TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 518
TAR
Decreto cautelare 26 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di rigetto per irragionevolezza e mancata considerazione di elementi decisivi in fase istruttoria

    Il motivo è infondato. La Corte ritiene che la CIG operi in via di eccezione e richieda presupposti di stretta interpretazione. La normativa richiede la dimostrazione della temporaneità della crisi e una fondata previsione di ripresa basata su elementi oggettivi. Nel caso di specie, la domanda è assistita da elementi generici (guerra, aumento costi materie prime, misure governative ormai concluse) e non si applica direttamente alla realtà aziendale che opera nella meccanica industriale e non solo nell'edilizia. La motivazione del provvedimento impugnato è congrua e ragionevole.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato

    Il motivo è infondato. Il provvedimento è motivato coerentemente, non escludendo una congiuntura negativa generalizzata ma evidenziando la mancanza di specificità rispetto al mercato di riferimento e, soprattutto, la mancata allegazione di azioni concrete idonee al superamento dello stato di crisi dell'impresa.

  • Rigettato
    Mancanza di riferimento al requisito di cui all'art. 1, comma 3, D.M. 95442/2016

    Il motivo è infondato. Il provvedimento impugnato, considerando non sussistente il requisito della non imputabilità all'azienda della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, rinvia ai precedenti elementi della motivazione dove si considera la genericità delle cause di crisi congiunturale individuate dall'impresa per giustificare la riduzione dell'attività produttiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 518
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 518
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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