Decreto cautelare 26 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2025, proposto da
Cormidi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Sarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Ronza, Gianluca Tellone e Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del Provvedimento di REIEZIONE dell’INPS Direzione provinciale di Salerno n. 720090225343 del 17/04/2025 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.7200.12/12/2024.0692324, per il periodo dal 02/12/2024 al 02/03/2025, presentata dalla ricorrente per la CRISI TEMPORANEA DI MERCATO inerente al settore “costruzione e relativa commercializzazione di macchine per movimento terra, macchine agricole, macchine per l’edilizia ed attrezzature complementari relative ai macchinari codice : 28.92.09”, codice ATECO 28.22.09- codice NACE 28.22”
b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
c) nonché degli atti istruttori presupposti ai suddetti provvedimenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NT LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato all’Istituto nazionale di previdenza sociale il 23 maggio 2025 e depositato il 26 maggio 2025, l’impresa ricorrente impugna il provvedimento dell’INPS di Salerno del 17 aprile 2025 con cui è stata respinta la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria presentata dalla ricorrente per il periodo compreso dal 2 dicembre 2024 al 2 marzo 2025.
L’INPS si costituisce in giudizio il 13 giugno 2025 per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Tribunale amministrativo regionale, alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, con ordinanza numero 237 del 2025, respinge l’istanza cautelare della ricorrente.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Direzione provinciale di Salerno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale ha respinto la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria presentata dall’impresa ricorrente il 12 dicembre 2024 e relativa al periodo dal 2 dicembre 2024 al 2 marzo 2025 con la seguente motivazione: dalla relazione tecnica allegata alla domanda e dalla documentazione integrativa prodotta in riscontro al soccorso istruttorio dell’8 gennaio 2025, del 25 febbraio 2025 e dell’11 marzo 2025, è emerso che la crisi temporanea di mercato sarebbe stata determinata da una congiuntura negativa generalizzata a livello settoriale e nazionale, derivante da motivazioni alquanto generiche e in qualche caso superate, la guerra in Ucraina e l’aumento del costo delle materie prime, che non dimostrerebbero la crisi che ha colpito il mercato di riferimento e gli effetti negativi sull’attività produttiva rispetto ai due anni precedenti. Nella stessa relazione non sarebbero stati illustrati elementi ed informazioni esattamente rappresentate su cui fondare la previsione di ripresa dell’attività lavorativa e le iniziative da intraprendere a tale fine, quali nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare d’appalto. Difatti nelle relazioni sarebbero state indicate date discordanti per la ripresa dell’attività, giugno o settembre, comunque non supportate da azioni concrete che l’azienda dovrebbe intraprendere per superare lo stato di crisi, venendo così anche meno il requisito della transitorietà della crisi, come stabilito dall’articolo 1 del decreto 95442 del 2016.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di rigetto per irragionevolezza e mancata considerazione di elementi decisivi in fase istruttoria. La ricorrente avrebbe allegato l’andamento degli ordini nel triennio 2023-2025, evidenziando il calo del fatturato nella misura del 42%, con la riduzione della produzione al minimo storico. Le cause di tale crisi sarebbero rinvenibili nella guerra in Ucraina, nell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e nella crisi dei principali mercati di riferimento. La crisi del mercato dell’edilizia sarebbe evidentemente transitoria, essendo prevedibile una ripresa del settore edile, per cui negare le provvidenze significherebbe impedire alle aziende di superare situazioni di difficoltà contingenti e non irreversibili. Il ciclo economico prevedrebbe naturalmente l’alternanza tra fasi di recessione e fasi di crescita, ma le misure adottate dal Governo, tra le quali il perseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, mediante la promozione di standard di efficienza energetica e l’applicazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, insieme al superbonus del 110%, determinerebbero importanti investimenti per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli immobili. La riduzione delle ore di lavoro e l’ammissione alla cassa integrazione guadagni sarebbe l’unica misura possibile per fare fronte alla crisi temporanea che ha investito il settore dell’edilizia, crisi certificata dagli stessi dati dell’INPS sulle ore della cassa integrazione guadagni. Il provvedimento impugnato, quindi, sarebbe illegittimo per motivazione irragionevole, travisamento dei fatti, errore nella conduzione dell’istruttoria.
Il motivo è infondato.
L'istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore. La restrittività della normativa va intesa nel senso che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell'imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia che essi rimandino a fatti umani esterni che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d'impresa, comprensivi dell'impiego di mano d'opera (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sentenza 31/10/2025, n. 456).
Sul piano normativo, l’articolo 1 del decreto ministeriale 95442 del 2016 prevede che, al fine dell’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per crisi aziendale, è necessario dimostrare la temporaneità della crisi e una fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva. Tale previsione deve essere dimostrata richiamando elementi oggettivi, quali iniziative imprenditoriali promozionali, trattative commerciali già in corso, sviluppo e lancio di nuovi prodotti, ordini in fase di negoziazione. Nel caso di specie, la domanda risulta assistita da elementi generici, quali la guerra in Ucraina, evento di lungo periodo non più contingente, l’aumento dei costi delle materie prime, non destinato a rientrare nel breve periodo, le iniziative governative per il rilancio dell’attività economica quali il PNRR e il super bonus dell’edilizia al 110%, il cui effetto espansivo è oramai cessato, trattandosi di misure limitate nel tempo e destinate, prevedibilmente, a non produrre ulteriori effetti espansivi. Inoltre, la crisi dell’edilizia non può essere esattamente sovrapposta alla realtà aziendale, trattandosi di impresa che opera nel settore della meccanica industriale, con la produzione di macchine destinate anche ad altri settori economici, quali l’agricoltura, mediante la produzione di macchine agricole e il settore dell’industria estrattiva, mediante la produzione di macchine da miniera e cava. Alla luce di tutto ciò, la motivazione del provvedimento impugnato deve essere ritenuta congrua e ragionevole, laddove si fa riferimento alla mancanza di azioni concrete che l’impresa avrebbe dovuto intraprendere per superare lo stato di crisi.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato per contraddittorietà, laddove dapprima si nega l’esistenza della crisi di mercato e successivamente si afferma che l’impresa non avrebbe offerto elementi concreti per la ripresa del normale ciclo produttivo, in tal modo ammettendosi la crisi di settore.
Il motivo è infondato in quanto il provvedimento è motivato coerentemente, non essendo esclusa una congiuntura negativa generalizzata, ma essendo posta in evidenza la carenza di specificità del mercato di riferimento rispetto alla congiuntura generale e, soprattutto, la mancata allegazione di azioni concrete idonee al superamento dello stato di crisi dell’impresa interessata.
Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato per la mancanza di qualsiasi riferimento al requisito di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale numero 95442 del 14 aprile 2016, non essendo motivata l’imputabilità all’impresa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il motivo è infondato perché il provvedimento impugnato, laddove considera non sussistente il requisito della non imputabilità all’azienda della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, rinvia ai precedenti elementi della motivazione ove si considera la genericità delle cause di crisi congiunturale individuate dalla impresa per la giustificazione della riduzione dell’attività produttiva.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della pubblica amministrazione resistente, delle spese processuali, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL PO, Presidente
NT LF, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT LF | AL PO |
IL SEGRETARIO