Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato ad [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cacciatore;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ambrogio Panzarella;
E
, nata a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_2 C.F._3
non costituita;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3451 del 10.07.2019, il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle domande formulate da nei confronti di , dichiarava Controparte_1 Parte_1 inefficace nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto in notar di Per_1
Agrigento in data 5.8.2013, rep. n. 132838, racc. n. 36078, con il quale aveva Pt_1 donato alla moglie l'immobile sito in Palermo, via Mariano Stabile n. 37, piano 2°, distinto al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 123, particella 102,
Avverso sentenza proponeva impugnazione . Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal
10.4.2024.
MOTIVAZIONE
L'appellante critica la sentenza per avere ritenuto la sussistenza dell'eventus damni.
Deduce che tale presupposto avrebbe dovuto essere accertato con riferimento all'epoca dell'atto dispositivo e di avere fornito la prova che il valore del proprio patrimonio residuo, costituito da numerosi immobili, era, a quel tempo, superiore al credito vantato da CP_1
Si duole che non siano state accolte le istanze istruttorie avanzate al fine di dimostrarlo.
Lamenta infine che sia stata erroneamente ritenuta la sussistenza della scientia damni.
Le critiche, che possono essere trattate congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondate.
Presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito (anche condizionato o non scaduto o solo eventuale) in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o dopo il sorgere del suo debito, il pericolo di un danno per il creditore, la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta (scientia fraudis) e, se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo.
Quanto all'eventus damni, la compromissione delle garanzie patrimoniali del credito ricorre anche quando il soddisfacimento del credito si rende più incerto e difficile in relazione al mutamento pur solo qualitativo del patrimonio (Cass. civ. n. 7767/07). Non
è necessario, cioè, che il debitore si trovi in uno stato di insolvenza né che dall'atto di disposizione impugnato derivi un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile infruttuosità, anche solo parziale, o maggiore difficoltà di una futura azione esecutiva (tra le più recenti, Cass. civ. 16221/2019 e Cass. civ. 6384/2019).
Dalla documentazione in atti risulta che gli unici immobili rimasti nella sfera patrimoniale del debitore sono gravati da ipoteca o sottoposti a pignoramento 3 immobiliare e che la situazione patrimoniale dell'epoca dell'atto in contestazione, in rapporto alla coeva esposizione debitoria del disponente, non fosse tale da far considerare la donazione priva di incidenza sulle prospettive di realizzazione dei crediti verso il donante.
Sotto il profilo soggettivo, poi, basterà osservare che l'atto di liberalità impugnato è stato posto in essere dopo l'insorgenza del credito di e che dei negativi riflessi CP_1
sulle concrete prospettive di realizzazione delle ragioni creditorie verso il donante, questi, com'è ovvio, e la stessa destinataria dell'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, per lo stretto rapporto familiare che la legava al debitore, non potevano non essere a conoscenza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, delle spese del grado, che si liquidano in complessivi €
4.000,00, oltre rimborso delle spese forfettarie, c.p.a e i.v.a..
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi della parte appellata non costituita.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia, che dichiara, di , rigetta l'appello Controparte_2
proposto da avverso la sentenza n. 3451/2019 del Tribunale di Palermo;
Parte_1
condanna a rifondere a le spese di appello, che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a.; lascia a carico dell'appellante le spese relative al rapporto processuale con
[...]
; CP_2
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di
Appello, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo