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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 13.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi, elettivamente domiciliata presso lo studio
FF De Luca Tamajo e Soci in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 14;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Felice Giugliano, presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia in Napoli al C.so A. Lucci n. 121;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.04.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 5774 del 2023 emessa il 9.10.2023 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato così statuito: “-Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel Livello Professionale C Tecnici, posizione retributiva iniziale
C2, Profilo Professionale Tecnico della Manutenzione Rotabili dal 30.7.2018; -Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate dal Parte_1
30.1.2018 fino al 31.5.2021 nella misura complessiva di euro 2.900.69, oltre ulteriori accessori dall'1.6.2021; -Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.” L'appellante censurava la sentenza impugnata: per erronea individuazione ed interpretazione delle declaratorie professionali applicabili al caso di specie;
per errata valutazione delle risultanze istruttorie;
per inesatto riconoscimento del superiore inquadramento, in assenza di un'assegnazione piena alle asserite mansioni superiori;
per erroneo riconoscimento delle differenze retributive nella misura determinata dal lavoratore.
Si costituiva la parte appellata che chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed attribuzione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato.
Sulla base del CCNL del 2016, il era inquadrato nel livello professionale D, OPERATORI CP_1
SPECIALIZZATI, a cui “Appartengono … i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore … Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Tra le figure professionali esemplificative vi è quella dell'Operatore Specializzato Manutenzione
Rotabili, relativo ai “Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio di mezzi di trazione”.
Il lavoratore sosteneva, però, di aver svolto attività riconducibile al superiore livello professionale
C, a cui “Appartengono … i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con CP_2 margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore … Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
In particolare, richiamava la figura del Tecnico della Manutenzione Rotabili, propria dei
“Lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo.”
Dunque, il livello C invocato richiede un “qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche” mentre quello D riconosciuto presuppone
“conoscenze professionali specifiche e … adeguata esperienza”, comunque acquisita.
Inoltre, i lavoratori che appartengono al livello superiore operano “con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute”, mentre quelli che appartengono al livello D operano “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”.
Infine, se l'operatore specializzato manutenzione rotabili svolge “attività pratico-operative”, il tecnico della manutenzione rotabili svolge “attività tecnico-operative … anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse”.
In altri termini, il livello C rispetto al livello D si caratterizza per l'autonomia e la discrezionalità del lavoratore e, con specifico riferimento alla figura professionale del Tecnico della
Manutenzione rotabili, per la complessità dell'attività svolta anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse.
I testi e (della cui attendibilità non è emersa ragione per dubitare e le cui Tes_1 Tes_2 dichiarazioni hanno anche trovato implicito riscontro nelle dichiarazioni dei testi della società, in ordine alla complessità e all'autonomia del lavoro) hanno confermato l'espletamento di controlli sui materiali rotabili, cd. non distruttivi (CND).
Precisamente, dichiarava: “Sia io che il ricorrente abbiamo lavorato fino al 2018 Testimone_3 al montaggio e smontaggio dei pezzi del carrello … Dal 2018 abbiamo iniziato ad occuparci con continuità del CND e a tal fine utilizziamo il magnetoscopio: spruzziamo una polvere magnetica che evidenzia l'eventuale rottura perché la polvere si deposita nelle fessure. Se non viene evidenziata alcuna rottura, registriamo nel sistema RSMS che il controllo è stato compiuto positivamente e quindi il carrello va in lavorazione nel reparto di assemblaggio. Se, invece, viene evidenziata una rottura il ricorrente inserisce nel sistema la c.d. “non conformità” , indicando il punto in cui si è verificata la rottura e la sua lunghezza;
il saldatore effettua la saldatura e poi il effettua un ulteriore controllo con il magnetoscopio per verificare che la rottura è stata CP_1 riparata;
nel caso in cui non sia stata riparata, interviene un operatore CND di grado superiore al ed è tale operatore di superiore livello che decide se il carrello può andare in CP_1 lavorazione o se si deve riparare. Le istruzioni tecniche che seguiamo indicano i punti in cui dobbiamo eseguire il controllo sulla saldatura perché individuano i punti in cui le rotture si possono verificare;
inoltre, a seconda del tipo di carrello, le istruzioni prescrivono, per effettuare il controllo, l'utilizzo di polveri magnetiche o polvere magnetica in sospensione liquida. Le istruzioni tecniche prevedono tutte le possibili rotture che il carrello può evidenziare. Raramente capita che verifichiamo una rottura in un punto non previsto dalle istruzioni tecniche;
in tal caso, evidenziamo il problema ad un tecnico CND di livello superiore perché le istruzioni tecniche devono essere aggiornate anche con la previsione del nuovo tipo di rottura segnalato. Dopo quello del CND non sono previsti altri controlli sui carrelli, i quali devono solo essere riassemblati e poi entrano in opera. Nel caso in cui il carrello sia messo in circolazione ed evidenzi poi delle rotture viene interpellato l'ultimo operatore CND cioè quello che ha inserito nel sistema i dati relativi al carrello ed al controllo svolto senza evidenziare rotture. Dal 2018 non è mai accaduto che il ricorrente o io o l'altro operatore CND, tale , siamo mai stati richiamati per rotture Persona_1 che si sono evidenziate dopo il nostro controllo. Gli operatori CND di secondo livello hanno una sede a Napoli, a Gianturco, e vengono all'officina di solo quando noi li Parte_2 chiamiamo in seguito alla verifica di una non conformità che loro devono provvedere a chiudere.
I superiori gerarchici del ricorrente, cioè il capo linea, il capo tecnico ed i sesti livelli, non hanno l'abilitazione CND e perciò non possono entrare nel merito delle decisioni del in ordine CP_1 alla idoneità del carrello … I criteri di accettabilità di una rottura impongono che non si possa accettare alcuna criticità dei carrelli;
qualunque tipo di rottura venga evidenziata richiede di procedere con la non conformità. Se la rottura viene evidenziata nell'anima del carrello, quest'ultimo viene scartato perché l'anima non si può saldare, ed è il che decide di CP_1 effettuare lo scarto previa relativa registrazione nel sistema;
tale necessità di effettuare lo scarto nell'ipotesi di rottura dell'anima del carrello non è prevista dalle istruzioni tecniche, ma l'abbiamo appresa al corso che abbiamo svolto nel 2014 per l'abilitazione. Ciascuno di noi lavora singolarmente.”. riferiva: “Lavoro per la società convenuta da circa 37 anni e lavoro nello Testimone_4 stesso reparto del ricorrente da almeno 10 anni ... Dopo aver seguito i corsi in questione, il ricorrente ha iniziato a occuparsi del controllo delle saldature dei carrelli, nonché delle parti sottoposte a sforzo e usura;
ad esempio, si occupava di controllare anche gli attacchi degli ammortizzatori, che sono un esempio di parti del carrello sottoposte a fatica ed usura. Nel caso in cui il ricorrente avesse accertato che il carrello era integro e che quindi le saldature erano regolari, attestava l'esito positivo del controllo e il carrello seguiva le ulteriori fasi di lavorazione. Non era previsto nessun altro controllo sulle saldature oltre quello effettuato dal ricorrente. Se invece il controllo eseguito dal aveva avuto un esito negativo, egli segnalava tale esito CP_1 ad un dipendente di secondo livello, il quale a sua volta effettuava il controllo e decideva se il pezzo dovesse essere riparato o che tipo di intervento eseguire. Il ricorrente si occupava dei cd controlli non distruttivi con il metodo del controllo a particelle magnetiche;
si tratta, cioè di spruzzare con una bomboletta un liquido sulla saldatura ed il giogo magnetico evidenzia una eventuale presenza del difetto o rottura della saldatura. A tal fine usava il luxometro, che è una specie di lampada portatile che serve a dare la luminosità necessaria ad evidenziare maggiormente l'eventuale difetto. Prima ancora di utilizzare il giogo magnetico, il ricorrente era tenuto a verificarne l'operatività e la funzionalità, a tal fine prima verificava che il giogo magnetico reggesse un peso di 5 chili solo con la forza del magnetismo e poi utilizzava uno strumento chiamato Asme che, in caso di corretto funzionamento del giogo magnetico, permetteva di evidenziare dei disegni fittizi sul pezzo. Solo, cioè, se, sul pezzo, attraverso l'asme, venivano evidenziati dei segni intorno allo stesso asme si poteva procedere alla verifica delle saldature del carrello. Nel caso di esito negativo del controllo della saldatura il era presente al CP_1 momento della verifica da parte del secondo livello, il quale, come ho detto, stabiliva il tipo di intervento da eseguire. A questo punto potevo intervenire io che mi occupo di saldatura eliminando la saldatura difettosa;
a questo punto il ricorrente effettuava un nuovo controllo sul pezzo per accertare che effettivamente il difetto fosse scomparso;
se il difetto era scomparso, secondo la valutazione autonoma del , io eseguivo una nuova saldatura che poi veniva CP_1 sottoposta al controllo prima dello stesso ricorrente e poi dal secondo livello;
se invece il difetto persisteva eseguivamo tale operazione tante volte fino alla scomparsa del difetto, in modo che il secondo livello intervenisse solo quando il difetto era scomparso”. Precisava anche che il CP_1 utilizzava disegni e schemi “per individuare su ogni tipo diverso di carrello quali fossero le parti da controllare. I disegni in questione sono contenuti nelle istruzioni tecniche relative ad ogni tipo di carrello …”.
dichiarava: “In caso di esito positivo del controllo eseguito dal Testimone_5 CP_1 sulle saldature del carrello prosegue la lavorazione di quest'ultimo, senza nessuna ulteriore verifica su quanto già accertato dal . Se invece il controllo è negativo il ricorrente CP_1 riferisce al secondo livello, il quale stabilisce se eseguire o meno ulteriori interventi o scartare addirittura il carrello. … Il ricorrente per verificare la conformità delle saldature utilizza il giogo elettromagnetico … Il controllo attraverso il giogo magnetico può evidenziare l'assenza o la presenza di segni. L'assenza di segni significa che il pezzo non ha difetti, la presenza di segni invece non significa necessariamente l'esistenza di un vizio. In tal caso spetta al ricorrente interpretare quel segno e stabilire se lo stesso sia significativo dell'esistenza di un vizio o meno.
Se ritiene che non ci sia alcun vizio, nonostante la presenza del segno rilevato, egli attesta l'esito favorevole del controllo. Preciso che sul manuale delle istruzioni tecniche sono riportati i segni che sicuramente sono significativi dell'esistenza di un vizio, ma non tutti i segni possibili”. dichiarava: “Gli operatori CND effettuano la verifica sui carrelli con il Controparte_3 magnetoscopio;
essi devono verificare che le saldature siano integre;
se emergono difetti,
l'operatore CND emette un rapporto di non conformità per la consulenza di un operatore di livello superiore. Se, invece questi ritiene che il carrello non evidenzi difetti, emette un'attestazione di conformità inserendo l'esito del controllo nel sistema;
il capo tecnico prende atto della conformità del carrello e quest'ultimo prosegue il suo ciclo di revisione, cioè, va al riassemblaggio e si mette in esercizio. Non è previsto un controllo sulla verifica di conformità emessa dal CND…. Le istruzioni tecniche sono esaustive sia dei controlli da eseguire che dei punti in cui si possono verificare;
nel caso in cui l'operatore abbia dei dubbi o le istruzioni tecniche non siano esaustive, il è tenuto a chiamare l'operatore CND di secondo livello, il quale a sua volta, se CP_1 riscontra il medesimo problema, riferirà al suo superiore fino ad arrivare, se necessario, all'aggiornamento delle istruzioni tecniche.”. Aggiungeva, quanto alla responsabilità connessa allo svolgimento di tali compiti, che: “Se il carrello evidenziasse successivamente una rottura nonostante la ritenuta conformità attestata dall'operatore CND e se quella rottura fosse riconducibile al controllo eseguito dallo stesso operatore, quest'ultimo sarebbe responsabile e potrebbe essere chiamato anche a rispondere di danni eventualmente provocati a terzi”.
Dalle complessive dichiarazioni, attendibili e circostanziate, in quanto provenienti da persone a diretta conoscenza dei fatti, emergono: da un lato, l'autonomia con la quale l'appellato poneva in essere detti controlli non distruttivi, relazionando in esito agli stessi e chiedendo l'intervento del cd secondo livello in caso di accertata non conformità; dall'altro lato, il contenuto complesso delle verifiche richieste, sia in sede di taratura degli strumenti sia nella lettura dei dati registrati sia nella fase di ulteriore controllo in caso di riscontrata non conformità, che richiedeva una specifica valutazione tecnica manuale.
Pertanto, non appaiono significative le argomentazioni di secondo cui tutta la procedura Parte_1 di controllo avvenisse secondo standard predefiniti, posto che, sebbene i CND venissero eseguiti in base alle istruzioni tecniche, vincolanti, nell'applicazione delle stesse il - dotato di Parte_3 un'apposita abilitazione - aveva margini di autonomia valutativa e di giudizio: quest'ultimo, addirittura, se positivo, come riferito dai testi era insindacabile e, quindi, da ritenersi definitivo, con l'assunzione di responsabilità esclusiva dell'utilizzazione per il trasporto di persone e merci del materiale rotabile esaminato positivamente. Le istruzioni tecniche, del resto, presentano una serie di variabili, dovendo adattarsi alle circostanze del caso concreto, così attribuendo al dipendente una effettiva ed imprescindibile discrezionalità tecnica che esula dal concetto di procedura meramente predefinita.
L'attività espletata dunque lambiva quel livello di professionalità che distingue la qualifica superiore rivendicata da quella rivestita, presentando tutti gli elementi caratterizzanti della stessa, che, per il tecnico della manutenzione rotabili, risultava anche dall'utilizzo di schemi e macchinari tecnologici complessi e che non poteva ricondursi a quella necessaria per l'espletamento dell'attività di operatore specializzato, diretta allo svolgimento di attività pratico - operative, nei limiti delle norme regolamentari e delle procedure prefissate, senza autonomia.
Con riferimento al quantum dovuto, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3
c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., tra l'altro, Cass. n. 4051 del 2011).
Nel caso in esame, i conteggi, non specificamente contestati, appaiono comunque congrui e corretti per cui potevano essere integralmente recepiti.
Il gravame va, pertanto, respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 13.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 13.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi, elettivamente domiciliata presso lo studio
FF De Luca Tamajo e Soci in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 14;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Felice Giugliano, presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia in Napoli al C.so A. Lucci n. 121;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.04.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 5774 del 2023 emessa il 9.10.2023 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato così statuito: “-Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel Livello Professionale C Tecnici, posizione retributiva iniziale
C2, Profilo Professionale Tecnico della Manutenzione Rotabili dal 30.7.2018; -Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate dal Parte_1
30.1.2018 fino al 31.5.2021 nella misura complessiva di euro 2.900.69, oltre ulteriori accessori dall'1.6.2021; -Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.” L'appellante censurava la sentenza impugnata: per erronea individuazione ed interpretazione delle declaratorie professionali applicabili al caso di specie;
per errata valutazione delle risultanze istruttorie;
per inesatto riconoscimento del superiore inquadramento, in assenza di un'assegnazione piena alle asserite mansioni superiori;
per erroneo riconoscimento delle differenze retributive nella misura determinata dal lavoratore.
Si costituiva la parte appellata che chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed attribuzione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato.
Sulla base del CCNL del 2016, il era inquadrato nel livello professionale D, OPERATORI CP_1
SPECIALIZZATI, a cui “Appartengono … i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore … Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Tra le figure professionali esemplificative vi è quella dell'Operatore Specializzato Manutenzione
Rotabili, relativo ai “Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio di mezzi di trazione”.
Il lavoratore sosteneva, però, di aver svolto attività riconducibile al superiore livello professionale
C, a cui “Appartengono … i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con CP_2 margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore … Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
In particolare, richiamava la figura del Tecnico della Manutenzione Rotabili, propria dei
“Lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e manutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo.”
Dunque, il livello C invocato richiede un “qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche” mentre quello D riconosciuto presuppone
“conoscenze professionali specifiche e … adeguata esperienza”, comunque acquisita.
Inoltre, i lavoratori che appartengono al livello superiore operano “con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute”, mentre quelli che appartengono al livello D operano “nell'ambito di metodi e procedure predefiniti”.
Infine, se l'operatore specializzato manutenzione rotabili svolge “attività pratico-operative”, il tecnico della manutenzione rotabili svolge “attività tecnico-operative … anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse”.
In altri termini, il livello C rispetto al livello D si caratterizza per l'autonomia e la discrezionalità del lavoratore e, con specifico riferimento alla figura professionale del Tecnico della
Manutenzione rotabili, per la complessità dell'attività svolta anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse.
I testi e (della cui attendibilità non è emersa ragione per dubitare e le cui Tes_1 Tes_2 dichiarazioni hanno anche trovato implicito riscontro nelle dichiarazioni dei testi della società, in ordine alla complessità e all'autonomia del lavoro) hanno confermato l'espletamento di controlli sui materiali rotabili, cd. non distruttivi (CND).
Precisamente, dichiarava: “Sia io che il ricorrente abbiamo lavorato fino al 2018 Testimone_3 al montaggio e smontaggio dei pezzi del carrello … Dal 2018 abbiamo iniziato ad occuparci con continuità del CND e a tal fine utilizziamo il magnetoscopio: spruzziamo una polvere magnetica che evidenzia l'eventuale rottura perché la polvere si deposita nelle fessure. Se non viene evidenziata alcuna rottura, registriamo nel sistema RSMS che il controllo è stato compiuto positivamente e quindi il carrello va in lavorazione nel reparto di assemblaggio. Se, invece, viene evidenziata una rottura il ricorrente inserisce nel sistema la c.d. “non conformità” , indicando il punto in cui si è verificata la rottura e la sua lunghezza;
il saldatore effettua la saldatura e poi il effettua un ulteriore controllo con il magnetoscopio per verificare che la rottura è stata CP_1 riparata;
nel caso in cui non sia stata riparata, interviene un operatore CND di grado superiore al ed è tale operatore di superiore livello che decide se il carrello può andare in CP_1 lavorazione o se si deve riparare. Le istruzioni tecniche che seguiamo indicano i punti in cui dobbiamo eseguire il controllo sulla saldatura perché individuano i punti in cui le rotture si possono verificare;
inoltre, a seconda del tipo di carrello, le istruzioni prescrivono, per effettuare il controllo, l'utilizzo di polveri magnetiche o polvere magnetica in sospensione liquida. Le istruzioni tecniche prevedono tutte le possibili rotture che il carrello può evidenziare. Raramente capita che verifichiamo una rottura in un punto non previsto dalle istruzioni tecniche;
in tal caso, evidenziamo il problema ad un tecnico CND di livello superiore perché le istruzioni tecniche devono essere aggiornate anche con la previsione del nuovo tipo di rottura segnalato. Dopo quello del CND non sono previsti altri controlli sui carrelli, i quali devono solo essere riassemblati e poi entrano in opera. Nel caso in cui il carrello sia messo in circolazione ed evidenzi poi delle rotture viene interpellato l'ultimo operatore CND cioè quello che ha inserito nel sistema i dati relativi al carrello ed al controllo svolto senza evidenziare rotture. Dal 2018 non è mai accaduto che il ricorrente o io o l'altro operatore CND, tale , siamo mai stati richiamati per rotture Persona_1 che si sono evidenziate dopo il nostro controllo. Gli operatori CND di secondo livello hanno una sede a Napoli, a Gianturco, e vengono all'officina di solo quando noi li Parte_2 chiamiamo in seguito alla verifica di una non conformità che loro devono provvedere a chiudere.
I superiori gerarchici del ricorrente, cioè il capo linea, il capo tecnico ed i sesti livelli, non hanno l'abilitazione CND e perciò non possono entrare nel merito delle decisioni del in ordine CP_1 alla idoneità del carrello … I criteri di accettabilità di una rottura impongono che non si possa accettare alcuna criticità dei carrelli;
qualunque tipo di rottura venga evidenziata richiede di procedere con la non conformità. Se la rottura viene evidenziata nell'anima del carrello, quest'ultimo viene scartato perché l'anima non si può saldare, ed è il che decide di CP_1 effettuare lo scarto previa relativa registrazione nel sistema;
tale necessità di effettuare lo scarto nell'ipotesi di rottura dell'anima del carrello non è prevista dalle istruzioni tecniche, ma l'abbiamo appresa al corso che abbiamo svolto nel 2014 per l'abilitazione. Ciascuno di noi lavora singolarmente.”. riferiva: “Lavoro per la società convenuta da circa 37 anni e lavoro nello Testimone_4 stesso reparto del ricorrente da almeno 10 anni ... Dopo aver seguito i corsi in questione, il ricorrente ha iniziato a occuparsi del controllo delle saldature dei carrelli, nonché delle parti sottoposte a sforzo e usura;
ad esempio, si occupava di controllare anche gli attacchi degli ammortizzatori, che sono un esempio di parti del carrello sottoposte a fatica ed usura. Nel caso in cui il ricorrente avesse accertato che il carrello era integro e che quindi le saldature erano regolari, attestava l'esito positivo del controllo e il carrello seguiva le ulteriori fasi di lavorazione. Non era previsto nessun altro controllo sulle saldature oltre quello effettuato dal ricorrente. Se invece il controllo eseguito dal aveva avuto un esito negativo, egli segnalava tale esito CP_1 ad un dipendente di secondo livello, il quale a sua volta effettuava il controllo e decideva se il pezzo dovesse essere riparato o che tipo di intervento eseguire. Il ricorrente si occupava dei cd controlli non distruttivi con il metodo del controllo a particelle magnetiche;
si tratta, cioè di spruzzare con una bomboletta un liquido sulla saldatura ed il giogo magnetico evidenzia una eventuale presenza del difetto o rottura della saldatura. A tal fine usava il luxometro, che è una specie di lampada portatile che serve a dare la luminosità necessaria ad evidenziare maggiormente l'eventuale difetto. Prima ancora di utilizzare il giogo magnetico, il ricorrente era tenuto a verificarne l'operatività e la funzionalità, a tal fine prima verificava che il giogo magnetico reggesse un peso di 5 chili solo con la forza del magnetismo e poi utilizzava uno strumento chiamato Asme che, in caso di corretto funzionamento del giogo magnetico, permetteva di evidenziare dei disegni fittizi sul pezzo. Solo, cioè, se, sul pezzo, attraverso l'asme, venivano evidenziati dei segni intorno allo stesso asme si poteva procedere alla verifica delle saldature del carrello. Nel caso di esito negativo del controllo della saldatura il era presente al CP_1 momento della verifica da parte del secondo livello, il quale, come ho detto, stabiliva il tipo di intervento da eseguire. A questo punto potevo intervenire io che mi occupo di saldatura eliminando la saldatura difettosa;
a questo punto il ricorrente effettuava un nuovo controllo sul pezzo per accertare che effettivamente il difetto fosse scomparso;
se il difetto era scomparso, secondo la valutazione autonoma del , io eseguivo una nuova saldatura che poi veniva CP_1 sottoposta al controllo prima dello stesso ricorrente e poi dal secondo livello;
se invece il difetto persisteva eseguivamo tale operazione tante volte fino alla scomparsa del difetto, in modo che il secondo livello intervenisse solo quando il difetto era scomparso”. Precisava anche che il CP_1 utilizzava disegni e schemi “per individuare su ogni tipo diverso di carrello quali fossero le parti da controllare. I disegni in questione sono contenuti nelle istruzioni tecniche relative ad ogni tipo di carrello …”.
dichiarava: “In caso di esito positivo del controllo eseguito dal Testimone_5 CP_1 sulle saldature del carrello prosegue la lavorazione di quest'ultimo, senza nessuna ulteriore verifica su quanto già accertato dal . Se invece il controllo è negativo il ricorrente CP_1 riferisce al secondo livello, il quale stabilisce se eseguire o meno ulteriori interventi o scartare addirittura il carrello. … Il ricorrente per verificare la conformità delle saldature utilizza il giogo elettromagnetico … Il controllo attraverso il giogo magnetico può evidenziare l'assenza o la presenza di segni. L'assenza di segni significa che il pezzo non ha difetti, la presenza di segni invece non significa necessariamente l'esistenza di un vizio. In tal caso spetta al ricorrente interpretare quel segno e stabilire se lo stesso sia significativo dell'esistenza di un vizio o meno.
Se ritiene che non ci sia alcun vizio, nonostante la presenza del segno rilevato, egli attesta l'esito favorevole del controllo. Preciso che sul manuale delle istruzioni tecniche sono riportati i segni che sicuramente sono significativi dell'esistenza di un vizio, ma non tutti i segni possibili”. dichiarava: “Gli operatori CND effettuano la verifica sui carrelli con il Controparte_3 magnetoscopio;
essi devono verificare che le saldature siano integre;
se emergono difetti,
l'operatore CND emette un rapporto di non conformità per la consulenza di un operatore di livello superiore. Se, invece questi ritiene che il carrello non evidenzi difetti, emette un'attestazione di conformità inserendo l'esito del controllo nel sistema;
il capo tecnico prende atto della conformità del carrello e quest'ultimo prosegue il suo ciclo di revisione, cioè, va al riassemblaggio e si mette in esercizio. Non è previsto un controllo sulla verifica di conformità emessa dal CND…. Le istruzioni tecniche sono esaustive sia dei controlli da eseguire che dei punti in cui si possono verificare;
nel caso in cui l'operatore abbia dei dubbi o le istruzioni tecniche non siano esaustive, il è tenuto a chiamare l'operatore CND di secondo livello, il quale a sua volta, se CP_1 riscontra il medesimo problema, riferirà al suo superiore fino ad arrivare, se necessario, all'aggiornamento delle istruzioni tecniche.”. Aggiungeva, quanto alla responsabilità connessa allo svolgimento di tali compiti, che: “Se il carrello evidenziasse successivamente una rottura nonostante la ritenuta conformità attestata dall'operatore CND e se quella rottura fosse riconducibile al controllo eseguito dallo stesso operatore, quest'ultimo sarebbe responsabile e potrebbe essere chiamato anche a rispondere di danni eventualmente provocati a terzi”.
Dalle complessive dichiarazioni, attendibili e circostanziate, in quanto provenienti da persone a diretta conoscenza dei fatti, emergono: da un lato, l'autonomia con la quale l'appellato poneva in essere detti controlli non distruttivi, relazionando in esito agli stessi e chiedendo l'intervento del cd secondo livello in caso di accertata non conformità; dall'altro lato, il contenuto complesso delle verifiche richieste, sia in sede di taratura degli strumenti sia nella lettura dei dati registrati sia nella fase di ulteriore controllo in caso di riscontrata non conformità, che richiedeva una specifica valutazione tecnica manuale.
Pertanto, non appaiono significative le argomentazioni di secondo cui tutta la procedura Parte_1 di controllo avvenisse secondo standard predefiniti, posto che, sebbene i CND venissero eseguiti in base alle istruzioni tecniche, vincolanti, nell'applicazione delle stesse il - dotato di Parte_3 un'apposita abilitazione - aveva margini di autonomia valutativa e di giudizio: quest'ultimo, addirittura, se positivo, come riferito dai testi era insindacabile e, quindi, da ritenersi definitivo, con l'assunzione di responsabilità esclusiva dell'utilizzazione per il trasporto di persone e merci del materiale rotabile esaminato positivamente. Le istruzioni tecniche, del resto, presentano una serie di variabili, dovendo adattarsi alle circostanze del caso concreto, così attribuendo al dipendente una effettiva ed imprescindibile discrezionalità tecnica che esula dal concetto di procedura meramente predefinita.
L'attività espletata dunque lambiva quel livello di professionalità che distingue la qualifica superiore rivendicata da quella rivestita, presentando tutti gli elementi caratterizzanti della stessa, che, per il tecnico della manutenzione rotabili, risultava anche dall'utilizzo di schemi e macchinari tecnologici complessi e che non poteva ricondursi a quella necessaria per l'espletamento dell'attività di operatore specializzato, diretta allo svolgimento di attività pratico - operative, nei limiti delle norme regolamentari e delle procedure prefissate, senza autonomia.
Con riferimento al quantum dovuto, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3
c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., tra l'altro, Cass. n. 4051 del 2011).
Nel caso in esame, i conteggi, non specificamente contestati, appaiono comunque congrui e corretti per cui potevano essere integralmente recepiti.
Il gravame va, pertanto, respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 13.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente