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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32485 / 2022 (cui è stato riunito R.G. N. 37703 / 2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al numero di ruolo sopra riportato, promosse da:
CF/PI: , con gli avv. BONACOSSA Controparte_1 P.IVA_1
PIERGIORGIO, TOTARO ALESSIO e MATHOUX SIDNEY, domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Bonacossa in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 4;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: con gli avv. SPOLVERATO GIANLUCA, Controparte_2 P.IVA_2
MARCHESAN FRANCESCA e PAVANELLO ELISA, indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1 Email_2
Email_3
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 3 luglio 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con riferimento al giudizio iscritto a R.g. n. 32485/2022, l'odierno opposto ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento della somma di € 2.212.024,26, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 49, 68, 121, 123, 124, 125, 126 e 134/2022, tenuto conto della nota di credito n. 127/2022 e del pagamento di acconti in data 29 marzo e 7 aprile 2022) per servizi prestati in favore dell'opponente in forza di quattro contratti di subappalto (Arese, Stradella cliente , Stradella cliente Zooplus, Castel San Giovanni). CP_3
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non contestando l'avvenuta conclusione dei quattro contratti di subappalto per cui è causa né l'avvenuta
1 prestazione dei servizi nei periodi cui si riferiscono le fatture emesse. Quanto ai contratti, il l'opponente ha precisato come essi furono sì conclusi con il convenuto opposto, ma non uti singulus, bensì quale mandatario e rappresentante dell'associazione temporanea di imprese in essere con il cui aderivano le cooperative Adriatica, Siviglia e Andromeda, destinate a Controparte_4 prestare i servizi contrattuali subappaltati a mezzo dei propri soci lavoratori. L'opponente ha allegato l'inadempimento del convenuto opposto, costituito dalla mancata ricostituzione di una garanzia fideiussoria di € 500.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente , presso il magazzino di Stradella, dalla mancata trasmissione di documenti CP_3 previsti nei contratti, dalla mancata costituzione di una garanzia fideiussoria di € 150.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente Zooplus, presso il magazzino di Stradella, dal mancato pagamento di retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati negli appalti.
L'opponente ha altresì dedotto, in citazione, di avere pagato, in forza della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, somme ai lavoratori delle cooperative impiegate negli appalti;
nonché di avere ricevuto accertamento INPS quanto a omissione contributive del periodo 2018-2020, per una somma superiore a € 1.000.000,00.
Su tali basi l'opponente ha eccepito, in citazione, l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, in quanto non dimostrato e comunque oggetto di legittima sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c.; nonché, in via subordinata, la compensazione con quanto pagato dall'opponente quale responsabile in solido. L'opponente ha inoltre eccepito l'avvenuto pagamento, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, della fattura azionata n. 134/2022 di € 276.647,20.
L'opponente ha dunque concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato.
Il convenuto opposto, costituitosi nel giudizio di opposizione, ha contestato le avverse eccezioni e difese (esclusa solo l'eccezione di pagamento della fattura n. 134/2022, pagamento che è riconosciuto in giudizio dal convenuto opposto) e ha dunque insistito nella propria pretesa creditoria.
Con riferimento al giudizio iscritto a R.g. n. 37703/2022, l'odierno opposto ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento della somma di € 1.183.395,28, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 139, 140, 141, 142, 155, 157, 159, 162, 182, 183 e 184/2022, tenuto conto della nota di credito n. 158/2022) per servizi prestati in favore dell'opponente in forza di tre contratti di subappalto (Arese, Stradella cliente , Stradella cliente Zooplus). CP_3
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto formulando le eccezioni e conclusioni già formulate nel contenzioso già introdotto, e contestando altresì che, trattandosi di corrispettivi per servizi “extra”, essi non trovano titolo nei contratti. In aggiunta, parte opponente ha agito in via riconvenzionale chiedendo la condanna del convenuto
2 opposto al pagamento della somma di € 39.715,47 a titolo di risarcimento per danni causati ai magazzini, differenze inventariali e smarrimenti di merce, come da fatture emesse.
Il convenuto opposto si è costituito pure nel secondo giudizio di opposizione, contestando le avverse eccezioni e domande e insistendo nella propria pretesa creditoria.
I due giudizi di opposizione sono stati riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. con provvedimento del 15 novembre 2023.
Essi giungono in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 luglio 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sui crediti azionati in via monitoria.
Come visto, i crediti azionati in via monitoria del convenuto opposto costituiscono corrispettivo dei servizi subappaltati in favore dell'a.t.i. da lui rappresentata in forza dei quattro contratti in essere.
Al riguardo, con deduzione coerente con il contenuto delle fatture emesse azionate, non specificamente contestata dall'opponente, l'opposto ha affermato che:
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Arese, l'azione monitoria ha a oggetto €
530.024,24 ingiunti con il primo decreto ed € 101.127,33 ingiunti con il secondo decreto;
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Castel San Giovanni, l'azione monitoria ha a oggetto € 761.295,13 ingiunti con il primo decreto;
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Stradella nell'interezze del committente
”, l'azione monitoria ha a oggetto € 744.702,26 ingiunti con il primo decreto ed € CP_3
836.762,62 ingiunti con il secondo decreto;
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Stradella nell'interezze del committente
“Zooplus”, l'azione monitoria ha a oggetto € 176.002,63 ingiunti con il primo decreto ed €
245.505,33 ingiunti con il secondo decreto.
Le contestazioni dell'opponente in punto di effettiva prestazione dei servizi fatturati e di quantificazione del corrispettivo fatturato sono evidentemente infondate: il convenuto opposto ha infatti documentato, per ciascuna fattura azionata, l'emissione di un'autorizzazione a fatturare, comunicata per posta elettronica, da parte di dipendenti dell'opponente. La difesa dell'opponente in punto di mancata dimostrazione del potere rappresentativo di tali soggetti si scontra, da un lato, con la mancata contestazione del loro inserimento nell'organigramma dell'opponente, con accesso alla posta elettronica aziendale, e del fatto che essi fossero ordinariamente deputati a intrattenere corrispondenza epistolare con il convenuto opposto avente a oggetto l'esecuzione dell'appalto. Non si tratta, dunque, dell'esercizio di un potere rappresentativo dell'opponente, bensì della semplice comunicazione, alla controparte contrattuale, di informazioni o disposizioni utili per la fase esecutiva
3 dello stesso, quali le autorizzazione all'emissione di fatture. Dall'altro lato, la difesa risulta comunque generica e inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto: anche a volere negare il rilievo alle autorizzazione a fatturare, comunque l'opponente non ha specificamente contestato che i servizi contrattuali ed aggiuntivi, così come prestati, meritino una remunerazione pari a quella fatturata. In altri termini, l'opponente non ha offerto alcuna specifica contestazione del prezzo computato e fatturato dall'opposto.
Piuttosto, le opposizioni vertono sulla dedotta violazione di impegni assunti dal convenuto opposto in materia di garanzie, di consegna di documenti, di adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori.
Quanto alle garanzie, l'opponente ha eccepito la mancata ricostituzione della fideiussione da €
500.000,00 regolata dal contratto di subappalto relativo ai servizi da prestarsi presso il magazzino di
Stradella per il cliente “ ”. Al riguardo, è lo stesso opponente ad allegare di avere escusso la CP_3 fideiussione prima della relativa scadenza e di avere così incassato € 500.000,00 dal garante istituto di credito Creval, somma “trattenuta” da anni dall'opponente. È evidente dunque come, a fronte dell'incasso in denaro della somma corrispondente, la mancata ricostituzione di tale garanzia non costituisca giustificato motivo di rifiuto del pagamento del prezzo d'appalto.
Sempre in punto di garanzie, l'opponente ha eccepito la mancata consegna della fideiussione di €
150.000,00 prevista dal contratto di subappalto relativo ai servizi da prestarsi presso il magazzino di
Stradella per il cliente “Zooplus”. Al riguardo, l'opponente ha allegato di avere inviato apposita diffida ad adempiere in data 23 febbraio 2022, con fissazione di un termine di quindici giorni per l'adempimento; e di avere comunque dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa con comunicazione del 16 marzo 2022. Il contratto di subappalto in parola prevede effettivamente l'obbligo di consegna della fideiussione, il cui inadempimento è indicato quale causa di risoluzione stragiudiziale ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausole n. 6 e 10). È pacifico che, nonostante l'obbligo, il convenuto opposto non consegnò mai la garanzia promessa. Se dunque fu giustificata la decisione dell'opponente di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto opposto, ciò tuttavia non ha conseguenze sul pagamento del corrispettivo per i servizi resi in corso di vigenza contrattuale, posto che, per i contratti di durata quali gli appalti di servizi per cui è causa, la risoluzione non ha effetto retroattivo.
Quanto agli obblighi di consegna di documenti, l'eccezione dell'opponente è stata sollevata in maniera affatto generica, indifferentemente per i quattro contratti in essere e senza nemmeno l'indicazione di quali documenti fossero effettivamente mancanti alla data di cessazione degli effetti di ciascuno dei contratti di subappalto: di fatto, l'opponente si è limitato, entro il maturare delle preclusioni istruttorie (scadenza del termine per il deposito della prima memoria di cui al VI comma
4 dell'art. 183 c.p.c.), a richiamare il contenuto del proprio doc. 13. Trattasi di un documento complesso, consistente in scambi epistolari tramite posta elettronica, attinente sì richieste di documenti, ma da cui non è possibile, neppure per relationem, ricavare l'indicazione specifica di quali specifici documenti si lamenti, nel processo, la mancata consegna. Così come formulata, dunque, nemmeno l'eccezione in punto di carente consegna di documento può giustificare il rifiuto di pagare i corrispettivi di subappalto.
Per contro, è fondata l'eccezione di compensazione con quanto pagato dall'opponente in favore dei lavoratori impiegato nell'appalto: il convenuto opposto ha infatti assunto specifica obbligazione di manleva con ciascuno dei contratti di subappalto.
Al riguardo, non è contestato l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente di € 1.666.692,51.
Le difese sollevate dal convenuto opposto sono evidentemente infondate: quanto all'attinenza dei debiti pagati dall'opponente con i contratti di subappalto, la contestazione di parte opposta è del tutto generica, avendo essa addirittura mancato di indicare quali dei pagamenti sarebbero da scomputare perché riguardanti dipendenti delle cooperative consorziate in ipotesi adibiti ad altri appalti.
L'obbligazione contrattuale di manleva rende non dirimenti gli invocati limiti di applicazione della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c.. Né è previsto che la manleva operi soltanto sino alla concorrenza del debito per corrispettivo di subappalto in capo all'opponente.
Rispetto al totale delle somme azionate per capitale, pari a € 3.395.419,54 (€ 2.212.024,26 più €
1.183.395,28), occorre dunque detrarre la somma pacificamente pagata all'opposto (€ 276.647,20) e quella pagata in favore di terzi per cui sussiste l'obbligo di manleva (€ 1.666.692,51), e così per €
1.452.079,83 in linea capitale. Il pagamento di tale somma non può essere impedito dal proposito di
“trattenere in garanzia” ulteriori corrispettivi, nemmeno a fronte di avvisi di accertamento dell'INPS, posto che tale diritto non è istituito dai contratti, i quali, significativamente, danno tale facoltà all'opponente nel solo caso di introduzione di domanda giudiziale nei suoi confronti da parte dei terzi creditori (doc. 3, clausola n. 4.3.2).
*
3. Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente.
Si giunge dunque a trattare della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Essa, azionata con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione iscritto a R.g. n. 37703/2022, ha a oggetto il pagamento delle fatture dell'opponente n. 63104786, 63104879, 63104890, 63104909,
63104911, 63104955, 2011097 e 63105132, tutte del 2022, attinenti l'addebito di danni subiti dall'opponente ai prodotti propri o al magazzino.
L'opposto, con la comparsa di risposta depositata in tale procedimento, ha avversato l'addebito di responsabilità contestando che i danni, le differenze inventariali e gli smarrimenti fossero a sé
5 addebitabili, e riconoscendo soltanto di essersi dichiarato disponibile a sostenere i costi di trasporto di un bancale erroneamente spedito in Russia.
A fronte della contestazione dell'opposto, l'opponente, su cui grava il relativo onere, nulla ha dimostrato quanto all'effettiva sussistenza dei danni e degli ammanchi lamentati.
La domanda riconvenzionale può dunque essere accolta nel limite di quanto riconosciuto dal convenuto opposto, vale a dire per € 8.321,69 per spese di trasporto di merce erroneamente inviata in
Russia, come da fattura n. 63105132 dell'opponente (doc. 70 opponente, fascicolo R.g. 37703/2022).
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle opposizioni, i decreti ingiuntivi opposti devono essere revocati.
Si accerta un credito del convenuto opposto di € 1.452.079,83.
Si accerta un credito dell'attore opponente di € 8.321,69.
A computazione delle reciproche poste, l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 1.443.758,14 (€ 1.452.079,83 meno € 8.321,69). Su tale somma devono essere computati interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento, non essendo emerso, a seguito dell'esame delle opposizioni, motivo di rifiuto del pagamento delle residue somme dovute, una volte detratti i controcrediti dell'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'attore opponente, e sono liquidate complessivamente per i giudizi riuniti come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 1° settembre 2022, da nei confronti di avverso Controparte_1 CP_5
il decreto ingiuntivo n. 10372/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 21 giugno 2022, cui è stata riunita l'opposizione proposta, con citazione notificata il 10 ottobre 2022, da Controparte_1
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 13917/2022 emesso dal Tribunale
[...] CP_5
di Milano il 17 agosto 2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte le opposizioni;
2) revoca i decreti ingiuntivi opposti;
3) condanna l'opponente a pagare a favore dell'opposto la somma di € 1.443.758,14, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento;
4) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in
6 € 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2024.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al numero di ruolo sopra riportato, promosse da:
CF/PI: , con gli avv. BONACOSSA Controparte_1 P.IVA_1
PIERGIORGIO, TOTARO ALESSIO e MATHOUX SIDNEY, domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Bonacossa in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 4;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: con gli avv. SPOLVERATO GIANLUCA, Controparte_2 P.IVA_2
MARCHESAN FRANCESCA e PAVANELLO ELISA, indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1 Email_2
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-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 3 luglio 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con riferimento al giudizio iscritto a R.g. n. 32485/2022, l'odierno opposto ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento della somma di € 2.212.024,26, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 49, 68, 121, 123, 124, 125, 126 e 134/2022, tenuto conto della nota di credito n. 127/2022 e del pagamento di acconti in data 29 marzo e 7 aprile 2022) per servizi prestati in favore dell'opponente in forza di quattro contratti di subappalto (Arese, Stradella cliente , Stradella cliente Zooplus, Castel San Giovanni). CP_3
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non contestando l'avvenuta conclusione dei quattro contratti di subappalto per cui è causa né l'avvenuta
1 prestazione dei servizi nei periodi cui si riferiscono le fatture emesse. Quanto ai contratti, il l'opponente ha precisato come essi furono sì conclusi con il convenuto opposto, ma non uti singulus, bensì quale mandatario e rappresentante dell'associazione temporanea di imprese in essere con il cui aderivano le cooperative Adriatica, Siviglia e Andromeda, destinate a Controparte_4 prestare i servizi contrattuali subappaltati a mezzo dei propri soci lavoratori. L'opponente ha allegato l'inadempimento del convenuto opposto, costituito dalla mancata ricostituzione di una garanzia fideiussoria di € 500.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente , presso il magazzino di Stradella, dalla mancata trasmissione di documenti CP_3 previsti nei contratti, dalla mancata costituzione di una garanzia fideiussoria di € 150.000,00 prevista dal contratto di subappalto dei servizi da prestare in favore del committente Zooplus, presso il magazzino di Stradella, dal mancato pagamento di retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati negli appalti.
L'opponente ha altresì dedotto, in citazione, di avere pagato, in forza della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, somme ai lavoratori delle cooperative impiegate negli appalti;
nonché di avere ricevuto accertamento INPS quanto a omissione contributive del periodo 2018-2020, per una somma superiore a € 1.000.000,00.
Su tali basi l'opponente ha eccepito, in citazione, l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, in quanto non dimostrato e comunque oggetto di legittima sospensione ai sensi dell'art. 1460 c.c.; nonché, in via subordinata, la compensazione con quanto pagato dall'opponente quale responsabile in solido. L'opponente ha inoltre eccepito l'avvenuto pagamento, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, della fattura azionata n. 134/2022 di € 276.647,20.
L'opponente ha dunque concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato.
Il convenuto opposto, costituitosi nel giudizio di opposizione, ha contestato le avverse eccezioni e difese (esclusa solo l'eccezione di pagamento della fattura n. 134/2022, pagamento che è riconosciuto in giudizio dal convenuto opposto) e ha dunque insistito nella propria pretesa creditoria.
Con riferimento al giudizio iscritto a R.g. n. 37703/2022, l'odierno opposto ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento della somma di € 1.183.395,28, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di corrispettivo fatturato (fatture n. 139, 140, 141, 142, 155, 157, 159, 162, 182, 183 e 184/2022, tenuto conto della nota di credito n. 158/2022) per servizi prestati in favore dell'opponente in forza di tre contratti di subappalto (Arese, Stradella cliente , Stradella cliente Zooplus). CP_3
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto formulando le eccezioni e conclusioni già formulate nel contenzioso già introdotto, e contestando altresì che, trattandosi di corrispettivi per servizi “extra”, essi non trovano titolo nei contratti. In aggiunta, parte opponente ha agito in via riconvenzionale chiedendo la condanna del convenuto
2 opposto al pagamento della somma di € 39.715,47 a titolo di risarcimento per danni causati ai magazzini, differenze inventariali e smarrimenti di merce, come da fatture emesse.
Il convenuto opposto si è costituito pure nel secondo giudizio di opposizione, contestando le avverse eccezioni e domande e insistendo nella propria pretesa creditoria.
I due giudizi di opposizione sono stati riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. con provvedimento del 15 novembre 2023.
Essi giungono in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 luglio 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sui crediti azionati in via monitoria.
Come visto, i crediti azionati in via monitoria del convenuto opposto costituiscono corrispettivo dei servizi subappaltati in favore dell'a.t.i. da lui rappresentata in forza dei quattro contratti in essere.
Al riguardo, con deduzione coerente con il contenuto delle fatture emesse azionate, non specificamente contestata dall'opponente, l'opposto ha affermato che:
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Arese, l'azione monitoria ha a oggetto €
530.024,24 ingiunti con il primo decreto ed € 101.127,33 ingiunti con il secondo decreto;
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Castel San Giovanni, l'azione monitoria ha a oggetto € 761.295,13 ingiunti con il primo decreto;
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Stradella nell'interezze del committente
”, l'azione monitoria ha a oggetto € 744.702,26 ingiunti con il primo decreto ed € CP_3
836.762,62 ingiunti con il secondo decreto;
- quanto al subappalto da svolgersi nel magazzino di Stradella nell'interezze del committente
“Zooplus”, l'azione monitoria ha a oggetto € 176.002,63 ingiunti con il primo decreto ed €
245.505,33 ingiunti con il secondo decreto.
Le contestazioni dell'opponente in punto di effettiva prestazione dei servizi fatturati e di quantificazione del corrispettivo fatturato sono evidentemente infondate: il convenuto opposto ha infatti documentato, per ciascuna fattura azionata, l'emissione di un'autorizzazione a fatturare, comunicata per posta elettronica, da parte di dipendenti dell'opponente. La difesa dell'opponente in punto di mancata dimostrazione del potere rappresentativo di tali soggetti si scontra, da un lato, con la mancata contestazione del loro inserimento nell'organigramma dell'opponente, con accesso alla posta elettronica aziendale, e del fatto che essi fossero ordinariamente deputati a intrattenere corrispondenza epistolare con il convenuto opposto avente a oggetto l'esecuzione dell'appalto. Non si tratta, dunque, dell'esercizio di un potere rappresentativo dell'opponente, bensì della semplice comunicazione, alla controparte contrattuale, di informazioni o disposizioni utili per la fase esecutiva
3 dello stesso, quali le autorizzazione all'emissione di fatture. Dall'altro lato, la difesa risulta comunque generica e inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto: anche a volere negare il rilievo alle autorizzazione a fatturare, comunque l'opponente non ha specificamente contestato che i servizi contrattuali ed aggiuntivi, così come prestati, meritino una remunerazione pari a quella fatturata. In altri termini, l'opponente non ha offerto alcuna specifica contestazione del prezzo computato e fatturato dall'opposto.
Piuttosto, le opposizioni vertono sulla dedotta violazione di impegni assunti dal convenuto opposto in materia di garanzie, di consegna di documenti, di adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori.
Quanto alle garanzie, l'opponente ha eccepito la mancata ricostituzione della fideiussione da €
500.000,00 regolata dal contratto di subappalto relativo ai servizi da prestarsi presso il magazzino di
Stradella per il cliente “ ”. Al riguardo, è lo stesso opponente ad allegare di avere escusso la CP_3 fideiussione prima della relativa scadenza e di avere così incassato € 500.000,00 dal garante istituto di credito Creval, somma “trattenuta” da anni dall'opponente. È evidente dunque come, a fronte dell'incasso in denaro della somma corrispondente, la mancata ricostituzione di tale garanzia non costituisca giustificato motivo di rifiuto del pagamento del prezzo d'appalto.
Sempre in punto di garanzie, l'opponente ha eccepito la mancata consegna della fideiussione di €
150.000,00 prevista dal contratto di subappalto relativo ai servizi da prestarsi presso il magazzino di
Stradella per il cliente “Zooplus”. Al riguardo, l'opponente ha allegato di avere inviato apposita diffida ad adempiere in data 23 febbraio 2022, con fissazione di un termine di quindici giorni per l'adempimento; e di avere comunque dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa con comunicazione del 16 marzo 2022. Il contratto di subappalto in parola prevede effettivamente l'obbligo di consegna della fideiussione, il cui inadempimento è indicato quale causa di risoluzione stragiudiziale ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausole n. 6 e 10). È pacifico che, nonostante l'obbligo, il convenuto opposto non consegnò mai la garanzia promessa. Se dunque fu giustificata la decisione dell'opponente di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto opposto, ciò tuttavia non ha conseguenze sul pagamento del corrispettivo per i servizi resi in corso di vigenza contrattuale, posto che, per i contratti di durata quali gli appalti di servizi per cui è causa, la risoluzione non ha effetto retroattivo.
Quanto agli obblighi di consegna di documenti, l'eccezione dell'opponente è stata sollevata in maniera affatto generica, indifferentemente per i quattro contratti in essere e senza nemmeno l'indicazione di quali documenti fossero effettivamente mancanti alla data di cessazione degli effetti di ciascuno dei contratti di subappalto: di fatto, l'opponente si è limitato, entro il maturare delle preclusioni istruttorie (scadenza del termine per il deposito della prima memoria di cui al VI comma
4 dell'art. 183 c.p.c.), a richiamare il contenuto del proprio doc. 13. Trattasi di un documento complesso, consistente in scambi epistolari tramite posta elettronica, attinente sì richieste di documenti, ma da cui non è possibile, neppure per relationem, ricavare l'indicazione specifica di quali specifici documenti si lamenti, nel processo, la mancata consegna. Così come formulata, dunque, nemmeno l'eccezione in punto di carente consegna di documento può giustificare il rifiuto di pagare i corrispettivi di subappalto.
Per contro, è fondata l'eccezione di compensazione con quanto pagato dall'opponente in favore dei lavoratori impiegato nell'appalto: il convenuto opposto ha infatti assunto specifica obbligazione di manleva con ciascuno dei contratti di subappalto.
Al riguardo, non è contestato l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente di € 1.666.692,51.
Le difese sollevate dal convenuto opposto sono evidentemente infondate: quanto all'attinenza dei debiti pagati dall'opponente con i contratti di subappalto, la contestazione di parte opposta è del tutto generica, avendo essa addirittura mancato di indicare quali dei pagamenti sarebbero da scomputare perché riguardanti dipendenti delle cooperative consorziate in ipotesi adibiti ad altri appalti.
L'obbligazione contrattuale di manleva rende non dirimenti gli invocati limiti di applicazione della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c.. Né è previsto che la manleva operi soltanto sino alla concorrenza del debito per corrispettivo di subappalto in capo all'opponente.
Rispetto al totale delle somme azionate per capitale, pari a € 3.395.419,54 (€ 2.212.024,26 più €
1.183.395,28), occorre dunque detrarre la somma pacificamente pagata all'opposto (€ 276.647,20) e quella pagata in favore di terzi per cui sussiste l'obbligo di manleva (€ 1.666.692,51), e così per €
1.452.079,83 in linea capitale. Il pagamento di tale somma non può essere impedito dal proposito di
“trattenere in garanzia” ulteriori corrispettivi, nemmeno a fronte di avvisi di accertamento dell'INPS, posto che tale diritto non è istituito dai contratti, i quali, significativamente, danno tale facoltà all'opponente nel solo caso di introduzione di domanda giudiziale nei suoi confronti da parte dei terzi creditori (doc. 3, clausola n. 4.3.2).
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3. Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente.
Si giunge dunque a trattare della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Essa, azionata con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione iscritto a R.g. n. 37703/2022, ha a oggetto il pagamento delle fatture dell'opponente n. 63104786, 63104879, 63104890, 63104909,
63104911, 63104955, 2011097 e 63105132, tutte del 2022, attinenti l'addebito di danni subiti dall'opponente ai prodotti propri o al magazzino.
L'opposto, con la comparsa di risposta depositata in tale procedimento, ha avversato l'addebito di responsabilità contestando che i danni, le differenze inventariali e gli smarrimenti fossero a sé
5 addebitabili, e riconoscendo soltanto di essersi dichiarato disponibile a sostenere i costi di trasporto di un bancale erroneamente spedito in Russia.
A fronte della contestazione dell'opposto, l'opponente, su cui grava il relativo onere, nulla ha dimostrato quanto all'effettiva sussistenza dei danni e degli ammanchi lamentati.
La domanda riconvenzionale può dunque essere accolta nel limite di quanto riconosciuto dal convenuto opposto, vale a dire per € 8.321,69 per spese di trasporto di merce erroneamente inviata in
Russia, come da fattura n. 63105132 dell'opponente (doc. 70 opponente, fascicolo R.g. 37703/2022).
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle opposizioni, i decreti ingiuntivi opposti devono essere revocati.
Si accerta un credito del convenuto opposto di € 1.452.079,83.
Si accerta un credito dell'attore opponente di € 8.321,69.
A computazione delle reciproche poste, l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 1.443.758,14 (€ 1.452.079,83 meno € 8.321,69). Su tale somma devono essere computati interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento, non essendo emerso, a seguito dell'esame delle opposizioni, motivo di rifiuto del pagamento delle residue somme dovute, una volte detratti i controcrediti dell'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'attore opponente, e sono liquidate complessivamente per i giudizi riuniti come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 1° settembre 2022, da nei confronti di avverso Controparte_1 CP_5
il decreto ingiuntivo n. 10372/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 21 giugno 2022, cui è stata riunita l'opposizione proposta, con citazione notificata il 10 ottobre 2022, da Controparte_1
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 13917/2022 emesso dal Tribunale
[...] CP_5
di Milano il 17 agosto 2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte le opposizioni;
2) revoca i decreti ingiuntivi opposti;
3) condanna l'opponente a pagare a favore dell'opposto la somma di € 1.443.758,14, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento;
4) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in
6 € 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2024.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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