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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/09/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 544 /2023 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale-vizi della cosa vertente tra
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Iolanda Assenza, da cui sono rappresentati, difesi ed assistiti giusta mandato allegato alla busta telematica contenente l'atto introduttivo del giudizio,
-attori-
E
, nato a [...] il giorno 3.12.1986, e residente in [...], codice CP_1
fiscale , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo Castelli dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato ad litem allegato alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione, -convenuto- nata a [...] l'[...] e residente in [...], codice fiscale Controparte_2
nella qualità di legale rapp.te della “ ”, con sede in CodiceFiscale_4 CP_3 CP_4
Lascari nella Via Alcide De Gasperi 66, p.i. , ai fini del presente procedimento elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Cefalù, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rigatuso, giusto mandato ad litem allegato alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione,
-terza chiamata in garanzia-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale dire e dichiarare la responsabilità del Sig. , in proprio e n.q. CP_1
di ex titolare ed amm.re unico della “ in solido alla (terzo CP_5 Controparte_6
chiamato) ai sensi dell' art. 135 bis c.4 del D.lgs n. 206/205 e degli artt. 1490 e 1494 del c.c. ed e, per l'effetto condannarli al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori disponendo la riduzione del prezzo di vendita mediante il rimborso delle spese sostenute dagli stessi attori per la riparazione dell'autovettura MERCEDES-BENZ Classe A220 AMG - versione “Night-Edition”, targata EY010EF, ammontanti ad € 20.800,00, al risarcimento del danno da fermo tecnico derivante dal mancato utilizzo del bene quantificato in € 1.120,00, al risarcimento del danno derivante dalla differenza esistente in termini di valore di acquisto del mezzo a seguito della differenza chilometrica riscontrata tra quella nominalmente indicata dal contachilometri e quella effettivamente percorsa per come risultante dal database ufficiale Mercedes-Benz e quantificata in € 4.080,00, per un totale complessivo pari ad €
26.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino al momento dell'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma che sarà accertata e stimata in corso di causa, anche alla luce di eventuale perizia di consulente tecnico d'ufficio; accertare e dichiarare che il reale valore di acquisto del mezzo è da considerarsi inferiore rispetto alla somma pagata di € 21.700,00, essendo il chilometraggio del veicolo
MERCEDES BENZ Classe A220 AMG - versione “Night-Edition” targato EY010EF, indicato dal contachilometri al momento dell'acquisto (km 129.300) non corrispondente all'effettivo chilometraggio percorso dallo stesso automezzo;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Convenuto: Voglia il Tribunale nel rito, consentire la chiamata in causa di titolare Controparte_2
dell'omonima di con sede in Lascari (PA), Via A. De Gasperi 66, codice CP_4 Controparte_2
fiscale partita i.v.a. , perché la medesima tenga indenne da ogni C.F._5 P.IVA_2
eventuale condanna o spesa relativa al presente procedimento lo stesso convenuto Sig. , CP_1
disponendo di conseguenza;
nel merito, rigettare tutte le domande degli attori;
in subordine, nel caso non auspicato di accoglimento parziale o totale delle domande attoree, condannare la terza chiamata CP_2
titolare dell'omonima Auto In di Morreale Valentina, con sede in Lascari (PA), Via A. De
[...]
Gasperi 66, codice fiscale partita i.v.a. , a tenere indenne il convenuto, C.F._5 P.IVA_2
Signor da ogni eventuale condanna o spese che dovesse derivare dal presente giudizio, CP_1
il tutto in ogni caso con condanna a carico dell'attore o di chi di ragione alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio in favore del Sig. . CP_1
Terza chiamata in garanzia: Voglia il Tribunale respinte le domande avversarie, preliminarmente ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Agrigento competente esclusivo ex art 33 Codice del Consumo;
sempre preliminarmente dichiarare l'improcedibilità dell'azione per il mancato previo esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita;
entrando nel merito, senza recedere dalle superiori eccezioni, ritenere e dichiarare decaduti artt. 1492 sia parte attrice dalla richiesta di inadempimento e risarcimento che parte convenuta dalla chiamata in garanzia;
ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Auto In di Morreale Valentina, essendo legittimata la con sede in Via Pietro GOBETTI 26 P.1, 98051, Barcellona Pozzo Controparte_7
Di Gotto P.I. ; vinte le spese. P.IVA_3
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, proprietario dell'autovettura Mercedes modello Classe A 220 AMG Parte_1
versione “Night Edition” targata EY 010 EF, acquistata in data 17.01.2022 presso la concessionaria CP_8
di con provvista fornita dall'altro attore , lamenta i
[...] CP_1 Parte_2
vizi riscontrati sull'autovettura e, nello specifico, la discrasia tra i chilometri risultanti dal data-base ufficiale Mercedes-Benz e quelli risultanti dal contachilometri dell'autovettura ed i problemi meccanici che avrebbero comportato un fermo tecnico di 141 giorni;
inoltre il costo della riparazione di tali danni ammonterebbe ad € 20.800,00.
Asserisce che, nonostante le formali denunce e diffide, stante il mancato riscontro di parte convenuta, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro integrale del danno, complessivamente quantificato in € 26.000,00, rilevato che i vizi hanno reso l'autovettura inidonea all'uso cui era destinata.
Il convenuto , contestati gli assunti avversari, ha preliminarmente chiesto di essere autorizzato CP_1
a chiamare in causa, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità, la ditta , presso la quale, a CP_4
sua volta, aveva acquistato l'autovettura appena un mese prima del trasferimento agli attori.
Nel merito ha eccepito la mancanza di prova sia in ordine alla sussistenza dei danni al momento dell'acquisto, peraltro neppure indicati con precisione, che in relazione all'imputabilità degli stessi al venditore piuttosto che alla condotta degli stessi attori , evidenziando la sproporzione tra l'ammontare dei danni ed il prezzo di acquisto dell'auto.
Per tali motivi, ritenendo peraltro che l'avvenuta riparazione del veicolo impedisse il compiuto accertamento dei danni sussistenti al momento dell'acquisto, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie o, in subordine, di essere manlevato dal proprio dante causa.
La ditta , in persona del suo titolare costituitasi in data 17 gennaio 2024, ha CP_4 Controparte_2
eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del Tribunale di
Agrigento.
Sempre in via preliminare ha poi eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita e, infine, la carenza di legittimazione passiva per mancanza di culpa in vigilando.
Lamentata infine la decadenza in cui sarebbero incorsi sia gli attori che il convenuto per aver denunciato i vizi oltre il termine di legge di otto giorni dalla scoperta.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie.
Il procedimento, nell'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata in causa, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti, l'escussione del teste indicato da parte attrice, e la consulenza Tes_1
tecnica d'ufficio volta ad accertare quanto lamentato da parte attrice.
Chiusa la fase istruttoria, il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
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Le domande avanzate dagli attori sono fondate e meritano di essere accolte per i motivi meglio spiegati di seguito.
Preliminarmente si conferma l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata in causa, sia in ordine alla dedotta incompetenza per territorio del Tribunale adito che in relazione all'improcedibilità.
Incontestata la qualifica di consumatore del solo attore, per come già motivato con ordinanza del 20 febbraio 2024, “L'incompetenza territoriale, in deroga al principio del «foro del consumatore», pur essendo rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non può in ogni caso essere rilevata a svantaggio del consumatore stesso. Ne consegue che, ove il consumatore ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse non avvalersi del foro del consumatore, allo stesso deve ritenersi senz'altro consentito derogarvi, anche unilateralmente, potendo decidere di adire altro giudice, comunque territorialmente competente in base ad uno dei criteri posti agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., ovvero in virtù della clausola di foro competente indicata nel contratto” (Cass. Civ. sez. VI, 16/04/2012, n.5976. più di recente Cass. Civ. sez. VI,
30/06/2020, n.12981); inoltre, “La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali”.
Passando dunque all'esame delle domande avanzate dagli attori, la disciplina consumeristica invocata da parte attrice e prevista nel d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo, prevede al suo art. 128, ultimo comma “3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.”.
L'art. 129 Codice consumo prevede inoltre che “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. …”.
L'art. 130 Codice consumo a sua volta prevede: “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere,
a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.
Il successivo art. 135, prevede “Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il
presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.”
Dunque, considerato che l'autovettura è stata acquistata nel gennaio 2022 ed ha manifestato i vizi lamentati solo pochi mesi dopo dall'acquisto, costringendo poi l'attore a ricoverare il mezzo non più circolante presso un'autofficina già nel mese di maggio dello stesso anno, i difetti e danni riscontrati in tale occasione, in mancanza di prova contraria, vanno ritenuti sussistenti al momento dell'acquisto.
In merito alla quantificazione del danno, dagli accertamenti eseguiti dal nominato ctu è emersa l'antieconomicità della riparazione del veicolo: i costi di riparazione hanno infatti superato il valore del veicolo. Per tali motivi, aderendo alle conclusioni rassegnate dal nominato ctu, il danno subito dagli attori per i vizi manifestatisi al veicolo può essere quantificato nella minor somma di € 14.000,00, pari al valore del veicolo.
A tal importo va poi aggiunto il danno da fermo tecnico, quantificato in € 1.000,00.
Ulteriore doglianza sollevata dagli attori riguarda poi la manomissione del contachilometri.
Appare documentalmente provata la circostanza che il chilometraggio effettivo fosse superiore rispetto a quello dichiarato al momento della consegna del veicolo.
La giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha riconosciuto l'operatività della garanzia per vizi della cosa evidenziando che l'art. 1491 c.c. sull'esclusione della garanzia non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio e non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio, non potendo spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici ( Cass civile sez. II, 20/04/2022, n.12606).
Ad ogni modo, tale alterazione è certamente ascrivibile alla responsabilità dell'odierno convenuto, venditore del mezzo in questione;
al riguardo costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che “grava sul venditore la verifica degli effettivi km percorsi dall'auto. In caso di accertata manomissione del contachilometri incombe sul venditore l'onere dell'accertamento” (così
Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480). La Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, statuito in modo univoco ed incontrovertibile il principio di correttezza nella vendita delle auto usate, per il quale qualora dovesse emergere che l'auto acquistata abbia subito una manomissione del contachilometri con conseguente riduzione dei chilometri percorsi dall'auto, a nulla rileverebbe che la manomissione non fosse ascrivibile al venditore, in quanto la responsabilità in capo a quest'ultimo sorgerebbe comunque dalla sua mancata verifica dell'effettivo chilometraggio del mezzo.
Tale vizio è stato quantificato dal ctu, in termini risarcitori, in € 4.450,00.
Concludendo, in accoglimento delle domande avanzate dagli attori, si condanna il convenuto CP_8
al ristoro integrale dei danni subiti dagli attori, complessivamente quantificati in € 19.450,00. In punto alla chiamata in garanzia di , va accolta l'eccezione di decadenza ad eccezione Controparte_2
dei danni relativi alla manomissione del contachilometri.
Infatti, per come rilevato sin dal momento della costituzione, parte convenuta non ha mai denunciato, a sua volta, i danni lamentati dagli attori, al suo venditore, se non in sede di costituzione in giudizio.
Sul punto basti qui richiamare il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
13782/2024 a mente del quale “in ipotesi di vendita a catena, a prescindere dall'applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore. La denuncia deve provenire dal primo venditore o da suo incaricato e non già "aliunde", come, ad esempio, dal primo compratore, poiché
i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”.
Per tali motivi la domanda avanzata in riconvenzionale merita di essere accolta limitatamente al danno da maggiore marginalità (manomissione contachilometri), quantificato in € 4.450,00.
La terza chiamata in garanzia viene perciò condannata a manlevare parte convenuta limitatamente a tale importo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta e della terza chiamata in causa le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 544 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la responsabilità di , n.q. di titolare ed amm.re unico della “DMAuto” ai sensi CP_1
dell' art. 135 bis c.4 del D.lgs n. 206/205 e degli artt. 1490 e 1494 del c.c. ed e, per l'effetto condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori, quantificato pari ad
€ 19.450,00; condanna la terza titolare di a manlevare e tenere indenne il convenuto, Controparte_2 CP_4
limitatamente all'importo di € 4.450,00;
condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate pari ad € 264,00 per esborsi ed
€ 3.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
condanna la terza chiamata , titolare di , a rifondere a parte convenuta le spese Controparte_2 CP_4
di lite, liquidate pari ad € 3.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, pone definitivamente a carico di parte convenuta e della terza chiamata in causa le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 28/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.