Articolo 5 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1985
Art. 5.
In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell' articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1985, la legge 24 giugno 1974, n. 268 . Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1985 la somma di lire 160 miliardi.
La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985