responsabilità, poi, deve ritenersi che le fattispecie più adeguate di imputazione del danno siano quella di cui all'art. 2051 cod. civ., per il rapporto intercorrente tra soggetto responsabile e cosa che ha dato luogo all'evento, ovvero quella di cui all'art. 2043 cod. civ., per il comportamento inerte di chi comunque fosse tenuto alla manutenzione del lastrico. 4.3. - In tal senso deve quindi escludersi la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, e deve affermarsi la riconducibilità della detta responsabilità nell'ambito dell'illecito aquiliano. […]
Dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile discendono conseguenze di sicuro rilievo. Trovano, infatti, applicazione tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità […]”.
Ciò premesso, nella specie, per stessa asserzione di parte attrice, l'immobile attoreo sarebbe stato interessato dalle dedotte infiltrazioni “per oltre un decennio […] che lo hanno danneggiato al punto tale da renderlo inabitabile sin dal lontano 2012” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Deve dunque, desumersi — per stessa prospettazione di parte — che i danneggiamenti materiali subiti dall'immobile attoreo si siano verificati e manifestati quantomeno a decorrere dall'anno 2012 (tanto che ella attrice ne deduceva addirittura l'inabitabilità sin da tale data), sicché il c.d. exordium praesriptionis (ex art. 2935 c.c.) va individuato proprio a tale epoca (quantomeno per il richiesto risarcimento per equivalente, secondo quanto di seguito meglio si specificherà).
Ora, al fine di provare l'interruzione del termine prescrizionale quinquennale applicabile nella specie, parte attrice ha prodotto in atti la raccomandata a/r n.
14528430402-7 recapitata al convenuto in data 10/04/2012 e la raccomandata a/r n. Pa 15355978127-0 recapitata convenuto in data 15/11/2018, oltre all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato a parte convenuta in data 21/05/2024.
Appare evidente, pertanto che dalla messa in mora del 10/04/2012 a quella successiva del 15/11/2018 sia intercorso già un lasso temporale ben superiore al quinquennio, con consequenziale estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio qui invocato da parte attrice (ex art. 2947 c.c.).
Sul punto ulteriori considerazioni si impongono.
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
Da un lato, va chiarito che la circostanza — pur unilateralmente affermata da parte attrice — secondo cui le cause delle dedotte infiltrazioni siano state rimosse dal convenuto solo “nel corso dell'anno 2023”, non vale a spostare in avanti il CP_1 termine prescrizionale qui venuto in considerazione.
Ed invero — secondo l'insegnamento impartito dalla Suprema Corte di Cassazione
— , in caso di danni scaturenti da un illecito permanente va distinta la domanda del risarcimento per equivalente (relativo ai danni-conseguenza prodottisi, volta per volta, per effetto della permanenza dell'illecito) da quella di risarcimento in forma specifica (volto ad ottenere l'eliminazione dello stesso illecito permanente in sé).
La distinzione è foriera di rilevanti conseguenze, considerato che per i primi danni
(ovvero quelli per equivalente, volti al ripristino dei danneggiamenti prodotti alle cose di proprietà del danneggiato per effetto diretto della condotta illecita permanente) la prescrizione matura volta per volta a decorrere dallo stesso momento in cui il danno si produce;
di contro, è solo per il diritto di domandare l'eliminazione della stessa causa dell'illecito permanente che il termine di prescrizione non inizia a decorrere sino a quando non cessa la permanenza dell'illecito.
Tanto la Cassazione ha affermato in una casistica (del tutto simile rispetto a quella venuta in considerazione nel caso di specie) in cui un attraverso CP_1
l'esecuzione di taluni lavori (rifacimento della pavimentazione dei corridoi dei pianerottoli prospicenti gli appartamenti di proprietà esclusiva di taluni condomini), aveva causato danni da allagamenti agli appartamenti di proprietà esclusiva di taluni condomini, qualificabili come illeciti permanenti. Anche in tal caso, il Pt_3 convenuto aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio azionato dagli istanti, alla quale eccezione questi ultimi avevano resistito invocando la natura permanente dell'illecito perpetrato dallo stesso Condominio e, dunque, la mancata decorrenza del termine prescrizionale sino a che fosse persistita la condotta illecita.
Ebbene, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia
l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano (Cass. n. 5831 del 2007; Cass. n. 4679 del 2009; di recente, Cass. n. 4677 del
2023). […] Al riguardo va infatti posto in evidenza che la violazione del diritto di proprietà spettante ai condomini ricorrenti è stato il frutto di un comportamento illecito permanente, dal quale sono derivati danni momento per momento, per cui la relativa azione risarcitoria può essere fatta valere in ogni istante con prescrizione decorrente giorno per giorno, quanto al risarcimento per equivalente, cioè per quei danni rappresentati non dalle opere in sé, ma dalle conseguenze di fatto materiali lesive originatesi sul diritto di proprietà esclusiva dei condomini per effetto dello stato realizzato dai lavori in contestazione, per cui l'applicazione alla pretesa di risarcimento di tali danni del termine quinquennale di prescrizione proprio dell'illecito aquiliano comporta che la prescrizione deve ritenersi maturata solo per i danni che dalla condotta di mantenimento suddetta sono di volta in volta originati nel limite del quinquennio dalla loro verificazione. Per l'effetto, la prescrizione può dirsi maturata, per gli eventuali danni originatisi immediatamente all'atto del completamento dell'opera, con il decorso dei cinque anni da detto momento, mentre per i danni via via originatisi successivamente nel tempo per effetto della permanenza dello stato dei luoghi, il termine di prescrizione può dirsi maturato - in assenza di atti interruttivi - con il decorso di cinque anni dalla loro verificazione di volta in volta.
Inoltre, quanto al risarcimento in forma specifica, volto ad ottenere l'eliminazione della sopraelevazione del pianerottolo da parte del cioè la rimozione di detta situazione CP_1 in quanto come tale dannosa e pregiudizievole per l'immobile di proprietà esclusiva, una volta accertato il carattere illecito della sopraelevazione, l'inizio del decorso della prescrizione quinquennale consegue solo dalla data di cessazione della permanenza.” (cfr. Cass.
25835/2023).
Ora, applicando i canoni ermeneutici innanzi illustrati al caso di specie, appare evidente che, anche trovandosi in presenza di un illecito permanente (per effetto della creazione di uno stato di fatto pregiudizievole per le proprietà esclusive di singoli condomini — generate dal cattivo stato manutentivo del lastrico solare
— non tempestivamente rimosso dal stesso), i danni- CP_4 CP_1 conseguenza che si siano prodotti nella proprietà attorea per effetto di tale stato di fatto, potevano essere fatti valere dal danneggiato sin dal momento della loro verificazione (indipendentemente dalla permanenza dello stato di fatto dannoso), mano a mano che si verificavano.
Avendo, dunque, parte attrice lamentato danneggiamenti a decorrere sin dall'anno
2012, è pacifico, pertanto, che il termine di prescrizione del diritto dell'istante a richiedere il risarcimento per equivalente di tali danneggiamenti sia iniziato a decorrere proprio da tale momento (indipendentemente dalla persistenza delle infiltrazioni stesse).
Nè, d'altra parte, l'attrice ha fatto distinzione alcuna tra i cumulativi danni dedotti
(chiarendone, ad esempio, l'epoca di rispettiva insorgenza o di aggravamento degli n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
stessi), essendosi, ella, di contro, limitata ad affermare che sin da subito (ovvero sin dall'anno 2012) il proprio immobile sarebbe diventato totalmente inagibile per effetto delle lamentate infiltrazioni, dovendosi, dunque, desumere da tale affermazione che gran parte (se non la totalità) dei danneggiamenti per i quali ella ha qui agito per ottenerne il risarcimento per equivalente, si era già manifestata e verificata sin dall'anno 2012 (come, peraltro, dimostra la prima messa in mora in atti — in cui già parte istante lamentava ingenti danneggiamenti al proprio immobile per effetto delle lamentate infiltrazioni — e che è datata appunto 07/03/2012 — e poi recapitata in data 10/04/2012 — ).
Nè, ancora, i verbali di assemblea prodotti in atti da parte istante con cui l'assemblea del convenuto deliberava lavori di manutenzione del lastrico solare CP_1 condominiale ammalorato possono essere interpretati come atti di rinuncia alla prescrizione (rispetto al diritto risarcitorio per equivalente che competeva alla attrice), poiché la volontà di rinunciare deve apparire univoca e inequivoca, mentre la deliberazione dei detti lavori, non solo costituiva semplice esternazione della volontà assembleare di porre in essere un atto dovuto (manutenzione di una cosa comune in cattivo stato manutentivo), ma poteva rappresentare, tutt'al più,
l'intenzione di prevenire un'eventuale controversia giudiziaria, non potendo, dunque, in alcun modo configurarsi quale ipotesi di rinuncia implicita alla prescrizione.
Nè, infine, la decorrenza del termine di prescrizione qui in esame può essere ancorato al momento in cui parte attrice ha deciso di rivolgersi ad un Consulente di
Parte al fine di pervenire alla esatta quantificazione dei danni riportati dal proprio immobile.
Ed invero, per stessa asserzione di parte, tali danneggiamenti persistevano (in tutta la loro evidenza, avendo parte istante dedotto una sostanziale inagibilità del proprio immobile proprio sin dal 2012, come in precedenza più volte evidenziato) ed erano immediatamente percepibili per l'stante; sicché la propria unilaterale decisione di rivolgersi ad un tecnico di parte per pervenire alla mera quantificazione di tali danni
(comunque già certi e percepibili nel loro an), non può valere a spostare in avanti il termine di prescrizione.
Per tutti i motivi che precedono, pertanto, il diritto risarcitorio per equivalente azionato da parte attrice nel caso di specie (e volto al ripristino del proprio immobile danneggiato per effetto delle lamentate infiltrazioni) deve dichiararsi definitivamente prescritto.
Per quanto riguarda, invece, il pur azionato risarcimento del danno da mancato godimento del medesimo immobile, tale domanda si è rivelata infondata nel merito per quanto di seguito osservato.
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
In primo luogo, va osservato che l'assunto attoreo secondo cui il proprio immobile si sarebbe venuto a trovare in stato di totale inagibilità e invivibilità per effetto delle infiltrazioni promanante dal sovrastante lastrico solare condominiale, si è rivelata mera asserzione di parte, priva di qualsivoglia elemento oggettivo di riscontro in atti.
Ed invero, parte attrice sul punto ha prodotto una mera consulenza di parte, peraltro priva dell'allegazione anche di qualsivoglia documentazione fotografica a supporto
(al fine di corroborare il solo dedotto stato del proprio immobile).
Giova rammentare al riguardo che “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.”
(cfr. Cass. 5687/2001; Cass. 259/2013).
Di contro — e come già osservato nella ordinanza istruttoria resa in data 02/12/2024
— la prova testimoniale articolata al riguardo da parte attrice si è rivelata estremamente generica e valutativa.
Infine, data la collocazione temporale oltremodo risalente dei fatti di causa (collocati dall'istante quantomeno a decorrere dall'anno 2012), anche una eventuale CTU disposta nel presente giudizio (instaurata a distanza pressoché di dodici anni dalla verificazione dei danni de quibus) si sarebbe rivelata oltremodo inaffidabile e inattendibile (perché avente evidentemente ad oggetto uno stato dei luoghi soggetto a modificazione che ben avrebbe potuto piuttosto essere oggetto di eventuale A.T.P. ex art. 696 o 696-bis c.p.c.).
Non appare, dunque, dimostrato l'elemento costitutivo e fondante dell'azionata domanda da mancato godimento, ovvero lo stato di totale inutilizzabilità dell'immobile attoreo e la radicale insussistenza di ogni possibilità di trarre dal cespite i frutti civili e/o le utilità tipiche del medesimo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno, tuttavia, presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4406/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie“, pendente tra – attrice – e Parte_1 sito in Marano di Napoli al Corso Mediterraneo n. Controparte_1
60 – convenuto – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara prescritto il credito risarcitorio per equivalente azionato da parte attrice con riguardo alla chiesta condanna del convenuto al pagamento delle somme occorrenti al ripristino interno del proprio immobile asseritamente danneggiato, per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta nel merito la domanda attorea volta al risarcimento del danno da mancato godimento del medesimo immobile;
3. condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, sito in Marano di Napoli al Corso Controparte_1
Mediterraneo n. 60, in persona dell'Amministratore p.t.., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.900,00
(cinquemilanovecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte convenuta, Avv.ti Tagliafierro Antonio e Sciubba Vincenzo, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 20/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4406/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 22 maggio 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Corso Garibaldi n. 388, presso lo studio dell'Avv. Palumbo Ciro (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E sito in Marano Di Napoli al Corso Mediterraneo n. Controparte_1
60(c.f.: ), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Aversa alla Via Seggio n. 112, presso lo studio dell'Avv. Tagliafierro Antonio (c.f.:
) e dell'Avv. Sciubba Vincenzo ( ), dai C.F._3 C.F._4 quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 21/05/2024,
l'attrice, , ha citato in giudizio il sito in Marano Parte_1 Controparte_1 di Napoli al Corso Mediterraneo n. 60 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, contraddistinto dal numero d'interno 18, in conseguenza di infiltrazioni idriche provenienti dal sovrastante lastrico solare di copertura del fabbricato condominiale, a cagione del cattivo stato manutentivo dello stesso, risolte solo nell'anno 2023 e che avrebbero danneggiato l'immobile attoreo tanto da renderlo inabitabile sin dall'anno 2012.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che il CP_1 convenuto, nel susseguirsi di più amministratori condominiali, si sarebbe limitato a compiere riparazioni non risolutive, almeno fino all'anno 2023, quando effettivamente le cause delle dedotte infiltrazioni sarebbero state risolte;
l'attrice, quindi, quantificava il danno economico subito nella misura complessiva di euro
86.547,00, di cui euro 17.547,00 per la riattazione interna dell'appartamento ed euro
69.000,00 per il mancato godimento dello stesso e dei suoi frutti, calcolato sulla scorta del canone medio di affitto per immobili simili con decorrenza dall'anno 2012 e sino alla data della domanda.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“- accogliere integralmente la domanda e per l'effetto condannare il
[...]
in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento -per quanto necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ed a titolo di ristoro del danno economico derivante all'attrice dall'impossibilità di godere del bene e dei suoi frutti - dell'importo ad oggi pari ad
€. 86.547,00 = così in narrativa analiticamente quantificata, con salvezza di quello che sarà a maturare in ragione della durata del giudizio e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, all'attualità, commisurata dalla Giustizia, oltre spese competenze di lite con attribuzione.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente in data
29/08/2024, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, in via CP_1 pregiudiziale di rito, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria attorea, nonché la mancata corretta individuazione dell'immobile asseritamente danneggiato;
eccepiva, inoltre, il difetto di allegazione e prova in ordine alla domanda relativa al mancato godimento diretto ed indiretto dell'appartamento, avendo l'attrice collocato il detto periodo dal 2012 e fino al 2023, in contrasto con quanto asserito nell'istanza di mediazione, nella quale ella aveva circoscritto la sua richiesta ad un periodo decorrente dall'anno 2018, con implicita rinuncia al periodo precedente;
deduceva, ancora, il convenuto che, atteso il n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
completamento dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura avvenuto in data 01/08/2012 — come risultante dal verbale di constatazione redatto dal condominio e dalla società appaltatrice prodotto — CP_3
l'appartamento de qua non avrebbe più subito infiltrazioni e da tale data ben avrebbe potuto l'attrice rimetterlo in pristino e goderne, avendone conservato la disponibilità materiale.
Tanto premesso, la predetta parte convenuta concludeva chiedendo di:
“rigettare la domanda per intervenuta prescrizione;
in via subordinata, rigettare la domanda perché infondata. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione.”.
In via del tutto preliminare e assorbente rispetto a ogni altra considerazione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata in parte prescritta e per altra parte infondata nel merito.
Parte attrice ha dedotto che, per effetto di infiltrazioni idriche promananti dal sovrastante lastrico solare di copertura, la propria unità immobiliare CP_4 avrebbe subito danni che ella stessa attrice ha suddiviso in pregiudizi da danneggiamenti diretti all'immobile stesso, quantificati nei costi necessari alla loro rimozione e al ripristino dello status quo ante del predetto appartamento (costi quantificati dalla attrice in complessivi euro 17.547,00), e danni da mancato godimento per la completa inutilizzabilità dell'immobile per tutto il tempo in cui esso sarebbe stato interessato dalle lamentate infiltrazioni (danno quantificato dalla istante in ulteriori euro 69.000,00, pari al valore locativo di immobile similare, secondo i valori O.M.I., a decorrere dall'anno 2012 e sino all'attualità).
Ebbene, per quanto riguarda la prima domanda, in accoglimento della tempestiva e specifica eccezione sollevata sul punto da parte convenuta, va dichiarata la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla istante.
Va, infatti, premesso che non vi sono dubbi che quella azionata dalla attrice vada qualificata come azione risarcitoria aquiliana, sub specie di danno emergente scaturente da responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto (o, CP_1 comunque, ex art. 2043 c.c. con riguardo alla paventata inerzia dell'Amministratore di Condominio nel porre in essere tempestivamente le iniziative necessarie per la n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
risoluzione della problematica lamentata) per mancata corretta manutenzione del lastrico solare condominiale di copertura, dal quale sarebbero promanate infiltrazioni idriche verso il sottostante immobile di proprietà esclusiva di ella istante.
Tale inquadramento, peraltro, è stato suggellato dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 9449/2016), le quali hanno chiaramente affermato in merito che “[…] Nell'ambito di tale tipo di responsabilità, poi, deve ritenersi che le fattispecie più adeguate di imputazione del danno siano quella di cui all'art. 2051 cod. civ., per il rapporto intercorrente tra soggetto responsabile e cosa che ha dato luogo all'evento, ovvero quella di cui all'art. 2043 cod. civ., per il comportamento inerte di chi comunque fosse tenuto alla manutenzione del lastrico. 4.3. - In tal senso deve quindi escludersi la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, e deve affermarsi la riconducibilità della detta responsabilità nell'ambito dell'illecito aquiliano. […]
Dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile discendono conseguenze di sicuro rilievo. Trovano, infatti, applicazione tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità […]”.
Ciò premesso, nella specie, per stessa asserzione di parte attrice, l'immobile attoreo sarebbe stato interessato dalle dedotte infiltrazioni “per oltre un decennio […] che lo hanno danneggiato al punto tale da renderlo inabitabile sin dal lontano 2012” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Deve dunque, desumersi — per stessa prospettazione di parte — che i danneggiamenti materiali subiti dall'immobile attoreo si siano verificati e manifestati quantomeno a decorrere dall'anno 2012 (tanto che ella attrice ne deduceva addirittura l'inabitabilità sin da tale data), sicché il c.d. exordium praesriptionis (ex art. 2935 c.c.) va individuato proprio a tale epoca (quantomeno per il richiesto risarcimento per equivalente, secondo quanto di seguito meglio si specificherà).
Ora, al fine di provare l'interruzione del termine prescrizionale quinquennale applicabile nella specie, parte attrice ha prodotto in atti la raccomandata a/r n.
14528430402-7 recapitata al convenuto in data 10/04/2012 e la raccomandata a/r n. Pa 15355978127-0 recapitata convenuto in data 15/11/2018, oltre all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato a parte convenuta in data 21/05/2024.
Appare evidente, pertanto che dalla messa in mora del 10/04/2012 a quella successiva del 15/11/2018 sia intercorso già un lasso temporale ben superiore al quinquennio, con consequenziale estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio qui invocato da parte attrice (ex art. 2947 c.c.).
Sul punto ulteriori considerazioni si impongono.
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
Da un lato, va chiarito che la circostanza — pur unilateralmente affermata da parte attrice — secondo cui le cause delle dedotte infiltrazioni siano state rimosse dal convenuto solo “nel corso dell'anno 2023”, non vale a spostare in avanti il CP_1 termine prescrizionale qui venuto in considerazione.
Ed invero — secondo l'insegnamento impartito dalla Suprema Corte di Cassazione
— , in caso di danni scaturenti da un illecito permanente va distinta la domanda del risarcimento per equivalente (relativo ai danni-conseguenza prodottisi, volta per volta, per effetto della permanenza dell'illecito) da quella di risarcimento in forma specifica (volto ad ottenere l'eliminazione dello stesso illecito permanente in sé).
La distinzione è foriera di rilevanti conseguenze, considerato che per i primi danni
(ovvero quelli per equivalente, volti al ripristino dei danneggiamenti prodotti alle cose di proprietà del danneggiato per effetto diretto della condotta illecita permanente) la prescrizione matura volta per volta a decorrere dallo stesso momento in cui il danno si produce;
di contro, è solo per il diritto di domandare l'eliminazione della stessa causa dell'illecito permanente che il termine di prescrizione non inizia a decorrere sino a quando non cessa la permanenza dell'illecito.
Tanto la Cassazione ha affermato in una casistica (del tutto simile rispetto a quella venuta in considerazione nel caso di specie) in cui un attraverso CP_1
l'esecuzione di taluni lavori (rifacimento della pavimentazione dei corridoi dei pianerottoli prospicenti gli appartamenti di proprietà esclusiva di taluni condomini), aveva causato danni da allagamenti agli appartamenti di proprietà esclusiva di taluni condomini, qualificabili come illeciti permanenti. Anche in tal caso, il Pt_3 convenuto aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio azionato dagli istanti, alla quale eccezione questi ultimi avevano resistito invocando la natura permanente dell'illecito perpetrato dallo stesso Condominio e, dunque, la mancata decorrenza del termine prescrizionale sino a che fosse persistita la condotta illecita.
Ebbene, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia
l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano (Cass. n. 5831 del 2007; Cass. n. 4679 del 2009; di recente, Cass. n. 4677 del
2023). […] Al riguardo va infatti posto in evidenza che la violazione del diritto di proprietà spettante ai condomini ricorrenti è stato il frutto di un comportamento illecito permanente, dal quale sono derivati danni momento per momento, per cui la relativa azione risarcitoria può essere fatta valere in ogni istante con prescrizione decorrente giorno per giorno, quanto al risarcimento per equivalente, cioè per quei danni rappresentati non dalle opere in sé, ma dalle conseguenze di fatto materiali lesive originatesi sul diritto di proprietà esclusiva dei condomini per effetto dello stato realizzato dai lavori in contestazione, per cui l'applicazione alla pretesa di risarcimento di tali danni del termine quinquennale di prescrizione proprio dell'illecito aquiliano comporta che la prescrizione deve ritenersi maturata solo per i danni che dalla condotta di mantenimento suddetta sono di volta in volta originati nel limite del quinquennio dalla loro verificazione. Per l'effetto, la prescrizione può dirsi maturata, per gli eventuali danni originatisi immediatamente all'atto del completamento dell'opera, con il decorso dei cinque anni da detto momento, mentre per i danni via via originatisi successivamente nel tempo per effetto della permanenza dello stato dei luoghi, il termine di prescrizione può dirsi maturato - in assenza di atti interruttivi - con il decorso di cinque anni dalla loro verificazione di volta in volta.
Inoltre, quanto al risarcimento in forma specifica, volto ad ottenere l'eliminazione della sopraelevazione del pianerottolo da parte del cioè la rimozione di detta situazione CP_1 in quanto come tale dannosa e pregiudizievole per l'immobile di proprietà esclusiva, una volta accertato il carattere illecito della sopraelevazione, l'inizio del decorso della prescrizione quinquennale consegue solo dalla data di cessazione della permanenza.” (cfr. Cass.
25835/2023).
Ora, applicando i canoni ermeneutici innanzi illustrati al caso di specie, appare evidente che, anche trovandosi in presenza di un illecito permanente (per effetto della creazione di uno stato di fatto pregiudizievole per le proprietà esclusive di singoli condomini — generate dal cattivo stato manutentivo del lastrico solare
— non tempestivamente rimosso dal stesso), i danni- CP_4 CP_1 conseguenza che si siano prodotti nella proprietà attorea per effetto di tale stato di fatto, potevano essere fatti valere dal danneggiato sin dal momento della loro verificazione (indipendentemente dalla permanenza dello stato di fatto dannoso), mano a mano che si verificavano.
Avendo, dunque, parte attrice lamentato danneggiamenti a decorrere sin dall'anno
2012, è pacifico, pertanto, che il termine di prescrizione del diritto dell'istante a richiedere il risarcimento per equivalente di tali danneggiamenti sia iniziato a decorrere proprio da tale momento (indipendentemente dalla persistenza delle infiltrazioni stesse).
Nè, d'altra parte, l'attrice ha fatto distinzione alcuna tra i cumulativi danni dedotti
(chiarendone, ad esempio, l'epoca di rispettiva insorgenza o di aggravamento degli n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
stessi), essendosi, ella, di contro, limitata ad affermare che sin da subito (ovvero sin dall'anno 2012) il proprio immobile sarebbe diventato totalmente inagibile per effetto delle lamentate infiltrazioni, dovendosi, dunque, desumere da tale affermazione che gran parte (se non la totalità) dei danneggiamenti per i quali ella ha qui agito per ottenerne il risarcimento per equivalente, si era già manifestata e verificata sin dall'anno 2012 (come, peraltro, dimostra la prima messa in mora in atti — in cui già parte istante lamentava ingenti danneggiamenti al proprio immobile per effetto delle lamentate infiltrazioni — e che è datata appunto 07/03/2012 — e poi recapitata in data 10/04/2012 — ).
Nè, ancora, i verbali di assemblea prodotti in atti da parte istante con cui l'assemblea del convenuto deliberava lavori di manutenzione del lastrico solare CP_1 condominiale ammalorato possono essere interpretati come atti di rinuncia alla prescrizione (rispetto al diritto risarcitorio per equivalente che competeva alla attrice), poiché la volontà di rinunciare deve apparire univoca e inequivoca, mentre la deliberazione dei detti lavori, non solo costituiva semplice esternazione della volontà assembleare di porre in essere un atto dovuto (manutenzione di una cosa comune in cattivo stato manutentivo), ma poteva rappresentare, tutt'al più,
l'intenzione di prevenire un'eventuale controversia giudiziaria, non potendo, dunque, in alcun modo configurarsi quale ipotesi di rinuncia implicita alla prescrizione.
Nè, infine, la decorrenza del termine di prescrizione qui in esame può essere ancorato al momento in cui parte attrice ha deciso di rivolgersi ad un Consulente di
Parte al fine di pervenire alla esatta quantificazione dei danni riportati dal proprio immobile.
Ed invero, per stessa asserzione di parte, tali danneggiamenti persistevano (in tutta la loro evidenza, avendo parte istante dedotto una sostanziale inagibilità del proprio immobile proprio sin dal 2012, come in precedenza più volte evidenziato) ed erano immediatamente percepibili per l'stante; sicché la propria unilaterale decisione di rivolgersi ad un tecnico di parte per pervenire alla mera quantificazione di tali danni
(comunque già certi e percepibili nel loro an), non può valere a spostare in avanti il termine di prescrizione.
Per tutti i motivi che precedono, pertanto, il diritto risarcitorio per equivalente azionato da parte attrice nel caso di specie (e volto al ripristino del proprio immobile danneggiato per effetto delle lamentate infiltrazioni) deve dichiararsi definitivamente prescritto.
Per quanto riguarda, invece, il pur azionato risarcimento del danno da mancato godimento del medesimo immobile, tale domanda si è rivelata infondata nel merito per quanto di seguito osservato.
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
In primo luogo, va osservato che l'assunto attoreo secondo cui il proprio immobile si sarebbe venuto a trovare in stato di totale inagibilità e invivibilità per effetto delle infiltrazioni promanante dal sovrastante lastrico solare condominiale, si è rivelata mera asserzione di parte, priva di qualsivoglia elemento oggettivo di riscontro in atti.
Ed invero, parte attrice sul punto ha prodotto una mera consulenza di parte, peraltro priva dell'allegazione anche di qualsivoglia documentazione fotografica a supporto
(al fine di corroborare il solo dedotto stato del proprio immobile).
Giova rammentare al riguardo che “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.”
(cfr. Cass. 5687/2001; Cass. 259/2013).
Di contro — e come già osservato nella ordinanza istruttoria resa in data 02/12/2024
— la prova testimoniale articolata al riguardo da parte attrice si è rivelata estremamente generica e valutativa.
Infine, data la collocazione temporale oltremodo risalente dei fatti di causa (collocati dall'istante quantomeno a decorrere dall'anno 2012), anche una eventuale CTU disposta nel presente giudizio (instaurata a distanza pressoché di dodici anni dalla verificazione dei danni de quibus) si sarebbe rivelata oltremodo inaffidabile e inattendibile (perché avente evidentemente ad oggetto uno stato dei luoghi soggetto a modificazione che ben avrebbe potuto piuttosto essere oggetto di eventuale A.T.P. ex art. 696 o 696-bis c.p.c.).
Non appare, dunque, dimostrato l'elemento costitutivo e fondante dell'azionata domanda da mancato godimento, ovvero lo stato di totale inutilizzabilità dell'immobile attoreo e la radicale insussistenza di ogni possibilità di trarre dal cespite i frutti civili e/o le utilità tipiche del medesimo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno, tuttavia, presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità
n. 4406/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 4406/2024 R.G.A.C.
delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4406/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie“, pendente tra – attrice – e Parte_1 sito in Marano di Napoli al Corso Mediterraneo n. Controparte_1
60 – convenuto – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara prescritto il credito risarcitorio per equivalente azionato da parte attrice con riguardo alla chiesta condanna del convenuto al pagamento delle somme occorrenti al ripristino interno del proprio immobile asseritamente danneggiato, per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta nel merito la domanda attorea volta al risarcimento del danno da mancato godimento del medesimo immobile;
3. condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, sito in Marano di Napoli al Corso Controparte_1
Mediterraneo n. 60, in persona dell'Amministratore p.t.., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.900,00
(cinquemilanovecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte convenuta, Avv.ti Tagliafierro Antonio e Sciubba Vincenzo, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 20/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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