Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2025, proposto da
AN Guida in qualità di procuratore generale e ad negotia del Sig. AI Marchiello, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Antonio Bove, con domicilio eletto presso lo studio Brancaccio in Salerno, l.go Dogana Regia 15;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento formatosi sull'atto di invito al rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo all'istanza di condono, ex L. n. 47/1985, prot. 7/26.10.1985 n. progressivo 008440902, notificato al Comune di Ascea il 27.5.2025, nonché per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Ascea di provvedere sul citato invito con atto espresso e motivato, nonché per la nomina, fin da ora, di un Commissario ad Acta che - nel caso in cui il Comune di Ascea rimanga ancora inadempiente oltre il termine che l'Ecc.mo T.A.R. vorrà indicare - provveda in sua sostituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente impugna il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ascea quanto all’invito al rilascio del permesso di costruire in sanatoria sull’istanza di condono del 26.10.1985 n. 008440902, notificato al Comune stesso il 27.05.2025, chiedendo che si accerti l’obbligo del Comune di definire il procedimento in assenza del parere della Soprintendenza per i B.A.P. di Salerno ed Avellino.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non notificato alla predetta autorità tutoria, la quale – secondo l’esposizione della ricorrente – con nota n. 23373 del 19.08.2013 avrebbe comunicato il preavviso di rigetto, senza poi emettere il prescritto parere.
Pertanto, nella fattispecie opera l’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, secondo cui “ qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ”.
Dunque, sulla base di tale norma, per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il rilascio della concessione in sanatoria presuppone in ogni caso il parere favorevole espresso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo ed il decorso del termine vale quale silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice amministrativo e non quale silenzio devolutivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 22 ottobre 2025, n. 8213; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 agosto 2025, n. 5836).
Nulla è dovuto per le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO